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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI PIERLUCIO e l'avv. NAPOLI FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto “che l'ill.mo Giudice del Lavoro di Lecce dichiari il diritto all'incremento della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, articolo 38, commi da 1 a 5 sull' Assegno n. 04019306 Cat. AS nella misura di € 173,86 mensili, ovvero nell'importo maggiore o CP_ minore che risulterà dovuto per effetto dei redditi coniugali, da settembre 2020 e condanni l' al pagamento dei relativi importi differenziali da settembre 2020 a luglio 2021, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, 1 e 4 comma cpc, e degli interessi anatocistici”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “dichiarare il ricorso inammissibile per CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria, prescrizione del diritto e perché infondato in fatto e diritto”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La causa ha ad oggetto il riconoscimento dell'incremento della maggiorazione sociale ex art. 38
L. 448/2001; in particolare, come dedotto in ricorso, “La sig. , coniugata con Parte_1 nato il [...] a [...], , già invalida civile all'80%, con domanda Persona_1 C.F._1 CP_ inoltrata il 25.9.20 ha chiesto all' il riconoscimento della totale inabilità al fine di ottenere la maggiorazione sociale di cui all'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001
(aumento al milione) sull'Assegno n. 04019306 Cat. AS di cui è titolare da marzo 2017”.
1 L'art. 38 co. 4 L. 448/2001 prevede che “
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”. Come correttamente dedotto dall , la ricorrente non CP_1 rientra in tale ipotesi, in quanto non è mai stata titolare di pensione di inabilità civile;
dagli atti risulta infatti che è stata riconosciuta invalida civile al 100% solo con decorrenza dal 25.09.2020, quando aveva ampiamente superato i limiti di età per il riconoscimento della pensione, essendo nata il [...]; anche il riconoscimento dell'invalidità civile all'80% con decorrenza 10.12.2018 di cui al precedente verbale del 11.01.2019 è insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto nel presente giudizio, sia perché non si trattava di invalidità civile totale, sia perché, in ogni caso, alla decorrenza innanzi indicata la ricorrente aveva già compiuto 65 anni e 7 mesi.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la norma in questione è rivolta agli invalidi civili totali che siano titolari di pensione, mentre non risultano liquidate prestazioni di invalidità civile in favore della ricorrente, in quanto il riconoscimento dei relativi requisiti sanitari (sia per l'assegno che per la pensione) è avvenuto dopo il superamento dei limiti anagrafici.
Come dedotto dall , la ricorrente risulta titolare di assegno sociale ordinario, prestazione CP_1
“liquidata il 10/02/2017, con decorrenza 01/03/2017 (dal mese successivo al compimento dei 65 anni
+ 7 mesi) (All.5). Pertanto, la ricorrente alla quale non sono mai state liquidate, per i motivi sopra descritti, prestazioni di invalidità civile, a tutt'oggi è titolare solo dell'assegno sociale n.04019306; per questo motivo la maggiorazione le è stata concessa dal mese successivo al compimento dei 70 anni (01/08/2021), in ottemperanza all'art.38 comma 4 della Legge 448/2001 (All.6)”.
La decorrenza della prestazione, liquidata dall ad agosto 2021, appare quindi corretta, per CP_1 cui deve essere negato il diritto invocato ai ratei differenziali da settembre 2020 a luglio 2021.
Nelle note scritte, la ricorrente ha fatto riferimento alla riduzione dell'età anagrafica prevista dal comma 3 dell'art. 38 L. 448/2001; si tratta però sostanzialmente di una domanda nuova e, in ogni caso, non vi è prova del possesso dei requisiti contributivi previsti da tale norma.
Anzi, dall'estratto contributivo allegato alle note dell risulta il difetto di tali requisiti. CP_1
L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI PIERLUCIO e l'avv. NAPOLI FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto “che l'ill.mo Giudice del Lavoro di Lecce dichiari il diritto all'incremento della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, articolo 38, commi da 1 a 5 sull' Assegno n. 04019306 Cat. AS nella misura di € 173,86 mensili, ovvero nell'importo maggiore o CP_ minore che risulterà dovuto per effetto dei redditi coniugali, da settembre 2020 e condanni l' al pagamento dei relativi importi differenziali da settembre 2020 a luglio 2021, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, 1 e 4 comma cpc, e degli interessi anatocistici”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “dichiarare il ricorso inammissibile per CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria, prescrizione del diritto e perché infondato in fatto e diritto”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La causa ha ad oggetto il riconoscimento dell'incremento della maggiorazione sociale ex art. 38
L. 448/2001; in particolare, come dedotto in ricorso, “La sig. , coniugata con Parte_1 nato il [...] a [...], , già invalida civile all'80%, con domanda Persona_1 C.F._1 CP_ inoltrata il 25.9.20 ha chiesto all' il riconoscimento della totale inabilità al fine di ottenere la maggiorazione sociale di cui all'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001
(aumento al milione) sull'Assegno n. 04019306 Cat. AS di cui è titolare da marzo 2017”.
1 L'art. 38 co. 4 L. 448/2001 prevede che “
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”. Come correttamente dedotto dall , la ricorrente non CP_1 rientra in tale ipotesi, in quanto non è mai stata titolare di pensione di inabilità civile;
dagli atti risulta infatti che è stata riconosciuta invalida civile al 100% solo con decorrenza dal 25.09.2020, quando aveva ampiamente superato i limiti di età per il riconoscimento della pensione, essendo nata il [...]; anche il riconoscimento dell'invalidità civile all'80% con decorrenza 10.12.2018 di cui al precedente verbale del 11.01.2019 è insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto nel presente giudizio, sia perché non si trattava di invalidità civile totale, sia perché, in ogni caso, alla decorrenza innanzi indicata la ricorrente aveva già compiuto 65 anni e 7 mesi.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la norma in questione è rivolta agli invalidi civili totali che siano titolari di pensione, mentre non risultano liquidate prestazioni di invalidità civile in favore della ricorrente, in quanto il riconoscimento dei relativi requisiti sanitari (sia per l'assegno che per la pensione) è avvenuto dopo il superamento dei limiti anagrafici.
Come dedotto dall , la ricorrente risulta titolare di assegno sociale ordinario, prestazione CP_1
“liquidata il 10/02/2017, con decorrenza 01/03/2017 (dal mese successivo al compimento dei 65 anni
+ 7 mesi) (All.5). Pertanto, la ricorrente alla quale non sono mai state liquidate, per i motivi sopra descritti, prestazioni di invalidità civile, a tutt'oggi è titolare solo dell'assegno sociale n.04019306; per questo motivo la maggiorazione le è stata concessa dal mese successivo al compimento dei 70 anni (01/08/2021), in ottemperanza all'art.38 comma 4 della Legge 448/2001 (All.6)”.
La decorrenza della prestazione, liquidata dall ad agosto 2021, appare quindi corretta, per CP_1 cui deve essere negato il diritto invocato ai ratei differenziali da settembre 2020 a luglio 2021.
Nelle note scritte, la ricorrente ha fatto riferimento alla riduzione dell'età anagrafica prevista dal comma 3 dell'art. 38 L. 448/2001; si tratta però sostanzialmente di una domanda nuova e, in ogni caso, non vi è prova del possesso dei requisiti contributivi previsti da tale norma.
Anzi, dall'estratto contributivo allegato alle note dell risulta il difetto di tali requisiti. CP_1
L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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