Articolo 19 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 febbraio 1994
Art. 19. (Incentivi per l'insediamento
in zone montane). 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonche' di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai gia' residenti. Le regioni individuano, sentite le comunita' montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994