Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2021, proposto da
AN IO OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rescaldina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA DI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 221/2021 prot. gen. n. 17054 del 30.07.2021 del Comune di Rescaldina, con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dei lavori per l’installazione di un manufatto
(tunnel agricolo destinato a box animali e deposito foraggio) realizzato dal ricorrente su
terreno agricolo sito in Rescaldina, Via Varesina n. 4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rescaldina;
Vista la memoria del 22.5.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune Rescaldina, cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dei lavori per l’installazione di un manufatto (tunnel agricolo destinato a box animali e deposito foraggio) realizzato su un terreno agricolo sito in Rescaldina, Via Varesina n. 4, di sua proprietà.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 22.5.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria, in cui dichiara di rinunciare al ricorso.
All’udienza pubblica di smaltimento del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Ai sensi dell’art. 84 c.p.a.: “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza” (comma 3), potendo tuttavia il giudice, anche in assenza di detta formalità, desumere “dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa” (comma 4).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte ricorrente, non essendo stata notificata al Comune intimato “almeno dieci giorni prima dell’udienza”, pur non potendo condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio, fornisce nondimeno argomenti univoci, idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Conseguentemente, il Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO