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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2042/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Fiumara, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 8 giugno 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 23 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 73.883,57, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal Controparte_2
contratto di finanziamento sottoscritto in data 29 dicembre 2014 con Findomestic Banca s.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancata notifica della cessione del credito e contestato il quantum ingiunto nonché la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora, chiedendo la riduzione degli stessi ai sensi dell'art. 1384 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il decreto ingiuntivo stato richiesto ed emesso in favore di Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 dicembre 2024, allorquando è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, infatti, accolta l'eccezione spiegata da in ordine alla propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il legittimato passivo alla citazione in opposizione, proposta dal convenuto sostanziale ed attore processuale, è infatti il solo beneficiario dell'ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la provocatio esibendo la propria titolarità del credito. Se, come inopinatamente occorso nella specie, la citazione in opposizione sia stata proposta nei riguardi di terzo non legittimato passivo, la citazione stessa sarà certamente nulla ai sensi dell'art. 163 c.p.c., n. 2 e art. 645 c.p.c., n. 1, salvo che il soggetto legittimato, e cioè il ricorrente per ingiunzione (…), non abbia provveduto a costituirsi in giudizio, in tal guisa sanando il vizio di nullità e la correlata inammissibilità della proposta opposizione” (Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n. 15946).
Ebbene, nel caso di specie, ha espressamente citato in giudizio Parte_1 CP_1
ossia un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato messo il decreto ingiuntivo
[...] opposto ( . Non possono sorgere dubbi in ordine alla volontà dell'opponete di citare Controparte_2
in giudizio (e non già e alla circostanza che non vi sia stato nel caso Controparte_1 Controparte_2 di specie un mero errore materiale da parte dell'opponente nell'indicazione del nominativo della società opposta, considerato che ha specificamente individuato sia nell'atto di Parte_1
citazione che nella nota di iscrizione a ruolo della causa quale convenuto/opposto la società
[...]
(c.f. e non già (c.f. ) e ha indicato anche nel CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 corpo dell'atto introduttivo del giudizio la quale società titolare del credito in Controparte_1
quanto cessionaria del medesimo da parte di Findomestic Banca s.p.a.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, la società ricorrente in sede monitoria (
[...]
non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che la nullità della citazione non può CP_2
ritenersi sanata (cfr. Tribunale Nuovo, 28/04/2025, n. 183; Tribunale Napoli Nord, 28/06/2022, n.
2506; Tribunale Nola, 19/05/2022, n. 1082; Tribunale Venezia, 24/1172020, n. 1776; Corte appello
Venezia, 13/11/2019, n. 5043; v. anche Tribunale Crotone sez. I, 22/08/2020, n.719, in caso TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
analogo ha osservato che “orbene, nella specie, tale sanatoria non può ritenersi avverata, atteso che, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto da (cfr. ricorso monitorio), Controparte_2
l'opposizione è stata proposta nei confronti di altro ente societario, ovvero (cfr. Controparte_1
atto di citazione). A tal uopo alcun rilievo può riconoscersi alla circostanza che la società ricorrente sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca opposta. Difatti
l'inserimento della prima in un gruppo di società collegate ovvero controllate dalla seconda in veste di holding non esclude che esse mantengano una distinta personalità giuridica, integrando - anche ai fini processuali - autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive (cfr., da ultimo, Trib. Castrovillari, 20.07.2020 n. 629). Sicché, stante il difetto di legittimazione passiva della e l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_1 CP_2
il decreto ingiuntivo deve ritenersi ormai definitivo”).
[...]
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere rigettata l'opposizione svolta da Parte_1
.
[...]
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2042/2020 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
458/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 23 marzo 2020, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2042/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 5 dicembre 2024, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Fiumara, opponente contro
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 8 giugno 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 23 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 73.883,57, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal Controparte_2
contratto di finanziamento sottoscritto in data 29 dicembre 2014 con Findomestic Banca s.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la mancata notifica della cessione del credito e contestato il quantum ingiunto nonché la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi di mora, chiedendo la riduzione degli stessi ai sensi dell'art. 1384 c.c. con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il decreto ingiuntivo stato richiesto ed emesso in favore di Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 dicembre 2024, allorquando è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Va, infatti, accolta l'eccezione spiegata da in ordine alla propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “il legittimato passivo alla citazione in opposizione, proposta dal convenuto sostanziale ed attore processuale, è infatti il solo beneficiario dell'ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la provocatio esibendo la propria titolarità del credito. Se, come inopinatamente occorso nella specie, la citazione in opposizione sia stata proposta nei riguardi di terzo non legittimato passivo, la citazione stessa sarà certamente nulla ai sensi dell'art. 163 c.p.c., n. 2 e art. 645 c.p.c., n. 1, salvo che il soggetto legittimato, e cioè il ricorrente per ingiunzione (…), non abbia provveduto a costituirsi in giudizio, in tal guisa sanando il vizio di nullità e la correlata inammissibilità della proposta opposizione” (Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n. 15946).
Ebbene, nel caso di specie, ha espressamente citato in giudizio Parte_1 CP_1
ossia un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato messo il decreto ingiuntivo
[...] opposto ( . Non possono sorgere dubbi in ordine alla volontà dell'opponete di citare Controparte_2
in giudizio (e non già e alla circostanza che non vi sia stato nel caso Controparte_1 Controparte_2 di specie un mero errore materiale da parte dell'opponente nell'indicazione del nominativo della società opposta, considerato che ha specificamente individuato sia nell'atto di Parte_1
citazione che nella nota di iscrizione a ruolo della causa quale convenuto/opposto la società
[...]
(c.f. e non già (c.f. ) e ha indicato anche nel CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 corpo dell'atto introduttivo del giudizio la quale società titolare del credito in Controparte_1
quanto cessionaria del medesimo da parte di Findomestic Banca s.p.a.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, la società ricorrente in sede monitoria (
[...]
non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che la nullità della citazione non può CP_2
ritenersi sanata (cfr. Tribunale Nuovo, 28/04/2025, n. 183; Tribunale Napoli Nord, 28/06/2022, n.
2506; Tribunale Nola, 19/05/2022, n. 1082; Tribunale Venezia, 24/1172020, n. 1776; Corte appello
Venezia, 13/11/2019, n. 5043; v. anche Tribunale Crotone sez. I, 22/08/2020, n.719, in caso TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
analogo ha osservato che “orbene, nella specie, tale sanatoria non può ritenersi avverata, atteso che, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto da (cfr. ricorso monitorio), Controparte_2
l'opposizione è stata proposta nei confronti di altro ente societario, ovvero (cfr. Controparte_1
atto di citazione). A tal uopo alcun rilievo può riconoscersi alla circostanza che la società ricorrente sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca opposta. Difatti
l'inserimento della prima in un gruppo di società collegate ovvero controllate dalla seconda in veste di holding non esclude che esse mantengano una distinta personalità giuridica, integrando - anche ai fini processuali - autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive (cfr., da ultimo, Trib. Castrovillari, 20.07.2020 n. 629). Sicché, stante il difetto di legittimazione passiva della e l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_1 CP_2
il decreto ingiuntivo deve ritenersi ormai definitivo”).
[...]
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere rigettata l'opposizione svolta da Parte_1
.
[...]
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2042/2020 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
458/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 23 marzo 2020, che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli