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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1506/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Pafundi che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Vincenzo Margiotta, unitamente all'avv. Andrea De Vivo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 24.05.2022 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Matera il Controparte_1
25.06.2005 e che con decreto di questo Tribunale n. 90/2015 del
15.04.2015 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che la resistente – secondo gli accordi di separazione - è beneficiaria di un assegno mensile di mantenimento di € 4.000,00, somma giustificata dall'intervenuto scioglimento della società “Vaio
Tecnologie Biomediche di Bilancia Fabio s.a.s.”, di cui i coniugi erano soci;
che ella ha collaborato nell'attività societaria per un periodo di tempo limitato, offrendo una mera e sporadica consulenza legale, e che tale apporto risulta ormai adeguatamente compensato, avendo ricevuto dalla data di separazione ad oggi il considerevole importo di circa € 360.000,00; che la coniuge, nonostante un qualificato titolo di studi, non si è mai adoperata nella ricerca di un'occupazione e da circa cinque anni convive stabilmente con altra persona in Napoli.
Ha chiesto pertanto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'esclusione di ogni forma di contributo economico in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha rappresentato che l'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione è stato quantificato anche in considerazione dell'accettazione, da parte sua, della messa in liquidazione della società Vaio e della rinuncia alla liquidazione della propria quota;
che il pagamento della somma concordata non è stato eseguito dal ricorrente regolarmente, tanto che ella è stata costretta nel 2022 ad intraprendere una procedura esecutiva per il recupero del proprio credito.
Ha dedotto che, dopo la laurea in giurisprudenza, ha dovuto abbandonare la pratica forense e non proseguire l'attività professionale per dedicarsi interamente all'attività del marito ed alla società “Vaio”, di cui era socia, pur restando, sempre per volontà del marito, in posizione subalterna allo stesso;
che ha trascorso gli anni del matrimonio fornendo totale apporto al potenziamento dell'attività del coniuge, cui ha dedicato interamente le proprie giornate, fino al momento in cui quest'ultimo ha abbandonato la casa coniugale per continuare a coltivare liberamente le proprie relazioni extraconiugali.
Ha allegato di non aver intrapreso alcuna stabile convivenza con altra persona e di abitare nella casa coniugale, di cui è comproprietaria, sostenendo interamente i costi per le utenze e la manutenzione ordinaria;
di essersi invano adoperata nella ricerca di un lavoro e di essere stata in procinto di avviare la gestione di uno o più B&B, attività non andata in porto sia per lo stop pandemico sia per la mancanza delle necessarie risorse economiche.
Ha chiesto che siano confermate le condizioni della separazione e comunque che le sia riconosciuto un assegno divorzile di € 4.000,00 mensili, o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.09.2022, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione consensuale e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Con sentenza non definitiva n. 919/2023 del 11.07.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata poi istruita mediante l'espletamento delle prove orali ammesse e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 13.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha così concluso: “si riporta al ricorso introduttivo del giudizio, alle memorie ed agli scritti difensivi tutti chiedendone
l'integrale accoglimento e conclude per il suo integrale accoglimento, chiede che la causa venga assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
La resistente, nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Confermare la sentenza non definitiva n. 919/2023 emessa il 04.07.2023 e pubblicata in data
11.07.2023; Attesa la disparità economico-patrimoniale tra i coniugi,
e per tutto quanto sopra esposto, confermare le condizioni della separazione consensuale e, comunque, disporre che il sig.
[...]
versi alla signora l'assegno divorzile pari ad Pt_1 Controparte_1
4.000,00 mensili o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla resistente, sul c.c. indicato dalla medesima”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status resa nel corso del giudizio, osserva preliminarmente il Tribunale che, in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, nessun provvedimento va adottato sull'affidamento e mantenimento della prole e, di conseguenza, sull'assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge.
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Va qui preliminarmente richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma
i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto"
(cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare
"se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare". La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di
"accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova, le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
Nella specie, sulla base della documentazione economica prodotta dalle parti il rilevante divario economico tra le parti risulta dimostrato.
Dalle dichiarazioni prodotte dal ricorrente emergono redditi netti di circa euro 200.000,00 per l'anno di imposta 2018; 220.000,00 per l'anno di imposta 2019; 220.000,00 per l'anno di imposta 2020;
145.000,00 per l'anno di imposta 2021; 187.000,00 per l'anno di imposta 2022; 44.000,00 per l'anno di imposta 2023, il tutto al netto degli oneri deducibili, tra i quali sono sempre riportati gli oneri previdenziali e l'importo annuale dell'assegno di mantenimento per la coniuge.
Sono stati inoltre prodotti: - l'atto di compravendita della casa familiare e il piano di ammortamento del mutuo di 260.000 euro contratto per il suo acquisto, con rate mensili medie di 1.600 euro da luglio 2010 al 31.12.2025; - il mutuo contratto per l'acquisto di altro appartamento del ricorrente, da rimborsare con rate mensili di
744,00 euro dal 2017 al 2038.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta anche il patrimonio immobiliare del ricorrente, consistente nella comproprietà della casa coniugale e di altro immobile e nella proprietà esclusiva di altri due immobili in
Potenza.
Come sopra detto, il ricorrente non ha prestato piena ottemperanza all'ordinanza del 01.02.2023, avendo omesso di depositare la chiesta
“documentazione bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno antecedente all'iscrizione della causa a ruolo”, nonché la chiesta dichiarazione sostitutiva relativa, tra l'altro ai “redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, ufficio, negozio, terreno edificabile, ecc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie
e la destinazione (ad es. se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e
l'eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta…”.
Il descritto comportamento processuale – in particolar modo l'omissione relativa ai rapporti bancari e finanziari ed ai beni mobili registrati - costituisce, per quanto stabilito dall'art. 116 c.p.c., un significativo elemento indiziario, sulla base del quale è ragionevole ritenere dimostrata una complessiva condizione economica e patrimoniale del ancora più cospicua di quella già risultante Pt_1 dalla documentazione prodotta in giudizio.
Irrilevante risulta, invece, la documentazione relativa a mutui e finanziamenti contratti dalla atteso che Parte_2 trattasi di società di capitale con propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Peraltro, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua partecipazione a detta società, né dei redditi e dividendi prodotti dall'impresa societaria, né degli eventuali finanziamenti deliberati a carico dei soci per far fronte agli oneri derivanti dai suddetti mutui.
Quanto alla condizione economica della resistente, dalla documentazione prodotta risulta che l'unica voce di reddito è costituita dall'assegno di mantenimento versato dal coniuge, con il quale è inoltre comproprietaria della casa familiare e di altro immobile in Potenza (v. modelli unici relativi agli anni di imposta 2019, 2020 e
2021); che ella è titolare di conto corrente bancario con saldo attivo al 31.03.2021 di € 67.074,26, giacenza media nel 2020 di €
59.319,21), saldo attivo al 30.06.2021 di € 76.407,01), giacenza media nel 2021 di € 68.053,37, saldo attivo al 31.12.2022 di €
31.673,08, giacenza media nel 2022 di € 46.639,60.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio la resistente ha dato atto di non svolgere attività lavorativa e di essere intestataria di un'autovettura Smart “for four” e di uno scooter, entrambi di seconda mano.
Risulta pertanto evidente, a giudizio del Tribunale, il rilevante divario reddituale tra i coniugi, atteso che, secondo le deduzioni documentate della resistente, la signora non percepisce CP_1 reddito all'infuori dell'assegno concordato in sede di separazione.
Anche sul piano patrimoniale il divario è apprezzabile in relazione alla titolarità, in capo al ricorrente, della proprietà esclusiva della sua attuale abitazione, laddove la casa coniugale è in comproprietà di entrambi.
Quanto al profilo perequativo-compensativo dell'assegno di divorzio,
è pacifico che nel corso del matrimonio i coniugi sono stati soci della
“Vaio Tecnologie Biomediche di Bilancia Fabio s.a.s.”, la quale è stata sciolta il 26.6.2014 con atto per notaio (v. accordo di Per_1 separazione consensuale). Il contratto di scioglimento della società non è stato prodotto in giudizio, ma la deduzione di parte resistente - secondo cui la CP_1 ha rinunciato in quella sede alla propria quota di liquidazione del patrimonio sociale (v. comparsa di costituzione del 20.09.2022) - non è stata specificamente contestata dalla controparte e deve pertanto ritenersi dimostrata, considerato anche il collegamento causale posto, nell'accordo di separazione, tra lo scioglimento della società e le pattuizioni economiche della separazione (“Tenuto conto della intervenuta chiusura della società ad entrambi appartenentesi, il verserà alla sig.ra un assegno, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo di mantenimento €. 4.000,00 mensili, nel mentre le utenze dalla casa coniugale e le relative spese faranno carico alla sig.ra ”). CP_1
Sull'apporto economico dato dalla resistente all'impresa coniugale durante il matrimonio, il ricorrente ha dedotto essersi trattato di una mera e sporadica consulenza legale, mentre la coniuge ha dichiarato di avere sempre sostenuto l'impresa anche sul piano delle pubbliche relazioni, accompagnando il coniuge a congressi e convegni di settore ed occupandosi delle varie incombenze relative alla gestione corrente della società, incompatibili con la carriera da lei programmata nell'ambito della professione legale.
Sul punto, i testi addotti dalla richiedente hanno riferito che prima del matrimonio la ha svolto attività lavorativa a tempo CP_1 determinato presso la società Edinvest fino alla scadenza del contratto, nel 2004; che dal 2006 al 2009 ha collaborato con uno studio legale di Potenza, nel quale era impegnata di mattina e di pomeriggio, ma che tale collaborazione fu interrotta per volontà del coniuge, il quale non voleva che la moglie lavorasse in orari incompatibili con i suoi;
ed infatti, a seguito del mancato superamento dell'esame di avvocato da parte della signora, entrambi avevano deciso che ella non avrebbe partecipato al successivo esame e avrebbe collaborato con il marito nella gestione della società comune;
che, pertanto, dal 2006 al 2013 la resistente si è dedicata allo sviluppo società, collaborando con il coniuge soprattutto in occasione delle trasferte per convegni, nelle visite presso gli ospedali e nelle pubbliche relazioni;
che, intervenuta la separazione e sciolta la società, la resistente ha presentato la propria candidatura in occasione di offerte di lavoro, ha tentato di avviare un'attività di ricezione turistica e si è proposta come segretaria presso alcuni studi legali, senza riuscire a reperire un lavoro (v. testi , sorella della resistente, e ES TE
, coniuge della prima).
[...]
Entrambi i testi hanno dichiarato di essere a conoscenza delle suddette circostanze in quanto le due sorelle e i rispettivi coniugi si frequentavano assiduamente;
di avere vissuto, unitamente ai genitori delle due sorelle, il momento del mancato superamento dell'esame di avvocato da parte della resistente, il desiderio dei genitori che la figlia non abbandonasse il progetto di una carriera rispondente alla laurea in giurisprudenza conseguita, il desiderio del ricorrente che la moglie collaborasse con lui nella gestione della società e lasciasse l'impegno presso lo studio legale;
che spesso, durante le serate trascorse insieme, accadeva che i coniugi parlassero delle pratiche da evadere e delle incombenze da svolgere nei giorni successivi.
Quanto ai testi addotti dal ricorrente, , fratello di ST
, ha dichiarato che la cognata non collaborava nella Parte_1 gestione della società “Vaio” ed era, anzi, incoraggiata dal marito a seguire le proprie inclinazioni;
ha affermato di non sapere se ella accompagnasse il fratello nei viaggi di lavoro, atteso che questi in generale viaggiava da solo;
ha negato che la curasse le CP_1 pubbliche relazioni per la società; ha dichiarato di avere appreso da entrambi i coniugi che la resistente aveva interrotto la collaborazione con lo studio legale di Potenza e di aver saputo dal fratello che ella attualmente intrattiene una stabile relazione di convivenza con altra persona in Napoli.
Il teste ha dichiarato di essere dipendente dal Testimone_4
2012 della società “ , la quale aveva Parte_2 sede nel medesimo stabile della società “Vaio”; di non sapere se la resistente lavorasse per la “Vaio” e di non averla mai vista presso la sede sociale;
di escludere che la accompagnasse il CP_1 marito nei viaggi di lavoro, poiché i titoli di trasporto erano emessi presso gli uffici della “ e soltanto per il Parte_2
Bilancia.
A giudizio del Tribunale, dalle convergenti dichiarazioni dei testi addotti dalla resistente risulta dimostrato che la mancata coltivazione delle aspettative professionali della moglie, in situazioni lavorative consone al titolo di studio acquisito, sia da porsi in relazione causale con le scelte effettuate da entrambi i coniugi durante la vita matrimoniale, scelte che hanno condotto la CP_1
a mettere da parte le suddette aspettative per dedicarsi al potenziamento della società gestita dal coniuge, attraverso un'attività che non può essere ricondotta alla mera, sporadica consulenza legale dedotta dal ricorrente, ma è consistita in una collaborazione costante, specie sotto il profilo della partecipazione a convegni e viaggi di lavoro ed alla tenuta delle pubbliche relazioni.
A giudizio del Collegio, le deposizioni dei testi addotti dal ricorrente non forniscono convincenti elementi probatori di segno contrario, anzitutto poiché provengono da persone non legate alla coppia da un rapporto di assidua frequentazione paragonabile a quello che i coniugi intrattenevano con i testi di parte resistente.
Inoltre, non convincono le argomentazioni addotte dai testi Pt_1
e per escludere la collaborazione della nella società Tes_4 CP_1
“Vaio”. Ed invero, da un lato, le pubbliche relazioni e la presentazione dei prodotti medicali o farmaceutici non sono esclusi dalla natura pubblicistica del cliente. Dall'altro lato, l'ubicazione degli uffici della “ nel medesimo stabile Parte_2 in cui aveva sede la società “Vaio” e l'acquisto di titoli di trasporto per da parte della prima società, non sono Parte_1 univocamente indicative di una conoscenza approfondita delle attività e modalità di gestione della “Vaio” da parte del teste , Tes_4 dipendente della “ , trattandosi di Parte_2 società diverse e autonome.
Infine, l'accordo di separazione personale dei coniugi, che pone – come già sopra rilevato - un collegamento causale tra lo scioglimento della società e l'importo dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla , è indicativo di un coinvolgimento della CP_1 resistente nell'impresa sociale che va oltre la mera partecipazione societaria.
La resistente ha anche dedotto di avere invano cercato un'occupazione lavorativa a seguito della separazione.
Tale circostanza è stata confermata dai testi e , l'invio CP_1 TE di candidature e curriculum risulta anche dalla documentazione prodotta ed è ragionevole ritenere effettivamente sussistente la difficoltà di reperire un lavoro, ove si consideri che all'epoca della separazione la resistente aveva 40 anni e che per desiderio del coniuge si è dedicata, durante il matrimonio, ad una attività diversa da quella che avrebbe potuto svolgere in accordo con il titolo di studio conseguito.
Tenuto conto, infine, della durata del matrimonio (10 anni) e dell'età della ricorrente, ricorrono le condizioni per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della ex coniuge, il quale deve essere congruamente e proporzionalmente quantificato in € 1.200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
24.05.2022, richiamata la sentenza non definitiva n. 919/2023 del
11.07.2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto pone a carico del ricorrente l'assegno Parte_1 divorzile in favore della resistente di € 1.200,00 Controparte_1 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese mediante bonifico bancario;
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 13.05.2025
La Presidente est.