TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047/24 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesca Prunotto
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 1731/2023 della Questura di Torino con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29 e 30 d.lgs. 286/98 in quanto coniugato con la cittadina nigeriana regolarmente soggiornante per la pericolosità sociale del ricorrente stesso e per l'assenza della convivenza con la figlia cittadina italiana. Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per le Controparte_1 motivazione ivi esposte. Nel ricorso il ricorrente evidenzia la insussistenza della pericolosità sociale, trattandosi di precedenti risalenti nel tempo ed il fatto che convive con la figlia cittadina italiana. All'udienza di comparizione in data 13.3.2025 la parte ricorrente ha concluso come da verbale e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. In primo luogo, deve rilevarsi che il Questore ha rigettato la domanda del ricorrente, previa valutazione del rilascio di altro e diverso titolo e, segnatamente, il rilascio del permesso di soggiorno per convivenza con la figlia naturalizzata italiana giungendo al rigetto alla luce degli accertamenti negativi sulla convivenza. Ed invero, in diritto si osserva che ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I. “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti …omissis… “c) pagina 1 di 2 degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”. Al riguardo va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, osserva questo Giudice che, a prescindere dalla sussistenza o meno della pericolosità sociale del ricorrente che se valutata all'attualità e in concreto è certamente scemata, il medesimo, a fronte degli accertamenti negativi della convivenza, ha soltanto allegato la convivenza con la figlia cittadina italiana senza formulare istanze istruttorie al riguardo, nè fornirne la relativa prova. I documenti offerti, infatti, e segnatamente i certificati di residenza e di famiglia nonché la documentazione riguardante la figlia, non solo non sono sufficienti ma non sono in alcun modo dimostrativi di una reale ed effettiva convivenza con la medesima cittadina italiana.
Considerato che
la prova della convivenza e di una concreta condivisione della vita in comune è a carico del ricorrente, non essendo sufficiente il mero vincolo familiare, si ritiene che il medesimo non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare alla P.A. costituita le spese di lite che liquida in euro 1200, oltre Iva e Cpa se dovute;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 26.3.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047/24 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesca Prunotto
- parte ricorrente - CONTRO
- Questura di Torino Controparte_1
- parte resistente costituita –
avente ad oggetto: impugnazione diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento n. 1731/2023 della Questura di Torino con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29 e 30 d.lgs. 286/98 in quanto coniugato con la cittadina nigeriana regolarmente soggiornante per la pericolosità sociale del ricorrente stesso e per l'assenza della convivenza con la figlia cittadina italiana. Il si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per le Controparte_1 motivazione ivi esposte. Nel ricorso il ricorrente evidenzia la insussistenza della pericolosità sociale, trattandosi di precedenti risalenti nel tempo ed il fatto che convive con la figlia cittadina italiana. All'udienza di comparizione in data 13.3.2025 la parte ricorrente ha concluso come da verbale e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Così riassunti i termini della controversia, la domanda del ricorrente è infondata e va respinta per le ragioni di seguito svolte. In primo luogo, deve rilevarsi che il Questore ha rigettato la domanda del ricorrente, previa valutazione del rilascio di altro e diverso titolo e, segnatamente, il rilascio del permesso di soggiorno per convivenza con la figlia naturalizzata italiana giungendo al rigetto alla luce degli accertamenti negativi sulla convivenza. Ed invero, in diritto si osserva che ai sensi dell'art. 19, co. 2, T.U.I. “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti …omissis… “c) pagina 1 di 2 degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana...”. Al riguardo va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, osserva questo Giudice che, a prescindere dalla sussistenza o meno della pericolosità sociale del ricorrente che se valutata all'attualità e in concreto è certamente scemata, il medesimo, a fronte degli accertamenti negativi della convivenza, ha soltanto allegato la convivenza con la figlia cittadina italiana senza formulare istanze istruttorie al riguardo, nè fornirne la relativa prova. I documenti offerti, infatti, e segnatamente i certificati di residenza e di famiglia nonché la documentazione riguardante la figlia, non solo non sono sufficienti ma non sono in alcun modo dimostrativi di una reale ed effettiva convivenza con la medesima cittadina italiana.
Considerato che
la prova della convivenza e di una concreta condivisione della vita in comune è a carico del ricorrente, non essendo sufficiente il mero vincolo familiare, si ritiene che il medesimo non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando così provvede:
-Respinge il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare alla P.A. costituita le spese di lite che liquida in euro 1200, oltre Iva e Cpa se dovute;
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino in data 26.3.2025
IL G.I.
Dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2