Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2549/2024 RGL, introdotta da
'nato a [...] il [...], residente in [...]
وrappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Amendola n. 4, C.F. C.F. 1
Pasquale DI VICO, nello Studio del quale, in Corigliano Rossano (Cs) alla Loc. Rossano in Via E.
Montale n. 4, elegge domicilio.-
Opponente
Nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto
Annovazzi per procura alle liti n. 37875 rep. n. 7313 del 22.3.24 per atti notaio Persona 1 di
Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari Corso Calabria, presso gli uffici dell'Istituto
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato in data 1/7/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. OI-001660821 notificata in data 3/06/2024 con la quale l'CP_2 ha intimato il pagamento dell'importo di euro 8.610,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione consistita nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo 12/2016-10/2017, di cui all'atto di accertamento dell'11.3.2019.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva siccome alla data di notifica dell'atto di accertamento (20.3.2019) non rivestiva più il ruolo di legale rappresentante della società New Project s.r.l.; inoltre, ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 nonché la prescrizione quinquennale. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'CP_2, ritualmente convenuto in giudizio, ha argomentato diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 1/7/2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza
- ingiunzione opposta, avvenuta in data 3/06/2024 per come pacifico siccome dedotto in ricorso e non contestato dall' CP 2.
Tanto rilevato preliminarmente, avuto riguardo all'oggetto della odierna controversia, si premette quanto segue.
Oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' CP_2 con cui è stato intimato alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate e trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della s.r.l. di cui il ricorrente era legale rappresentante all'epoca della violazione vale a dire nell'annualità 2017, sulla base delle denunce contributive allegate alla memoria- per le quali risulta l'emissione e la notifica di avvisi di addebito (si veda la produzione documentale dell' CP_2). Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui. Deve, infine, darsi atto della recente novella legislativa introdotta dal D.L.
4.5.2023 n. 48 che ha introdotto modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo che
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l'CP_2 ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Rileva evidenziare che sono agli atti le denunce contributive trasmesse dalla società datoriale e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni,
l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di
50.000 euro.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione (in data 20 marzo 2019, come da avviso di ricevimento prodotto dall' CP_2) contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi CP 3 trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Orbene, in via preliminare, il ricorrente assume di essere carente di legittimazione passiva siccome all'epoca della notifica della notifica dell'atto di accertamento della violazione egli non era più legale rappresentante della società, poi dichiarata fallita con sentenza del 29.4.2019, n. 25.
L'assunto è infondato in ragione della personalità della responsabilità amministrativa, essendo il ricorrente l'autore degli illeciti amministrativi e permanendo tale responsabilità in capo alla persona fisica del trasgressore all'epoca delle violazioni, come per l'appunto il ricorrente nel caso di specie, irrilevante essendo il fatto che non fosse più legale rappresentante all'epoca della notifica dell'atto di accertamento, dovendo guardarsi al ruolo rivestito all'epoca della violazione.
Dagli atti si evince che la commissione dell'illecito è avvenuto negli anni 2017 - 2018, nei quali il ricorrente era pacificamente legale rappresentante della società (come da allegata visura camerale) ed in quanto tale trasgressore cui è stato correttamente notificato l'atto di accertamento della violazione e la successiva ordinanza ingiunzione.
Va premesso, richiamandosi l'insegnamento della SC: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della "solidarietà" (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della "riserva di legge" (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81 (cfr. Cass. n. 11954/2003).
Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell" elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del
"concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della
"solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (fattispecie relativa ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzioni per infrazioni alle norme sul collocamento commesse dal responsabile di società in nome collettivo, emessa nei confronti del socio a titolo di responsabilità solidale con l'autore dell'illecito e non della società, in forza dell'art. 2291 cod. civ. -,
-
laddove l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 ha precisato la S. C. con sentenza n. 12321/2004,
-
nell'affermare il principio che precede - prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione e, in solido con esso a titolo di responsabilità patrimoniale, quella della persona giuridica o dell'ente o dell'imprenditore).
Dal principio di personalità della responsabilità discende che, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, la morte dell'autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l'inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva e l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata;
la quale, ai sensi dell'art. 7 della 1. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.: cfr. nn.
27650/18, 6737/16, 22199/10 e 5880/07).
Il terzo comma della legge n. 689/1981 all'art. 6 disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative e stabilisce che "Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta". E' stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999 Rv. 522143; conf. n. 30766/2018).
Pertanto, l'odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere della violazione commessa quale autore dell'illecito amministrativo ed essendo le sanzioni amministrative improntate al principio di personalità
(estinguendosi solo per effetto della morte del trasgressore) la successiva dismissione della carica di legale rappresentante non vale certamente ad escludere la sua responsabilità quale autore delle violazioni, per come infondatamente sostenuto in ricorso.
Ciò posto, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81; 1'CP_2 sostiene che la norma invocata da controparte non sia applicabile al caso di specie. In quanto dirimente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' CP_1 convenuto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 deve essere esaminata prioritariamente;
giova sul punto ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del
02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo Collegio (Sez. L., Sentenza n. 11559 del
11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della 1. n.
689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Orbene, premesso il contrasto esistente, allo stato, nella giurisprudenza di merito sul punto, deve ritenersi fondata – ritenendo questo giudice di rivisitare il proprio orientamento anche alla luce della novella legislativa di cui si dirà la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di
-
accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate, rilevandosi che l'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto è collocato l'art. 14 sopra ricordato.
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni espresse in particolare dalla Corte di
Appello di Trieste che chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 1.
689/1981 ha così condivisibilmente affermato con sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.:
"...I'CP_2 lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione della compatibilità 66
fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs.
8/2016.
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro-dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l'CP_2 fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell CP 2 con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81".
Quanto agli effetti della notifica tardiva, l'art. 14 della Legge n. 689/1981 opera non solo quale norma generale, ma anche in virtù del rinvio espressamente previsto dal citato art. 6 del D.lgs. n. 8/2016.
Quanto previsto più di recente dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo cui «< per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità in contestazione» conforta le suesposte conclusioni, in quanto nella fattispecie ratione temporis applicabile non ha espressamente oggetto di causa la disciplina previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall' art. 14, né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine. Evidente, tuttavia, che il legislatore del 2023, nel prevedere una deroga al termine di cui all'art. 14, ne presuppone l'applicazione anche alla fattispecie in esame.
Nel caso di specie, l'CP_2 non ha allegato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui ai sopra ricordati accertamenti, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' CP_2 un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto. Deve dunque concludersi che la notifica dell'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta effettuata soltanto in data 11.3.2019 (annualità 2017 - che va dal 12/2016 all'11/2017, ultimo termine del versamento 16.12.2017-) e notificata il successivo
20.3.2019, dunque tardivamente rispetto al termine di 90 giorni dal termine ultimo per il versamento, considerando che l'osservanza del termine era imposta a far data dall'entrata in vigore della D. Lgs. n.
8/2016, ovvero il 6.2.2016.
L'ordinanza ingiunzione impugnata va pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori doglianze attoree.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di contrasto nella giurisprudenza di merito in punto di applicabilità dell'art. 14 cit. nonché l'infondatezza della preliminare eccezione attorea in punto di carenza di legittimazione passiva, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando le ordinanze ingiunzione impugnate;
2. compensa le spese di lite.
Cosenza, 24 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti