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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 547/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 09/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 17/03/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ a) affidamento condiviso del minore che continuerà a vivere con la Persona_1
mamma; b) che i ricorrenti come sino ad oggi è avvenuto, di comune accordo periodicamente fisseranno le modalità di visita e di frequentazione del padre e del minore Parte_1
che di fatto continuerà a convivere con la mamma;
c) si concorda che Persona_1
il Sig. contribuirà al mantenimento del minore versando a favore della Parte_1 coniuge la somma di €. 400,00 ivi comprese le spese straordinarie: d) la Controparte_1
casa coniugale con la mobilia che ne costituisce l'arredo resta assegnata al Sig. Pt_1
; e) che entrambi i coniugi si impegnano a sottoscrivere gli eventuali atti che
[...]
dovessero essere necessari oltre a concedersi reciprocamente il diritto di rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d'identità, validi per l'espatrio per loro e per il minore
. Persona_2
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 22/03/2003 nel Comune di
PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/03/2025 ; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 3, Parte I, dell'anno 2003), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina alla cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica di Romania, sita in
Roma, via Nicolo' Tartaglia, 36, quanto previsto dall'art. 2 c. 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999); compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. REALI GIOVANNI BATTISTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 09/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 17/03/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ a) affidamento condiviso del minore che continuerà a vivere con la Persona_1
mamma; b) che i ricorrenti come sino ad oggi è avvenuto, di comune accordo periodicamente fisseranno le modalità di visita e di frequentazione del padre e del minore Parte_1
che di fatto continuerà a convivere con la mamma;
c) si concorda che Persona_1
il Sig. contribuirà al mantenimento del minore versando a favore della Parte_1 coniuge la somma di €. 400,00 ivi comprese le spese straordinarie: d) la Controparte_1
casa coniugale con la mobilia che ne costituisce l'arredo resta assegnata al Sig. Pt_1
; e) che entrambi i coniugi si impegnano a sottoscrivere gli eventuali atti che
[...]
dovessero essere necessari oltre a concedersi reciprocamente il diritto di rinnovare i rispettivi passaporti e documenti d'identità, validi per l'espatrio per loro e per il minore
. Persona_2
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 22/03/2003 nel Comune di
PRIVERNO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/03/2025 ; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIVERNO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 3, Parte I, dell'anno 2003), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
ordina alla cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica di Romania, sita in
Roma, via Nicolo' Tartaglia, 36, quanto previsto dall'art. 2 c. 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999); compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino