Articolo 5 della Legge 18 marzo 1958, n. 240
Articolo 4Articolo 6
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18 aprile 1958
Art. 5.
L' art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione.
I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.
Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2 , 3 , 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 . Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni.
Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ".
Entrata in vigore il 18 aprile 1958