CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: lesione personale -risarcimento danni nella causa iscritta al n. 161 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
nato Roma il 09.11.1964 C.F. Parte_1
, residente in [...]
Satta n. 9 presso lo studio dell'avv. Anna Maria Marrosu e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Pinna del foro di Sassari che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza Repubblica, in persona del Sindaco pro tempore, Persona_1
elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Antonio Scano n. 27, presso lo studio dell'avv. Simone Roggeri che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e in forza di
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19.06.2020;
APPELLATO
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “In riforma dell'appellata sentenza n. 422/2020 emessa dal Tribunale di
Cagliari pubblicata il 19/02/2020 notificata in data 20.02.2020
1) accertata ex artt. 2043 e/o 2051 cc la responsabilità del CP_1
nella produzione del danno patito dal sig. stante
[...] Parte_1
la carente e/o insufficiente manutenzione dei giardini comunali situati in corso D'africa , tra via Porto Torres e via Iglesias , condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore pari in totale a € 6.426,25 , oltre interessi e rivalutazione, o somma veriore risultante dovuta causa cognita;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambe i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, previe tutte le opportune declaratorie:
1. In via principale: rigettare l'appello perchè infondato, in fatto ed in diritto.
2. In via di subordine, in accoglimento delle domande e delle eccezioni formulate in primo grado:
a) in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;
b) in via di subordine: accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore;
c) in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare l'eventuale esatta quantificazione del danno patito dall'attore.
Con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali, con riguardo a entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2016 Parte_1
ha convenuto in giudizio il davanti al Tribunale di Controparte_1
Cagliari, domandando che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Ente per i danni riportati a seguito di una caduta avvenuta in data 22 febbraio 2015, verso le ore 7.30 circa, a causa di un pozzetto in cui inciampava mentre era intento, con alcuni amici, in attività di jogging, all'interno del giardini comunali situati in Corso d'Africa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 e/o art.2043 c.c. individuati nelle lesioni riportate dalle quali era seguito un periodo di invalidità temporanea nonché postumi invalidanti permanenti tra il 3% e il 6 %.
Costituitosi in giudizio il il quale ha concluso Controparte_1
per il rigetto della domanda, istruita la causa con documenti, interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 422/2020 pubblicata il 19 febbraio 2020, ha rigettato la domanda dell'attore condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente.
Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2020 Parte_1
ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi in giudizio il che ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, con sentenza non definitiva n.388/2023 pubblicata il 14 dicembre 2023 la Corte ha accertato e dichiarato la responsabilità del quale custode, relativamente al verificarsi del sinistro, Controparte_1
disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, ritenendo necessario accertare, con consulenza tecnica d'ufficio, sulla base della documentazione in atti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'appellante in conseguenza del sinistro verificatosi il 22 febbraio 2015.
Esperito l'incombente, all'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata nuovamente trattenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Con la presente decisione la Corte deve esclusivamente quantificare il risarcimento dei danni conseguiti a dal sinistro verificatosi Parte_1
il 22 febbraio 2015.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta da questa Corte risulta che l'odierno appellante è affetto da “esiti di trauma distorsivo della caviglia sin con minima infrazione del malleolo peroneale” con postumi di carattere permanente pari all'1%.
L'ausiliario ha altresì precisato che dal sinistro erano conseguiti 21 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 5 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, cinque giorni di inabilità temporanea parziale al
25%. Ha, poi, ritenuto congrue le spese mediche sostenute e documentate.
Avverso tali conclusioni nessuna osservazione è stata sollevata dalle parti. Dovendo procedere alla liquidazione del danno questa Corte deve applicare le Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell'Osservatorio), dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dall'attore. Si richiama l'esauriente motivazione di
Cass., n. 21245/2016 nonché in motivazione Cass., n. 33770/2019:
“Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il
Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615
- 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Deve pertanto disattendersi l'assunto del di cui Controparte_1
alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica di applicare le tabelle per la quantificazione del danno biologico per lesioni di lieve entità cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 vigenti alla data del sinistro, tabelle non applicabili ratione materiae. Si richiama Cass., n. 4509/2022: “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Con riguardo al danno biologico temporaneo, si ritiene di riconoscere il valore base nelle due componenti per il danno biologico/dinamico- relazionale e per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, ovvero euro 115,00 al giorno. Per il titolo de quo deve pertanto essere riconosciuta la somma complessiva di euro 2.242,50:
- euro 1.811,25 per 21 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%,
- euro 287,50 per 5 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%,
- euro 143,75 per 5 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
All'epoca del sinistro, 22 febbraio 2015, il aveva 50 anni, Parte_1
essendo nato il [...].
Il CTU ha accertato che dal sinistro per cui è causa è conseguita una invalidità permanente complessiva quantificabile nel 1%.
Nel caso scrutinato si ritiene di riconoscere, oltre al risarcimento per il “danno biologico/dinamico-relazionale” anche la voce risarcitoria per il
“danno da sofferenza soggettiva interiore” media, ovvero il danno morale conseguente con ogni ragionevole presunzione alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, considerato che dalle prove testimoniali assunte (testi
, è emerso che il correva Tes_1 Testimone_2 Parte_1
regolarmente, attività che ha dovuto, per un certo periodo interrompere a causa dell'incidente, con sicuro pregiudizio del suo benessere psicofisico, stante la notoria portata benefica di una regolare attività fisica, non ritenendosi comunque sussistenti i presupposti per una massima personalizzazione.
Il risarcimento del danno da invalidità permanente, comprensivo delle due suddette componenti, in relazione all'età risulta pari ad euro 1.315,00.
Il risarcimento del danno non patrimoniale che spetta a Parte_1
alla data della presente decisione è pertanto pari a:
[...]
- euro 1.315,00 danno da invalidità permanente dell'1%;
- euro 2.242,50 danno da invalidità temporanea;
per un totale di euro 3.557,5, dovendosi disattendere i diversi conteggi di cui alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica dell'attore che non fanno corretta applicazione delle tabelle milanesi, pure invocate.
Essendo la somma di euro 3.557,5 determinata alla data attuale, essa deve essere devalutata alla data del 22 febbraio 2015 (euro 2.927,98) e trattandosi di debito di valore su tale somma, deve essere riconosciuto, oltre alla rivalutazione, anche il maggior danno per la sua ritardata disponibilità dalla data dell'illecito alla data del pagamento, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data del pagamento.
Quantificato il danno da ritardato adempimento in euro 395,40
[...]
deve essere riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la Parte_1
somma di euro 3.952,9, comprensiva del danno da ritardato adempimento, oltre interessi dalla data della presente decisione al saldo.
Deve, altresì, essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale somma di euro 227,00 portata dalla ricevuta n.7/2015 del 19/3/2015 (doc. n.
6 att.), avendo l'attore limitato ad essa la richiesta a titolo di spese mediche sostenute ed avendo il CTU affermato la congruità delle spese documentate.
La suddetta somma, rivalutata alla data odierna e compreso il danno da ritardo calcolato secondo il procedimento sopra esposto, è pari alla data odierna ad euro 305,64.
Si precisa che i calcoli sono stati effettuati sulla base dell'ultimo indice disponibile (maggio 2025).
Il deve pertanto essere condannato a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 4.258,54 (euro 3.952,9 + Parte_1
euro 305,64) oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Deve infine essere accolta la domanda dell'appellante di restituzione delle spese di lite del giudizio di primo grado di cui alla sentenza impugnata corrisposte a mezzo bonifico l'8 giugno 2020 all'avv. Simone Roggeri e pari ad euro 3.274,65, domanda formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024.
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore del che sostiene la tardività della domanda in quanto formulata CP_1 all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni e non alla prima udienza di precisazione delle conclusioni, prima che la causa venisse trattenuta a decisione la prima volta, alla luce del chiaro principio sancito da Cass., n.
23972/2020: “Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale
(Vedi, Cass. Sez. 1, sent. n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590956 - 01)”.
Sulla somma corrisposta devono essere riconosciuti anche gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, dovendosi disattendere i diversi assunti dell'avv. Simone Roggeri. Si richiama Cass., n. 34011/2021:
“L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione
d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”. Nello stesso senso Cass,, n. 6621/2023.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del soccombente sia sotto Controparte_1 il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum, essendo risultate infondate le difese al riguardo sviluppate dall'ente negli atti difensivi del presente grado. Per completezza, letta l'ultima comparsa conclusionale del CP_1
si osserva che non è configurabile alcuna soccombenza
[...] dell'appellante per il fatto che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura ridotta a quella originariamente richiesta. Si richiama Cass., S.U. n
32061/2022.
Le spese di lite sono liquidate per entrambi i gradi applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale relativi allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, individuato sulla base della somma riconosciuta dovuta e non a quella richiesta, criterio quest'ultimo utilizzato dall'appellante nella nota spese allegata alla sua memoria di replica dalla quale, pertanto, la Corte si discosta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 4.258,54 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 22 febbraio 2015 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio in favore di , spese che liquida Parte_1
per il primo grado in euro 2.552,00 e per il secondo grado in euro 2.915,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Condanna l'avv. Simone Roggeri a restituire a la somma Parte_1
di euro 3.274,65 oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 5 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru