Ordinanza cautelare 5 aprile 2024
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- adottato dal Questore di Reggio Calabria l'-OMISSIS- e notificato in data 10 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ME IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato l’11.3.2024 e depositato il 20.3.2024 -OMISSIS-, al momento dei fatti dirigente in carica quale massaggiatore della -OMISSIS-, ha esposto:
-) nella suddetta veste il -OMISSIS- seguiva l’incontro calcistico tra l’-OMISSIS- e il -OMISSIS- presso il locale campo sportivo comunale e, in occasione del vantaggio conseguito dalla squadra ospite -OMISSIS-, mentre i tifosi e i calciatori esultavano, egli, spinto da un moto d’impeto dettato dallo svantaggio, si avvicinava ai calciatori intenti a festeggiare colpendone uno di essi -asseritamente in modo molto lieve- il quale perdeva parzialmente l’equilibrio nel tentativo di schivare il colpo, senza però riportare alcuna sofferenza fisica, ma anzi continuando ad esultare per il vantaggio, mentre la partita proseguiva regolarmente;
-) dopo circa due mesi dall’accaduto, veniva emesso nei suoi confronti il provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- con il quale veniva inibito l’accesso per anni cinque: -) all’interno di tutti gli stadi e gli impianti sportivi siti in Italia dove si svolgono tutti gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra della Nazionale d’Italia, partite di Coppa Italia, Coppa Internazionale, Coppe Nazionali ed Europee, Europa League, Champions League, Campionati nazionali di serie A, B, C, 1° e 2° Divisione, serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, tutte le altre manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo; -) all’interno di tutti gli stadi e gli impianti sportivi siti all’estero dove si svolgono le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della “-OMISSIS-”; -) ai luoghi, indicati analiticamente nel prosieguo del provvedimento, interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sole manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della “-OMISSIS-”;
-) veniva, inoltre, prescritto al ricorrente di presentarsi, in occasione delle manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica della “-OMISSIS-” presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- (RC), mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo delle manifestazioni, per la durata di anni cinque.
1.1- Ritenendo detto provvedimento illegittimo se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 7, 8 E 10 L. N. 241/1990 -OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro in assenza di ragioni di urgenza tali da giustificarla come si evincerebbe dal dato per cui, a fronte di accadimenti avvenuti il -OMISSIS-, il provvedimento impugnato giungeva solo il 12.1.2024, circostanza che comproverebbe anche la sostanziale assenza di pericolosità del ricorrente; né, soggiunge il ricorrente, risulterebbe utile all’amministrazione l’eventuale assunto della natura vincolata dell’atto impugnato.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L. N. 401/1989. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, MANCANZA DEL PRESUPPOSTO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE. VIOLAZIONE DELL’ART. 16 COST.
Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del DASPO, peraltro assistito dall’obbligo di firma, nonché la durata dello stesso, negando di aver posto in essere una condotta pericolosa o violenta, alla luce della dinamica complessiva nonché del contesto agonistico pacifico in cui si è svolto e considerato che il calciatore colpito, diversamente da quanto si legge nel provvedimento, non sarebbe caduto per terra a causa del colpo subito avendo soltanto perso l’equilibrio per poche frazioni di secondi per poi continuare regolarmente a giocare, mentre il ricorrente si allontanava ancor prima dell’intervento delle forze dell’ordine, tant’è che la partita riprendeva regolarmente fino alla sua regolare conclusione.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 97 COST. IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N.241/90. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il ricorrente ribadisce la deduzione di violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità nell’azione amministrativa già sollevata nel motivo II) , avendo l’amministrazione comminato un DASPO assistito dalla prescrizione dell’obbligo di firma di durata non commisurabile alla reale gravità dei fatti contestati.
2- Resistono il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria.
3- Alla camera di consiglio del 4.4.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS- e non appellata, il Collegio, per un verso, ha evidenziato dubbi di ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui si contesta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 e, per il resto, ha rigettato l’istanza cautelare.
4- All’udienza pubblica del 28.1.2026, in vista della quale le parti non hanno articolato ulteriori difese, la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
5- In primo luogo, il Collegio conferma quanto già evidenziato in sede cautelare, in ordine all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui viene contestata la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientrando tale profilo nell’ambito della competenza del Giudice Ordinario, cui potrà essere riproposto ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
6- Per il resto, il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
7- Il primo motivo, di natura procedimentale, è infondato.
8- Con riguardo all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento è sufficiente rinviare al consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di questa Sezione (sent. nn. 591 e 592 del 2018), ripreso nel provvedimento impugnato, secondo cui i provvedimenti quale quello in esame, essendo protesi alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono anche prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario.
8.1- Peraltro, anche nella più recente giurisprudenza si ribadisce che il provvedimento che dispone il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di far fronte al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate riducendo la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2021, n. 7945; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6.11.2023, n. 3285; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11.7.2022, n. 1264; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 25.1.2022, n. 45).
9- Anche le altre doglianze di carattere sostanziale sono infondate.
9.1- Il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni esposte nella sommarietà cautelare, nel senso che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, oltre che non illogico né sproporzionato, in relazione alla gravità della condotta contestata.
9.2- Sul punto, come osserva la giurisprudenza " Il DASPO […] costituisce una misura di prevenzione e presuppone non la commissione di un reato ma una situazione di pericolosità sociale; non è necessaria pertanto l'accertata lesione ma è sufficiente il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, come naturale nell'ambito di una disciplina non finalizzata alla repressione, ma alla prevenzione e quindi focalizzata non sulla lesione ma sul potenziale pericolo per i citati beni. È, quindi, sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta inidonea a creare o agevolare situazioni di allarme o di pericolo, secondo una valutazione che, in considerazione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza, è censurabile entro gli stretti limiti della illogicità, della irragionevolezza e della erroneità dei presupposti di fatto ..." (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2.2.2024, n. 99).
Ancora, “ La DASPO può essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione. L'art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere è connotato da un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di mero pericolo per l'ordine pubblico, magari ascrivibile a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7.1.2025, n.219).
9.3- Nella fattispecie, dalla documentazione istruttoria (v. relazione di servizio del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- del -OMISSIS-- pagg. 4-6 e 16-18 dell’all. 1 alla produzione del 29.3.2024) il personale della Polizia di Stato presente all’incontro ha affermato -corredando il tutto con documentazione fotografica e video- che al 92° minuto, passato il -OMISSIS- in vantaggio (in un contesto nel quale già qualche minuto prima un calciatore della -OMISSIS- era stato espulso per doppia ammonizione), il ricorrente entrava in campo, dirigendosi verso i giocatori del -OMISSIS- che stavano festeggiando, sferrava un pugno con la mano sinistra al calciatore del -OMISSIS- -OMISSIS- che, appena colpito, cadeva a terra. L’arbitro espelleva quindi il ricorrente e le Forze dell’Ordine si precipitavano in campo e, con non poche difficoltà, il ricorrente veniva accompagnato fuori dal campo, mentre la partita riprendeva e terminava dopo i minuti di recupero concessi dall’arbitro.
Le circostanze sopra enucleate trovano conferma nel referto arbitrale (pag. 11 dell’all. 1 alla produzione del 29.3.2024) dal quale si evince che il ricorrente, al 92’ minuto, aveva commesso un’infrazione -per la quale veniva espulso- in quanto, alla segnatura della rete della squadra avversaria, corre verso gli avversari che festeggiano e sferra un pugno al volt odi un avversario mentre festeggia con la propria squadra, colpisce di striscio il giocatore con mano chiusa mentre i suoi compagni della -OMISSIS- tentavano di trattenerlo, senza arrecargli alcun danno.
9.4- La sostanziale correttezza dei fatti per come esposti non è di fatto confutata delle osservazioni del ricorrente, che anzi ammette l’episodio, la cui sostanziale gravità è praticamente confermata dall’ammissione del ricorrente stesso secondo la quale il giocatore attinto dal colpo perdeva parzialmente l’equilibrio, circostanza che confuta il tentativo del ricorrente di dequotare la portata del proprio comportamento.
9.5- Da quanto ora esposto consegue che sono immuni da censure le considerazioni, poste a base dell’avversato DASPO, in ordine alla lesione, anche solo potenziale, dell’ordine pubblico da parte del ricorrente che, con la propria azione minacciosa e violenta ha dimostrato di poter turbare il regolare svolgimento di una manifestazione calcistica, nel senso cioè di non dare affidamento di tenere in futuro una condotta scevra dalla partecipazione ad altri analoghi episodi di violenza, in occasione delle partite che avrebbe disputato la squadra -OMISSIS-, non essendo di contro rilevante, si ripete, che il calciatore interessato dall’episodio violento non abbia subito ulteriori compromissioni fisiche in conseguenza dell’aggressione.
9.6- Ancora, la gravità del comportamento complessivamente posto in essere dal ricorrente, l’assenza di giustificazioni (non risultando, ad esempio, che il ricorrente fosse stato, direttamente o indirettamente, provocato), le circostanze in cui l’episodio è avvenuto come enucleate anche dalla relazione di servizio, nonché, non da ultimo, l’essere il ricorrente dirigente di una squadra di calcio rendono parimenti immune da censure il dedotto vizio di proporzionalità del gravato DASPO.
10- In conclusione, il ricorso va rigettato.
11- Le difese di mero stile dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui contesta la prescrizione dell’obbligo di comparizione e di firma, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientrando tale profilo nell’ambito della competenza del Giudice Ordinario, cui potrà essere riproposto ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
-) per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CR, Presidente
ME IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME IO | NA CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.