Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 67 DELL'ANNO 2025
Oggi 4.6.2025 alle ore 11.05 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. PAOLESSI CARLO Parte_1
per la parte convenuta l'avv. PISANU RITA CP_1 CP_2
L'avv. Paolessi rappresenta che: - innanzitutto manca la prova della corrispondenza tra l'avviso di addebito e il verbale di accertamento;
- nel merito, non ha provato che i CP_1
lavoratori siano inquadrabili nel terzo livello, anche perché la controparte non ha prodotto il CCNL e non sono neppure menzionate le mansioni di riferimento;
- non ha assolto CP_1
all'onere probatorio sul medesimo spettante;
- inoltre non ha computato i CP_1 superminimi pagati ai dipendenti. Pertanto, l'avviso di addebito deve essere annullato.
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Pisanu si richiama alla memoria. Inoltre, il verbale ispettivo è giunto sicuramente alla conoscenza della controparte. La causa è documentale. ha depositato tutto CP_1
quanto relativo al verbale ispettivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv.to PAOLESSI CARLO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
PISANU RITA ASSUNTA MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2025, ha Parte_2
adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820240018334932000 con cui aveva rivendicato CP_1
un credito pari ad euro 18.498,86.
In particolare, l'opponente ha lamentato che:
- sotto un primo profilo, l'avviso di addebito si riferiva ad uno specifico verbale ispettivo, che tuttavia alla ricorrente risultava del tutto sconosciuto.
L'unico verbale di cui era consapevole la società riguardava un'attività ispettiva avvenuta con modalità particolarmente anomale, all'esito della quale era stato contestato l'errato inquadramento di 4 dipendenti.
In quella sede, gli ispettori, in assenza di qualsivoglia concreto accertamento e limitandosi all'audizione dell'amministrazione dell'epoca, avevano ritenuto che il personale svolgeva mansioni superiori a quelle contrattualmente previste al V livello, e proceduto a riqualificarlo al III livello, senza nessuna giustificazione in proposito.
Sennonché, le dichiarazioni dell'amministratrice, peraltro rese in un frangente che neanche risultava compreso nell'ispezione, erano interpretate e trascritte con volontà evidentemente distorsiva.
La ricorrente aveva presentato tempestivo ricorso avverso le sanzioni erogate con il verbale ma non aveva alcuna notizia dell'esito del procedimento amministrativo.
CP_ non aveva dato alcuna prova delle mansioni svolte dai dipendenti e della loro corrispondenza rispetto al livello di inquadramento ritenuto, e neppure aveva giustificato in alcun modo gli elementi che avevano condotto ad una diversa qualificazione, rendendo
CP_ pertanto particolarmente difficile anche l'attività difensiva. non aveva specificato le mansioni svolte dai dipendenti, non aveva accertato il relativo lasso temporale nel quale esse sarebbero state svolte, non aveva svolto alcuna ricerca in relazione alla prevalenza delle attività.
Infine, indipendentemente dall'inquadramento, non aveva tenuto conto ai CP_1
fini del conteggio effettuato che ai dipendenti veniva riconosciuta una somma netta mensile superiore rispetto al minimo contrattuale previsto dal CCNL. Pertanto,
l'eventuale differenza imponibile utile al calcolo dell'omissione contributiva avrebbe
3 dovuto essere calcolata sul percepito in concreto e non già sul minimo contrattuale del livello riconosciuto.
Sulla base di tali motivi, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, accertare l'insussistenza del credito azionato, per carenza dei presupposti in fatto e in diritto.
Si è costituito ritualmente , replicando alle avverse difese che: CP_1
- il verbale ispettivo era stato ritualmente notificato nei confronti della società, che aveva mostrato di aver esattamente e correttamente inteso la corrispondenza tra tale atto e l'avviso di addebito in questa sede impugnato.
- gli ispettori avevano correttamente provveduto a inquadrare diversamente i dipendenti assunti come operai, in quanto dalle dichiarazioni rese dalla rappresentante legale risultava che essi svolgevano attività da riferirsi ad altro ambito.
- infatti, le dichiarazioni della rappresentante legale avevano valore confessorio, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Conclusivamente, ha chiesto respingere il ricorso avversario. CP_1
Alla prima udienza, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle prove dedotte. al contrario non ha formulato alcuna istanza istruttoria e si è CP_1
opposto a quelle avversarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato per la discussione alla odierna udienza, ove pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Ritenuta assorbita l'eccepita irregolarità formale dell'avviso di addebito impugnato (in quanto riferito ad un verbale di accertamento unico diverso da quello notificato), il ricorso è fondato e va accolto nel merito, per i motivi di seguito esposti.
L'opposizione - promossa avverso l'avviso di addebito con il quale ha CP_1
chiesto in pagamento alla società il versamento di oneri contributivi ulteriori in favore dei lavoratori assunti, a fronte del diverso e superiore inquadramento prospettato dall'istituto
(III livello) rispetto al V livello riconosciuto - è da qualificarsi quale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
Infatti, l'azione è volta a paralizzare le pretese dell'istituto previdenziale a titolo di contribuzione ritenuta dovuta.
4 Secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza, nelle controversie di questa natura, riveste la veste solo formale di convenuto, ma è in sostanza il soggetto che CP_1
fa valere una pretesa creditoria e che, conseguentemente, è onerato della prova di sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda contributiva in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.
Ancora di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 26274/2020, ha ribadito infatti che: "È ben vero che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 с.с., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di CP_1
verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, v. pure Cass. n. 14965 del 2012). ...”.
Pertanto, l'onere della prova dei fatti costituivi del diritto di credito preteso
CP_ dall' (contributi previdenziali differenziali per i lavoratori diversamente inquadrati) grava sull'istituto che si afferma creditore, anche in questo giudizio teso all'accertamento negativo del debito contributivo.
Muovendo da tali imprescindibili premesse, deve allora considerarsi che l'onere della prova circa il diverso inquadramento dei rapporti in contestazione ricade inevitabilmente su chi abbia inteso diversamente qualificare tali rapporti con il provvedimento ispettivo.
Dunque, analogamente al lavoratore che agisca per il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento, così – che su tale diverso livello fonda la pretesa CP_1
contributiva – è tenuto ad “allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).
Infatti, è noto che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
5 successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (ex multis, da ultimo Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
Al fine del riconoscimento delle mansioni superiori, pertanto, il Giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dai dipendenti, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. 23182/17; Cass, 1314/17; Cass. n. 8589/15; Cass. 18943/16; Cass. n.
20272/10; Cass. n. 28284/09; Cass. n. 5128/07).
Orbene, si ritiene che in concreto non abbia assolto all'onere di allegazione CP_1
e di prova sul medesimo gravante.
Ed invero, va considerato che:
- non ha dedotto nella memoria difensiva, e neppure risulta dal verbale CP_1
ispettivo, quali siano le mansioni e gli elementi caratterizzanti il V livello di inquadramento, riconosciuto ai dipendenti, che non siano conformi rispetto al lavoro da essi svolto;
- non è noto sulla base di quali ragioni e di quali presupposti l'istituto abbia ritenuto tale livello non conforme rispetto alle mansioni svolte;
Al riguardo, nell'atto difensivo si è limitato a rappresentare che i lavoratori erano impiegati come operai, mentre avrebbero lavorato “in altri ambiti”. Nel verbale, si rinviene riportata la declaratoria del V livello, che viene ritenuta “non conforme” alle mansioni svolte dai quattro dipendenti, senza miglior specificazione;
- l'istituto ha poi genericamente riportato le mansioni di ciascun dipendente, risultanti dalle sole dichiarazioni rese dall'amministratore unico, affermando che tali mansioni sarebbero confacenti al terzo livello;
- sennonché, sotto un primo profilo, non ha allegato, dedotto, provato, quali CP_1
elementi caratterizzano il III livello di inquadramento, non ha specificato i motivi per cui
6 abbia ritenuto in esso sussumibili le mansioni dei lavoratori, limitandosi ad una statuizione di principio, non ha effettuato alcuna operazione di raffronto e di comparazione;
- sotto altro profilo, il convincimento degli ispettori si è fondato sulla base delle sole dichiarazioni rese dall'amministratore unico della società, mentre non risultano essere neppure stati ascoltati i lavoratori.
- Tuttavia, in assenza di diversi e più specifici riscontri, tali dichiarazioni non possono avere valenza probatoria esclusiva, come voluto dal convenuto. La stessa giurisprudenza citata da afferma che “se è vero che la dichiarazione di fatti a sé CP_1
sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel corso del giudizio (così Cass. Sez. lav.
7.9.2015, n. 17702), è pur vero che detta dichiarazione costituisce comunque prova liberamente apprezzabile dal giudice”
- ebbene, nel caso di specie, innanzitutto, le dichiarazioni hanno carattere piuttosto generico in relazione a ciascuna posizione lavorativa, sono suscettibili di differente interpretazione e qualificazione, sulla base delle declaratorie della contrattazione collettiva che neppure riporta o produce, non sono circostanziate nel tempo. CP_1
- inoltre, le stesse non trovano nessun riscontro in altri elementi di prova, poiché non risultano essere stati sentiti i dipendenti in sede ispettiva, non sono state citate le fonti documentali di convincimento, e l'istituto non ha formulato alcuna istanza istruttoria nel presente giudizio.
- tuttavia, dalle dichiarazioni rese dalla signora , di per sé sole Parte_3
esaminate, non è possibile desumere in modo sufficientemente ponderato il differente inquadramento dei dipendenti proposto da , vieppiù tenuto conto che, come già CP_1
detto, il convenuto ha del tutto omesso di specificare e allegare la declaratoria di riferimento, di operare un raffronto tra livelli, di chiarire in ragione di quali elementi caratterizzanti e prevalenti le mansioni dei dipendenti andrebbero ricomprese proprio nel
III livello di inquadramento.
Alla luce di tali ragioni, si ritiene che la pretesa contributiva di non sia stata CP_1
sufficientemente provata. In accoglimento della domanda attorea, deve pertanto essere conclusivamente accertata l'insussistenza del credito azionato dall'ente.
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico del convenuto, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione dei valori minimi di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accerta l'insussistenza del credito azionato da nell'avviso di addebito CP_1
impugnato;
2) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate CP_1 in € 43,00 per esborsi ed in € 1.865,00 per compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 04/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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