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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 16/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
. DI EL NG (C.F. C.F._2
) C.F._3 ricorrente e
; Controparte_1 resistente;
contuimace
Premesso
Con atto1 depositato il 18/12/2024 adiva questa A.G. allegando Parte_1 essere docente a tempo determinato di insegnamento negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno (sino al termine delle attività scolastiche).
Per i periodi in questione non gli veniva riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute di importo pari ad € € 2.144,17 rivolta ai docenti con contratto fino al 30 giugno e finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche;
Lamentava che il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie fosse discriminatorio per contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/ 2012 che prevede che il docente a tempo indeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la
1 sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i periodi indicati e condanni il CP_1 alla relativa corresponsione nella misura quantificata in ricorso;
con vittoria di spese con attribuzione.
Non si costituiva il , regolare la notifica in data 12-1-2025; se ne dichiara pertanto la CP_1 contumacia.
La controversia viene portata in decisione all'esito della discussione orale.
Osserva
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente (comma 9) le ferie devono essere fruite dal personale docente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi; - per i soli docenti a tempo indeterminato (comma 10) , è previsto che le ferie che non possono 5 essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Per l'art. 19, co. 2 dello stesso CCNL qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La disposizione del CCNL in esame, inoltre, prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
Su tale premessa Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715 ha stabilito che Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non ha offerto prova e dimostrato nel presente giudizio: - di aver invitato
2 inutilmente controparte a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa controparte della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata dal ricorrente o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile – seguendo la tesi ministeriale- equiparare il godimento delle ferie alla sospensione delle attività didattiche/cessazione delle lezioni, trattandosi di concetti differenti e non sovrapponibili. Il docente nel periodo successivo alla fine delle lezioni è a disposizione del datore di lavoro pubblico nello svolgimento del servizio che non richiede la presenza in aula.
L'art. 74 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e dunque di permanenza in servizio del docente.
La Corte di Cassazione ha confutato tale argomentazione nella citata sentenza n. 16715 del 17.06.2024, sancendo che: “in particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (ma si veda anche, conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/10/2020, n. 23934: “[…] oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola […]”). Occorre dunque una richiesta di ferie proveniente dal docente, occorre altresì che il datore di lavoro pubblico fornisca una informazione precisa sulle modalità di esercizio del diritto e l'avviso della perdita del diritto nel caso contrario, circostanze che il non ha allegato nella memoria.
In punto di conteggi, deve rilevarsi che il non ha specificamente contestato il CP_1 quantum, limitandosi ad una genericissima richiesta di determinazione secondo i giorni maturati ma senza offrire- come sarebbe stato doveroso- alcun conteggio alternativo.
Fatto sta che il quantum deve determinarsi considerando che l'articolo 25 del C.C.N.L. del 4.08.1995 e l'articolo 19 del C.C.N.L. del 29.11.2007 prevedono che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” .
Ciò comporta, quindi, che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a. moltiplicare per 30 o per 32
3 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 365; moltiplicando quindi il risultato per l'importo lordo giornaliero.
I calcoli effettuati da parte ricorrente sul quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi, pertanto deve esserle riconosciuto l'importo indicato nell'atto introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente, per il Controparte_1 titolo indicato in motivazione, della somma di € 2.144,17, oltre accessori di legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 49,00 er onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Foggia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 16/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NASO Parte_1 C.F._1
. DI EL NG (C.F. C.F._2
) C.F._3 ricorrente e
; Controparte_1 resistente;
contuimace
Premesso
Con atto1 depositato il 18/12/2024 adiva questa A.G. allegando Parte_1 essere docente a tempo determinato di insegnamento negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno (sino al termine delle attività scolastiche).
Per i periodi in questione non gli veniva riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute di importo pari ad € € 2.144,17 rivolta ai docenti con contratto fino al 30 giugno e finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche;
Lamentava che il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie fosse discriminatorio per contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, legge n. 228/ 2012 che prevede che il docente a tempo indeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la
1 sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i periodi indicati e condanni il CP_1 alla relativa corresponsione nella misura quantificata in ricorso;
con vittoria di spese con attribuzione.
Non si costituiva il , regolare la notifica in data 12-1-2025; se ne dichiara pertanto la CP_1 contumacia.
La controversia viene portata in decisione all'esito della discussione orale.
Osserva
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente (comma 9) le ferie devono essere fruite dal personale docente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi; - per i soli docenti a tempo indeterminato (comma 10) , è previsto che le ferie che non possono 5 essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Per l'art. 19, co. 2 dello stesso CCNL qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La disposizione del CCNL in esame, inoltre, prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
Su tale premessa Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715 ha stabilito che Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non ha offerto prova e dimostrato nel presente giudizio: - di aver invitato
2 inutilmente controparte a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa controparte della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata dal ricorrente o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile – seguendo la tesi ministeriale- equiparare il godimento delle ferie alla sospensione delle attività didattiche/cessazione delle lezioni, trattandosi di concetti differenti e non sovrapponibili. Il docente nel periodo successivo alla fine delle lezioni è a disposizione del datore di lavoro pubblico nello svolgimento del servizio che non richiede la presenza in aula.
L'art. 74 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994 in materia di: “calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado”, del resto, prevede che: “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma non attribuisce al predetto periodo la natura di ferie, ma di sospensione delle attività didattiche e dunque di permanenza in servizio del docente.
La Corte di Cassazione ha confutato tale argomentazione nella citata sentenza n. 16715 del 17.06.2024, sancendo che: “in particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (ma si veda anche, conforme, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/10/2020, n. 23934: “[…] oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell'anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola […]”). Occorre dunque una richiesta di ferie proveniente dal docente, occorre altresì che il datore di lavoro pubblico fornisca una informazione precisa sulle modalità di esercizio del diritto e l'avviso della perdita del diritto nel caso contrario, circostanze che il non ha allegato nella memoria.
In punto di conteggi, deve rilevarsi che il non ha specificamente contestato il CP_1 quantum, limitandosi ad una genericissima richiesta di determinazione secondo i giorni maturati ma senza offrire- come sarebbe stato doveroso- alcun conteggio alternativo.
Fatto sta che il quantum deve determinarsi considerando che l'articolo 25 del C.C.N.L. del 4.08.1995 e l'articolo 19 del C.C.N.L. del 29.11.2007 prevedono che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” .
Ciò comporta, quindi, che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a. moltiplicare per 30 o per 32
3 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 365; moltiplicando quindi il risultato per l'importo lordo giornaliero.
I calcoli effettuati da parte ricorrente sul quantum dabeatur risultano corretti ed esenti da vizi, pertanto deve esserle riconosciuto l'importo indicato nell'atto introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda nei termini indicati in motivazione;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente, per il Controparte_1 titolo indicato in motivazione, della somma di € 2.144,17, oltre accessori di legge;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 49,00 er onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Foggia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.