Art. 19. (Incentivi per l'insediamento
in zone montane). 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonche' di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai gia' residenti. Le regioni individuano, sentite le comunita' montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
in zone montane). 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonche' di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai gia' residenti. Le regioni individuano, sentite le comunita' montane, i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.