Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 660
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Sentenza 23 luglio 2025

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La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio promosso dall'appellante, persona giuridica con sede in Vercelli, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva accolto l'opposizione proposta dall'appellata, anch'essa persona giuridica con sede in Biella, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultima. L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'appellata al pagamento di € 6.337,17 oltre interessi, lamentando l'erronea interpretazione del compendio probatorio e dell'art. 6 dei contratti di comodato. L'appellante sosteneva che i contratti, formalmente qualificati come comodato, prevedessero in realtà la concessione in uso di macchinari a fronte dell'impegno dell'appellata a rifornirsi in via esclusiva, per cinque anni, di miscele e prodotti da essa forniti, configurando un negozio giuridico complesso e collegato a un contratto di somministrazione. Contestava, inoltre, la presunzione del giudice di prime cure secondo cui il termine quinquennale fosse stabilito a favore della comodataria, ritenendo violata la ratio contrattuale e l'art. 1363 c.c., e negava che il recesso implicasse violazione del patto di esclusiva, data la natura concorrente del nuovo fornitore. L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, contestando l'esistenza di un obbligo di acquisto esclusivo per cinque anni e la produzione di un contratto di somministrazione, evidenziando che la clausola penale si riferiva a un inesistente contratto di somministrazione e non al recesso dal comodato, e ribadendo la legittimità del recesso dal comodato ex art. 1184 c.c. e la circostanza che il contratto con il nuovo fornitore fosse successivo al recesso.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto di un contratto di somministrazione collegato ai contratti di comodato, né dei relativi obblighi di acquisto esclusivo per cinque anni. Ha evidenziato la mancanza di allegazioni e prove circa il normale fabbisogno del somministrato, elemento essenziale per la determinazione dell'entità della somministrazione ai sensi dell'art. 1560 c.c., la cui indeterminabilità potrebbe comportare la nullità del contratto di somministrazione e, di conseguenza, dei contratti di comodato ad esso collegati. La Corte ha altresì sottolineato che la durata quinquennale dei contratti di comodato poteva essere stata stabilita per ragioni diverse dal rapporto di somministrazione e che, in ogni caso, il comodatario aveva il potere di recedere dal contratto ex art. 1809 c.c., anche prima della scadenza del termine, qualora il comodante non avesse un oggettivo interesse al mantenimento del rapporto, interesse che non è stato provato in relazione alla permanenza del rapporto di somministrazione. Di conseguenza, la clausola di trasformazione del comodato in vendita, prevista per l'uso di prodotti concorrenti "durante la vigenza del presente contratto", non poteva trovare applicazione, poiché l'appellata aveva intrecciato rapporti commerciali con la concorrenza solo dopo il recesso dal contratto di somministrazione e dal comodato. Le spese legali sono state poste a carico dell'appellante, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 660
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 660
    Data del deposito : 23 luglio 2025

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