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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 924/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 924/2025 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, V.le XX Settembre n. 45/G, presso lo studio dell'avv.
PRIMAVERA MARY, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 02.10.1989 con CP_1
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 13.07.1994 e il Per_1 Persona_2
11.02.2002.
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2004/2023 pronunciata da questo Tribunale in data 09.05.2023 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria allegata, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 02.12.2025 è comparsa solo parte ricorrente ed ha precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare il divorzio senza ulteriori statuizioni.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
2 Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di domande di parte.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
02.10.1989 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1989, al N. 1511,
della parte II, serie A, uff. 1;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 924/2025 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, V.le XX Settembre n. 45/G, presso lo studio dell'avv.
PRIMAVERA MARY, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 02.10.1989 con CP_1
[...]
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 13.07.1994 e il Per_1 Persona_2
11.02.2002.
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
2004/2023 pronunciata da questo Tribunale in data 09.05.2023 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria allegata, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 02.12.2025 è comparsa solo parte ricorrente ed ha precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare il divorzio senza ulteriori statuizioni.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
2 Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di domande di parte.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
02.10.1989 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1989, al N. 1511,
della parte II, serie A, uff. 1;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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