Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00853/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da
ES AR, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Perrone Group S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso trasmessa al Comune a mezzo PEC in data 24 novembre 2021;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad avere copia della documentazione richiesta e per la condanna del Comune di Castrignano del Capo a rilasciarne copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Con il ricorso all’esame, la Sig.ra ES AR ha agito per l’accertamento del suo diritto ad avere copia della documentazione richiesta al Comune di Castrignano del Capo con istanza di accesso trasmessa a mezzo PEC in data 24 novembre 2021, con conseguente ordine di ostensione e con vittoria delle spese di giudizio.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza camerale del 10 maggio 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio che, con atto depositato il 22 aprile 2022, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla instaurazione del giudizio, il Comune di Castrignano del Capo ha fatto tenere la documentazione per cui vi è causa, e ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, non vi è in atti documentazione comprovante l’intervenuta evasione dell’istanza de qua ed il tipo di documentazione ostesa dalla P.A.
Tali fattori impediscono una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Essi possono, però, essere valutati in termini di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Per tali ragioni, l’odierno giudizio va dichiarato improcedibile.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO