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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3574 /2024
Il giorno 15 luglio 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CERUSO MICHELE , anche per delega dell'Avv.
Annunziata MODAFFERI, impugna e contesta i dedotti avversari e si riporta alle conclusioni rassegnate e alle note autorizzate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione .
Per l' parte resistente, alle ore 9.50 nessuno è presente;
CP_1
Per , parte resistente, alle ore 9.50 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3574/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3574/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Michele Ceruso, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Massimo Autieri( ) C.F._3
e Dario Cosimo Adornato ( ), in forza di procura CodiceFiscale_4
generale alle liti a rogito Notaio Dott. in Fiumicino - Roma del Per_1
22.03.2024, rep. 37875, in atti
Resistente
E
IVA n. Controparte_4 C.F._5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Prof. Giovanni Di Salvo, (codice fiscale: ) , giusta procura in atti C.F._6
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 12.12.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249014748277/000, notificata da CP_2
in data 08.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39420170002301264000; 39420170003685247000; 39420180000832150000;
39420180005223972000 e 39420230003247633000, afferenti omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per gli anni 2016, 2017, 2018,
Comm. Accertamento unificato contr. IVS sul red. Per l'anno 2011, contributi modello DM 10 per l'anno 2016. Eccepiva, nel merito, l'illegittimità dell''intimazione di pagamento fatta dall'Agente della Riscossione, in quanto il predetto atto di intimazione riportava avvisi di addebito che risultavano, già prima della notifica dell'intimazione stessa, oggetto di avvenuti pagamenti (€
10.812,50), mai stornati, istanza in autotutela e richieste di annullamento. In merito all'avviso di addebito n° 39420230003247633000, per un importo di €
6.885,33, non risultava adeguatamente provata l'avvenuta notifica al contribuente dell'atto sotteso e, quindi, chiedeva:” - in via preliminare pronunciare ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
nel merito, accertare e dichiarare: l'illegittimità ed indeterminatezza dell'intimazione opposta, con conseguente annullamento;
la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n° 39420230003247633000; in ogni caso dichiarare la illegittimità dell'atto notificato da , nonché delle Controparte_4
cartelle e/o avvisi di addebito ad esso presupposti;
in subordine, ed ove consentito, stante la prova dei pagamenti in atti, disporre la riduzione in via proporzionale;
per l'effetto condannare i resistenti al pagamento delle spese di giustizia, compensi ed onorari di causa da distrarsi ai difensori antistatari”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccepiva il CP_1
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e l'inosservanza dei termini ex art. art.24, comma 5 , D.Lgs 46/99. Rappresentava che ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Quindi, concludeva chiedendo di”ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative CP_1
domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: in caso di mancata costituzione dell'Agente della Riscossione o nel caso in cui costituendosi non provveda alle relative produzioni, si chiede di ordinare a quest'ultimo l'esibizione ex artt. 210 cpc di tutti i relativi atti di riscossione / esecuzione o comunque interruttivi della prescrizione.”.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_2
passiva dell'Agente della Riscossione , in quanto l' Controparte_4
oltre ad essere estranea alla formazione dei ruoli, essendo i
[...]
medesimi come previsto dagli artt. 12 e 24 del DPR n. 602/73 predisposti unicamente dall'Ente Impositore, nel caso di specie, a partire dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione delle somme dovute all' anche dopo CP_1
accertamenti degli uffici, viene effettuata direttamente dall' che procede CP_1
alla notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento. Quindi concludeva, chiedendo” rigettare il ricorso nei confronti dell' perché Controparte_4
infondato in fatto e diritto;
-in subordine, in caso di accoglimento del ricorso per illegittimità del ruolo dichiarare che l' è tenuto a manlevare CP_1
totalmente l' di quanto eventualmente Controparte_4 dovuto al ricorrente a titolo di spese di lite;
compensare, pertanto, le spese del ricorrente nei confronti dell'Agente della Riscossione con condanna al pagamento delle spese soltanto l' e in ogni caso condannare l' a CP_1 CP_1
rifondere all' quanto potrà eventualmente Controparte_4
essere tenuta a pagare al ricorrente. Con il favore delle spese di giudizio, I.V.A.
e CPA nella misura vigente al momento del pagamento da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'infrascritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto compensi”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sull'illegittimità dell''intimazione di pagamento fatta dall' , in quanto il predetto atto di intimazione Controparte_5
riportava avvisi di addebito che risultavano, già prima della notifica dell'intimazione stessa, oggetto di avvenuti pagamenti (€ 10.812,50),mai stornati, istanza in autotutela e richieste di annullamento e sull'omessa notifica dell'avviso di addebito n° 39420230003247633000, per un importo di € 6.885,33.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997).
Il ricorso, pertanto, è tempestivo essendo stato proposto nei termini di legge
Come, chiarito dalla Corte appello di Milano, sez. III, 13/10/2021, n. 2938: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi”.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva dell' CP_1
per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario
(intimazione di pagamento); l' è legittimato processuale passivo in quanto CP_1
titolare del rapporto obbligatorio
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/1995. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito nn., 39420170002301264000;
39420170003685247000; 39420180000832150000; 39420180005223972000, deve accertarsi lo sgravio parziale di € 10.812,50 , così come documentato, tale sgravio parziale non comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249014748277/000 , che mantiene la sua efficacia e validità per l'importo residuo. Ancora , relativamente all'avviso di addebito n°
39420230003247633000, per un importo di € 6.885,33, lo stesso risulta prescritto.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto. In conseguenza dell'esito del ricorso, le spese vengono compensate.
PQM
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.
3574/2024, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto: - dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali di cui al solo Avviso di addebito n.
39420230003247633000;,
- accerta che per gli avvisi di addebito nn., 39420170002301264000;
39420170003685247000; 39420180000832150000; 39420180005223972000 è intervenuto lo sgravio parziale di € 10.812,50;
- compensa le spese di lite.
Palmi 15 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3574 /2024
Il giorno 15 luglio 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. CERUSO MICHELE , anche per delega dell'Avv.
Annunziata MODAFFERI, impugna e contesta i dedotti avversari e si riporta alle conclusioni rassegnate e alle note autorizzate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione .
Per l' parte resistente, alle ore 9.50 nessuno è presente;
CP_1
Per , parte resistente, alle ore 9.50 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3574/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3574/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Michele Ceruso, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Massimo Autieri( ) C.F._3
e Dario Cosimo Adornato ( ), in forza di procura CodiceFiscale_4
generale alle liti a rogito Notaio Dott. in Fiumicino - Roma del Per_1
22.03.2024, rep. 37875, in atti
Resistente
E
IVA n. Controparte_4 C.F._5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Prof. Giovanni Di Salvo, (codice fiscale: ) , giusta procura in atti C.F._6
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 12.12.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249014748277/000, notificata da CP_2
in data 08.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39420170002301264000; 39420170003685247000; 39420180000832150000;
39420180005223972000 e 39420230003247633000, afferenti omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale per gli anni 2016, 2017, 2018,
Comm. Accertamento unificato contr. IVS sul red. Per l'anno 2011, contributi modello DM 10 per l'anno 2016. Eccepiva, nel merito, l'illegittimità dell''intimazione di pagamento fatta dall'Agente della Riscossione, in quanto il predetto atto di intimazione riportava avvisi di addebito che risultavano, già prima della notifica dell'intimazione stessa, oggetto di avvenuti pagamenti (€
10.812,50), mai stornati, istanza in autotutela e richieste di annullamento. In merito all'avviso di addebito n° 39420230003247633000, per un importo di €
6.885,33, non risultava adeguatamente provata l'avvenuta notifica al contribuente dell'atto sotteso e, quindi, chiedeva:” - in via preliminare pronunciare ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
nel merito, accertare e dichiarare: l'illegittimità ed indeterminatezza dell'intimazione opposta, con conseguente annullamento;
la nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n° 39420230003247633000; in ogni caso dichiarare la illegittimità dell'atto notificato da , nonché delle Controparte_4
cartelle e/o avvisi di addebito ad esso presupposti;
in subordine, ed ove consentito, stante la prova dei pagamenti in atti, disporre la riduzione in via proporzionale;
per l'effetto condannare i resistenti al pagamento delle spese di giustizia, compensi ed onorari di causa da distrarsi ai difensori antistatari”. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccepiva il CP_1
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione e l'inosservanza dei termini ex art. art.24, comma 5 , D.Lgs 46/99. Rappresentava che ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. Quindi, concludeva chiedendo di”ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e/o in ogni caso respingere il ricorso avversario e le relative CP_1
domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria: in caso di mancata costituzione dell'Agente della Riscossione o nel caso in cui costituendosi non provveda alle relative produzioni, si chiede di ordinare a quest'ultimo l'esibizione ex artt. 210 cpc di tutti i relativi atti di riscossione / esecuzione o comunque interruttivi della prescrizione.”.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_2
passiva dell'Agente della Riscossione , in quanto l' Controparte_4
oltre ad essere estranea alla formazione dei ruoli, essendo i
[...]
medesimi come previsto dagli artt. 12 e 24 del DPR n. 602/73 predisposti unicamente dall'Ente Impositore, nel caso di specie, a partire dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione delle somme dovute all' anche dopo CP_1
accertamenti degli uffici, viene effettuata direttamente dall' che procede CP_1
alla notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento. Quindi concludeva, chiedendo” rigettare il ricorso nei confronti dell' perché Controparte_4
infondato in fatto e diritto;
-in subordine, in caso di accoglimento del ricorso per illegittimità del ruolo dichiarare che l' è tenuto a manlevare CP_1
totalmente l' di quanto eventualmente Controparte_4 dovuto al ricorrente a titolo di spese di lite;
compensare, pertanto, le spese del ricorrente nei confronti dell'Agente della Riscossione con condanna al pagamento delle spese soltanto l' e in ogni caso condannare l' a CP_1 CP_1
rifondere all' quanto potrà eventualmente Controparte_4
essere tenuta a pagare al ricorrente. Con il favore delle spese di giudizio, I.V.A.
e CPA nella misura vigente al momento del pagamento da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'infrascritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto compensi”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sull'illegittimità dell''intimazione di pagamento fatta dall' , in quanto il predetto atto di intimazione Controparte_5
riportava avvisi di addebito che risultavano, già prima della notifica dell'intimazione stessa, oggetto di avvenuti pagamenti (€ 10.812,50),mai stornati, istanza in autotutela e richieste di annullamento e sull'omessa notifica dell'avviso di addebito n° 39420230003247633000, per un importo di € 6.885,33.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997).
Il ricorso, pertanto, è tempestivo essendo stato proposto nei termini di legge
Come, chiarito dalla Corte appello di Milano, sez. III, 13/10/2021, n. 2938: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento fondata sull'omessa notifica della cartella esattoriale (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi”.
Preliminarmente va rilevato che sussiste la legittimazione passiva dell' CP_1
per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario
(intimazione di pagamento); l' è legittimato processuale passivo in quanto CP_1
titolare del rapporto obbligatorio
Per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n.
335/1995. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito nn., 39420170002301264000;
39420170003685247000; 39420180000832150000; 39420180005223972000, deve accertarsi lo sgravio parziale di € 10.812,50 , così come documentato, tale sgravio parziale non comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420249014748277/000 , che mantiene la sua efficacia e validità per l'importo residuo. Ancora , relativamente all'avviso di addebito n°
39420230003247633000, per un importo di € 6.885,33, lo stesso risulta prescritto.
Ciò posto il ricorso va quindi parzialmente accolto. In conseguenza dell'esito del ricorso, le spese vengono compensate.
PQM
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.
3574/2024, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto: - dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali di cui al solo Avviso di addebito n.
39420230003247633000;,
- accerta che per gli avvisi di addebito nn., 39420170002301264000;
39420170003685247000; 39420180000832150000; 39420180005223972000 è intervenuto lo sgravio parziale di € 10.812,50;
- compensa le spese di lite.
Palmi 15 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo