Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1196/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Anna Bertini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1196/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
CORSICA N. 19/5 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 C.F._3
SAULI 39/9 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Preso atto che il sig. si è verbalmente impegnato a non far più dormire la minore nel letto insieme CP_1 alla sua compagna attuale e che detto impegno è stato fattivamente riscontrato dall'acquisto da parte dello stesso di un lettino per la minore, si precisano le conclusioni come segue:
B. Nel merito disporre un percorso di supporto alla genitorialità della figura paterna e/o mediazione della coppia genitoriale al fine di far comprendere il disvalore dei comportamenti di cui in narrativa e scongiurare il reiterarsi degli stessi, nonché al fine di agevolare un dialogo costruttivo trai genitori in considerazione delle difficoltà di dialogo dimostrate dagli stessi e nell'interesse della minore;
F. Condannare il sig. al versamento dell'assegno mensile di mantenimento nei confronti della CP_1 minore nella misura di € 350,00 = o in quella meglio vista e ritenuta.
Con rinuncia ad ogni ulteriore domanda ed eccezione”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia, il Tribunale di Genova, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, preso atto della relazione depositata dai Servizi Sociali preposti in data 6.9.2024:
a) respingere tutte le domande rassegnate dalla IG.ra in quanto inammissibili e/o, Parte_1 comunque, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
b) preso atto di quanto suggerito dai Servizi Sociali con relazione in data 5.9.2024, pag. 1, ultimo capoverso, cui hanno prestato adesione entrambi i genitori all'udienza del 9.9.2024, disporre, in parziale modifica del decreto in data 29.5.2023, che il IG. in tutti i pomeriggi di propria Controparte_1 competenza, prelevi la figlia all'uscita di scuola “per consentire al padre o alla nonna paterna … Per_1 omissis … di avere un contatto diretto con le insegnanti”;
c) in ragione della manifesta ed oggettiva infondatezza delle domande avversarie, condannare la IG.ra al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma Parte_1 terzo, c.p.c.
Comunque, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2024 la signora allegava di aver intrattenuto, Parte_1 nel 2017, una relazione sentimentale sfociata in convivenza more uxorio con il signor CP_1
che dall'unione, in data 05.09.2019, era nata la figlia che il nucleo
[...] Persona_2 abitava presso l'immobile sito in Genova Via Reggio n. 7/27, acquistato dal convenuto previa accensione di relativo mutuo tuttora in essere con rata mensile di euro 310,00; che a seguito di ricorso depositato dal signor questo TO in data 29.05.2023 emetteva Decreto n. CP_1 cronol. 2680/2023 con cui stabiliva quanto segue: << Dispone l'affidamento condiviso della minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con sua collocazione e residenza anagrafica Per_1 presso la madre nell'abitazione sita in Genova Via Reggio 7/27; Dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Genova, Via Reggio 7/27, affinché continui a viverci con la figlia minore;
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal Per_1 venerdì alla domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale a partire dalle 17:00 seguito da pernottamento quando la settimana termina con il weekend di competenza della madre e due pomeriggi infrasettimanali dalle 17:00 alle 21:30 quando la settimana termina con il weekend di competenza del padre;
Dispone che i genitori possano trascorrere con la figlia minore le principali festività con il criterio dell'alternanza annuale;
Dispone che i genitori possano trascorrere con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
Pone a carico del IG. a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore , l'importo pari ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da Per_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV di questo Tribunale del 15/09/2016. Spese compensate>>; che entrambi i genitori hanno, di fatto, rispettato quanto stabilito dal Tribunale;
che tuttavia, il signor ha inopinatamente deciso, a inizio luglio 2023, di far conoscere alla minore la CP_1 propria nuova fidanzata, nonostante fossero passati solo due mesi dalla separazione del nucleo familiare;
che la ricorrente ha avuto conoscenza di questa circostanza solo ad incontro già avvenuto con una comunicazione telefonica;
che inoltre la minore viene fatta dormire nel letto matrimoniale insieme al padre e alla fidanzata, la quale, del tutto inopportunamente, si occuperebbe di fare la doccia alla minore nonché l'avrebbe avviata a pratiche di bellezza, quali la pulizia del viso, inadeguate per l'età della minore;
che la ricorrente ha cercato di far capire all'ex compagno la inopportunità di tali comportamenti, ma invano;
che, per quanto riguarda gli aspetti economici l'assegno unico dovrebbe essere percepito integralmente dalla madre, con la quale la minore trascorre la maggior parte del tempo, ovvero il contributo paterno dovrebbe essere aumentato dalle attuali euro 250,00 ad euro 350,00 mensili.
Con comparsa del 09.07.2024 si costituiva il signor allegando anzitutto dia Controparte_1 ver introdotto gradualmente la propria nuova compagna nella vita della figlia e dopo che erano trascorsi oltre due anni dalla separazione con la signora che la minore dorme Parte_1 insieme ad entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva competenza e che tale scelta – forse censurabile sul piano educativo - è stato il naturale esito della separazione tra i genitori;
che in ogni caso il convenuto ha già in programma di trasferirsi in una casa più grande dove vi sia una camera per la figlia;
che solo occasionalmente la signora a aiutato a farsi la doccia;
Pt_4 Per_1 che neppure quest'ultima ha introdotto al minore a trattamenti di bellezza;
che non vi sono motivi di sorta per sospendere i pernottamenti presso il padre;
che per quanto riguarda gli aspetti economici, la domanda in punto AU è inammissibile posto che la relativa disciplina è stabilita dalla legge;
e che non vi sono elementi sopravvenuti tali per cui ilo contributo per il mantenimento della minore dovrebbe essere aumentato.
***
All'udienza del 09.09.2024 venivano sentite le parti, le quali raggiungevano un accordo sull'intraprendere un percorso di mediazione presso il Laboratorio dei Conflitti, nonché in punto (lievi) modifiche al calendario di frequentazione con il padre;
parte ricorrente rinunciava, infine, alla domanda sull'AU. Rimane a questo punto da decidere la domanda sul contributo paterno al mantenimento della figlia minore posto che la ricorrente ha insistito per l'aumento dalle attuali euro 250,00 - stabilito nel Decreto di questo TO del 12.05.2023 - ad euro 350,00 mensili.
Nel precedente provvedimento, questo TO aveva così motivato: “In punto economico, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta quanto al IG. un reddito imponibile per l'anno 2021 pari ad euro 28.054,00 mentre per la IG.ra CP_1 nel medesimo anno di imposta un reddito imponibile pari ad euro 8.419,00, risulta inoltre che il Parte_1
IG. abbia un impiego con contratto a tempo indeterminato e retribuzione mensile di euro 1.600,00 CP_1 circa netti, mentre la IG.ra risulta allo stato disoccupata e risulta che percepisca la Naspi pari ad Parte_1 euro 800,00 mensili;
a fronte della disparità reddituale delle parti deve peraltro tenersi conto della circostanza che il IG. è onerato per l'intero del pagamento della rata di mutuo pari ad euro 310,00 CP_1 mensili gravante sulla casa familiare ove è rimasta a vivere la IG.ra con la figlia Parte_1 Per_1 pagamento mensile che costituisce già una forma di contribuzione, nonché dell'ancora tenera età della minore e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
pertanto questo Collegio, tenuto conto di quanto sopra, ritiene congruo disporre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della minore la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie” Per_1
Ora, dell'esame della documentazione reddituale prodotta dal convenuto si evince quanto segue:
- CU 2024: reddito da lavoro dipendente euro 30.719,23 da cui, al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile, calcolata su dodici mensilità, pari a circa euro 2.000,00;
- CU 2023: reddito da lavoro dipendente euro 27.513,73 da cui, al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità, pari a circa euro 1.850,00;
- CU 2022: reddito da lavoro dipendente euro 28.054,13 da cui, al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità, pari a circa euro 1.950,00.
Il predetto è peraltro tuttora gravato per l'intero del pagamento della rata di mutuo pari ad euro 310,00 mensili gravante sulla casa familiare ove, come visto, è rimasta a vivere la ricorrente con la figlia, ciò che costituisce una ulteriore forma di contribuzione.
Sulla base di quanto sopra, considerato il miglioramento della situazione economica del convenuto, pare equo aumentare ad euro 300,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento della figlia.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
P.Q.M.
CONFERMA l'affidamento condiviso della minore , nata il [...], ad [...] i genitori, Per_1 con sua collocazione e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Genova Via Reggio 7/27;
CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Genova, Via Reggio 7/27; DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, oltre ad un giorno infrasettimanale a partire dalle 16:00 seguito da pernottamento quando la settimana termina con il weekend di competenza della madre e due pomeriggi infrasettimanali dalle 16:00 alle 21:30 quando la settimana termina con il weekend di competenza del padre;
DISPONE che i genitori possano trascorrere con la figlia minore le principali festività con il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che i genitori possano trascorrere con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
PONE A CARICO del IGnor a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia minore con decorrenza dalla data della domanda, l'importo di euro Persona_2
300,00, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese in favore della IGnora oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Parte_1 documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV di questo Tribunale del 15/09/2016;
RIGETTA tutte le altre domande;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, lì 07.02.2025
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni