Art. 1.
Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:
1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036 , sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;
2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848 , sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;
3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493 , sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;
4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784 , allegato P, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.
Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:
1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036 , sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;
2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848 , sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;
3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493 , sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;
4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784 , allegato P, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.