Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 14.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 439 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nunzio e Selene Costa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
ricorrente
E
in persona legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2024 (di seguito Parte_1
la ricorrente per brevità), quale obbligata in solido di (rappresentante legale Parte_2 della ricorrente all'epoca della commissione della violazione), ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002104145 e n. OI-000504505 (vd. docc. “OI 2018” e “OI 2019” nel fasc. ). CP_1
L'ordinanza ingiunzione n. OI-002104145 trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot. n.
.2600.16/01/2020.0007690, con il quale l' accertava la violazione dell'art. 2, comma 1- CP_1 CP_1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016), avendo omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti Parte_2
L'ordinanza ingiunzione n. OI-000504505 trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot. n.
.2600.11/11/2021.0210230, con il quale l' accertava la violazione dell'art. 2, comma 1- CP_1 CP_1
bis, cit., avendo omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i Parte_2 lavoratori dipendenti in relazione al 1° e 2° trimestre del 2019 (vd. doc. “diffida 2019” nel fasc.
). CP_1
Dopo la notifica dell'atto di accertamento, perdurando l'inadempimento del soggetto obbligato,
l' emetteva le ordinanze ingiunzione in questa sede opposte. CP_1
La ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'omessa notificazione delle ordinanze ingiunzione n. OI-002104145 e n. OI-000504505, con le quali l' le ha ingiunto di pagare, nella CP_1 qualità di obbligata solidale – l'obbligata principale (trasgressore) era – le sanzioni Parte_2 amministrative di euro 12.416,66 ed euro 7.814,35 (vd. docc. “OI 2018” e “OI 2019” nel fasc.
). CP_1
L'eccezione è infondata, in quanto l' ha prodotto in questo giudizio la prova della CP_1
notificazione delle ordinanze ingiunzione in questione, notificate alla ricorrente il 2.5.2024 (vd. docc. “notifica OI 2018” e “notifica OI 2019” nel fasc. ). CP_1
L' ha pure dimostrato di avere notificato alla ricorrente gli atti di accertamento e diffida prot. CP_1
n. .2600.16/01/2020.0007690 e prot. n. .2600.11/11/2021.0210230, notificati CP_1 CP_1 rispettivamente il 10.2.2020 e il 3.12.2021 (vd. doc. “diffida e doc. “diffida 2019” nel CP_2
fasc. ). CP_1
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente non ha contestato la regolarità delle notificazioni
(vd. verbale di udienza del 14.1.2025).
Inoltre, eventuali contestazioni in ordine alla sottoscrizione della persona che ha preso in consegna l'atto, poiché attengono a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale sono assistite da fede fino a querela di falso, che l'interessato ha facoltà di azionare al fine di provare l'estraneità della persona che ha ricevuto l'atto alla propria sfera personale o familiare (cfr.
Cass. 3433/2008; Cass. 1906/2008; Cass, 4193/2010). Nel caso in esame una siffatta azione non è stata neppure prospettata.
I dati anagrafici indicati sulle cartoline postali, peraltro, coincidono con i dati riportati in ricorso.
Ragion per cui ogni doglianza attorea attinente al merito delle contestazioni effettuate dall' è CP_1
tardiva, essendo decorso tra la data di notificazione delle ordinanze ingiunzione e la data di deposito del ricorso un intervallo di tempo maggiore di trenta giorni;
termine questo previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. 150/2011 per proporre opposizione. Si ritengono comunque infondate le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente.
La ricorrente ha lamentato la violazione del proprio diritto di difesa, per non avere conosciuto il criterio di calcolo degli importi ridotti a fronte degli illeciti amministrativi oggetto di diffida e, in generale, la motivazione posta alla base delle contestazioni effettuate dall' . CP_1
Si rileva che negli atti di accertamento e diffida, ai quali le ordinanze ingiunzione opposte espressamente rinviano per relationem, è specificato che i debiti contributivi della ricorrente riguardano i periodi di paga del 3° e 4° trimestre 2017 nonché del 1° e 2° trimestre 2018, per un importo complessivo di euro 6.208,33 (n. OI-002104145) e i periodi di paga del 1° e 2° trimestre
2019, per un importo complessivo di euro 3.125,74 (n. OI-000504505).
Negli atti di accertamento e diffida sono pure indicati l'ammontare delle quote contributive trimestrali dovute e non versate dalla ricorrente, secondo quanto dettagliatamente riportato nel prospetto inadempienze facente parte integrante dell'accertamento del 16.1.2020 (n. CP_3
OI-002104145) e dell'11.11.2021 (n. OI-000504505) nonché gli avvisi di addebito con i quali tali quote sono state iscritte a ruolo.
Con i suddetti atti, inoltre, si informava la ricorrente che non sarebbe stata assoggettata alla sanzione amministrativa in caso di adempimento nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione e che sarebbe stata assoggettata alla sanzione in misura ridotta – determinata in euro 16.666,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro
50.000)1 – in caso di adempimento nel termine di sessanta giorni successivi alla scadenza del menzionato termine di tre mesi, come stabilito dall'art. 16 della legge n. 689/19812.
Infine, gli atti di accertamento e diffida contestano espressamente alla ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma
6, del decreto legislativo n. 8/2016) e individuano gli strumenti di tutela utilizzabili dalla ricorrente.
Non essendo pervenuti versamenti, l' ha provveduto a notificare le ordinanze ingiunzione n. CP_1
OI-002104145 e n. OI-000504505, applicando le sanzioni amministrative, rispettivamente di euro 12.416,66 (oltre alle spese di notifica pari a euro 9,59) e di euro 7.814,35 (oltre alle spese di notifica pari a euro 9,59).
Come evidenziato da , l'importo delle sanzioni amministrative è stato calcolato secondo la CP_1
formula che segue:
<< 1. “contributi omessi x fattore moltiplicativo”. Il fattore moltiplicativo va da una volta e mezza
a quattro volte, in relazione alla reiterazione della violazione, sulla base della seguente progressione:
1^ anno della violazione = 1,5
2^ anno (1° reiterazione) = 2,0
3^ anno (2° reiterazione) = 2,5
4^ anno (3° reiterazione) = 3,0
5^ anno (4° reiterazione) = 3,5
6^ anno (5° reiterazione) = 4,0
Considerato che la violazione disciplinata dalla normativa sopra richiamata è stata compiuta, per la prima volta nel 2017, per la contribuzione riferita all'annualità 2018 e 2019, il fattore moltiplicativo che è stato applicato è pari rispettivamente a “2” e “2,5”>> (vd. pagg. 3 e 4 della memoria difensiva dell' ). CP_4
Il criterio utilizzato dall' è corretto, poiché tiene conto del numero delle violazioni realizzate CP_4 dall'agente (negli anni 2017, 2018 e 2019) e della differente gravità delle medesime (che cresce con il progressivo aumentare del numero delle violazioni), come prescritto dall'art. 11 della legge
689/19813.
La ricorrente ha lamentato, inoltre, la violazione procedurale nella formazione del verbale, sostenendo che tutti gli atti raccolti in sede ispettiva non sono stati comunicati ed appaiono privi di motivazione anche in relazione alla graduazione della sanzione e che dovrà reputarsi illegittimo
l'eventuale avviso di addebito che sia stato emesso prima dello spirare del termine CP_1
dilatorio di 60 giorni dalla notifica del processo verbale delle operazioni di accertamento di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011.
Con riguardo alla prima doglianza, si richiama quanto pocanzi osservato circa la prova della notificazione delle ordinanze ingiunzione impugnate e dei prodromici atti di accertamento e diffida nonché circa la compiuta esplicazione delle ragioni poste a fondamento delle contestazioni dell' . CP_1 Con riguardo alla seconda doglianza, basti rilevare che l'assunto attoreo non è pertinente poiché in questo giudizio sono state impugnate le ordinanze ingiunzione n. OI-002104145 e n. OI-
000504505, e non un avviso di addebito non meglio individuato.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente soccombente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a pagare a le spese di lite, che si liquidano in euro 1.800,00, oltre CP_1
contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 14.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il comma 1 dell'art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di euro 10.000,00 annui, sostituendo le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Pertanto, per effetto della suddetta novella legislativa, l'articolo 2, comma 1–bis cit. è così riformulato: “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. 2 Per le fattispecie di illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. 3 Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.