Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2024, proposto da
Sed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Maria Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dal Comune di Altamura (BA), in ordine alla diffida del 9 giugno 2024, avente ad oggetto la individuazione gli ambiti edificati all'interno delle zone omogenee B e C della città di Altamura, ove consentire gli interventi previsti dalla legge Regionale PU del 19 dicembre 2024, n. 36.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura (BA);
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Pizzutilo, su delega orale dell’avv. Lorenzo Derobertis, per il Comune resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Introduce la società ricorrente un ricorso avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento) a provvedere, a fronte di una propria istanza motivata di richiesta di attivazione del procedimento di pianificazione urbanistico-edilizia, ai sensi della legge della Regione PU 19 dicembre 2023, n. 36 (“ Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 […] e disposizioni diverse ”).
Costituendosi l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di alcun silenzio, nonché l’infondatezza del gravame per aver adempiuto al disposto della predetta legge.
Rileva il Collegio come, con la nota del 16 luglio 2024 prot. n. 68298, anteriore al ricorso proposto e depositata dallo stesso ricorrente, il Comune avesse risposto alla istanza, specificando gli atti adottati e le misure di pianificazione assunte.
Invero, la legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 36 prevede, all’art. 4, comma 1, che “1 . Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il riconoscimento degli incentivi volumetrici […] è subordinato all'approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) […]”; mentre, il comma 2 precisa: “ Il riconoscimento degli incentivi volumetrici […] non richiede l'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 nel caso in cui i Comuni hanno già approvato il Documento programmatico di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/2008 che individua, all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del d. m. 1444/1968, specifici ambiti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana ”.
Il Comune di Altamura – come si legge dal testo della sua nota di risposta succitata datata 16 luglio 2024 – ha applicato il predetto comma 2 per l’appunto approvando il Documento programmatico di rigenerazione urbana . Di ciò la nota del Comune dà precisa contezza. Ergo , allo stato, non residua alcun altro obbligo ex lege .
Peraltro, va rammentato anche il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, quanto agli atti di pianificazione, in quanto atti amministrativi generali, è di norma escluso, in quanto un simile rimedio giurisdizionale è circoscritto all’attività amministrativa di natura provvedimentale stricto sensu , ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari; il che non avviene per gli atti amministrativi generali, i quali sono indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari; l'obbligo a provvedere, sull'istanza volta all'adozione di un atto di pianificazione di un'area, è però configurabile nella ipotesi in cui essa sia rimasta priva di alcuna classificazione urbanistica di zona (c.d. zona bianca), a causa della decadenza di precedenti vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comunque abbiano comportato l'inedificabilità del suolo, o infine che siano stati tali da comprimere il diritto di proprietà nel suo sostanziale valore economico ( ex multis: T.A.R. Basilicata, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 863; Cons. St., sez. II, 8 novembre 2021, n. 7398; Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8799; T.A.R. PU, sez. II, 19 luglio 2019, n. 1053; Cons. St., sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096; T.A.R. Campania, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 185).
In ultima analisi, il ricorso si appalesa inammissibile, perché non v’è alcun silenzio o inerzia, a fronte della istanza prodotta e, in ogni caso, perché non v’è obbligo a provvedere, quanto alla richiamata disciplina urbanistico-edilizia, a mente dell’art. 4 legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36; resta fermo che il Comune potrà meglio rideterminarsi nella pianificazione nei tempi e nei modi, che riterrà più rispondenti al pubblico interesse, salvaguardando in quella sede gli interessi partecipativi, così come contemplati dalle disposizioni in materia di pianificazione urbanistica posti dalla normativa statale e regionale di specie.
La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Altamura, che si liquidano in €. 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO