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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5141/2022
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 09.07.25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 5141 del R.G. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 09/07/20235 vertente t r a nata a [...] il [...] (c.f. , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sarno il 20.09.1958 (c.f. ) e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) – in proprio e quali eredi della madre , nata a [...] il C.F._3 Persona_1
24.01.1934 e deceduta il 16.02.2019, quest'ultima germana di , nato a [...] il Persona_2
21.03.1930, rappresentati e difesi, dall'avv. Antonio Carrella unitamente al quale elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti, n. 14, presso lo studio legale Mauriello;
-Attori-
E
Dott. , non costituito CP_1
- Convenuto contumace -
E
(C.F.: e per il (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58.
Nonchè
pagina 1 di 7 (c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_4
Chiosi ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso C.F._5 CP_4 [...] alla piazza IV Novembre. CP_6
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, , il , in persona del il , in CP_1 Controparte_4 CP_7 Controparte_3 persona del e la in persona del Consiglio CP_8 Controparte_2 CP_9
CP
per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti, in proprio e nella qualità di erede, da liquidarsi in via equitativa, anche secondo le tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 05.05.1998. Spese vinte, con attribuzione al procuratore antistatario.
Invero, gli istanti rappresentavano che in data 5.5.98 il territorio del Comune di , ove CP_4 risiedevano con la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto ( la nonna
, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il Persona_3 decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del , per quel che nella presente sede rilevava, in solido CP_1 Controparte_4 con i responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento di una provvisionale (cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19507/13).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_2 per il l'Avvocatura di Stato, la quale contestava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 una delle amministrazioni;
l'accertamento nel quantum; eccepiva la prescrizione ed in subordine in caso di accoglimento della domanda spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_4 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_4 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, pagina 2 di 7 evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_4
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_1
In via preliminare va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata da tutte le parti convenute sulla mancata costituzione degli odierni attori, quali parti civili, nel processo penale.
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c. che estende al giudizio civile risarcitorio il medesimo termine di prescrizione per la fattispecie penale incriminatrice.
La circostanza pacifica che gli attori non si siano costituiti parti civili nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n. 20363; Cass.
Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n. 27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
La prescrizione del reato è prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333).
Ebbene nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, risulta contestato l'art. 589 c.p., comma 3, c.p.
Tale disposizione, nella formulazione ratione temporis prevede: «
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…) 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
E' stato chiarito in giurisprudenza di legittimità che «In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art.
589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione” (Cass. pen. n. 20340/2017).
pagina 3 di 7 Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato è di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto nel giudizio civile di risarcimento, dovendosi avere riguardo del termine di prescrizione del reato in astratto.
L'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005 (poiché la contestazione e la sentenza di primo grado risalgono ad un momento antecedente all'introduzione della novella) prevede che: «La prescrizione estingue il reato: (…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)».
Richiamando il termine di prescrizione di cui all'art 589 co 1 c.p. (e non del 3° comma per le motivazioni sopra illustrate), il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, in quanto il massimo edittale ivi previsto è di anni 5. Il termine di prescrizione decorre dal ritrovamento dei corpi esanimi delle vittime, (8 maggio 1998) e quindi il termine è spirato l'8.05.2008.
Nella produzione delle parti attoree il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato da una costituzione in mora del 09.03.2018 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
[...]
, quando il termine di prescrizione era oramai prescritto. CP_4
Le argomentazioni richiamate da controparte per sostenere che la domanda risarcitoria non sia prescritta, in quanto, in base all'art 2947 co 3 c.c., il termine di prescrizione del reato decorrerebbe ex novo dal giudicato penale di condanna in favore di tutte le vittime del reato, indipendentemente dalla costituzione di parte civile nel reato, non colgono nel segno, in quanto sono contrarie agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità più recenti.
Ci si riferisce in particolare all'Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024 secondo cui “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei)”.
Tale ordinanza conferma un'impostazione sostenuta in precedenza dagli a Sezioni Unite, CP_11 nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, pagina 4 di 7 anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante la costituzione di parte civile (cfr. Sez. U, sentenza n. 8348 del 5/04/2013).
Peraltro, la III sezione civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1294/2025 pubblicata il
16.06.2025, pronunciata relativamente ad una controversia instaurata dagli eredi di un'altra vittima della frana nei confronti dei medesimi convenuti del giudizio odierno, ha accolto quest'ultima CP_4 impostazione sottolineando che: - escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 2947, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., significherebbe, dunque, far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ovverosia da un fatto successivo che non può valere – in difetto di un'espressa indicazione normativa – a privare di effetti una prescrizione che sia nel frattempo maturata (in tal senso, cfr. ancora Cass. n. 11190/2022, cit.); - che l'affermazione secondo cui sarebbe lo stesso procedimento penale, qualora si concluda con sentenza irrevocabile, che impedisce la decorrenza della prescrizione (affermazione contenuta in Cass. n. 9242/1998), è meramente apodittica, in quanto esclude immotivatamente la necessità di atti interruttivi della prescrizione relativa ad una pretesa risarcitoria per fatto integrante reato, per tutta la durata del procedimento penale;
- che ipotizzare che la pendenza del processo penale sottragga il diritto risarcitorio da reato alla decorrenza della prescrizione fino all'emissione di una delle sentenze indicate dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., pur essendo esso diritto pienamente esercitabile dal danneggiato, equivale a reputare esistente una deroga al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. in difetto di qualsiasi disposizione normativa in tal senso;
- che l'esercitabilità del diritto comporta, al contrario, che la prescrizione decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati nei primi due commi del citato art.2947 cod. civ., salvo che il danneggiato ponga in essere entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, uno degli atti, giudiziali o stragiudiziali, a cui l'ordinamento attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione a fini civilistici, tra i quali si annovera, con effetto interruttivo permanente, la costituzione di parte civile. Per l'effetto la S.C. ha rigettato la domanda proposta dai controricorrenti (originari attori) nei confronti della e del Controparte_2 [...]
. CP_3
Anche nella controversia odierna, gli attori non hanno provveduto a costituirsi P.C. nel processo penale e quindi non possono giovarsi del termine di prescrizione indicato nel comma 3 dell'art 2947 c.c.
L'unico atto interruttivo del termine della prescrizione risale al 2018 quando il termine di prescrizione era abbondantemente prescritto, come detto.
Si precisa che la prescrizione è stata ritualmente eccepita dalle parti costituite, non invece dal coobbligato in solido , che è rimasto contumace. CP_1
pagina 5 di 7 Tuttavia, gli effetti della prescrizione eccepita dai coobbligati in solido si estende anche a lui, condividendo, lo scrivente Tribunale, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in Sentenza del 13 giugno 2019 n. 15869 (in senso conforme cfr anche Cass. sentenza n. 31071/2019), secondo cui “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”).
In motivazione di tale pronuncia – resa in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ed ai rapporti tra responsabile civile e suo assicuratore, coobbligati in solido – gli ermellini hanno richiamato i due diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso del tempo sulla questione della estensibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali nei confronti di un altro condebitore rimasto contumace in giudizio:
a) Un primo orientamento risalente, sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale non operi automaticamente a favore degli altri, i quali hanno l'onere di farla propria e sollevarla tempestivamente (Cass Sez. L. 2132/1977; Cass. 5262/2001; Cass. 4200/2002; Cass. Sez. L.
3211/2003; Cass. 7800/2010; Cass. 9858/2014; Cass. 25724/2014).
b) L'indirizzo opposto ritiene, invece, che l'eccezione di prescrizione svolta da un coobbligato solidale produca effetti anche verso gli altri, limitatamente al caso in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio verso gli altri condebitori produca degli effetti pregiudizievoli verso il soggetto eccipiente
(ossia verso colui che ha sollevato l'eccezione di prescrizione).
Orbene, la Suprema Corte aderendo a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, ha altresì precisato come occorre distinguere l'ipotesi in cui il danneggiante non si costituisca in giudizio, ed in tal caso l'eccezione di prescrizione sollevata dal co-obbligato estende i propri effetti anche al responsabile, dal caso in cui invece, il danneggiante si costituisca e rinunci ad eccepire la prescrizione pur in presenza dell'eccezione sollevata dall'assicuratore (ovvero non eccepisca nulla): in tal caso, l'eccezione svolta dalla
Compagnia non produce effetti nei suoi confronti, giacché tale condotta viene considerata come una manifestazione tacita di rinuncia anche all'azione contrattuale nei confronti della Compagnia assicuratrice.
Secondo la Suprema Corte, dunque, l'art. 2939 c.c. che non riconosce la legittimazione ad eccepire la prescrizione a qualunque terzo, ma solo a chi vanti un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato, individua una sorta di “ultrattività” che si giustifica solo nel caso in cui la sopravvivenza del rapporto obbligatorio, in capo agli altri condebitori, potrebbe pregiudicare il debitore solidale eccipiente, con l'unico limite della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del danneggiante ritualmente costituitosi in giudizio.
pagina 6 di 7 Applicando tale principio di diritto al caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla dal e dal si estende anche a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 coobbligato in solido, rimasto contumace, avendo le due amministrazioni convenute CP_1 ragioni di credito nei confronti del convenuto contumace, in forza della sentenza penale irrevocabile che ha condannato tutti in solido a pagare in favore di ciascuna della parti civili € 30.000,00, per un ammontare di
€4.440.000,00, per cui ciascuno dei coobbligati, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod. civ., ha diritto a richiedere al convenuto contumace il pagamento della sua parte.
Quindi le Amministrazioni Pubbliche hanno un interesse rilevante ad agire in regresso nei confronti del coobbligato e ciò consente l'estensione dell'eccezione di prescrizione anche al co-obbligato solidale rimasto contumace, secondo l'indirizzo ermeneutico sopra richiamato.
In considerazione del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità in relazione alla non estensibilità della decorrenza del termine di prescrizione dalla sentenza penale irrevocabile di condanna ex art 2947 co 3 c.c. nei confronti delle vittime che non siasi costituite parti civili nel processo penale (in tal senso Cass Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024), come nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli attori e, per l'effetto, ne rigetta le domande;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno
09.07.2025
Il GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 09.07.25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 5141 del R.G. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 09/07/20235 vertente t r a nata a [...] il [...] (c.f. , , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Sarno il 20.09.1958 (c.f. ) e nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ) – in proprio e quali eredi della madre , nata a [...] il C.F._3 Persona_1
24.01.1934 e deceduta il 16.02.2019, quest'ultima germana di , nato a [...] il Persona_2
21.03.1930, rappresentati e difesi, dall'avv. Antonio Carrella unitamente al quale elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti, n. 14, presso lo studio legale Mauriello;
-Attori-
E
Dott. , non costituito CP_1
- Convenuto contumace -
E
(C.F.: e per il (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58.
Nonchè
pagina 1 di 7 (c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_4
Chiosi ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso C.F._5 CP_4 [...] alla piazza IV Novembre. CP_6
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, , il , in persona del il , in CP_1 Controparte_4 CP_7 Controparte_3 persona del e la in persona del Consiglio CP_8 Controparte_2 CP_9
CP
per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti, in proprio e nella qualità di erede, da liquidarsi in via equitativa, anche secondo le tabelle di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 05.05.1998. Spese vinte, con attribuzione al procuratore antistatario.
Invero, gli istanti rappresentavano che in data 5.5.98 il territorio del Comune di , ove CP_4 risiedevano con la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto ( la nonna
, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il Persona_3 decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del , per quel che nella presente sede rilevava, in solido CP_1 Controparte_4 con i responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento di una provvisionale (cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19507/13).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_2 per il l'Avvocatura di Stato, la quale contestava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10 una delle amministrazioni;
l'accertamento nel quantum; eccepiva la prescrizione ed in subordine in caso di accoglimento della domanda spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_4 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_4 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, pagina 2 di 7 evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_4
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_1
In via preliminare va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata da tutte le parti convenute sulla mancata costituzione degli odierni attori, quali parti civili, nel processo penale.
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3, c.c. che estende al giudizio civile risarcitorio il medesimo termine di prescrizione per la fattispecie penale incriminatrice.
La circostanza pacifica che gli attori non si siano costituiti parti civili nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n. 20363; Cass.
Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n. 27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
La prescrizione del reato è prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333).
Ebbene nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, risulta contestato l'art. 589 c.p., comma 3, c.p.
Tale disposizione, nella formulazione ratione temporis prevede: «
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…) 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
E' stato chiarito in giurisprudenza di legittimità che «In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art.
589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione” (Cass. pen. n. 20340/2017).
pagina 3 di 7 Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato è di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto nel giudizio civile di risarcimento, dovendosi avere riguardo del termine di prescrizione del reato in astratto.
L'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005 (poiché la contestazione e la sentenza di primo grado risalgono ad un momento antecedente all'introduzione della novella) prevede che: «La prescrizione estingue il reato: (…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)».
Richiamando il termine di prescrizione di cui all'art 589 co 1 c.p. (e non del 3° comma per le motivazioni sopra illustrate), il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, in quanto il massimo edittale ivi previsto è di anni 5. Il termine di prescrizione decorre dal ritrovamento dei corpi esanimi delle vittime, (8 maggio 1998) e quindi il termine è spirato l'8.05.2008.
Nella produzione delle parti attoree il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato da una costituzione in mora del 09.03.2018 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
[...]
, quando il termine di prescrizione era oramai prescritto. CP_4
Le argomentazioni richiamate da controparte per sostenere che la domanda risarcitoria non sia prescritta, in quanto, in base all'art 2947 co 3 c.c., il termine di prescrizione del reato decorrerebbe ex novo dal giudicato penale di condanna in favore di tutte le vittime del reato, indipendentemente dalla costituzione di parte civile nel reato, non colgono nel segno, in quanto sono contrarie agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità più recenti.
Ci si riferisce in particolare all'Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024 secondo cui “Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei)”.
Tale ordinanza conferma un'impostazione sostenuta in precedenza dagli a Sezioni Unite, CP_11 nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, pagina 4 di 7 anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiuto mediante la costituzione di parte civile (cfr. Sez. U, sentenza n. 8348 del 5/04/2013).
Peraltro, la III sezione civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1294/2025 pubblicata il
16.06.2025, pronunciata relativamente ad una controversia instaurata dagli eredi di un'altra vittima della frana nei confronti dei medesimi convenuti del giudizio odierno, ha accolto quest'ultima CP_4 impostazione sottolineando che: - escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 2947, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., significherebbe, dunque, far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione in corso di procedimento penale dall'esito dello stesso procedimento, ovverosia da un fatto successivo che non può valere – in difetto di un'espressa indicazione normativa – a privare di effetti una prescrizione che sia nel frattempo maturata (in tal senso, cfr. ancora Cass. n. 11190/2022, cit.); - che l'affermazione secondo cui sarebbe lo stesso procedimento penale, qualora si concluda con sentenza irrevocabile, che impedisce la decorrenza della prescrizione (affermazione contenuta in Cass. n. 9242/1998), è meramente apodittica, in quanto esclude immotivatamente la necessità di atti interruttivi della prescrizione relativa ad una pretesa risarcitoria per fatto integrante reato, per tutta la durata del procedimento penale;
- che ipotizzare che la pendenza del processo penale sottragga il diritto risarcitorio da reato alla decorrenza della prescrizione fino all'emissione di una delle sentenze indicate dal terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., pur essendo esso diritto pienamente esercitabile dal danneggiato, equivale a reputare esistente una deroga al principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. in difetto di qualsiasi disposizione normativa in tal senso;
- che l'esercitabilità del diritto comporta, al contrario, che la prescrizione decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati nei primi due commi del citato art.2947 cod. civ., salvo che il danneggiato ponga in essere entro il termine prescrizionale stabilito per il reato, uno degli atti, giudiziali o stragiudiziali, a cui l'ordinamento attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione a fini civilistici, tra i quali si annovera, con effetto interruttivo permanente, la costituzione di parte civile. Per l'effetto la S.C. ha rigettato la domanda proposta dai controricorrenti (originari attori) nei confronti della e del Controparte_2 [...]
. CP_3
Anche nella controversia odierna, gli attori non hanno provveduto a costituirsi P.C. nel processo penale e quindi non possono giovarsi del termine di prescrizione indicato nel comma 3 dell'art 2947 c.c.
L'unico atto interruttivo del termine della prescrizione risale al 2018 quando il termine di prescrizione era abbondantemente prescritto, come detto.
Si precisa che la prescrizione è stata ritualmente eccepita dalle parti costituite, non invece dal coobbligato in solido , che è rimasto contumace. CP_1
pagina 5 di 7 Tuttavia, gli effetti della prescrizione eccepita dai coobbligati in solido si estende anche a lui, condividendo, lo scrivente Tribunale, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in Sentenza del 13 giugno 2019 n. 15869 (in senso conforme cfr anche Cass. sentenza n. 31071/2019), secondo cui “In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”).
In motivazione di tale pronuncia – resa in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ed ai rapporti tra responsabile civile e suo assicuratore, coobbligati in solido – gli ermellini hanno richiamato i due diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso del tempo sulla questione della estensibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori solidali nei confronti di un altro condebitore rimasto contumace in giudizio:
a) Un primo orientamento risalente, sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale non operi automaticamente a favore degli altri, i quali hanno l'onere di farla propria e sollevarla tempestivamente (Cass Sez. L. 2132/1977; Cass. 5262/2001; Cass. 4200/2002; Cass. Sez. L.
3211/2003; Cass. 7800/2010; Cass. 9858/2014; Cass. 25724/2014).
b) L'indirizzo opposto ritiene, invece, che l'eccezione di prescrizione svolta da un coobbligato solidale produca effetti anche verso gli altri, limitatamente al caso in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio verso gli altri condebitori produca degli effetti pregiudizievoli verso il soggetto eccipiente
(ossia verso colui che ha sollevato l'eccezione di prescrizione).
Orbene, la Suprema Corte aderendo a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, ha altresì precisato come occorre distinguere l'ipotesi in cui il danneggiante non si costituisca in giudizio, ed in tal caso l'eccezione di prescrizione sollevata dal co-obbligato estende i propri effetti anche al responsabile, dal caso in cui invece, il danneggiante si costituisca e rinunci ad eccepire la prescrizione pur in presenza dell'eccezione sollevata dall'assicuratore (ovvero non eccepisca nulla): in tal caso, l'eccezione svolta dalla
Compagnia non produce effetti nei suoi confronti, giacché tale condotta viene considerata come una manifestazione tacita di rinuncia anche all'azione contrattuale nei confronti della Compagnia assicuratrice.
Secondo la Suprema Corte, dunque, l'art. 2939 c.c. che non riconosce la legittimazione ad eccepire la prescrizione a qualunque terzo, ma solo a chi vanti un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato, individua una sorta di “ultrattività” che si giustifica solo nel caso in cui la sopravvivenza del rapporto obbligatorio, in capo agli altri condebitori, potrebbe pregiudicare il debitore solidale eccipiente, con l'unico limite della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del danneggiante ritualmente costituitosi in giudizio.
pagina 6 di 7 Applicando tale principio di diritto al caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla dal e dal si estende anche a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 coobbligato in solido, rimasto contumace, avendo le due amministrazioni convenute CP_1 ragioni di credito nei confronti del convenuto contumace, in forza della sentenza penale irrevocabile che ha condannato tutti in solido a pagare in favore di ciascuna della parti civili € 30.000,00, per un ammontare di
€4.440.000,00, per cui ciascuno dei coobbligati, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod. civ., ha diritto a richiedere al convenuto contumace il pagamento della sua parte.
Quindi le Amministrazioni Pubbliche hanno un interesse rilevante ad agire in regresso nei confronti del coobbligato e ciò consente l'estensione dell'eccezione di prescrizione anche al co-obbligato solidale rimasto contumace, secondo l'indirizzo ermeneutico sopra richiamato.
In considerazione del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità in relazione alla non estensibilità della decorrenza del termine di prescrizione dalla sentenza penale irrevocabile di condanna ex art 2947 co 3 c.c. nei confronti delle vittime che non siasi costituite parti civili nel processo penale (in tal senso Cass Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024), come nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli attori e, per l'effetto, ne rigetta le domande;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno
09.07.2025
Il GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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