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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 391/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante, con sede in Vercelli ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in l.go D'Azzo n.4 presso lo studio dell'avv.
Christian Greco che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, in Biella elettivamente domiciliata in via Trento n.9 presso lo studio dell'avv. Andrea Alberto che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione e comodato
Udienza di rimessione della causa in decisione del 19.6.2025
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in accoglimento dell'appello proposto, a totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione proposta da e in Controparte_1
conseguenza confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto condannando la controparte al pagamento della somma di euro 6.337,17 , oltre interessi, nonché delle spese del procedimento monitorio;
con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione delle medesime.
PER PARTE APPELLATA: respingere integralmente l'appello proposto e confermarsi l'impugnata sentenza;
con il favore delle spese, autorizzando la distrazione a favore del procuratore domiciliatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore propone appello per la riforma integrale della sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 21.02.2024 con cui il Giudice, in accoglimento dell'opposizione formulata da
[...]
ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1624/21 e ha condannato CP_1
lla rifusione delle spese di lite. Parte_1
PRIMO GRADO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1624/21 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 6.337,17 oltre accessori a causa del mancato pagamento delle fatture n. 151, 152, 153 del 2021 emesse in forza della clausola contenuta pagina 2 di 13 nell'art. 6 dei contratti di comodato di beni stipulati tra le parti la quale prevedeva la facoltà per il comodante di convertire tali contratti in negozi di cessione a titolo oneroso dei beni stessi in caso di inadempimento della controparte.
In data 12 settembre 2018, 29 luglio 2019 e 9 marzo 2020 la parti sottoscrivevano tre contratti aventi ad oggetto la concessione in comodato, rispettivamente, della (dal valore Parte_2
stimato concordato in € 4.638,00 oltre I.V.A.), del Granitore (dal valore stimato concordato in € 1.000,00 oltre I.V.A.) e della Parte_3
(dal valore stimato concordato in € 760,00 oltre I.V.A.).
Nel merito l'opponente chiedeva di dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque di revocare o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1624/21 e conseguentemente di dichiarare che nulla era dovuto in favore di Pt_1
[...]
Deduceva, infatti, di avere legittimamente receduto dai contratti di comodato d'uso gratuito pattuiti per la durata di 5 anni (vedi doc. 2, 3, 4) offrendo la riconsegna dei beni e giudicava nulla, illegittima ed inefficace la suddetta clausola inserita al punto 6 di tutti i contratti stipulati con Parte_1
ritenendo che essa, di fatto, rappresentasse il corrispettivo per l'utilizzo dei beni concessi, invece, in comodato gratuito e che fosse dunque incompatibile con la gratuità caratterizzante il rapporto di comodato.
Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare Parte_1
l'opposizione proposta da in quanto infondata in Controparte_1
fatto e in diritto. Sosteneva, infatti, che l'opponente, interrompendo l'acquisto delle miscele e dei prodotti commercializzati da vesse violato Parte_1
le obbligazioni contrattuali previste nei contratti di comodato e che pertanto, in applicazione della clausola penale prevista all'art. 6 dei rispettivi contratti, fosse tenuto al pagamento per l'importo del valore residuo dei beni in questione. pagina 3 di 13 Con sentenza n. 117/24 del 21.2.2024 il Tribunale di Vercelli giudicava l'opposizione a decreto ingiuntivo meritevole di accoglimento rilevando la mancanza di prova in ordine alla fattispecie negoziale complessa di cui l'opposta aveva dedotto, solo genericamente, la violazione.
Riteneva, infatti, che l'inadempimento contestato all'opponente – di avere comunicato nel marzo del 2021 la propria volontà di interrompere ogni forma di rapporto con ecedendo dai contratti di comodato nonostante Parte_1
il collegamento dei medesimi con il parallelo rapporto di somministrazione di miscele di caffè commercializzate dalla stessa ditta per la durata di cinque anni – non fosse suffragato da alcuna prova in ordine alla stipula del collegato contratto di somministrazione né , soprattutto, alle pattuizioni (asseritamente) in esso contenute, compresa quella della durata temporale dello stesso. Affermava, dunque, che sulla base della disciplina dei contratti di comodato prodotti in atti dall'opponente potesse ritenersi che quest'ultimo avesse legittimamente esercitato il diritto di recesso, dovendosi altresì presumere che il termine quinquennale pattuito nei contratti di comodato fosse stato stabilito in favore della comodataria che poteva, quindi, sempre restituire il bene oggetto del comodato.
Specificava, in secondo luogo, che il fatto che Controparte_1
avesse receduto dai contratti di comodato prima del termine quinquennale pattuito rivolgendosi ad altro fornitore non implicava ex se un inadempimento imputabile ai sensi dell'art. 6 del contratto e una violazione del patto di esclusiva, mancando l'allegazione e la prova del carattere concorrente del diverso fornitore a cui si era rivolto l'opponente e non essendo stati prodotti in giudizio gli accordi contrattuali stipulati tra le parti sul punto. Per tali ragioni
ACCOGLIEVA l'opposizione e REVOCAVA il decreto ingiuntivo opposto;
APPELLO
pagina 4 di 13 Avverso la sentenza di primo grado propone appello la Parte_1
1. Con il primo motivo di appello si duole dell'erronea interpretazione del compendio probatorio resa dal giudice di prime cure specificando che i contratti stipulati tra le parti, al di là della formale denominazione assegnata come “di comodato”, prevedevano la concessione in uso dei macchinari di a Pt_1
fronte del contestuale impegno da parte di a rifornirsi in Controparte_1
via esclusiva, per la durata di cinque anni, delle miscele e dei prodotti commercializzati da Per tali ragioni contesta la decisione resa dal Pt_1
giudice di prime cure in ordine all'asserita mancata deduzione/allegazione del collegato contratto di somministrazione rilevando che una tale interpretazione, oltre che collocarsi in contrasto con la lettera dei contratti, non tiene conto del contesto in cui i medesimi sono stati stipulati, dell'intenzione delle parti al momento della loro formazione e degli usi commerciali del settore di riferimento ritenendo che la circostanza secondo cui il fornitore di caffè concede in comodato al somministrato le macchine ed altro materiale necessario costituisce fatto notorio. Aggiunge, infatti, che è solo l'impegno assunto da parte del somministrato/comodatario ad acquistare le miscele di caffè e gli altri prodotti commercializzati da parte di per un dato periodo di tempo, a Pt_1
garantire a quest'ultima società il ritorno dell'investimento fatto;
da cio' la previsione di una clausola penale per il caso di interruzione del rapporto di somministrazione anteriormente alla scadenza del termine pattuito. Rileva, infine, che il giudice di primo grado ha fatto derivare la mancata prova dell'esistenza del rapporto di somministrazione dal fatto che, nei contratti in atti, non fossero indicati espressamente i quantitativi di prodotto da somministrare omettendo, invece, una valutazione complessiva del regolamento negoziale anche alla luce della previsione di cui all'art. 1560 c.c. (determinazione dell'entità della somministrazione) che sarebbe dovuta essere applicata nel caso concreto.
pagina 5 di 13 2. A mezzo del secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illogica ed erronea interpretazione dell'art. 6 dei contratti censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che, sulla base della disciplina dei contratti prodotti, si debba presumere che il termine quinquennale sia stabilito in favore della somministrata/comodataria, che può, perciò, sempre restituire il bene oggetto del comodato. Specifica, infatti, che la ditta si era impegnata Pt_1
a concedere le attrezzature in comodato d'uso gratuito al somministrato (art. 1 dei contratti richiamati) unicamente in funzione della commercializzazione delle proprie miscele e che la presunzione ritenuta dal giudice di prime cure violerebbe sia la ratio del precetto contrattuale sia la disposizione di cui all'art. 1363 c.c.
Ancora, contesta la sentenza impugnata nel punto in cui il giudice ha negato che il recesso dai contratti di comodato implicasse la violazione del patto di esclusiva non essendo stato allegato né provato il carattere concorrente del diverso fornitore a cui si era rivolta l'opponente rilevando che tale circostanza è da ritenersi pacifica, trattandosi di un soggetto che esercita un'attività di impresa consistente nella commercializzazione di identico prodotto sullo stesso mercato.
COSTITUZIONE DI Controparte_1
Con comparsa del 31.08.2024 si costituisce nel presente giudizio
[...]
CP_1
In relazione al primo motivo di appello, afferma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, di non avere mai assunto alcun obbligo di acquisto in via esclusiva per la durata di cinque anni in relazione alle miscele e ai prodotti commercializzati da e rileva, in ogni caso, che non è stato prodotto Pt_1
alcun contratto di somministrazione, del resto mai concluso tra le parti in causa.
Specifica, poi, che la clausola penale invocata da controparte afferisce ai contratti di comodato e non all'inesistente contratto di somministrazione e che essa, peraltro, non è in alcun modo legata al recesso dal comodato, ma ad un pagina 6 di 13 inadempimento che non risulta e che non è in alcun modo stato provato da
Pt_1
Con riferimento al secondo motivo di appello ribadisce che tra i modi previsti dalla legge per l'estinzione del contratto di comodato si annovera il recesso di una delle parti anche in costanza di un termine finale il quale, ex art. 1184 c.c., si presume fissato a favore del debitore. Dal punto di vista delle attribuzioni patrimoniali lamenta che, nel caso di specie, ha illegittimamente Pt_1
modificato il contratto di comodato d'uso gratuito in contratto di vendita nel caso di inadempimento contrattuale del comodatario il quale, peraltro, non si è verificato atteso che il recesso risale a marzo del 2021, mentre il contratto con per l'acquisto di caffè è del successivo 14 giugno 2021. Per lo CP_2
stesso motivo giudica priva di alcun rilievo la tesi sostenuta dall'appellante riguardo all'azione di concorrenza del diverso fornitore, avendo l'appellata già receduto dal contratto con al momento della stipula con Pt_1
CP_3
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO
La fonda l'impugnazione della sentenza del tribunale di Vercelli Parte_1
sulla circostanza che i tre contratti di comodato oggetto del presente giudizio
(in data 12.9.18, 27.9.19 e 9.3.20, perfettamente identici nel contenuto e riguardanti la consegna, rispettivamente, di una macchina del caffè, di un
“granitore” e di una “macchina cialda”) sarebbero stati previsti a fronte di un contestuale impegno assunto da di (pag.6 e 9 dell'atto di Controparte_1
citazione di secondo grado) “rifornirsi in via esclusiva per la durata di cinque anni delle miscele e dei prodotti commercializzati da parte di e Pt_1
sarebbero strettamente correlati e dipendenti “dal parallelo rapporto di somministrazione di miscele di caffè per la durata di cinque anni (e, Pt_1
pagina 7 di 13 dunque, sino al 12.9.2023, il primo;
sino al 29.7.2024, il secondo;
sino al
9.3.2025 il terzo)”.
Questo giustificherebbe la richiesta giudiziale dell'appellante (azionata tramite decreto ingiuntivo) di applicazione dell'art.6 dei contratti di comodato che prevede che se il comodatario ( “durante la vigenza del Controparte_1
contratto di comodato” fa uso di miscele di imprese concorrenti, il comodante avrà facoltà di trasformare il contratto di comodato in contratto di vendita con relativo obbligo del comodatario (acquirente) al pagamento del prezzo dei beni forniti (originariamente) in comodato.
Del suddetto contratto di somministrazione e, anzi (parrebbe di capire), dei tre contratti di somministrazione (ciascuno con le diverse scadenze di cui sopra) però, la cui esistenza è contestata da parte del comodatario, e (soprattutto) del loro specifico contenuto (facente parte del titolo giuridico della domanda) non risulta prova agli atti di causa né, a tal fine, è sufficiente il contenuto dei contratti di comodato.
Si deve premettere che alcun contratto di somministrazione ha Parte_1
prodotto agli atti, né ha mai dedotto prove orali al fine di comprovarne l'esistenza e le specifiche clausole negoziali.
Si può ritenere (presuntivamente) comprovato un rapporto di fornitura di caffè tra il comodante (definito nei contratti di comodato anche Pt_1
“somministrante”) e il comodatario sulla base dell'art.3 Controparte_1
(obblighi del comodatario) dei suddetti sottoscritti contratti, in data 12.9.2018,
27.9.2019 e 9.3.2020, in forza dei quali “il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione della presente i beni di cui al punto 2 perché se ne CP_4
fintantoché utilizzerà nel proprio esercizio, in via esclusiva, miscele di caffè e di altri prodotti nel rispetto degli accordi contrattuali stipulati con la Pt_1
stessa . Di tali “accordi contrattuali” però, come detto, non vi Controparte_5
è traccia agli atti di causa.
pagina 8 di 13 La stessa comunicazione inviata nel marzo 2021 da a Controparte_1 Pt_1
aveva ad oggetto la volontà (dettata dall'asserito mal funzionamento di uno dei tre macchinari forniti) di interrompere ogni forma di rapporto con e Pt_1
di rivolgersi ad altro fornitore di caffè (cosa effettivamente avvenuta con la stipula di un successivo contratto con l'impresa , non comprova CP_3
certo quali fossero le condizioni negoziali della fornitura di caffè tra le parti in causa e, a dire il vero, neppure che le medesime fossero oggetto di un contratto di somministrazione (la cui qualificazione giuridica spetta al giudice), ben potendo tale tipologia di fornitura avvenire tramite, ad es., contratto di vendita a consegne ripartite e, comunque, alle più svariate condizioni contrattuali attinenti la eventuale durata, la possibilità di recesso, la quantità da fornire, il prezzo, ecc..
La totale mancanza di elementi negoziali dai quali desumere il contenuto di tale
(asserito) contratto di somministrazione di caffè, in ogni caso, finisce per incidere sulla validità del medesimo. Se, infatti, il prezzo delle forniture può essere determinato (anche in assenza di previsioni contrattuali) ai sensi degli art.1570, 1561 e 1474 c.c., in relazione all'entità della somministrazione, invece,
l'art.1560, 1°c., c.c., prevede che “qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto”. Di tale fabbisogno però, parte appellante nulla ha minimamente allegato ai fini di una sua (seppur approssimativa) individuazione.
Ora, la Suprema Corte spiega che la norma di cui all'art.1560, 1°c., c.c., può trovare applicazione solo ove il fabbisogno del somministrato sia obiettivamente accertabile allo stato degli atti, dovendo altrimenti il contratto considerarsi nullo per indeterminabilità dell'oggetto (Cass.1970 n.61) come avviene, appunto, quando l'entità della somministrazione non appare valutabile agli atti in base ad pagina 9 di 13 un giudizio di prevedibilità che tenga conto, tra l'altro, delle dimensioni dell'impresa somministrata, del contesto ambientale, ecc. (Trib. Pavia,
22.2.1986, in Giur. Merito, 1987, 621). Non avendo allegato Parte_1
alcunché agli atti che consenta di individuare il normale fabbisogno del somministrato, il relativo contratto di somministrazione risulterebbe, di conseguenza, affetto da nullità (rilevabile d'ufficio anche in appello), con relativa invalidità anche dei collegati contratti di comodato (Cass.2021
n.27362; Cass.2014 n.21417) dei quali, di conseguenza, non risulterebbe possibile, in ogni caso, applicare la suddetta clausola n.6. Tutto quanto suddetto vale tanto più che la prospettazione di parte appellante sembra delineare un'improbabile coesistenza cumulativa di ben tre contratti di somministrazione di caffè tutti della durata di cinque anni con relativi (e cumulativi) obblighi di acquisto (in alcun modo determinati e determinabili).
Per dovere di completezza bisogna, inoltre, sottolineare che la circostanza che il contratto (i contratti) di somministrazione avesse(ro) la durata di cinque anni è solo allegata da parte appellante, ma non certo comprovata. Né si può dedurre la durata del contratto di somministrazione da quella del collegato contratto di comodato, della durata di cinque anni, in relazione al quale la durata del primo (con il relativo interesse del somministrante-comodante ad effettuare la fornitura per cinque anni) impedirebbe (secondo la tesi dell'appellante) il recesso ad nutum del comodatario-somministrato.
Nuovamente, alcuna prova emerge agli atti di causa che i contratti di fornitura
[... di caffè (somministrazione, vendita a consegne ripartite, ecc.) vincolassero impedendogli di esaurire il rapporto (del cui eventuale Controparte_1
termine nulla è dato sapere) o di recedere (a marzo 2021) dopo un lasso di tempo che va da un anno a due anni e mezzo di vita del medesimo (iniziato, rispettivamente, a settembre 2018, a settembre 2019 ed a marzo 2020).
pagina 10 di 13 Tutto quanto suddetto vale, come già sottolineato, tantopiù che la prospettazione di parte appellante sembra, appunto, delineare un'improbabile coesistenza cumulativa di ben tre contratti di somministrazione di caffè, tutti della durata di cinque anni, rispetto ai quali nulla risulta comprovato agli atti di causa non solo circa la loro stessa esistenza, ma anche rispetto ai vincoli di durata che corrispondentemente sarebbero gravati sul comodatario.
La durata del contratto di comodato, del resto, ben poteva essere stata stabilita
(a prescindere) in cinque anni in relazione alla vita commerciale dei beni forniti o al loro ammortamento. Il collegamento negoziale tra i due rapporti, d'altra parte, comportava, come su visto, che esauritasi la somministrazione, che ben poteva essere stata conclusa senza determinazione di tempo (o con un termine minimo di durata), con relativo conseguente diritto di recesso ad nutum ex art.1569 c.c. (applicazione del principio generale discendente dall'art.1373 c.c.), stessa sorte seguisse il comodato (a prescindere dal suo termine di durata).
Parallelamente, il su visto art.6 c.g.c. nello stabilire che il comodato avesse durata quinquennale imponeva la restituzione dei beni oggetto del medesimo, ex art.5 c.g.c. (con relativo obbligo gravante sul comodatario), alla scadenza dei cinque anni, il che rappresentava un termine a favore del debitore, ex art.1184
c.c., che, di conseguenza, poteva ben eseguire l'obbligazione e costituire in mora il creditore prima della scadenza quinquennale: esattamente quello che ha fatto il comodatario.
Tale principio trova espressa applicazione, ex art.1809 c.c., proprio in tema di comodato ove si ritiene che il comodatario abbia il potere di recedere dal contratto in qualsiasi momento a prescindere dalla pattuizione di un termine e dall'esistenza di una giusta causa, a meno che il comodante non abbia un oggettivo interesse al mantenimento del rapporto. Oggettivo interesse che la
KA non comprova visto che questo dovrebbe coincidere con la Pt_1
pagina 11 di 13 permanenza del rapporto di somministrazione che, invece, è stato sciolto
(legittimamente, allo stato degli atti) da a marzo del 2021. Controparte_1
Ne consegue che non può trovare alcuna applicazione l'art.6 c.g.c. circa la trasformazione del contratto di comodato in negozio di cessione della proprietà dei beni comodati in capo al comodatario giacché ciò è previsto solo nel caso che il comodatario si serva di prodotti della concorrenza “durante la vigenza del presente contratto” mentre, come suddetto, ha Controparte_1
intrecciato (fatto pacifico) rapporti commerciali con la concorrenza (a giugno
2021) solo dopo il recesso dal contratto di somministrazione (comunicando che non intendeva continuare il rapporto commerciale e desiderava rivolgersi ad altro fornitore di caffè) che, automaticamente, come suddetto, aveva comportato lo scioglimento anche del contratto di comodato e dal quale, comunque, il comodatario era receduto ad nutum ex art.1809 c.c.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa, da distrarsi su richiesta del difensore.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.117/2024 Parte_1
pubblicata in data 21/02/2024 del Tribunale di Vercelli che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 3.966,00, oltre pagina 12 di 13 rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, da distrarsi su richiesta a favore del difensore;
per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/6/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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