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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 486 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' SEZIONE CIVILE famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486 /2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA) 28/05/1974 residente in [...] int. 6, con il patrocinio dell'avv. TANZI SAVINO e dell'avv. ONOFRI ISACCO SERGIO entrambi del foro di Forlì, elettivamente domiciliato in VIALE D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. TANZI SAVINO
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
DOMINICANA) 07/03/1975 con residenza attuale non conosciuta, ultima residenza conosciuta in Forlì, Via C. Pisacane n. 59 int. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede. In punto a: separazione e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in conformità con le richieste avanzate in sede di ricorso introduttivo, insistendo dunque nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero intervenuto non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28/02/2024, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la Parte_1 pronuncia di separazione e divorzio da con la quale aveva contratto matrimonio Parte_2
a Forlì in data 7 ottobre 2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.126, Parte I, Anno 2018. Ha dedotto il ricorrente che dall'unione non erano nati figli e che l'affectio coniugalis fra i coniugi era venuta meno negli anni a causa di insanabili incomprensioni tanto che la resistente aveva da tempo abbandonato il tetto coniugale rendendosi irrintracciabile. Ragion per cui chiedeva dichiararsi la separazione e contestualmente formulava domanda per lo scioglimento del vincolo coniugale. La coniuge convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e non compariva all'udienza del 25/06/2024 e, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il giudice ne dichiarava la contumacia autorizzando i coniugi a vivere separati. In data 09/08/2024 veniva depositata sentenza di separazione personale dei coniugi quindi, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 13/03/2025, assente la resistente già dichiarata contumace, veniva sentito il ricorrente che insisteva nella domanda di divorzio, rappresentando di non volersi riconciliare la moglie con la quale non aveva più rapporti oramai da anni;
confermava quindi il contenuto e le richieste di cui ai propri atti difensivi. All'udienza del 03/07/2025 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni in conformità alle richieste già avanzate nel proprio ricorso introduttivo quindi il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Forlì in data 07/10/2018, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Forlì (FC) dell'anno 2018, Atto n. 126, Parte I deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data 09.08.2024, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con la moglie, di cui ignora l'attuale residenza o domicilio, e ciò già prima della domanda di separazione, e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non comparire nel giudizio di separazione, rimanendo contumace, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo della resistente, ritiene il Collegio che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle stesse.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 28/02/2024, ogni diversa eccezione, Parte_2 domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì in data 07/10/2018 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
07/03/1975, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forlì, Anno 2018, parte 1, atto numero 126; - ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 2018 Atto n. 126 Parte 1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' SEZIONE CIVILE famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 486 /2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA) 28/05/1974 residente in [...] int. 6, con il patrocinio dell'avv. TANZI SAVINO e dell'avv. ONOFRI ISACCO SERGIO entrambi del foro di Forlì, elettivamente domiciliato in VIALE D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. TANZI SAVINO
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
DOMINICANA) 07/03/1975 con residenza attuale non conosciuta, ultima residenza conosciuta in Forlì, Via C. Pisacane n. 59 int. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede. In punto a: separazione e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 3 luglio 2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni in conformità con le richieste avanzate in sede di ricorso introduttivo, insistendo dunque nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero intervenuto non presentava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28/02/2024, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la Parte_1 pronuncia di separazione e divorzio da con la quale aveva contratto matrimonio Parte_2
a Forlì in data 7 ottobre 2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.126, Parte I, Anno 2018. Ha dedotto il ricorrente che dall'unione non erano nati figli e che l'affectio coniugalis fra i coniugi era venuta meno negli anni a causa di insanabili incomprensioni tanto che la resistente aveva da tempo abbandonato il tetto coniugale rendendosi irrintracciabile. Ragion per cui chiedeva dichiararsi la separazione e contestualmente formulava domanda per lo scioglimento del vincolo coniugale. La coniuge convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e non compariva all'udienza del 25/06/2024 e, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il giudice ne dichiarava la contumacia autorizzando i coniugi a vivere separati. In data 09/08/2024 veniva depositata sentenza di separazione personale dei coniugi quindi, con separata ordinanza, veniva disposta la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 13/03/2025, assente la resistente già dichiarata contumace, veniva sentito il ricorrente che insisteva nella domanda di divorzio, rappresentando di non volersi riconciliare la moglie con la quale non aveva più rapporti oramai da anni;
confermava quindi il contenuto e le richieste di cui ai propri atti difensivi. All'udienza del 03/07/2025 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni in conformità alle richieste già avanzate nel proprio ricorso introduttivo quindi il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Forlì in data 07/10/2018, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Forlì (FC) dell'anno 2018, Atto n. 126, Parte I deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data 09.08.2024, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con la moglie, di cui ignora l'attuale residenza o domicilio, e ciò già prima della domanda di separazione, e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non comparire nel giudizio di separazione, rimanendo contumace, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi contenuti nonché della contumacia e del contegno extra-processuale non oppositivo della resistente, ritiene il Collegio che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle stesse.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, promossa da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 28/02/2024, ogni diversa eccezione, Parte_2 domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì in data 07/10/2018 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Parte_2
07/03/1975, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Forlì, Anno 2018, parte 1, atto numero 126; - ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 2018 Atto n. 126 Parte 1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Serena Chimichi