TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 138
TAR
Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. n. 241/1990 - Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    I provvedimenti di DASPO, in quanto volti alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione di comportamenti vietati, possono prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento per esigenze di celerità e urgenza.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 L. n. 401/1989 e art. 3 L.n. 241/90 - Carenza di motivazione e difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, mancanza del presupposto della pericolosità sociale

    Il DASPO è una misura di prevenzione che presuppone una situazione di pericolosità sociale, non necessariamente la commissione di un reato o l'accertamento di una lesione. È sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica. La condotta del ricorrente, consistente nell'aver sferrato un pugno a un calciatore avversario, è stata ritenuta idonea a turbare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e a far presumere un potenziale pericolo per l'ordine pubblico.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost. in relazione all'art. 3 L. n.241/90 - Eccesso di potere, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità

    La gravità del comportamento del ricorrente, l'assenza di giustificazioni, le circostanze in cui è avvenuto l'episodio e il fatto che il ricorrente fosse un dirigente di una squadra di calcio rendono proporzionata la misura del DASPO.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La competenza a giudicare sulla prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 138
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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