Articolo 1 della Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Articolo 2
Versione
10 luglio 1873
Art. 1.

Nella Provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente Legge:

1° La Legge del 7 luglio 1866, n. 3036 , sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici;

2° La Legge del 15 agosto 1867, n. 3848 , sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico;

3° La Legge del 29 luglio 1868, n. 4493 , sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle Corporazioni religiose soppresse;

4° La Legge dell'11 agosto 1870, n. 5784 , allegato P, sulla conversione dei beni delle Fabbricerie.

Entrata in vigore il 10 luglio 1873