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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3034/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Castelfiorentino presso lo studio dell'avv. Giacomo Parte_1
Giannetti, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Firenze presso lo studio dell'avv. M. Panebarco, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio Miceli Sopo, come da procura alle liti allegata in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: dichiarare nullo, di nessuna efficacia giuridica e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4646/2014 emesso dal medesimo intestato tribunale ed opposto ex art. 650 c.p.c., per tutti i motivi esposti, con ogni consequenziale pronuncia di legge e, per l'effetto, ordinare la cancellazione di tutte le trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli (anche ipotecarie) eseguite in forza di detto titolo esecutivo sui beni di proprietà della Con vittoria di spese di lite. Pt_1
Parte opposta: In via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di prima e di oggi, ad agire esecutivamente in virtù Controparte_2 Controparte_1 del credito portato dal titolo esecutivo costituito dal d.i, n. 4646/2014 emesso dal Tribunale di
Firenze in data 23.07.2014; - accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della presente opposizione per inapplicabilità dei principi espressi dalla sentenza a SU della Corte di Cassazione n.
9479/2023; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze di violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede e di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto in quanto non rientranti nella tutela prestata dal Codice del Consumo;
- accertare e dichiarare la carenza di
1 legittimazione passiva dell'esponente con riferimento all'avversa eccezione di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4646/2014, ovvero condannare l'odierna opponente al pagamento in favore di della diversa somma che dovesse risultare dovuta in Controparte_1 corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Pt_1 premetteva che in sede di procedura esecutiva immobiliare RG n. 59/2015, il G.E. aveva
[...] rilevato che i titoli esecutivi del creditore procedente e degli intervenuti erano costituiti da decreti ingiuntivi non opposti, le cui pretese creditorie si riferivano presumibilmente a contratti stipulati fra un professionista e un consumatore per cui, alla luce della pronuncia delle SU della Cassazione n.
9479/2023 che imponeva in tali casi al G.E. di controllare la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto generativo del credito, lo ha avvisato della possibilità di proporre opposizione tardiva, al fine di far valere l'illegittimità delle suddette clausole abusive.
Il debito oggetto di ingiunzione derivava dalla fideiussione da essa rilasciata in data 29/11/2009 in relazione al contratto di c/c n. 29/91461, stipulato in data 19/10/2009, di cui era titolare la
Tale credito, originariamente in capo a in seguito ad una serie di Controparte_3 CP_4 cessioni è stato acquisito da già intervenuta nella procedura esecutiva quale Controparte_1 cessionaria del credito.
La opponente contestava innanzitutto che pur dichiarandosi cessionaria del credito, avesse CP_1 provato l'effettiva titolarità del credito, atteso che il semplice avviso della cessione dei crediti pro soluto ex art. 58 TUB pubblicato in GU, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, non era di per sé sufficiente a dimostrarne la titolarità e, quindi, la legittimazione attiva alla rivendicazione del credito.
Nel merito, circa l'applicabilità al caso di specie della tutela prevista per i consumatori, rilevava che la decisione delle Sezioni Unite citata aveva recepito l'ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in data 19/11/2015 all'esito del giudizio C-74/2015, che mutava il precedente orientamento delle Corti nazionali per cui il fideiussore persona fisica non poteva essere qualificato come consumatore qualora prestasse garanzia a favore di un soggetto professionale, ritenendo di fatto applicabile la disciplina consumeristica solo se il contratto principale fosse stato un atto di consumo. La Corte di Giustizia ribalta ha invece affermato la necessità di dar rilevanza non più al dato oggettivo bensì a quello soggettivo, posto che è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità di consumatore o di professionista. Dovendosi dunque stabilire di volta in volta sulla base delle risultanze probatorie se la garanzia rientri nell'ambito di attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali con la società garantita, oppure se questi abbia agito per scopi di natura privata. La qualità di consumatore, inoltre, competeva anche al socio che si era reso garante della medesima società, qualora non avesse ricoperto cariche dirigenziali e in generale non avesse avuto incarichi sensibili nella compagine societaria.
2 Alla luce dei principi indicati, evidenziava come la fosse in pensione fin dal 2001 e che, pur Pt_1 formalmente socia di non aveva percepito alcun compenso. Di conseguenza la Controparte_3 garanzia era stata prestata solo per ragioni personali e ciò avrebbe dovuto condurre a considerarla sicuramente come consumatore.
Lamentava, poi, la mancata analisi del merito creditizio da parte della banca concedente, essendovi un obbligo a suo carico di valutare adeguatamente i requisiti dell'utente che richiede il finanziamento e la sua capacità di rispettare gli obblighi assunti, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1176 c.c.. Principi recepiti dal codice del consumo, che impone al professionista di comportarsi con la diligenza richiesta dall'attività esercitata. In tale contesto l'inadempimento del debitore sarebbe stato ascrivibile alla colpa del “creditore professionale”, che aveva omesso l'attenta verifica della storia creditizia e della situazione reddituale del consumatore, in rapporto all'impegno restitutorio assunto. La percepiva Pt_1 esclusivamente il reddito derivante dalla pensione e si era costituita fideiussore di Controparte_3 fino all'importo massimo di € 96.000,00, per cui l'assenza di un'adeguata analisi della sua situazione reddituale ne aveva determinato l'eccessivo indebitamento per la somma ingiunta, con conseguente responsabilità della banca per violazione dei principi di correttezza e diligenza professionale.
Eccepiva, altresì, l'abusività della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nel documento di sintesi allegato al contratto di fideiussione, in quanto, in base al codice del consumo sono vessatorie le clausole che hanno per effetto quello di sancire a danno del consumatore decadenze, limitazioni di facoltà, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria ecc.. La predetta clausola non era stata oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4646/2014 opposto doveva essere dichiarato nullo ed inefficace nei confronti dell'odierna opponente.
Infine, lamentava che nel contratto di conto corrente n. 29/91461 stipulato il 19.10.2009, non risultava specificato se si era adottato il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori in luogo del regime di capitalizzazione semplice prescritto dall'art. 821 c.c., nonché, non era specificato se si era adottata la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” o meno. Ciò comportava l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, con conseguente sua nullità ai sensi degli artt. 1346 c.c. e 1418, comma 2 c.c. nonché, stante la specialità della materia bancaria, la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di cui all'art. 117 comma 4 TUB.
in merito alla carenza di titolarità del credito osservava come la recente Controparte_1 giurisprudenza di legittimità avesse precisato che nei casi di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB per dimostrare la titolarità del cessionario fosse sufficiente produrre l'avviso di pubblicazione sulla GU con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni consentono al giudice di individuare senza incertezze i crediti oggetto di cessione, come appunto nel caso di specie. Evidenziava inoltre che il credito ingiunto, come da documenti allegati, riportava il medesimo codice di cessione sia nella originaria documentazione bancaria, sia nelle raccomandate di intercorsa cessione e messa in mora inviate alla opponente e che di tutte le varie cessioni, compresa l'ultima, era stata data notizia sia tramite iscrizione nel registro delle imprese sia tramite pubblicazione sulla GU, ai sensi dell'art. 58 comma 2 TUB.
3 Rilevava, poi, che la non potesse essere considerata consumatore dato che tali erano solo le Pt_1 persone fisiche che agivano per fini estranei alla loro attività professionale, senza alcun collegamento con la società debitrice.
Nel caso di specie, come emergeva dalla visura storica della l'opponente all'epoca Controparte_3 della sottoscrizione della garanzia era titolare delle quote di maggioranza del 50% del capitale della società e ne rivestiva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre, era la stata la a richiedere ed ottenere l'apertura del c/c intestato alla società e in nome e per conto della Pt_1
ed aveva rilasciato ad procura per poter operare sul predetto Controparte_3 Controparte_5 conto corrente. Era, dunque, evidente la diretta partecipazione dell'opponente alla gestione societaria che ne escludeva in radice al qualità di consumatore. Il fatto che fosse pensionata non le impediva lo svolgere di attività d'impresa.
Nel merito evidenziava, in ogni caso, l'inammissibilità delle doglianze proposte dalla opponente, in quanto non aventi ad oggetto l'abusività e/o vessatorietà delle clausole contrattuali, e in ordine alla clausola di deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. precisava che essa, diversamente da quanto affermato da controparte, era stata approvata specificamente ex art. 1341 c.c., come emergeva dal testo del contratto. Ma soprattutto doglianza appariva inutile, visto che non si era CP_4 avvalsa della clausola avendo, con raccomandata del 19/05/2014, comunicato il recesso e la risoluzione del contratto di c/c mettendo in mora i titolari e dopo due mesi, in data 23/07/2014, ottenuto il d.i. n. 4646/2014, nel pieno rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
Sulla scorta di una istruttoria documentale, all'udienza del 22/04/2025 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate e la causa, all'esito della discussione orale, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c..
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Tanto premesso l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il presente giudizio è stato instaurato a seguito della segnalazione fatta dal professionista delegato nella procedura esecutiva R.G.E. n. 59/2015, anche in seguito alla pronuncia a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023, al G.E. della presenza nella procedura di creditori, tra cui CP_1
muniti di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto. In seguito alla
[...] segnalazione il G.E. con provvedimento del 24/01/2024 ha assegnato alla termine di 40 Pt_1 giorni dalla notifica del provvedimento per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso i decreti ingiuntivi azionati nella procedura, al solo fine di far valere l'illegittima applicazione delle clausole ritenute abusive nei contratti posti a base della domanda monitoria.
Con la citata sentenza n. 9479/23 la Corte di Cassazione, in ossequio alle pronunce della Corte di
Giustizia Europea in precedenza richiamata, ha infatti imposto ai giudici della cognizione e ai dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Ai fini dell'utilizzo di tale rimedio, cd. opposizione “ultra-tardiva”, occorre tuttavia che il soggetto ingiunto sia appunto qualificabile come consumatore.
4 In proposito la Suprema Corte ha precisato che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (Corte Giustizia, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee ad essa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. SU 27.2.2023 n. 5868).
Più in particolare nei casi di contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società occorre dare rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 32225/2018, che ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, anche in assenza della qualità di amministratore della stessa ed in assenza di prova di atti di gestione da imputare al socio fideiussore).
Nel caso di specie dalla visura prodotta (doc. 22) emerge come l'opponente fosse socia al 50% della debitrice principale, la quota decisamente maggioritaria del capitale e, altresì, è stata proprio la quale presidente del C.d.A. ed insieme all'A.D., a richiedere ed ottenere l'apertura del c/c Pt_1 intestato alla società per il cui saldo è stato ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto (doc. 23).
Inoltre, ha anche autorizzato la signora a compiere determinate operazioni in nome e per CP_5 conto della società (doc. 24).
Non solo si è in presenza, dunque, di una primaria partecipazione della nel capitale sociale, Pt_1 ma anche di attività di gestione operativa nell'ambito della società. La ha avuto un ruolo Pt_1 concreto anche rispetto all'operazione di accensione del c/c compiuta dal debitore principale.
Dall'insieme di tali elementi è dunque evidente come la opponente non abbia rilasciato la garanzia per soli motivi personali estranei all'impresa bensì nell'esercizio di un'attività professionale o, comunque, in presenza di un collegamento funzionale che la lega alla società garantita.
Escludendo la qualità di consumatore in capo alla sig.ra e non potendosi applicare la relativa Pt_1 disciplina, l'opposizione di cui al presente giudizio deve essere dichiarata, pertanto, tardiva e inammissibile.
Tra l'altro, come già osservato in sede di provvedimento sulla sospensione della esecuzione del d.i. opposto, potendo tale eccezionale strumento essere limitato alle sole doglianze relative ai profili di vessatorietà e/o abusività delle clausole contrattuali, anche qualora la fosse stata in ipotesi Pt_1 qualificabile come consumatore si sarebbe dovuto rilevare che l'unica ipotesi di presunta abusività di clausola presente nel contratto di fideiussione lamentata dalla opponente (che ha, per il resto, tentato ancora una volta inammissibilmente di ampliare l'oggetto del giudizio a profili estranei a quelli ammessi), sarebbe quella di cui all'art. 5 comma 7, relativa alla possibilità per la banca di derogare alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c..
Ma dagli atti emerge che la banca, tramite raccomandata in data 19/05/2014 (doc. 25 e 26), abbia comunicato alla società debitrice il recesso e la risoluzione del contratto di c/c e costituito in mora i fideiussori, compresa la intimando il pagamento del saldo del c/c dopo di che, in data Pt_1
5 23/07/2014, ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto (doc. 1). Essendo stato dunque rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. l'eventuale abusività della clausola in questione sarebbe priva di rilievo in ordine alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e della snellezza del procedimento, privo di memorie difensive finali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 6.500,00 oltre
RSG, IVA e CPA se per legge dovuti.
Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
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