Articolo 8 della Legge 30 maggio 1989, n. 224
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 dicembre 1989
Art. 8. Norme di esecuzione 1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - sentita la regione Lombardia - sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalita' e le fasi di preparazione del "Salame di Varzi" sulla base degli usi tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il "Salame di Varzi" garantisce le proprie caratteristiche qualitative;
b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 7;
c) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 6;
d) gli organismi per la vigilanza;
e) i sistemi di controllo della produzione del salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;
f) le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario tra i produttori al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del "Salame di Varzi". Tale consorzio dovra':
1) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata dall'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo anno;
2) essere retto da uno statuto che consenta l'immissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi ai sensi della presente legge;
3) offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio sono preventivamente approvate con atto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il controllo sul finanziamento del consorzio stesso spetta, per quanto di competenza, ai su richiamati Ministri.
Entrata in vigore il 9 dicembre 1989