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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Sentenza
n.25/2025 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello
Sezione lavoro avverso la sentenza in persona dei magistrati: n.365/2024 del
Tribunale di Terni;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore pensione anticipata di vecchiaia dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 19/02/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 18/10/2024 da:
, Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania
Di Cato e giulia Renzetti, parte APPELLANTE contro
con l'avv. Daniele Ciuffoletti, parte APPELLATA CP_1
avverso la sentenza n.365/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' e, per l'effetto, ha CP_1 Pt_1
riconosciuto in favore della ricorrente il diritto a ricevere la pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
30/03/2023 ed ha condannato l'ente previdenziale al relativo pagamento, oltre accessori e spese processuali.
Secondo il giudice di prime cure, in considerazione di quanto emerso dai documenti prodotti ed accertato dal CTU nominato nel corso del processo, alla data di presentazione della domanda amministrativa erano presenti in capo alla ricorrente tutti i requisiti necessari, ai sensi dell'art.1, comma 8, del decreto legislativo n.503 del 1992 per godere della pensione anticipata di vecchiaia, ossia lo stato di inabilità dell'80%, l'età anagrafica e quella contributiva.
1 Quanto alla decorrenza dell'emolumento, il primo giudice ha precisato che, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte con alcuni arresti risalenti al
2018, confermati anche con le sentenze nn.2386 del 2020 e 1931 del 2021, tenuto conto delle disposizioni normative che hanno introdotto il sistema delle
“finestre” di uscita dal mondo del lavoro, applicabile anche alla pensione anticipata di vecchiaia, e considerando anche l'innalzamento graduale dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, previsto a decorrere dall'1/01/2013 in correlazione all'allungamento della vita media della popolazione, nel caso concreto la nata il [...], ha compiuto 55 CP_1
anni e 7 mesi il 26/09/2020, quindi, prima della presentazione della domanda amministrativa del 30/03/2023, data, quest'ultima, nella quale, secondo le risultanze della CTU, si è perfezionato anche il requisito sanitario ed il conseguente diritto a percepire il trattamento richiesto.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' , lamentando, con un Pt_1
unico articolato motivo di impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la decorrenza della pensione dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, secondo, l' , il Tribunale, pur avendo correttamente Pt_1
richiamato il complesso delle norme che regolano la materia, avrebbe errato nella concreta applicazione della disposizione che prevede lo slittamento di un anno della decorrenza dal momento del perfezionamento dei requisiti di legge per godere del trattamento pensionistico. Poiché, segnala l'ente, in capo alla secondo quanto precisato dal CTU di primo grado, tutti i requisiti si CP_1
sarebbero perfezionati il 30/03/2023, ossia anche il requisito sanitario, è da questa data che va fatto decorrere l'anno di slittamento per godere della pensione, che andrebbe, quindi, riconosciuta a partire dal 01/04/2024.
L' ha, pertanto, concluso chiedendo che, riformata la sentenza di Pt_1
primo grado, la domanda attorea venga accolta solo in parte con la decorrenza appena sopra indicata.
Nel processo di appello si è costituita chiedendo il rigetto CP_1
del gravame avversario stante la sua palese infondatezza.
Secondo l'appellata, infatti, il sistema delle finestre mobili si applicherebbe unicamente al requisito anagrafico ed a quello contributivo, dovendo rimaner fuori quello sanitario, che, peraltro, come da documentazione
2 in atti, nel caso concreto risulterebbe sussistente fin dal 07/12/2022, epoca di riconoscimento dell'invalidità civile.
All'udienza del 19/02/2025, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
1. Così riassunti i fatti e le deduzioni delle parti, l'appello è fondato e va accolto, con conseguente parziale modifica della statuizione di primo grado.
2. La sola questione rimasta in discussione riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata maturata dalla che, come anticipato, CP_1
secondo il primo giudice partirebbe dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Il ragionamento del Tribunale si basa sulla considerazione secondo la quale, avendo la ricorrente maturato il requisito contributivo e quello anagrafico ben prima della trasmissione della domanda amministrativa ed accertato in corso di causa anche il requisito sanitario, la domanda deve trovare accoglimento integrale, stante l'avvenuto decorso dell'anno di slittamento previsto dal sistema delle finestre mobili.
Questo Collegio, però, non condivide l'assunto del primo giudice.
4. Lo slittamento annuale di cui si è detto è previsto dall'art.12 del decreto legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n.122 del 2010, il quale, per quanto qui interessa, stabilisce, al comma 1, che “I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
. . .”.
La norma, come si vede, per la decorrenza del diritto fa specifico riferimento al decorso di “dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
3 Ebbene, come ha riportato anche il Tribunale, i requisiti previsti dal decreto legislativo n.503 del 1992 per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata sono: il contributivo, l'anagrafico ed il sanitario;
quindi, soltanto in presenza di tutti i requisiti sorge il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico in esame.
Nel caso concreto, come è pacifico, in virtù della CTU svolta nel corso del processo di primo grado, si è accertato che il requisito sanitario è maturato soltanto in data 30/03/2023, facendo, così sorgere, in presenza del già acquisito requisito anagrafico e contributivo, il diritto al trattamento pensionistico.
Al riguardo, quanto al requisito sanitario ed alla percentuale dell'80% di invalidità verificata dal CTU, va precisato che, non può farsi riferimento, come richiesto dall'appellata, alla percentuale di invalidità accertata prima dell'instaurazione del presente giudizio in sede di riconoscimento dell'assegno di inabilità civile, posto che i criteri di valutazione dell'inabilità civile sono diversi rispetto a quelli necessari per la pensione di vecchiaia.
Ciò precisato, il diritto della a ricevere la pensione anticipata di CP_1
vecchiaia, pur sorto il 30/03/2023 con la maturazione di tutti i requisiti, non può riconoscersi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, ossia dal
01/04/2023, perché, in virtù del meccanismo di slittamento previsto dalla normativa sulle finestre mobili, l'erogazione può avvenire soltanto trascorso un anno dall'evento, per cui, conformemente a quanto denunciato nell'atto di appello dell' , l'emolumento va corrisposto con decorrenza dal Pt_1
01/04/2024.
5. In conclusione, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea va accolta nei limiti appena indicati.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, in applicazione della disposizione di cui all'art.92, comma 2, c.p.c., vanno compensate per metà fra le parti;
la parte rimanente, invece, va posta a carico dell' che, pur vincitrice nel Pt_1 grado d'appello, risulta soccombente principale (cfr., sul criterio di valutazione complessiva dell'esito della lite ai fini della soccombenza, Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021), con distrazione al procuratore dell'appellata dichiaratosi anticipatario ex art.93 c.p.c..
4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n.365/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di Terni, quale
Giudice del lavoro, così provvede:
A. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il diritto della iconosciuto dal Tribunale matura CP_1
a far data dal 01/04/2024;
B. Liquida le spese processuali come da sentenza impugnata per il primo grado ed in €.1.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, per il secondo grado;
C. Compensa per metà fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e pone l'altra metà a carico dell' , con distrazione in Pt_1 favore dell'avv. Ciuffoletti.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
5
n.25/2025 La Corte d'Appello di Perugia Oggetto: appello
Sezione lavoro avverso la sentenza in persona dei magistrati: n.365/2024 del
Tribunale di Terni;
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore pensione anticipata di vecchiaia dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 19/02/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 18/10/2024 da:
, Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Mirella Arlotta, Roberto Annovazzi, Stefania
Di Cato e giulia Renzetti, parte APPELLANTE contro
con l'avv. Daniele Ciuffoletti, parte APPELLATA CP_1
avverso la sentenza n.365/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' e, per l'effetto, ha CP_1 Pt_1
riconosciuto in favore della ricorrente il diritto a ricevere la pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
30/03/2023 ed ha condannato l'ente previdenziale al relativo pagamento, oltre accessori e spese processuali.
Secondo il giudice di prime cure, in considerazione di quanto emerso dai documenti prodotti ed accertato dal CTU nominato nel corso del processo, alla data di presentazione della domanda amministrativa erano presenti in capo alla ricorrente tutti i requisiti necessari, ai sensi dell'art.1, comma 8, del decreto legislativo n.503 del 1992 per godere della pensione anticipata di vecchiaia, ossia lo stato di inabilità dell'80%, l'età anagrafica e quella contributiva.
1 Quanto alla decorrenza dell'emolumento, il primo giudice ha precisato che, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte con alcuni arresti risalenti al
2018, confermati anche con le sentenze nn.2386 del 2020 e 1931 del 2021, tenuto conto delle disposizioni normative che hanno introdotto il sistema delle
“finestre” di uscita dal mondo del lavoro, applicabile anche alla pensione anticipata di vecchiaia, e considerando anche l'innalzamento graduale dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, previsto a decorrere dall'1/01/2013 in correlazione all'allungamento della vita media della popolazione, nel caso concreto la nata il [...], ha compiuto 55 CP_1
anni e 7 mesi il 26/09/2020, quindi, prima della presentazione della domanda amministrativa del 30/03/2023, data, quest'ultima, nella quale, secondo le risultanze della CTU, si è perfezionato anche il requisito sanitario ed il conseguente diritto a percepire il trattamento richiesto.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' , lamentando, con un Pt_1
unico articolato motivo di impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto la decorrenza della pensione dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, secondo, l' , il Tribunale, pur avendo correttamente Pt_1
richiamato il complesso delle norme che regolano la materia, avrebbe errato nella concreta applicazione della disposizione che prevede lo slittamento di un anno della decorrenza dal momento del perfezionamento dei requisiti di legge per godere del trattamento pensionistico. Poiché, segnala l'ente, in capo alla secondo quanto precisato dal CTU di primo grado, tutti i requisiti si CP_1
sarebbero perfezionati il 30/03/2023, ossia anche il requisito sanitario, è da questa data che va fatto decorrere l'anno di slittamento per godere della pensione, che andrebbe, quindi, riconosciuta a partire dal 01/04/2024.
L' ha, pertanto, concluso chiedendo che, riformata la sentenza di Pt_1
primo grado, la domanda attorea venga accolta solo in parte con la decorrenza appena sopra indicata.
Nel processo di appello si è costituita chiedendo il rigetto CP_1
del gravame avversario stante la sua palese infondatezza.
Secondo l'appellata, infatti, il sistema delle finestre mobili si applicherebbe unicamente al requisito anagrafico ed a quello contributivo, dovendo rimaner fuori quello sanitario, che, peraltro, come da documentazione
2 in atti, nel caso concreto risulterebbe sussistente fin dal 07/12/2022, epoca di riconoscimento dell'invalidità civile.
All'udienza del 19/02/2025, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
1. Così riassunti i fatti e le deduzioni delle parti, l'appello è fondato e va accolto, con conseguente parziale modifica della statuizione di primo grado.
2. La sola questione rimasta in discussione riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata maturata dalla che, come anticipato, CP_1
secondo il primo giudice partirebbe dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
3. Il ragionamento del Tribunale si basa sulla considerazione secondo la quale, avendo la ricorrente maturato il requisito contributivo e quello anagrafico ben prima della trasmissione della domanda amministrativa ed accertato in corso di causa anche il requisito sanitario, la domanda deve trovare accoglimento integrale, stante l'avvenuto decorso dell'anno di slittamento previsto dal sistema delle finestre mobili.
Questo Collegio, però, non condivide l'assunto del primo giudice.
4. Lo slittamento annuale di cui si è detto è previsto dall'art.12 del decreto legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n.122 del 2010, il quale, per quanto qui interessa, stabilisce, al comma 1, che “I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
. . .”.
La norma, come si vede, per la decorrenza del diritto fa specifico riferimento al decorso di “dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
3 Ebbene, come ha riportato anche il Tribunale, i requisiti previsti dal decreto legislativo n.503 del 1992 per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata sono: il contributivo, l'anagrafico ed il sanitario;
quindi, soltanto in presenza di tutti i requisiti sorge il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico in esame.
Nel caso concreto, come è pacifico, in virtù della CTU svolta nel corso del processo di primo grado, si è accertato che il requisito sanitario è maturato soltanto in data 30/03/2023, facendo, così sorgere, in presenza del già acquisito requisito anagrafico e contributivo, il diritto al trattamento pensionistico.
Al riguardo, quanto al requisito sanitario ed alla percentuale dell'80% di invalidità verificata dal CTU, va precisato che, non può farsi riferimento, come richiesto dall'appellata, alla percentuale di invalidità accertata prima dell'instaurazione del presente giudizio in sede di riconoscimento dell'assegno di inabilità civile, posto che i criteri di valutazione dell'inabilità civile sono diversi rispetto a quelli necessari per la pensione di vecchiaia.
Ciò precisato, il diritto della a ricevere la pensione anticipata di CP_1
vecchiaia, pur sorto il 30/03/2023 con la maturazione di tutti i requisiti, non può riconoscersi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, ossia dal
01/04/2023, perché, in virtù del meccanismo di slittamento previsto dalla normativa sulle finestre mobili, l'erogazione può avvenire soltanto trascorso un anno dall'evento, per cui, conformemente a quanto denunciato nell'atto di appello dell' , l'emolumento va corrisposto con decorrenza dal Pt_1
01/04/2024.
5. In conclusione, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea va accolta nei limiti appena indicati.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, in applicazione della disposizione di cui all'art.92, comma 2, c.p.c., vanno compensate per metà fra le parti;
la parte rimanente, invece, va posta a carico dell' che, pur vincitrice nel Pt_1 grado d'appello, risulta soccombente principale (cfr., sul criterio di valutazione complessiva dell'esito della lite ai fini della soccombenza, Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021), con distrazione al procuratore dell'appellata dichiaratosi anticipatario ex art.93 c.p.c..
4
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n.365/2024, pubblicata il 18/09/2024, del Tribunale di Terni, quale
Giudice del lavoro, così provvede:
A. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il diritto della iconosciuto dal Tribunale matura CP_1
a far data dal 01/04/2024;
B. Liquida le spese processuali come da sentenza impugnata per il primo grado ed in €.1.000,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, per il secondo grado;
C. Compensa per metà fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e pone l'altra metà a carico dell' , con distrazione in Pt_1 favore dell'avv. Ciuffoletti.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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