Accoglimento
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07516/2025REG.PROV.COLL.
N. 06256/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6256 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 309/2022, pubblicata in data 17 gennaio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) di un fondo di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, sito in -OMISSIS- e identificato catastalmente al -OMISSIS-, ove la stessa aveva realizzato un’opera in assenza di permesso a costruire, in quanto l’ordine di demolizione del manufatto abusivo era stato adempiuto oltre il termine di 90 giorni previsto dal comma 3 art. 31 D.P.R. 380/01.
2. Infatti, nel mese di -OMISSIS-, l’appellante ultimava la demolizione delle opere abusive e tanto veniva accertato mediante sopralluogo svolto in data -OMISSIS- dall’architetto -OMISSIS-, consulente tecnico nella procedura di RE.S.A, unitamente a personale della Polizia locale - U.O.T.E (Unità operativa tutela edilizia), per come emerge dalla stessa Disposizione dirigenziale n. -OMISSIS-, nella quale si legge che gli abusi sanzionati con la disposizione dirigenziale n. -OMISSIS- erano stati completamente rimossi.
3. Con il ricorso iscritto al n.r.g. 4975/2019, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, l’odierna appellante ha impugnato il suddetto provvedimento deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili: i) l’acquisizione del bene al patrimonio comunale sarebbe stata fondata su di una ingiunzione demolitoria ormai devenuta inefficace, in quanto superata dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria; ii) il Comune, inoltre, non avrebbe avuto più interesse a procedere all’acquisizione di detta area, avendo la ricorrente provveduto in via autonoma alla demolizione dell’opera abusiva prima che intervenisse la notifica del decreto di acquisizione al patrimonio comunale; iii) infine, l’esecuzione del provvedimento avrebbe impedito alla ricorrente di utilizzare gli altri immobili in suo possesso posti in prossimità del manufatto demolito.
4. Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 309/2022, pubblicata in data 17 gennaio 2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato come il Comune resistente avesse smentito l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01. Ad ogni modo, il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, avrebbe configurato un’ipotesi di silenzio diniego, che la ricorrente avrebbe dovuto autonomamente e tempestivamente impugnare. In ogni caso, risultava dirimente la circostanza che la demolizione del manufatto fosse stata effettuata oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione, allorquando l'effetto acquisitivo si era già verificato: l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate, infatti, costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
5. Avverso tale pronuncia è insorta la sig. -OMISSIS-, con atto di appello notificato in data 15 luglio 2022 e depositato il successivo 28 luglio, articolato nei seguenti motivi di gravame:
I) Violazione di legge del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della legge 47/85 e successiva legge 326/2003. Mancato riconoscimento ed applicazione degli effetti sospensivi connessi all’istanza di condono allegata e presentata dalla ricorrente;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01;
III) Violazione del diritto di accesso all’immobile di proprietà già insistente sulla medesima particella.
6. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 6 settembre 2022 e in data 17 luglio 2025 depositava memoria difensiva con cui instava per il rigetto dell’appello, con condanna alle spese di lite.
7. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025 tenuta da remoto la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta in giudizio, in particolare dell’istanza di condono presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-/2004, dunque successivamente all’emanazione della disposizione dirigenziale -OMISSIS-.2004 avente ad oggetto l’ordine di demolizione. Poiché ai sensi dell’art. 38 della legge 47/85 la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative ne consegue che il Comune non avrebbe potuto disporre la sanzione acquisitiva in pendenza della domanda.
2. Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza laddove non ha considerato che, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale diviene illegittima e dunque improcedibile tutte le volte in cui i soggetti interessati abbiano, se pur tardivamente rispetto al termine fissato nel provvedimento sanzionatorio, ma comunque prima che sia intervenuta la formale acquisizione al patrimonio comunale, provveduto all’integrale demolizione delle opere abusive, ciò in quanto la ratio legis sottesa alla fattispecie acquisitiva di cui al citato art. 31, consisterebbe nell’esigenza di provvedere, in via prioritaria, alla demolizione dell’opera abusiva, onde garantire il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato.
3. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta l’illegittimità dell’acquisizione laddove impedisce l’accesso e la stessa vivibilità dell’altro immobile acquistato e presente sul medesimo fondo.
4. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato sulla base della ragione più liquida, ossia sulla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R in quanto il provvedimento di acquisizione è stato adottato quando l'immobile abusivo era già stato incontestatamente demolito.
4.1. Infatti, riferisce il Comune resistente nelle memorie depositate agli atti che “a seguito di ordine del giudice penale (procedura di RE.S.A. n. -OMISSIS-), mediante sopralluogo del -OMISSIS-, è stato accertato che sono stati rimossi i predetti, sanzionati, abusi (con demolizione ultimata a -OMISSIS-, secondo quanto dichiarato nello stesso appello). Tuttavia, stante che all’epoca (-OMISSIS-) di tale demolizione, era abbondantemente decorso il termine di 90 giorni - decorrente dalla notifica del predetto provvedimento di demolizione -OMISSIS-/2004 - dopo cui il bene e la relativa area di sedime vengono automaticamente acquisiti, è stata adottata anche la disposizione dirigenziale di acquisizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della relativa area di sedime dell’opera demolita, impugnata con il ricorso di 1° grado, sfociato nella gravata sentenza del Tar Campania n. 309/2022”.
4.2. Il Collegio non può condividere la tesi sostenuta dall’amministrazione.
Infatti, la giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di attenersi, ha stabilito che l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione; peraltro, se il privato ottempera anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non si procede all'acquisizione poiché lo scopo principale cui l'acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto (Consiglio di Stato, sez. II, 24/01/2025, n. 558).
5. Conclusivamente, l’appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, annullato il provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 4.000 per l’appello ed E. 4.000 per il primo grado, oltre accessori a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi E. 8.000 (E. 4.000 per il primo grado ed E. 4.000 per l’appello).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.