Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11481 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 148 1 /02 Aula B REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 6356/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Natale Consigliere CAPITANIO Cron.25089 Dott. Corrado Consigliere GUGLIELMUCCI Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 28.05.02 Dott. Gratia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA t sul ricorso proposto da: DELL'INTERNO in persona del Ministro pro MINISTERO rappresentato e difeso per legge tempore, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è per legge domiciliato;
- ricorrente -
2444
contro
-intimato - CC VINCENZO avversO la sentenza del Tribunale di Catania del 19-27 2299 novembre 1999 n. 4402 del 1999, RGAC 4593 del 1999, cron. 1095; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19-27 novembre 1999, il Tribunale di Catania accoglieva l'appello proposto da IN CC avverso la decisione del locale Pretore e dichiarava il diritto dell'assistito all'indennità di accompagnamento dal 1° marzo 1998, cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata ritenuta l'insorgenza delle patologie che, complessivamente considerate, impedivano al CC di deambulare senza accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua. Il consulente nominato dall'ufficio aveva rilevato che, a causa del deterioramento mentale grave, derivante da parkinsonismo postencefalico, il soggetto da quella h data - non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Avverso tale decisione propone ricorso il Ministero dell'Interno con sei motivi. L'intimato non ha svolto difese. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.75 codice di procedura civile, nonché dell'art.83 codice di procedura civile in relazione all'art.360, primo comma, codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza о del procedimento in relazione all'art.360 n.4 codice di procedura civile. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia motivazione omessa ○ contraddittoria su un punto decisivo della all'art. 360 n.5 codice di controversia in relazione procedura civile. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.34 codice di procedura civile nonché dell'art. 295 codice di procedura civile in relazione all'art.360 primo comma n.3 codice di procedura civile. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia nullità del procedimento in relazione all'art. 360 n.4 codice di procedura civile. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 primo comma n.5 codice di procedura civile. 3 Ad avviso del Ministero dell'Interno, il CC non avrebbe mai potuto agire personalmente in giudizio, a causa del deficit psichico denunciato, ed, in ogni caso, l'accertamento della patologia psichica si risolverebbe in un inammissibile accertamento di "status" circa la capacità di intendere e di volere che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale, ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il riconoscimento di una patologia psichica tale da richiedere l'attribuzione di un accompagnatore, in quanto accertativa della insussistenza di residuo di capacità psichica, non potrebbe non risolversi, implicitamente, in un accertamkento di uno "status" di incapacità assoluta (che dovrebbe formare oggetto di un apposito e separato procedimento). La decisione del Tribunale, intervenuta nel giudizio in questione, sarebbe pertanto da ritenere nulla e comunque inesistente. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati. La capacità di agire in giudizio è cosa diversa dalle infermità denunciate dall'assistito. L'art. 75 codice di procedura civile, nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il 4 libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo legalmente private della а quelle che siano state capacità di agire, con una sentenza di interdizione ○ di inabilitazione о con provvedimento di nomina di tutore di curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (art. 428 codice civile). Inoltre, in tema di prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili (per pensione di invalidità assegno di accompagnamento) la sentenza che accerta il relativo diritto non implica alcun riconoscimento di "status", fungendo la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie richiesta dalla legge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Ne consegue che, ove come nel caso di specie venga fatta valere una patologica psichica, la relativa verifica ben può essere effettuata in via incidentale, non essendo richiesto apposito accertamento mediante il procedimento camerale previsto dagli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile per la interdizione e l'inabilitazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. ん Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto difese. 5 la Corte rigetta i questo giudizio. Così deciso in Roma, bylichu luule IL PRESIDENTE
P.Q.M.
l ricorso. Nulla per le spese di it, бел il 28 maggio 2002. IL CONSIGLIERE Cane IL CANCE position т рансо 1 AGO. 2002.. CANCELLIERE чалса 6