TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1302/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona ELla dott.ssa IA ZI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Vetere attore contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: azione personale di restituzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di essere Parte_1
proprietario, in virtù di atto di donazione EL 12.3.1985, di un terreno sito nel
Comune di Santa IA EL CE (CS), alla località Santoro, esteso are 18.30, confinante con strada comunale, e Controparte_2 Persona_1
censito al catasto terreni alla partita n. 8510, in ditta a Consiglio Saverio, foglio n. 17, particelle definitive n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c) e n. 196/e (ex 196/e); che
1 in data 15.6.2016, suo cognato, , agendo in suo nome e per suo conto, Persona_2
avrebbe raggiunto con un accordo verbale di vendita EL suddetto CP_1
terreno al prezzo di € 12.000,00, permettendogli di immettersi sin da subito nel possesso EL bene in attesa di stipulare il contratto di compravendita entro 30.7.2015; che, a garanzia ELla stipula ELl'atto notarile, avrebbe consegnato a CP_1
due assegni bancari non trasferibili di € 6.000,00 ciascuno, uno datato Persona_2
30.7.2015 e l'altro 30.8.2015, con l'accordo che, al momento ELla stipula EL contratto, gli stessi assegni sarebbero stati restituiti e sostituiti con il pagamento in contanti EL corrispettivo dovuto;
che tuttavia, nonostante i numerosi solleciti,
[...]
non avrebbe mai manifestato alcuna volontà di addivenire alla stipula CP_1
ELl'atto definitivo di compravendita, né avrebbe mai corrisposto a il Persona_2
prezzo concordato, pur restando ancora oggi nel possesso EL terreno, modificandolo e utilizzando quale deposito e parcheggio di mezzi pesanti. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha chiesto, previa dichiarazione ELla nullità ELl'accordo verbale di vendita immobiliare raggiunto tra suo cognato, , che nell'occasione Persona_2
ha agito in sua rappresentanza, e , condannarsi quest'ultimo alla CP_1
restituzione EL terreno di sua proprietà occupato senza titolo, previo ripristino ELlo stato dei luoghi, e al risarcimento di tutti i danni subìti a far data dal 30.7.2015 per il mancato uso EL bene, quantificati in € 5.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali sino al rilascio.
Nonostante la rituale notifica ELl'atto di citazione, non si è costituito CP_1
in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza EL 12.11.2019 (v. verbale d'udienza).
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre previamente qualificare la presente azione giudiziaria come azione personale di restituzione di immobile occupato sine titulo, in quanto l'attore mira ad ottenere il recupero materiale EL terreno di cui si assume proprietario deducendo l'originaria
2 inesistenza di un valido titolo di detenzione EL bene stesso da parte EL convenuto, che attualmente lo detiene per averlo ricevuto da chi ha agito in rappresentanza EL proprietario.
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, “l'attore che non chiede
l'accertamento EL suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto
è possessore EL suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta EL titolo […]”
(Cass. n. 17941/2013; in senso conforme, v. Cass. n. 18050/2023, secondo cui: “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva ELl'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte EL convenuto, con conseguente condanna ELlo stesso al rilascio EL bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna ELla cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica ELla situazione possessoria esistente in capo all'attore prima EL verificarsi ELl'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”).
Ne deriva, sul piano ELl'onere probatorio, che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova EL suo diritto di proprietà (come l'avrebbe, invece, nel caso di azione reale di rivendicazione in cui grava sull'attore la c.d. probatio diabolica), ma solo quella ELl'originaria insussistenza o EL sopravvenuto venir meno EL titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione (v. Cass. n. 25052/2018).
Nel caso di specie, il bene oggetto di causa è rappresentato dal terreno sito in Santa
IA EL CE (CS), alla località Santoro, esteso per are 18.30 e censito al catasto terreni alla partita n. 8510, foglio 17, particelle n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c)
e n. 196/e (ex 196/e), EL quale risulta titolare in virtù ELla Parte_1
3 donazione disposta in suo favore dal suo dante causa, Consiglio Saverio, con atto EL
12.3.1985, a firma notar rep. n. 9284, racc. n. 4580 (v. atto di donazione, Per_3
allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto al titolo che legittimerebbe il convenuto alla detenzione EL bene, esso, alla luce EL compendio probatorio in atti, risulta invalido ab origine.
Invero, com'è noto, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità (art. 1350, comma 1, n.
1, e art. 1418, comma 3, c.c.). La forma scritta degli atti elencati all'art. 1350 c.c., dunque, è prevista ad substantiam, nel senso che essa assurge a requisito di validità ELl'atto.
Nel caso che ci occupa, tra e colui che ha agito in rappresentanza di CP_1
non risulta stipulato alcun formale atto di trasferimento ELla Parte_1
proprietà EL terreno oggetto di causa, essendosi le parti limitate a raggiungere un mero accordo orale di vendita, in quanto tale giuridicamente invalido.
Tanto è emerso in sede istruttoria ove il teste cognato ELl'attore, Persona_2
escusso all'udienza EL 9.11.2021 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “E' vero che ho concluso, in e per conto di mio cognato , nei primi 15 giorni EL Parte_1
mese di giugno 2015 un accordo verbale con , il quale si è impegnato CP_1
ad acquistare per il prezzo di € 12.000,00 il terreno per cui è causa, obbligandosi altresì a stipulare l'atto scritto entro il 30.07.2015; è stato immesso CP_1
subito immesso nel possesso EL terreno e verso il 10-12 luglio mi ha consegnato, a garanzia ELl'impegno di stipulare l'atto scritto, i due assegni prodotti in atti che mi vengono esibiti;
in particolare, era stato stabilito che al momento ELla stipula ELl'atto scritto avrebbe ricevuto indietro detti assegni, a fronte EL CP_1
versamento EL prezzo di vendita in contanti;
tuttavia non ha adempiuto agli impegni presi e tuttora è nel possesso EL bene, che ha modificato come da foto prodotte in atti che mi vengono esibite;
preciso che mio cognato era venuto dalla Francia per la stipula ELl'atto scritto, tuttavia è dovuto tornare indietro senza aver fatto nulla e
4 senza aver percepito il corrispettivo di vendita pattuito a causa ELl'inadempimento degli obblighi assunti da parte di ”. CP_1
Il teste , indifferente, escusso all'udienza EL 9.5.2023 (v. verbale Testimone_1
d'udienza) ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti perché frequento assiduamente
l'abitazione di cognato di . , che Persona_2 Parte_1 Parte_1
abita in Francia, aveva incaricato il cognato di vendere un suo Persona_2
terreno sito in Santa IA EL CE alla Contrada Santoro di circa 1.700 1.800 metri quadrati. , che io conosco e che è un costruttore, aveva saputo CP_1
Per_ che si vendeva questo terreno e, interessato all'acquisto, ha contattato il sig. . I due si sono incontrati verso la metà di giugno EL 2015 e si sono messi d'accordo per
l'acquisto EL terreno, pattuendo il prezzo in 12.000 euro. Tanto posso riferire perché quando è venuto io mi trovavo a casa di che, come ho CP_1 Persona_2
detto, frequento abitualmente perché siamo compari. In quell'occasione
[...]
ha consegnato a due assegni, ognuno di euro 6.000,00, a CP_1 Persona_2
garanzia e per bloccare il terreno, poiché il proprietario era in Francia e sarebbe venuto in Italia a fine luglio, quando si doveva poi fare il contratto. L'accordo prevedeva che al momento ELla stipula EL contratto il avrebbe consegnato il CP_1
prezzo in contanti e il Consiglio avrebbe restituito gli assegni avuti in garanzia.
Tuttavia non si è mai presentato per la stipula EL contratto CP_1
nonostante fosse venuto dalla Francia per la stipula. Quando nel Parte_1
giugno 2015 il ha consegnato gli assegni in garanzia per l'acquisto EL CP_1
terreno, lo Zito gli ha consentito di prendere possesso in vista ELla stipula ELla compravendita. Ancora oggi occupa il terreno sul quale ha realizzato CP_1
un piazzale adibito al deposito dei mezzi meccanici ELla ditta edile che se non sbaglio è intestata alla moglie. Tanto posso riferire perché ha un Persona_2
terreno adiacente a quello per cui è causa dove ha un uliveto e un orto e dove spesso mi reco con lui per lavoretti nella terra. Riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie che mi mostrate”.
5 Il teste , indifferente, escusso all'udienza EL 9.5.2023 (v. verbale Testimone_2
d'udienza), ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché nel 2015 volevo acquistare il terreno in questione che si trova a Santa IA EL CE in
Contrada Santoro. Per l'acquisto EL terreno ho parlato con che è il Persona_2
cognato EL proprietario . Il terreno non l'ho comprato perché non Parte_1
ci siamo accordati con il prezzo in quanto lui voleva 12.000 euro e io ne volevo dare Per_ 10.000. So che poi il terreno lo ha venduto a ma non conosco le Persona_4
condizioni ELl'accordo. Io conosco il terreno perché negli anni '60 ci ho lavorato con Consiglio Saverio, padre di . Ho un terreno lì vicino e ogni tanto ci passo. Pt_1
A volte ci trovo . Il terreno da dopo EL 2015 è stato modificato, nel CP_1
senso che è tutto “ruspato” e “pianificato” mentre prima era un terreno agricolo non pianeggiato”.
Ebbene, il tenore dalle dichiarazioni rese dai testi escussi – ELla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare – consente di ritenere provata l'insussistenza ab origine di un valido titolo giustificativo ELla detenzione ELl'immobile da parte EL convenuto, per essersi le parti limitate a raggiungere un mero accordo verbale sulla vendita EL terreno, mai consacrato in un formale atto scritto.
Non v'è prova, invero, ELl'avvenuta stipula ELl'atto definitivo di compravendita che, in ragione ELl'oggetto contrattuale, avrebbe dovuto farsi per iscritto a pena di nullità, né ELl'avvenuto pagamento EL prezzo pattuito da parte EL convenuto (v. assegni non trasferibili ELl'importo di € 6.000,00 ciascuno, datati l'uno 30.7.2015 e l'altro 30.8.2015, recanti la sottoscrizione di un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nell'accordo e privi ELla indicazione EL beneficiario, allegati al fascicolo di parte attrice).
Per contro, può ritenersi provata la persistente detenzione EL bene da parte EL convenuto, così come l'avvenuta modificazione ELlo stato dei luoghi ad opera ELlo stesso, mediante la realizzazione, sul terreno originariamente agricolo, di un piazzale adibito a deposito di mezzi meccanici (v. testimonianza di , confermata Testimone_1
6 dal teste;
v. anche produzione fotografica allegata al fascicolo di Testimone_2
parte attrice ritraente lo stato dei luoghi, che avalla le dichiarazioni testimoniali).
Per tutti questi motivi, accertata l'occupazione abusiva EL terreno per cui è causa da parte di , che lo utilizza e vi ha apportato ELle modifiche senza un CP_1
valido titolo legittimante, lo stesso va condannato all'immediata restituzione EL bene in favore ELl'avente diritto, , previo ripristino EL luogo nello status Parte_1
quo ante, attraverso la rimozione ELle opere ivi realizzate e dei mezzi meccanici ivi esistenti.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore per il mancato uso EL bene, quantificati in € 5.000,00
o nella diversa somma determinata in corso di causa.
Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, invero, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo EL diritto EL proprietario al risarcimento EL danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio EL diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno ELla mera facoltà di non uso, quale manifestazione EL contenuto EL diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”
(Cass. SS.UU. n. 33645/2022). Ed ancora, si è affermato che “il danno da indisponibilità diretta ELl'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta ELla violazione EL diritto dominicale, la soppressione o compressione ELla facoltà di fruire direttamente EL cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base ELl'allegazione, da parte EL danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche EL bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne
7 avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. n. 10477/2024).
Secondo i citati orientamenti giurisprudenziali, che il Tribunale condivide, il mancato uso EL bene da parte EL titolare non dà origine di per sé solo al diritto al risarcimento EL danno patrimoniale, all'uopo occorrendo che chi agisca in restituzione dimostri, anche tramite presunzioni, che avrebbe potuto esercitare proficuamente il diritto di godimento sul bene, direttamente o indirettamente, se ne avesse avuto la disponibilità.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a dedurre un generico e astratto danno da mancato uso EL bene, senza corredare la doglianza di alcuna allegazione utile a provare, anche in via presuntiva, che, in assenza di occupazione abusiva da parte EL convenuto, avrebbe tratto dal bene le utilità da esso ricavabili in ragione ELla sua natura e ELle sue caratteristiche. Per vero, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso solo che, prima ELle modifiche apportate dal convenuto, trattavasi di un terreno
“agricolo non pianeggiato” (v. dichiarazione resa dal teste , su Testimone_2
riportata), sicché dalla indeterminatezza di tale dato non è ricavabile l'entità dei benefici che l'attore avrebbe potuto concretamente trarre dall'uso EL bene.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna ELla parte convenuta alla loro rifusione in favore ELla parte attrice.
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento EL D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione ELl'epoca di esaurimento ELla prestazione professionale, tenuto conto ELl'attività difensiva effettivamente prestata, ELla natura e EL valore ELla controversia, e ELle questioni di fatto e di diritto trattate. Le spese sono distratte in favore EL procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
alla restituzione in favore di EL terreno sito nel CP_1 Parte_1
Comune di Santa IA EL CE (CS), località Santoro, confinante con
, , strada comunale, censito nel C. T. Controparte_2 Persona_1
EL Comune di Santa IA EL CE (CS), partita n. 8510, in ditta a Consiglio
Saverio, foglio 17, p.lle def.ve n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c), n. 196/e
(ex 196/e), previo ripristino ELlo status quo ante ELl'immobile mediante la rimozione ELle opere ivi realizzate e dei mezzi meccanici ivi insistenti;
- rigetta, nel resto, la domanda di parte attrice;
- condanna alla rifusione ELle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi
[...]
ed € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore EL procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Antonio Vetere.
Così deciso in Paola il 7 dicembre 2025.
Il giudice
IA ZI EL
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona ELla dott.ssa IA ZI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Vetere attore contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO: azione personale di restituzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di essere Parte_1
proprietario, in virtù di atto di donazione EL 12.3.1985, di un terreno sito nel
Comune di Santa IA EL CE (CS), alla località Santoro, esteso are 18.30, confinante con strada comunale, e Controparte_2 Persona_1
censito al catasto terreni alla partita n. 8510, in ditta a Consiglio Saverio, foglio n. 17, particelle definitive n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c) e n. 196/e (ex 196/e); che
1 in data 15.6.2016, suo cognato, , agendo in suo nome e per suo conto, Persona_2
avrebbe raggiunto con un accordo verbale di vendita EL suddetto CP_1
terreno al prezzo di € 12.000,00, permettendogli di immettersi sin da subito nel possesso EL bene in attesa di stipulare il contratto di compravendita entro 30.7.2015; che, a garanzia ELla stipula ELl'atto notarile, avrebbe consegnato a CP_1
due assegni bancari non trasferibili di € 6.000,00 ciascuno, uno datato Persona_2
30.7.2015 e l'altro 30.8.2015, con l'accordo che, al momento ELla stipula EL contratto, gli stessi assegni sarebbero stati restituiti e sostituiti con il pagamento in contanti EL corrispettivo dovuto;
che tuttavia, nonostante i numerosi solleciti,
[...]
non avrebbe mai manifestato alcuna volontà di addivenire alla stipula CP_1
ELl'atto definitivo di compravendita, né avrebbe mai corrisposto a il Persona_2
prezzo concordato, pur restando ancora oggi nel possesso EL terreno, modificandolo e utilizzando quale deposito e parcheggio di mezzi pesanti. Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ha chiesto, previa dichiarazione ELla nullità ELl'accordo verbale di vendita immobiliare raggiunto tra suo cognato, , che nell'occasione Persona_2
ha agito in sua rappresentanza, e , condannarsi quest'ultimo alla CP_1
restituzione EL terreno di sua proprietà occupato senza titolo, previo ripristino ELlo stato dei luoghi, e al risarcimento di tutti i danni subìti a far data dal 30.7.2015 per il mancato uso EL bene, quantificati in € 5.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali sino al rilascio.
Nonostante la rituale notifica ELl'atto di citazione, non si è costituito CP_1
in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza EL 12.11.2019 (v. verbale d'udienza).
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre previamente qualificare la presente azione giudiziaria come azione personale di restituzione di immobile occupato sine titulo, in quanto l'attore mira ad ottenere il recupero materiale EL terreno di cui si assume proprietario deducendo l'originaria
2 inesistenza di un valido titolo di detenzione EL bene stesso da parte EL convenuto, che attualmente lo detiene per averlo ricevuto da chi ha agito in rappresentanza EL proprietario.
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, “l'attore che non chiede
l'accertamento EL suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto
è possessore EL suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta EL titolo […]”
(Cass. n. 17941/2013; in senso conforme, v. Cass. n. 18050/2023, secondo cui: “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva ELl'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte EL convenuto, con conseguente condanna ELlo stesso al rilascio EL bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna ELla cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica ELla situazione possessoria esistente in capo all'attore prima EL verificarsi ELl'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”).
Ne deriva, sul piano ELl'onere probatorio, che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova EL suo diritto di proprietà (come l'avrebbe, invece, nel caso di azione reale di rivendicazione in cui grava sull'attore la c.d. probatio diabolica), ma solo quella ELl'originaria insussistenza o EL sopravvenuto venir meno EL titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione (v. Cass. n. 25052/2018).
Nel caso di specie, il bene oggetto di causa è rappresentato dal terreno sito in Santa
IA EL CE (CS), alla località Santoro, esteso per are 18.30 e censito al catasto terreni alla partita n. 8510, foglio 17, particelle n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c)
e n. 196/e (ex 196/e), EL quale risulta titolare in virtù ELla Parte_1
3 donazione disposta in suo favore dal suo dante causa, Consiglio Saverio, con atto EL
12.3.1985, a firma notar rep. n. 9284, racc. n. 4580 (v. atto di donazione, Per_3
allegato al fascicolo di parte attrice).
Quanto al titolo che legittimerebbe il convenuto alla detenzione EL bene, esso, alla luce EL compendio probatorio in atti, risulta invalido ab origine.
Invero, com'è noto, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità (art. 1350, comma 1, n.
1, e art. 1418, comma 3, c.c.). La forma scritta degli atti elencati all'art. 1350 c.c., dunque, è prevista ad substantiam, nel senso che essa assurge a requisito di validità ELl'atto.
Nel caso che ci occupa, tra e colui che ha agito in rappresentanza di CP_1
non risulta stipulato alcun formale atto di trasferimento ELla Parte_1
proprietà EL terreno oggetto di causa, essendosi le parti limitate a raggiungere un mero accordo orale di vendita, in quanto tale giuridicamente invalido.
Tanto è emerso in sede istruttoria ove il teste cognato ELl'attore, Persona_2
escusso all'udienza EL 9.11.2021 (v. verbale d'udienza), ha dichiarato: “E' vero che ho concluso, in e per conto di mio cognato , nei primi 15 giorni EL Parte_1
mese di giugno 2015 un accordo verbale con , il quale si è impegnato CP_1
ad acquistare per il prezzo di € 12.000,00 il terreno per cui è causa, obbligandosi altresì a stipulare l'atto scritto entro il 30.07.2015; è stato immesso CP_1
subito immesso nel possesso EL terreno e verso il 10-12 luglio mi ha consegnato, a garanzia ELl'impegno di stipulare l'atto scritto, i due assegni prodotti in atti che mi vengono esibiti;
in particolare, era stato stabilito che al momento ELla stipula ELl'atto scritto avrebbe ricevuto indietro detti assegni, a fronte EL CP_1
versamento EL prezzo di vendita in contanti;
tuttavia non ha adempiuto agli impegni presi e tuttora è nel possesso EL bene, che ha modificato come da foto prodotte in atti che mi vengono esibite;
preciso che mio cognato era venuto dalla Francia per la stipula ELl'atto scritto, tuttavia è dovuto tornare indietro senza aver fatto nulla e
4 senza aver percepito il corrispettivo di vendita pattuito a causa ELl'inadempimento degli obblighi assunti da parte di ”. CP_1
Il teste , indifferente, escusso all'udienza EL 9.5.2023 (v. verbale Testimone_1
d'udienza) ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti perché frequento assiduamente
l'abitazione di cognato di . , che Persona_2 Parte_1 Parte_1
abita in Francia, aveva incaricato il cognato di vendere un suo Persona_2
terreno sito in Santa IA EL CE alla Contrada Santoro di circa 1.700 1.800 metri quadrati. , che io conosco e che è un costruttore, aveva saputo CP_1
Per_ che si vendeva questo terreno e, interessato all'acquisto, ha contattato il sig. . I due si sono incontrati verso la metà di giugno EL 2015 e si sono messi d'accordo per
l'acquisto EL terreno, pattuendo il prezzo in 12.000 euro. Tanto posso riferire perché quando è venuto io mi trovavo a casa di che, come ho CP_1 Persona_2
detto, frequento abitualmente perché siamo compari. In quell'occasione
[...]
ha consegnato a due assegni, ognuno di euro 6.000,00, a CP_1 Persona_2
garanzia e per bloccare il terreno, poiché il proprietario era in Francia e sarebbe venuto in Italia a fine luglio, quando si doveva poi fare il contratto. L'accordo prevedeva che al momento ELla stipula EL contratto il avrebbe consegnato il CP_1
prezzo in contanti e il Consiglio avrebbe restituito gli assegni avuti in garanzia.
Tuttavia non si è mai presentato per la stipula EL contratto CP_1
nonostante fosse venuto dalla Francia per la stipula. Quando nel Parte_1
giugno 2015 il ha consegnato gli assegni in garanzia per l'acquisto EL CP_1
terreno, lo Zito gli ha consentito di prendere possesso in vista ELla stipula ELla compravendita. Ancora oggi occupa il terreno sul quale ha realizzato CP_1
un piazzale adibito al deposito dei mezzi meccanici ELla ditta edile che se non sbaglio è intestata alla moglie. Tanto posso riferire perché ha un Persona_2
terreno adiacente a quello per cui è causa dove ha un uliveto e un orto e dove spesso mi reco con lui per lavoretti nella terra. Riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie che mi mostrate”.
5 Il teste , indifferente, escusso all'udienza EL 9.5.2023 (v. verbale Testimone_2
d'udienza), ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché nel 2015 volevo acquistare il terreno in questione che si trova a Santa IA EL CE in
Contrada Santoro. Per l'acquisto EL terreno ho parlato con che è il Persona_2
cognato EL proprietario . Il terreno non l'ho comprato perché non Parte_1
ci siamo accordati con il prezzo in quanto lui voleva 12.000 euro e io ne volevo dare Per_ 10.000. So che poi il terreno lo ha venduto a ma non conosco le Persona_4
condizioni ELl'accordo. Io conosco il terreno perché negli anni '60 ci ho lavorato con Consiglio Saverio, padre di . Ho un terreno lì vicino e ogni tanto ci passo. Pt_1
A volte ci trovo . Il terreno da dopo EL 2015 è stato modificato, nel CP_1
senso che è tutto “ruspato” e “pianificato” mentre prima era un terreno agricolo non pianeggiato”.
Ebbene, il tenore dalle dichiarazioni rese dai testi escussi – ELla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare – consente di ritenere provata l'insussistenza ab origine di un valido titolo giustificativo ELla detenzione ELl'immobile da parte EL convenuto, per essersi le parti limitate a raggiungere un mero accordo verbale sulla vendita EL terreno, mai consacrato in un formale atto scritto.
Non v'è prova, invero, ELl'avvenuta stipula ELl'atto definitivo di compravendita che, in ragione ELl'oggetto contrattuale, avrebbe dovuto farsi per iscritto a pena di nullità, né ELl'avvenuto pagamento EL prezzo pattuito da parte EL convenuto (v. assegni non trasferibili ELl'importo di € 6.000,00 ciascuno, datati l'uno 30.7.2015 e l'altro 30.8.2015, recanti la sottoscrizione di un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nell'accordo e privi ELla indicazione EL beneficiario, allegati al fascicolo di parte attrice).
Per contro, può ritenersi provata la persistente detenzione EL bene da parte EL convenuto, così come l'avvenuta modificazione ELlo stato dei luoghi ad opera ELlo stesso, mediante la realizzazione, sul terreno originariamente agricolo, di un piazzale adibito a deposito di mezzi meccanici (v. testimonianza di , confermata Testimone_1
6 dal teste;
v. anche produzione fotografica allegata al fascicolo di Testimone_2
parte attrice ritraente lo stato dei luoghi, che avalla le dichiarazioni testimoniali).
Per tutti questi motivi, accertata l'occupazione abusiva EL terreno per cui è causa da parte di , che lo utilizza e vi ha apportato ELle modifiche senza un CP_1
valido titolo legittimante, lo stesso va condannato all'immediata restituzione EL bene in favore ELl'avente diritto, , previo ripristino EL luogo nello status Parte_1
quo ante, attraverso la rimozione ELle opere ivi realizzate e dei mezzi meccanici ivi esistenti.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti dall'attore per il mancato uso EL bene, quantificati in € 5.000,00
o nella diversa somma determinata in corso di causa.
Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, invero, “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo EL diritto EL proprietario al risarcimento EL danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio EL diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno ELla mera facoltà di non uso, quale manifestazione EL contenuto EL diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”
(Cass. SS.UU. n. 33645/2022). Ed ancora, si è affermato che “il danno da indisponibilità diretta ELl'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta ELla violazione EL diritto dominicale, la soppressione o compressione ELla facoltà di fruire direttamente EL cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base ELl'allegazione, da parte EL danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche EL bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne
7 avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. n. 10477/2024).
Secondo i citati orientamenti giurisprudenziali, che il Tribunale condivide, il mancato uso EL bene da parte EL titolare non dà origine di per sé solo al diritto al risarcimento EL danno patrimoniale, all'uopo occorrendo che chi agisca in restituzione dimostri, anche tramite presunzioni, che avrebbe potuto esercitare proficuamente il diritto di godimento sul bene, direttamente o indirettamente, se ne avesse avuto la disponibilità.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a dedurre un generico e astratto danno da mancato uso EL bene, senza corredare la doglianza di alcuna allegazione utile a provare, anche in via presuntiva, che, in assenza di occupazione abusiva da parte EL convenuto, avrebbe tratto dal bene le utilità da esso ricavabili in ragione ELla sua natura e ELle sue caratteristiche. Per vero, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso solo che, prima ELle modifiche apportate dal convenuto, trattavasi di un terreno
“agricolo non pianeggiato” (v. dichiarazione resa dal teste , su Testimone_2
riportata), sicché dalla indeterminatezza di tale dato non è ricavabile l'entità dei benefici che l'attore avrebbe potuto concretamente trarre dall'uso EL bene.
Per tali motivi, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna ELla parte convenuta alla loro rifusione in favore ELla parte attrice.
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento EL D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione ELl'epoca di esaurimento ELla prestazione professionale, tenuto conto ELl'attività difensiva effettivamente prestata, ELla natura e EL valore ELla controversia, e ELle questioni di fatto e di diritto trattate. Le spese sono distratte in favore EL procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
alla restituzione in favore di EL terreno sito nel CP_1 Parte_1
Comune di Santa IA EL CE (CS), località Santoro, confinante con
, , strada comunale, censito nel C. T. Controparte_2 Persona_1
EL Comune di Santa IA EL CE (CS), partita n. 8510, in ditta a Consiglio
Saverio, foglio 17, p.lle def.ve n. 200 (ex 200/b), n. 196/c (ex 196/c), n. 196/e
(ex 196/e), previo ripristino ELlo status quo ante ELl'immobile mediante la rimozione ELle opere ivi realizzate e dei mezzi meccanici ivi insistenti;
- rigetta, nel resto, la domanda di parte attrice;
- condanna alla rifusione ELle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi
[...]
ed € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore EL procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Antonio Vetere.
Così deciso in Paola il 7 dicembre 2025.
Il giudice
IA ZI EL
9