Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3603/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3603/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (rappresentato e difeso da sé stesso) Parte_1
Parte attrice
E
, nata a [...] il [...] (Avv. VETRO CALOGERO) CP_1
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 14.1.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la condanna della stessa al pagamento del compenso professionale per
[...]
l'attività espletata in diversi giudizi e in particolare: € 3.444,48 per il procedimento penale di primo grado innanzi a questo Tribunale n. 600/2015 R.G.N.R. – 560/2016 R.G. Trib., € 4.843,80 per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di PA n. 600/2015 R.G.N.R. – 1056/2018
R.G. App., € 4.090,32 per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n.5377/2018 del 06.12.2018; € 914,94 per l'istanza di dissequestro del
1
€ 914,94 per il procedimento innanzi al Tribunale del Riesame di PA (promosso con atto di appello ex art. 322 bis c.p.p.), € 1.373, per le attività stragiudiziali, consistenti in comunicazioni rivolte al
Comune di Agrigento per la rimozione della casa mobile oltre i termini assegnati dal Comune ed evitare che l'ente adottasse provvedimenti ulteriori;
€ 1.373,01 per l'espletamento dell'attività stragiudiziale volta alla conclusione di un accordo con il fornitore della casa mobile finalizzata alla rimozione della stessa senza spese per , € 1.169,69 per l'attività svolta nel CP_1 procedimento innanzi al TAR di PA.
La resistente, costituitasi in giudizio, non ha contestato che il ricorrente avesse prestato la propria opera professionale nei procedimenti da esso indicati, ma eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale del credito e che il compenso era stato pagato.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025.
Così brevemente delineate le difese delle parti, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
ha eccepito la prescrizione triennale del credito evocando, quindi, l'istituto della CP_1 prescrizione presuntiva.
Ora, è principio noto quello secondo cui “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che, anche implicitamente, comporti l'ammissione di non aver estinto l'obbligazione: ciò si verifica quando il debitore contesta sia l'"an" della pretesa azionata nei propri confronti, negandone l'esistenza, sia quando contesta il "quantum". Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2,
c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza” (Tribunale
Torino sez. III, 25/05/2023, n.2216).
Nel caso in esame, a fronte del credito vantato dal ricorrente ammontante ad euro 18.124,19, la convenuta ha eccepito di avere pagato complessivamente la somma di euro 5.000 (ha dedotto in particolare di avere pagato, in un primo momento, euro 3.000 e poi la restante somma di
2.000,00).
2 In tal modo, la resistente ha posto in essere difese incompatibili con l'intervenuta estinzione dell'obbligazione.
Sgomberato il campo dall'eccezione di prescrizione, va ora osservato che non è contestato tra le parti e comunque è documentalmente provato che il ricorrente abbia reso la sua prestazione professionale nei giudizi sopra indicati.
Venendo alla quantificazione del compenso, dovranno essere seguiti i criteri di seguito indicati.
In relazione al giudizio al procedimento penale di primo grado n. 600/2015 R.G.N.R. devono essere applicati (avuto riguardo alla tipologia di reato e al tenore delle difese spiegate) i valori medi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta, pel la fase di studio € 450,00, per la fase istruttoria € 1.080,00 e per la fase decisionale € 1.350,00, per un totale di euro 2.880,00 oltre accessori di legge.
In relazione al procedimento innanzi alla Corte di Appello di PA n. 600/2015 R.G.N.R. –
1056/2018 R.G. App. devono essere applicati (avuto riguardo alla tipologia di reato e al tenore delle difese spiegate) i valori medi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta, per la fase di studio € 450,00, per la fase introduttiva
€ 756,00 per la fase istruttoria e/o dibattimentale, € 1.350,00, per la fase decisionale, € 1.350,00, per un totale di euro 3.636,00, oltre accessori di legge.
In relazione al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (avverso la sentenza della Corte di Appello n.5377/2018 del 06.12.2018), devono essere applicati (avuto riguardo alla tipologia di reato e al tenore delle difese spiegate) i valori medi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta, per la fase di studio, € 900,00, per la fase introduttiva, € 2.520,00, per un totale di euro 3.420,00, oltre accessori di legge.
In relazione all'istanza di dissequestro del 26.02.2019 presso il Tribunale Penale di Agrigento in funzione di Giudice dell'esecuzione e per l'istanza di dissequestro del 18.03.2019 depositata presso la Corte di Appello di PA, devono essere applicati i valori minimi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta, per la fase di studio € 180,00 e per la fase introduttiva del giudizio, € 585,00, per un totale di euro
765,00, oltre accessori di legge.
In relazione al procedimento avviato innanzi al Tribunale del Riesame di PA, devono essere applicati i valori minimi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del
3 tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta, per la fase di studio € 180,00 e per la fase introduttiva del giudizio, € 585,00, per un totale di euro 765,00, oltre accessori di legge.
In relazione all'attività stragiudiziale consistente nelle comunicazioni rivolte al Comune di
Agrigento al fine di consentire all'interessata la rimozione della casa mobile oltre i termini assegnati dal Comune ed evitare provvedimenti ulteriori, devono essere applicati i valori minimi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm
55/2014; pertanto spetta la somma di euro 1.148,00, oltre accessori di legge.
In relazione all'attività stragiudiziale volta alla conclusione di un accordo con il fornitore della casa mobile finalizzata alla rimozione della stessa senza spese per la resistente, devono essere applicati i valori minimi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm 55/2014; pertanto spetta la somma di euro 1.148,00, oltre accessori di legge.
In relazione al procedimento innanzi al TAR di PA devono essere applicati i valori minimi, nella misura chiesta dall'attore, avendo come riferimento del tabelle di cui al dm
55/2014; pertanto spetta, per la fase di studio € 978,00, oltre accessori di legge.
Sommando i compensi spettanti per i vari procedimenti, si ottiene un totale di euro 14.740,00, oltre accessori di legge.
La convenuta ha eccepito di avere versato la somma di euro 5.000,00.
Tale deduzione ha trovato un riscontro probatorio solo in parte.
Innanzitutto, va detto che il ricorrente, con note del 4.5.2022, ha affermato di avere percepito un acconto di euro 500,00 come da fattura dallo stesso prodotta.
Venendo alle prove espletate, la teste ha dichiarato: “la , in più Testimone_1 CP_1 tranche, ha versato all'avvocato la somma complessiva di euro 2.200; prima ha dato Pt_1 all'avvocato 1.700 euro anche se in più tranche, mentre un'altra volta 500 euro;
di queste somme
2.000 euro erano relative a vicende già chiuse, sempre relative alla casa con le ruote, mentre la restante parte era un acconto per una ulteriore richiesta dell'avvocato, di euro 3.600,00 che serviva per andare aventi e chiedere la rimozione dei sigilli;
io avevo versato all'Avv in Pt_1 totale la somma di 2000 euro in quanto la mia posizione era diversa poiché nel mio caso non erano stati apposti i sigilli;
ricordo che alla la richiesta di 3.600 euro parve eccessiva e in CP_1 intervenni chiedendo all'avvocato di ridurre il compenso;
ricordo che l'Avv aveva insistito Pt_1 nel chiedere quella somma e alla fine gli disse che glieli avrebbe dati;
per quello che so io CP_1
non ha saldato il compenso e quella è stata l'ultima volta che andò a studio CP_1 CP_1 dell'avvocato con me”.
4 La teste (sorella della convenuta) ha dichiarato “ricordo che mia sorella, Testimone_2 contattata dall'avvocato, in mia presenza, diede allo stesso la somma di euro 2.000,00 in contanti e che il professionista in tale occasione non rilasciò fattura, come era solito fare;
… nell'occasione in cui mia sorella ha dato i 2000 euro eravamo solo io e lei;
… in un'altra occasione, successiva a tale incontro era presente anche la e ricordo che mia sorella aveva versato 500 euro;
in Parte_2 mia presenza mia sorella ha consegnato all'avvocato la somma complessiva di 3.000 euro;
so che i 2000 euro servivano all'avvocato per andare a Roma;
successivamente ci sono stati altri incontri e mia sorella ha versato altre somme di cui non ricordo l'importo preciso, anche se ricordo che una volta ha dato 500 euro;
ricordo che in occasione dell'ultimo incontro che ho avuto con mia sorella e l'avvocato questi disse che la causa era chiusa e non parlò di ulteriori somme che mia sorella non aveva ancora pagato per il suo compenso”.
Delle due deposizioni si ritiene più attendibile quella resa da sia perché la stessa non Tes_1
è legata alla parte da parentela sia perchè la teste (segretaria dello studio Tes_3 professionale) ha riferito che aveva accompagnato la sorella presso lo studio Testimone_2 ma non era entrata dentro la stanza del ricevimento.
Quanto alla deposizione della teste si osserva che la stessa non trova smentita nel Tes_1
DVD contenente la registrazioni di una conversazione tra la stessa e il ricorrente (allegato alla memoria istruttoria di parte ricorrente n. 2). Dall'ascolto di tale conversazione emerge chiaramente che il ricorrente aveva chiesto conferma alla teste del fatto che avesse CP_1 pagato la sola somma di euro 500,00, ma non emerge in modo altrettanto chiaro che la teste abbia confermato tale circostanza. Piuttosto è verosimile, alla luce delle dichiarazioni contenute nella deposizione, che la teste, quando ha parlato dei 500 euro, intendesse riferirsi a un acconto relativo a vertenze ancora in corso e per le quali era stata chiesta una complessiva somma di euro 3.600,00
Deve quindi ritenersi provato che abbia versato acconti per euro 2.200,00. CP_1
Sottraendo tale somma dal quantum accertato, deriva che all'attore spetta la somma di euro
12.540,00, oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in un valore compreso tra i minimi e i medi tabellari avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
5 condanna a pagare a , per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di euro CP_1 Parte_1
12.540,00, oltre accessori di legge e interessi dalla domanda al soddisfo. condanna al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 3.055,50, di cui € 2.900,00 per compenso di avvocato e € 155,50 per spese, oltre accessori di legge.
Agrigento, 28.2.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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