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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 792 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
nata a [...] il [...] CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione
RICORRENTE
E
- CF succeduto ex lege alla Controparte_1 P.IVA_1
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività Controparte_2
dell' dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_3
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_4
disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati
RESISTENTE
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_5 Controparte_6
(di seguito anche , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142,
[...] CP_7
(codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata dall'avv. Fabrizio Criniti P.IVA_2
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE ha esposto che in data 25 gennaio 2023 è stata notificata la cartella di pagamento Parte_1
nr. 012 2021 00049424 49000 avente come ente impositore l' , ufficio Controparte_3
di ed ente riscossore l' , avente ad oggetto CP_1 CP_1 Controparte_6
sanzioni ispettorati territoriali lavoro anno 2020.
Ha chiesto l'annullamento per difetto di legittimazione passiva rappresentando di non essere più amministratore della società dal 16 marzo 2015, come si evince dalla visura emessa dalla CP_8
camera di commercio di . La ricorrente ha rivestito la qualifica di amministratore solo per la CP_1
società e fino al 16 marzo 2015; poiché si ritiene che le sanzioni dell'ispettorato di lavoro si CP_8
riferiscono alla stessa in quanto datore di lavoro e di conseguenza amministratore della società
, ne deriva che la ricorrente non ha mai ricevuto verbale unico di accertamento e/o tutti gli atti CP_8
prodromici, come anche l'ordinanza ingiunzione perché non legittimata o in considerazione del fatto che la stessa non è più datrice di lavoro, con la conseguenza che, anche se comunicate alla società, la stessa non ha potuto riscontrare alcunché perché non amministratrice alla data dell'evento.
Si è costituito l' che ha contestato la prospettazione della ricorrente. Controparte_1
L' si è costituita eccependo il difetto di notifica e l'assenza di Controparte_5
responsabilità. Ha, invero, dedotto che l'ente impositore ha trasmesso all' il ruolo esecutivo CP_7
nel quale è indicata quale debitrice dell'importo per il quale è stata notificata la cartella Parte_1
di pagamento oggetto del giudizio. Peraltro, ha sottolineato che ai sensi dell'art. 12 DPR 602/1973 il ruolo viene trasmesso da parte dell'Ente impositore senza che l' Controparte_6
possa e/o debba in alcun modo verificare e/o controllare le indicazioni fornite dall'Ente impositore in merito alla legittimità dell'imposizione. Ed infatti, una volta ricevuto il ruolo esecutivo, l'Agente
della Riscossione, ha solo l'obbligo di attivarsi (per come ha fatto nel caso di specie), notificando la cartella de qua in data 25/01/2023 (cfr. all. 3) per gli adempimenti successivi senza dovere (né potere)
verificare e/o controllare se i dati forniti dall'Ente impositore siano, o meno corretti.
All'udienza del 16.9.2025, le parti hanno concluso senza richiedere termini per le memorie conclusionali. Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente deduce che era stata contestata all'azienda incaricata della gestione dell'impianto di depurazione comunale la contravvenzione ex art. 133 comma 1 TUA, per il superamento dei limiti consentiti in materia di scarichi di acque reflue.
In realtà, l'ordinanza ingiunzione veniva irrogata per avere assunto la lavoratrice Parte_2
per il periodo dal 20.3.2015 al 29.5.2015 in assenza di regolare comunicazione all'Unilav di
[...]
assunzione.
Deduce che la Cassazione, con l'ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ricorda che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 il destinatario della sanzione può essere solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria.
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione, come depositata da parte e opposta è stata notificata alla sede della società in data 4 aprile 2016, quando la ricorrente non era più amministratore e alla in data 04/06/2020, ossia ben dopo 4 anni dal verbale unico redatto in data 29 marzo 2016, ben Pt_1
oltre un termine ragionevole.
Il ricorso va rigettato.
Come documentalmente provato, infatti, dalla visura camerale a pagina 10, si deduce che la ricorrente ha assunto la carica di Amministratore Unico della Parte_1 Controparte_9
Coop. in data 16/03/2015 e tutte le contestazioni di cui al Verbale Unico n. AV00000/2016-694-01
del 29/03/2016 e di cui all'Ordinanza Ingiunzione n. 167/A/2020 del 13/05/2020 si riferiscono ad un segmento temporale durante il quale la ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico e per ciò
stesso, depositaria delle responsabilità connesse alla violazione delle norme di riferimento.
Il verbale unico di accertamento e notificazione risulta essere stato notificato regolarmente in data 9/4/2016, come si evince dalla allegata copia della cartolina verde sulla quale sono state apposte le indicazioni utili e le sottoscrizioni da parte dell'agente postale a conferma della regolarità della notifica.
Anche l'ordinanza ingiunzione n. 167/A/2020 (destinata al responsabile trasgressore persona fisica) è stata regolarmente notificata in data 4 giugno 2020, come verificabile dalla copia della cartolina verde allegata e dalla quale si evince la regolarità della notifica.
Ala luce delle esposte considerazioni, la domanda va rigettata con integrale conferma della cartella di pagamento nr. 012 2021 00049424 49000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 .
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento nr. 012 2021 00049424
49000;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2300,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% in favore di ciascuna parte costituita.
Si comunichi.
Avellino, 16.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 792 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
nata a [...] il [...] CF , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione
RICORRENTE
E
- CF succeduto ex lege alla Controparte_1 P.IVA_1
dal 1.1.2017 per effetto della piena operatività Controparte_2
dell' dichiarata con d.m. 28.12.2016- in persona del Direttore Controparte_3
pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_4
disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati
RESISTENTE
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_5 Controparte_6
(di seguito anche , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142,
[...] CP_7
(codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata dall'avv. Fabrizio Criniti P.IVA_2
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE ha esposto che in data 25 gennaio 2023 è stata notificata la cartella di pagamento Parte_1
nr. 012 2021 00049424 49000 avente come ente impositore l' , ufficio Controparte_3
di ed ente riscossore l' , avente ad oggetto CP_1 CP_1 Controparte_6
sanzioni ispettorati territoriali lavoro anno 2020.
Ha chiesto l'annullamento per difetto di legittimazione passiva rappresentando di non essere più amministratore della società dal 16 marzo 2015, come si evince dalla visura emessa dalla CP_8
camera di commercio di . La ricorrente ha rivestito la qualifica di amministratore solo per la CP_1
società e fino al 16 marzo 2015; poiché si ritiene che le sanzioni dell'ispettorato di lavoro si CP_8
riferiscono alla stessa in quanto datore di lavoro e di conseguenza amministratore della società
, ne deriva che la ricorrente non ha mai ricevuto verbale unico di accertamento e/o tutti gli atti CP_8
prodromici, come anche l'ordinanza ingiunzione perché non legittimata o in considerazione del fatto che la stessa non è più datrice di lavoro, con la conseguenza che, anche se comunicate alla società, la stessa non ha potuto riscontrare alcunché perché non amministratrice alla data dell'evento.
Si è costituito l' che ha contestato la prospettazione della ricorrente. Controparte_1
L' si è costituita eccependo il difetto di notifica e l'assenza di Controparte_5
responsabilità. Ha, invero, dedotto che l'ente impositore ha trasmesso all' il ruolo esecutivo CP_7
nel quale è indicata quale debitrice dell'importo per il quale è stata notificata la cartella Parte_1
di pagamento oggetto del giudizio. Peraltro, ha sottolineato che ai sensi dell'art. 12 DPR 602/1973 il ruolo viene trasmesso da parte dell'Ente impositore senza che l' Controparte_6
possa e/o debba in alcun modo verificare e/o controllare le indicazioni fornite dall'Ente impositore in merito alla legittimità dell'imposizione. Ed infatti, una volta ricevuto il ruolo esecutivo, l'Agente
della Riscossione, ha solo l'obbligo di attivarsi (per come ha fatto nel caso di specie), notificando la cartella de qua in data 25/01/2023 (cfr. all. 3) per gli adempimenti successivi senza dovere (né potere)
verificare e/o controllare se i dati forniti dall'Ente impositore siano, o meno corretti.
All'udienza del 16.9.2025, le parti hanno concluso senza richiedere termini per le memorie conclusionali. Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente deduce che era stata contestata all'azienda incaricata della gestione dell'impianto di depurazione comunale la contravvenzione ex art. 133 comma 1 TUA, per il superamento dei limiti consentiti in materia di scarichi di acque reflue.
In realtà, l'ordinanza ingiunzione veniva irrogata per avere assunto la lavoratrice Parte_2
per il periodo dal 20.3.2015 al 29.5.2015 in assenza di regolare comunicazione all'Unilav di
[...]
assunzione.
Deduce che la Cassazione, con l'ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ricorda che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 il destinatario della sanzione può essere solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria.
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione, come depositata da parte e opposta è stata notificata alla sede della società in data 4 aprile 2016, quando la ricorrente non era più amministratore e alla in data 04/06/2020, ossia ben dopo 4 anni dal verbale unico redatto in data 29 marzo 2016, ben Pt_1
oltre un termine ragionevole.
Il ricorso va rigettato.
Come documentalmente provato, infatti, dalla visura camerale a pagina 10, si deduce che la ricorrente ha assunto la carica di Amministratore Unico della Parte_1 Controparte_9
Coop. in data 16/03/2015 e tutte le contestazioni di cui al Verbale Unico n. AV00000/2016-694-01
del 29/03/2016 e di cui all'Ordinanza Ingiunzione n. 167/A/2020 del 13/05/2020 si riferiscono ad un segmento temporale durante il quale la ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico e per ciò
stesso, depositaria delle responsabilità connesse alla violazione delle norme di riferimento.
Il verbale unico di accertamento e notificazione risulta essere stato notificato regolarmente in data 9/4/2016, come si evince dalla allegata copia della cartolina verde sulla quale sono state apposte le indicazioni utili e le sottoscrizioni da parte dell'agente postale a conferma della regolarità della notifica.
Anche l'ordinanza ingiunzione n. 167/A/2020 (destinata al responsabile trasgressore persona fisica) è stata regolarmente notificata in data 4 giugno 2020, come verificabile dalla copia della cartolina verde allegata e dalla quale si evince la regolarità della notifica.
Ala luce delle esposte considerazioni, la domanda va rigettata con integrale conferma della cartella di pagamento nr. 012 2021 00049424 49000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 .
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento nr. 012 2021 00049424
49000;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2300,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% in favore di ciascuna parte costituita.
Si comunichi.
Avellino, 16.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio