TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 27/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1965, con il proc. dom. avv. CAPISSI AIDA del Foro di Monza, giusta procura in atti, e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/02/1971, con il proc. dom. avv. CREMONESI ROBERTO del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/08/1996 a San RG AN, dalla cui unione è nato il
1 figlio (n. il 12/10/1998), oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autonomo. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo
Tribunale con sentenza parziale n.627 emessa in data 19/09/2024 e pubblicata il
27/09/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
02/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente richiamate e trascritte in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in San RG AN (MT), Parte_1 Parte_2 il 09/08/1996 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno
1996, atto n. 3, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi danno, altresì, atto come da accordi raggiunti in sede di separazione che la sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del 50% della rata di Pt_1
€ 410,00 mensili del finanziamento n. 15321941 alla stessa intestato, concesso ai
2 coniugi in data 30/09/2020 dalla Santander Consumer Bank, finalizzato all'acquisto della autovettura marca modello dr 5, poi alienata, il tutto sino CP_1 all'estinzione che avverrà a settembre del 2027, secondo le modalità di cui al punto sub 5) del ricorso per separazione consensuale che qui si riporta e trascrive integralmente.
2) Il sig. , da parte sua, si obbliga e continuerà a pagare i finanziamenti Pt_2
esclusivamente intestati allo stesso e più precisamente:
- finanziamento n. 23304481 allo stesso concesso dalla in data Pt_3
30/03/2021, finalizzato all'acquisto dell'autovettura marca modello CP_1
Dr3 della durata di 7 anni (84 mesi) che scadrà il 29/02/2028, la cui rata mensile ammonta attualmente ad € 113,48;
- prestito personale unico intestatario n. 7715836 concessole dalla banca della durata di 10 anni (per 120 mesi), la cui rata mensile è di € Parte_4
473,72.
3) Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% della Pt_2 Pt_1
detrazione fiscale IRPEF a partire dal 2023, di cui lo stesso beneficia e relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex casa coniugale integralmente pagati dalla sig.ra
con soldi incassati dalla successione ereditaria della di lei madre. Pt_1
4) I coniugi danno atto di essere a conoscenza delle rispettive posizioni economiche rinunciando alle relative produzioni documentali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
5) Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'acquiescenza e l'immediato passaggio in giudicato.
6) Le spese legali relative anche alla fase divorzile devono intendersi integralmente compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San RG AN, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 27/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1965, con il proc. dom. avv. CAPISSI AIDA del Foro di Monza, giusta procura in atti, e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/02/1971, con il proc. dom. avv. CREMONESI ROBERTO del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/08/1996 a San RG AN, dalla cui unione è nato il
1 figlio (n. il 12/10/1998), oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autonomo. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo
Tribunale con sentenza parziale n.627 emessa in data 19/09/2024 e pubblicata il
27/09/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
02/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente richiamate e trascritte in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in San RG AN (MT), Parte_1 Parte_2 il 09/08/1996 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno
1996, atto n. 3, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi danno, altresì, atto come da accordi raggiunti in sede di separazione che la sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del 50% della rata di Pt_1
€ 410,00 mensili del finanziamento n. 15321941 alla stessa intestato, concesso ai
2 coniugi in data 30/09/2020 dalla Santander Consumer Bank, finalizzato all'acquisto della autovettura marca modello dr 5, poi alienata, il tutto sino CP_1 all'estinzione che avverrà a settembre del 2027, secondo le modalità di cui al punto sub 5) del ricorso per separazione consensuale che qui si riporta e trascrive integralmente.
2) Il sig. , da parte sua, si obbliga e continuerà a pagare i finanziamenti Pt_2
esclusivamente intestati allo stesso e più precisamente:
- finanziamento n. 23304481 allo stesso concesso dalla in data Pt_3
30/03/2021, finalizzato all'acquisto dell'autovettura marca modello CP_1
Dr3 della durata di 7 anni (84 mesi) che scadrà il 29/02/2028, la cui rata mensile ammonta attualmente ad € 113,48;
- prestito personale unico intestatario n. 7715836 concessole dalla banca della durata di 10 anni (per 120 mesi), la cui rata mensile è di € Parte_4
473,72.
3) Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% della Pt_2 Pt_1
detrazione fiscale IRPEF a partire dal 2023, di cui lo stesso beneficia e relativa ai lavori di ristrutturazione dell'ex casa coniugale integralmente pagati dalla sig.ra
con soldi incassati dalla successione ereditaria della di lei madre. Pt_1
4) I coniugi danno atto di essere a conoscenza delle rispettive posizioni economiche rinunciando alle relative produzioni documentali e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile.
5) Dare atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'acquiescenza e l'immediato passaggio in giudicato.
6) Le spese legali relative anche alla fase divorzile devono intendersi integralmente compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San RG AN, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3