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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815 2023 promossa da:
CF Parte_1 C.F._1
Avv. Elisabetta Morganti
Attrice
Contro
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Paola Romanucci
convenuta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito,
[...]
previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 1 di 8 a)accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, che la IG.ra aveva Parte_1
diritto a percepire il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'atto Prot. n. 13240
del 10.10.2016 ai sensi dell'ordinanza n.388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazz.
Uff. 29 agosto 2016, n. 201 e succ. integrazioni e modificazioni o, comunque, della normativa in materia che riterrà applicabile, sussistendone tutti i presupposti e requisiti;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare come infondato, ingiustificato ed illegittimo il diniego di cui al provvedimento emesso dal di Prot. n. 19746 CP_1 Controparte_1
del 13.11.2023 e la connessa richiesta di rimborso della somma già erogata, che vorrà
annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo o, in subordine, che vorrà
disapplicare per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
c)conseguentemente, voglia accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o infondata e/o illegittima o, in subordine,
disapplicare, la richiesta alla IG.ra del rimborso del CAS già erogato pari a Pt_1
complessivi € 17.430,75; d)accertare e dichiarare, altresì, nulla e/o annullabile e/o infondata e/o illegittima, per le medesime ragioni, la sospensione da parte del
[...]
della prosecuzione della erogazione del contributo in forma ridotta del Controparte_1
50% già concesso all'attrice nel 2020 e corrisposto per solo un mese (contributo che la
IG.ra si riserva di richiedere in separata sede previa esatta quantificazione); e) con Pt_1
vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge.
Deduceva l'attrice di aver ricevuto in data 20.11.2023 dal Comune di Controparte_1
il provvedimento Prot. n. 19746 del 13.11.2023 di diniego della domanda di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'atto Prot. n. 13240 del 10.10.2016 proposta dall'attrice in quanto stabilmente dimorante nell'immobile sito in Fraz. Santa Lucia 12 di
Acquasanta Terme (AP), dichiarato inagibile con ordinanza n. 240 del 21.11.2016 e n.
pagina 2 di 8 31.10.2016, poi soggetta a riperimetrazione dall'ordinanza n. 573 del 04.07.2017 per non aver l'attrice medesima prodotto la documentazione richiesta in merito ai consumi delle utenze nell'immobile inagibile né avrebbe prodotto il proprio impegno a far ritorno nell'immobile in questione, una volta ripristinata l'agibilità dello stesso, né quello del proprietario a consentire tale rientro, così come il proprietario dell'immobile in questione non ha prodotto la documentazione specificata, ma solo gli importi da corrispondere a
Hera, dai quali non è possibile evincere il consumo effettivo mensile e alcune fatture della
, dalle cui letture effettive è emerso che dal 27.10.2015 al 02.05.2016 il consumo è Pt_2
stato pari a 0 e dal 02.05.2016 al 04.11.2016 il consumo è stato pari a 2.
Il Comune quindi, ha dichiarato l'impossibilità di confermare la Controparte_1
legittimità del pagamento del CAS fino al 30.04.20 e la prosecuzione della erogazione del contributo in forma ridotta del 50% ed ha richiesto all'attrice la restituzione dell'importo erogato a tale titolo pari a € 17.430,75 per il periodo dal 24.08.2016 al
30.04.2020.
Per tali motivi l'attrice ha proposto domanda per tutelare il proprio diritto leso.
- Si costituiva in giudizio il contestando la domanda di Controparte_1
parte attrice, così concludendo: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare infondata la pretesa azionata dall'Attrice e, per l'effetto, non spettante il diritto all'assegnazione del contributo di autonoma sistemazione e confermati sia il provvedimento di diniego, sia l'ordine di restituzione delle somme erogate a tale titolo. In ogni caso, con vittoria di spese di lite in favore del Controparte_1
- Nel corso del processo veniva espletata prova per testi e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione pagina 3 di 8 a) Preliminarmente va osservato come l'oggetto della controversia riguardi l'erogazione di contributo autonomo di sistemazione previsto dall'art. 3 Ocdpc 388/2016,
provvedimento emesso in conseguenza degli eventi sismici avvenuti negli anni
2016/2017.
Si riporta il testo dell'art. 3 della citata disposizione: comma 1. I comuni interessati
curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la
cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte,
ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità,
adottati a seguito 3 dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario,
anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per
l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel
limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e
stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una
sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00. Qualora nel nucleo
familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero
disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo
aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il
limite massimo di Euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. Comma 2. I
benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel
provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le
condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione
avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di
emergenza.
pagina 4 di 8 Il convenuto, in applicazione della citata disposizione ha erogato il contributo CP_1
all'opposto beneficiario, sospendendolo in via cautelativa in attesa di verificare la sussistenza di alcuni presupposti per l'erogazione stessa, presupposti consistenti nella realtà sulle condizioni previste dalla citata normativa, ovvero la permanenza del soggetto beneficiario all'interno dell'abitazione colpita da calamità.
In sostanza, il ha chiesto al beneficiario le bollette delle utenze comprovanti CP_1
l'effettivo uso e disponibilità del bene in questione al fine di accedere al beneficio.
A ben vedere, quindi, il caso di specie appare particolare rispetto ad altre fattispecie riguardanti il contributo autonomo di solidarietà in quanto il bene in questione risulta ceduto all'attrice a titolo di comodato gratuito, con utenze, tra l'altro, intestate al proprietario dell'immobile in questione.
Tuttavia, l'elemento da verificare va sempre individuato nella esistenza dei presupposti costituiti dalla sussistenza della caratteristica della abitazione divenuta inagibile a causa del sisma, che doveva costituire l'abitazione principale, abituale e continuativa del beneficiario.
La questione, pertanto, va risolta in punto di prova.
b) E' risultato documentalmente provato che l'attrice era titolare di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il comodato d'uso dell'immobile in questione avente data
25.11.2009 avente data certa a seguito della registrazione del relativo contratto e che la attrice avesse la residenza anagrafica presso l'abitazione in questione.
Tali fatti, seppur non decisivi – potendo i sopra descritti atti privati ed amministrativi essere smentiti dai fatti reali – costituiscono chiari indizi del fatto che l'attrice viveva all'interno della unità abitativa nel periodo pre-sisma.
Le risultanze della prova testimoniale appaiono confermare gli indizi sopra descritti.
pagina 5 di 8 I testi, che obiettivamente non hanno rivelato condizioni tali da non poter rendere attendibile le loro dichiarazioni, hanno confermato che l'attrice aveva nell'abitazione in questione la propria abitazione principale, abituale e continuativa. Ciò emerge dal fatto che i testimoni hanno confermato che l'attrice aveva quella come unica propria abitazione, non sussistendone altra;
hanno confermato che l'abitazione era abituale,
seppur per motivi affettivi e di lavoro l'attrice non vi trascorresse molto tempo;
hanno confermato che i beni personali dell'attrice erano rimasti sempre in quella abitazione nonostante il tempo trascorso altrove.
Gli elementi indiziari del contratto di comodato e della residenza anagrafica sono stati confermati dagli esiti della prova testimoniale.
Per quanto attiene le bollette delle utenze domestiche, l'attrice ha allegato che le stesse fossero intestate al proprietario del bene, circostanza questa non contestata dalla parte convenuta, che nei propri atti difensivi dichiara di aver chiesto le bollette delle utenze proprio al titolare delle stesse, soggetto proprietario dell'immobile e comodante.
E' evidente, che sul punto, nessuna doglianza può essere mossa all'attrice la quale non aveva la disponibilità dei citati documenti.
Infine, relativamente ai consumi dell'acqua, i consistenti periodi trascorsi dall'attrice altrove e la natura dell'abitazione priva di particolari servizi – come il riscaldamento –
possono giustificare in modo plausibile la minima entità. Stesse considerazioni debbono essere svolte relativamente ai consumi di gas laddove è risultato provato che il riscaldamento non era esistente ed i fuochi della cucina erano alimentati con bombole di gas.
c) Dagli elementi acquisiti al processo non emergono situazioni giuridiche o di fatto relative all'attuale (o al momento della domanda) situazione dell'immobile dirette a pagina 6 di 8 verificare la possibilità di rientro nell'immobile stesso;
non sussiste prova che l'attrice abbia trovato nelle more altra abitazione con carattere di stabilità; lo stato di emergenza,
infine, è stato prorogato fino a tutto il 2025.
L'ordinanza 388/16, all'art. 3, comma, 2 prevede che i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Si deve concludere, quindi, che l'attrice abbia fornito la prova del proprio diritto di beneficiare del contributo autonomo di sistemazione nelle forme richieste nell'atto introduttivo, anche nella misura ridotta.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro
5.314,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Ne consegue, che va dichiarato il diritto
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice, dichiarando illegittima la richiesta avanzata dal alla IG.ra del rimborso del CAS già Controparte_1 Parte_1
erogato pari a complessivi € 17.430,75 e quella relativa alla sospensione operata dallo stesso Comune della prosecuzione della erogazione del contributo stesso in forma ridotta del 50%;
pagina 7 di 8 condanna il a rifondere alla signora le Controparte_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 5.314,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,03/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
361 del 08.12.2016, già sito nella frazione inaccessibile giusta ordinanza n. 159 del