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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 412/2022 RG promossa da:
, in persona del suo titolare Parte_1 Parte_2
(P.Iva n. , elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1 Carlo Ermini come da procura in atti appellante contro
(già ) Partita IVA , in persona del suo legale rappr.te CP_1 CP_2 P.IVA_2 pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'Avv. Controparte_3 Giovanni Feniello che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefanino Casti del Foro di Cagliari in virtù di procura speciale resa in separato documento allegata al ricorso per decreto ingiuntivo 21.03.2018; appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte ex adverso adita contrariis reiectis in totale riforma della sentenza impugnata, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 331/2018 (RG1144/2018) del Tribunale di Sassari:
- accertare e dichiarare che l'importo richiesto da portato Parte_3 Parte_1 nella fattura n. 228 in data 26.7.2007 non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
- Rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- Con vittoria delle spese e competenze del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ingiunzione di pagamento la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo CP_1 n. 331/2018, con cui il Tribunale di Sassari aveva intimato alla Parte_1 il pagamento della somma di euro 45.600,00 a titolo di corrispettivo per le attività specialistiche eseguite dalla su reti telematiche presso la Prefettura di Sassari, come da accordi intervenuti CP_1 con la ditta Impiantistica professionale e di cui alla scrittura privata del 2 maggio 2006. Avverso il predetto provvedimento monitorio, proponeva opposizione la
[...]
, domandando al Tribunale di Sassari, previa revoca del d.i. del Tribunale di Parte_4 Sassari n. 331/2018 emesso in data 26.3.2018:
1) l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa di CP_1
2) in via subordinata e nel merito, l'accertamento e la dichiarazione che in ogni caso l'importo preteso da e di cui alla fattura n. 228 del 26 luglio 2007 non era CP_1 dovuto per i motivi esposti in narrativa. A sostegno dell'opposizione, deduceva che: Parte_1
- a richiesta della veniva invitata a fornire un Controparte_4 Parte_1 preventivo di spesa per lavori e forniture relativi al “cablaggio strutturato dei locali della
” (doc. 1: r.a.r. 26.2.2006 indirizzata a;
CP_4 CP_5 - la Impiantistica Professionale aveva sottoposto alla la propria migliore offerta per CP_4
“Modulo Cablaggio strutturato Cat., 5EEIA/TIA 658 a"; “Modulo Switiching Multilayer”;
“Modulo Impianto Elettrico” (doc. 2: r.a.r. in data 4.5.2006);
- la con r.a.r. in data 8.11.2006, aveva incaricato la ditta “di eseguire la Controparte_4 fornitura e posa in opera” di quanto oggetto del preventivo in data 4.5.2006 “secondo le modalità, prezzo e caratteristiche indicate nel suddetto preventivo” (doc. 3: r.a.r. della ); CP_4
- in pendenza della procedura avviata dalla , in data 2.5.2006, CP_4 Parte_1
e avevano sottoscritto un accordo nel quale — dopo aver dato atto: i) di avere partecipato CP_1 ciascuna, in via autonoma, alla gara di appalto indetta dalla;
ii) di avere competenze CP_4 complementari per quanto concerne la realizzazione delle opere indicate nel bando di gara — avevano convenuto che, in caso di aggiudicazione dell'appalto ad una di esse, l'aggiudicataria si sarebbe impegnata a incaricare l'altra, con espressa delega di competenza, ad eseguire la quota parte di attività secondo lo schema appositamente predisposto;
- in forza di tale accordo le “competenze e le attività” di Impiantistica Professionale venivano individuate con riferimento al “modulo sistema cablaggio” e al “modulo impianto elettrico” (doc. 4: accordo in data 2.5.2006);
- terminata l'esecuzione del lavoro e della messa in opera, la aveva provveduto Controparte_4
a corrispondere a il corrispettivo della fornitura senza contestazione Parte_1 alcuna;
- gli accordi invocati da controparte, pertanto, confermavano che ciascuna delle due ditte avrebbe dovuto agire autonomamente nei confronti della essendo le rispettive obbligazioni CP_4 totalmente autonome e distinte, conseguendone che la ditta non aveva Parte_1 assunto nei confronti di alcuna obbligazione di corrispondere a questa il corrispettivo CP_1 in relazione alle attività espletate nell'ambito dell'appalto per la relativa parte di competenza;
- invece, , prima ancora che la avesse provveduto al saldo delle competenze di CP_1 CP_4 impiantistica, aveva inviato all'opponente la sua fattura n. 228 del 26 luglio 2007 (rif. Accordo Teleco/Impiantistica Professionale — Appalto automazione Uffici Prefettura — Cablaggio strutturato dei locali della ), richiedendo a il pagamento sia CP_4 Parte_1 per “Modulo Switiching Mu1tilayer.- n. 1 WS 3750-48 TS-S 48 porte — Parte_5
SCHT 1051RJBI; n. 1 WS-2950SX-2424 Porte-SFOCIUSOWITG e Parte_5 relativi moduli UP-Link” sia per “attività specialistiche eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” per un importo quantificato in euro 38.000,00 a titolo di imponibile e 7.600,00 per iva per un totale di 45.600,00;
- Impiantistica Professionale aveva contestato gli importi e non aveva avanzato più la CP_1 pretesa sino al 19 giugno 2017, data in cui — tramite il proprio legale – aveva richiesto nuovamente il pagamento della predetta fattura n. 228 del 26.7.2007;
- a fronte di tale richiesta Impiantistica Professionale aveva insistito per avere dettagli delle pretese di - eccependo comunque la prescrizione de1 diritto - (doc. 6: lettera in data 26.6.2017 CP_1 dell'avv. all'avv. Casti), in risposta alla quale, il legale di controparte aveva trasmesso — CP_6 unitamente ad altri documenti — “ordine Computer Gross per acquisto apparati, completo di fattura, ddt forniture e numeri di seriali” (doc. 7: via e-mail in data 7 luglio 2017 dell'avv. Casti con allegato ordine e fattura di Computer Gross depositato sub doc. 8) che tuttavia erano documenti, comunque non riferibili all'opposta;
- pertanto, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e, in via Parte_1 subordinata, l'infondatezza della pretesa, non essendo mai sorta in capo alla medesima alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'opposta. Si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, CP_1 rilevando che: i) aveva eseguito tutte le forniture e le attività conformemente agli ordini ricevuti ed al contratto del 2 maggio 2006; ii) dopo il positivo collaudo da parte della di Sassari, la CP_4 Impiantistica Professionale aveva emesso fattura nei confronti della committente ed incassato l'intero corrispettivo della gara d'appalto; iii) anche aveva emesso fattura nei confronti di CP_1 Impiantistica professionale, la n. 218/2007, e l'opponente, non avendo mosso contestazione alcuna, l'aveva registrata nelle proprie scritture contabili;
iv) non era intervenuta alcuna prescrizione del diritto di ottenere il pagamento del dovuto, giacchè, non solo l'obbligazione in capo all'opponente era sorta solo dopo il pagamento ricevuto dalla da parte della committente , Parte_1 CP_4 come previsto in contratto, ma anche in considerazione dei numerosi atti interruttivi pervenuti all'opponente. L'opposta, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna di al pagamento, in proprio favore, della Parte_1 somma di euro 45.600,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi e fino al saldo Con sentenza n. 1981/1218, il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e CTU tecnica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di primo grado riteneva infondata la tesi dell'opponente secondo la quale alcuna obbligazione sarebbe insorta in capo alla stessa, dato che avrebbe dovuto agire CP_1 autonomamente nei confronti della per il pagamento delle competenze, in quanto l'accordo CP_4 del 2 maggio 2006 prevedeva espressamente che l'aggiudicataria ossia l' Parte_1 doveva provvedere al pagamento in favore della in seguito dell'avvenuto saldo da parte CP_1 dell'amministrazione committente. Osservava inoltre il tribunale che dalla lettura complessiva dell'accordo intercorso tra le parti emergeva agevolmente che ogni rapporto tecnico e giuridico con la doveva restare in capo all' , compreso l'obbligo di pagamento in Controparte_4 Parte_1 favore di delle competenze derivanti dall'attività da quest'ultima svolta e prestata. CP_1 Il tribunale respingeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in ordine al diritto della di vedersi corrispondere le somme dovute per l'opera prestata, essendo emerso CP_1 documentalmente che la aveva inviato all' la fattura n. 228 del 26 luglio CP_1 Parte_1
2007 e che poi era intervenuto altro sollecito alla data del 19 giugno 2017, con la conseguenza che non era utilmente decorso il termine decennale per il maturarsi della prescrizione. Quanto al merito della pretesa, il giudicante osservava che: - la sussistenza, natura ed effetti delle obbligazioni per cui era causa erano incontestati ed emergevano del resto dalla (pure incontestata) documentazione prodotta in atti, ed in special modo dal contratto del 2 maggio 2006; - dal tenore letterale di quest'ultimo era evincibile non solo – e dettagliatamente - l'obbligazione che si era assunta la , ma anche gli importi esatti che in esecuzione di essa quest'ultima avrebbe dovuto ricevere;
- CP_1 non valevano a superare la chiara prova scritta le affermazioni dell'opponente riguardo Pt_1 alle (parzialmente diverse) obbligazioni che avrebbe a suo dire assunto la successivamente CP_1 all'accordo; - a piena conferma di quanto sopra occorreva non solo tenere in conto l'emissione della fattura numero 228/2007 da parte della società opposta e il suo riporto nelle scritture contabili obbligatorie, ma l'analoga registrazione e riporto nelle scritture contabili obbligatorie da parte della stessa società opponente;
- ulteriore, indiretta conferma derivava pure dal fatto che, ricevuta la detta fattura numero 228/2007 e registrata la stessa nelle proprie scritture contabili (e quindi utilizzata anche per le detrazioni/deduzioni fiscali), la stessa impiantistica non aveva svolto alcuna Pt_1 contestazione se non dopo quasi 10 anni, e solo dopo che la aveva nuovamente richiesto - il CP_1 19 giugno 2017 - il pagamento della fattura, essa opponente aveva avanzato (anche) le contestazioni di merito ribadite in quella sede;
- quindi vi era prova sufficiente che la fornitura e installazione di cui al contratto del 2 maggio 2006 e di cui all'appalto commissionato dalla erano Controparte_4 state - per la quota di competenza della società opposta – interamente e positivamente eseguite dalla
, restando irrilevante che la voce riportata in fattura “attività specialistiche eseguite su Rete CP_1 Telematica prefettura P.zza Italia” fossero riferibili ad altro diverso appalto (nr. 11625/OP) stipulato tra la committente Controparte_7 Soggiungeva il tribunale che l'esperita consulenza tecnica dell'ufficio aveva condotto alla prova (incontestata quanto al suo esito) che i moduli installati dalla erano i seguenti: mod. CP_1 WS-C3750-48TS-S - 48 porte - con Numero di Serie: CAT1051RJB1; mod. WS-C2950SX-24 / 24 porte - con Numero di Serie: FOC1050W4TG; che nonostante gli accordi di cui al contratto di appalto ed al preventivo della in data 04/05/2006, accettato dalla Parte_1 con la lettera Prot. n. 11627/O.P. del 08/11/2006, prevedessero l'istallazione di Controparte_4 apparecchiature parzialmente diverse da quelle installate dalla era stato infatti installato CP_1 il modello di switch, denominato: “3750_Via - mod. WS-C3750-48TS-S V05 a 48 porte con CP_8 Serial Number: CAT1051RJB1, mentre la vrebbe dovuto installare il modello switch CP_1 mod. WS-C3750-48TS-E a 48 porte), l'autorità committente - – non aveva mai Controparte_4 avanzato contestazioni né riguardo alla fornitura in sé né riguardo alla sua funzionalità;- non risultavano nemmeno contestazioni, difetti o richieste successive della alla Controparte_4 impiantistica riguardo alla fornitura ed all'appalto affidato, né difficoltà o lagnanze di Pt_1 qualunque genere. Pertanto, il giudice a quo riteneva che non potesse utilmente contrapporsi alla il semplice fatto CP_1 che il modello di switch applicato fosse diverso, non avendo tale diversità prodotto alcun concreto danno alla soc. opponente, né condotto alla percezione di minori compensi da parte dell'appaltatrice, con la conseguenza che l'opposizione doveva essere respinta.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, la ditta Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza, articolando le seguenti censure: 1) l'erronea valutazione delle prove e degli atti per avere il giudice a quo ritenuto che la aveva registrato nei Parte_4 propri libri contabili la fattura emessa da n. 228/2007, beneficiando di detrazione e CP_1 deduzioni, non essendovi alcuna prova di ciò, in quanto non vi era stata alcuna dichiarazione in tal senso da parte della opponente e non essendo le stesse scritture mai state acquisite agli atti;
2) sempre l'erronea valutazione delle prove per non avere il giudice considerato che la ditta Parte_1
non era soggetta all'obbligo della registrazione delle fatture a fini contabili, godendo
[...] di un regime fiscale semplificato, come evincibile dal decreto di rigetto del Tribunale Fallimentare del 2021 dell'istanza di fallimento della opponente presentata da (decreto in atti); 3) il CP_1 difetto di istruttoria laddove il tribunale non indagava sulla esatta prestazione di competenza della
, posto che la stessa CTU dichiarava che la fornitura e la posa dello switch non erano conformi CP_1 a quanto richiesto dalla , mentre la voce riportata in fattura -“attività specialistiche CP_4 CP_1 eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” - si riferiva ad una attività mai eseguita e di cui non vi era traccia di prova in atti;
4) il difetto di istruttoria per non avere il tribunale tenuto nel debito conto che le “attività specialistiche eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” erano riferite ad altro appalto, il n. 11625/OP aggiudicato direttamente dalla , sicchè tale attività era CP_1 completamente estranea all'appalto conferito a ossia in n. 11627/OP Parte_1 relativo ai locali della Via Luzzati;
5) l'errata interpretazione del contratto del 2 maggio CP_4
2006, non avendo il giudice di primo grado tenuto in conto che tale contratto era stato sottoscritto tra le parti prima che Impiantistica professionale presentasse la propria offerta;
in particolare nel preventivo del 4 maggio 2006 Impiantistica Professionale aveva inserito solo tre voci , mentre la quarta, ossia assistenza viaria su reti telematica, era stata omessa e divenuta oggetto di altro appalto affidato direttamente alla , con la conseguenza che l'importo di euro 16.000,00 di cui alla CP_1 fattura non era dovuto in quanto relativo ad attività non effettuata;
5) l'incongruenza della CP_1 motivazione per aver il tribunale ritenuto che la prestazione non conforme eseguita da CP_1 non aveva prodotto danni all'opponente, in quanto, in seguito alla CTU espletata, la era CP_4 venuta a conoscenza della difformità emersa, con la conseguenza che aveva dovuto Parte_1 spendere per l'acquisto del richiesto modello WS-C3750-48TS-E a 48 porte, proponendosi per l'immediata sostituzione del modello tuttora installato presso la , oltre al danno CP_4 all'immagine derivante dal rischio dell'esclusione della ditta opponente dal novero delle imprese da contattare per future gare, con la ulteriore conseguenza che anche l'importo di euro 22.000,00 richiesto dalla doveva ritenersi non dovuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha contestato le avverse CP_1 censure ed ha precisato che con ordinanza del 19.12.2020 il giudice di prime cure aveva invitato parte opponente a depositare “copia delle scritture contabili nelle parti afferenti a quanto di causa”; ordine, quest'ultimo, non ottemperato dalla destinataria con la conseguenza che il giudicante ben poteva presumere l'avvenuta registrazione della stessa nei libri contabili della debitrice, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2720 e 2730 c.c. sia in relazione alla correttezza del dispositivo sia in ordine alla prova del rapporto negoziale sottostante ed alla regolarità della fornitura. L'appellata ha domandato il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova preliminarmente illustrare la documentazione versata in atti e la relazione del CTU al fine di meglio ricostruire i rapporti tra le parti in causa. Con scrittura privata del 2 maggio 2006 la e la in vista Parte_1 CP_1 dell'affidamento di un appalto da parte della per il cablaggio dei locali siti in Via Controparte_4 Luzzati, dopo avere premesso di avere partecipato entrambe, in modo autonomo, alla gara d'appalto indetta dalla prefettura di Sassari avente ad oggetto l'automazione uffici e di avere CP_4 entrambe competenze complementari, avevano stabilito che in caso di eventuale aggiudicazione della gara d'appalto ad una delle due imprese, l'aggiudicataria avrebbe incaricato l'altra ditta di svolgere una quota parte di attività secondo lo schema riportato: Impiantistica di : Parte_1 Pt_1
- Modulo Sistema Cablaggio valore totale € 42.200,00.
- Modulo Impianto Elettrico valore economico € 22.000,00. Teleco:
- Modulo Switching valore economico € 22.000,00.
- Attività Varie su Rete Telematica valore economico € 16.000,00. Le parti avevano altresì concordato che le stesse si obbligavano a mantenere la propria indipendenza sia dal punto di vista tecnico che economico e a rispondere solo ed esclusivamente per la loro parte di competenza. Avevano altresì pattuito che: Clausola g) “A seguito di esito positivo del collaudo, l'aggiudicataria si impegna ad emettere regolare fattura verso la committente “ ed, in sequenza, l'altra contraente Controparte_4 fatturerà le proprie competenze alla ditta intestataria della aggiudicazione;
Clausola h) “Il pagamento da parte dell'aggiudicataria verso l'altra contraente sarà condizionato all'avvenuto saldo da parte della Committente e sarà erogato entro cinque (giorni n.d.r.) da tale ultimo pagamento”. Successivamente la ditta Impiantistica, in data 4 maggio 2006, aveva formulato l'offerta contenente la descrizione specifica dei lavori, accettata dalla nel novembre 2006, senza indicare più CP_4 l'attività su reti telematiche pari a euro 16.000,00, che sarebbe stata di competenza della CP_1 secondo il precedente contratto del 2 maggio 2006. Nel corso del giudizio di primo grado, il CTU incaricato di verificare quale fosse il tipo di modulo switching installato da per conto della impiantistica professionale concludeva nel CP_1 Pt_1 senso che “Nello specifico, è stato installato, dalla il modello di switch WS-C3750- CP_1 48TS-S V05 a 48 porte con Serial Number: mentre la vrebbe dovuto NumeroDi_1 CP_1 installare, come previsto nel su richiamato preventivo, accettato dalla il modello Controparte_4 switch WS-C3750-48TS-E a 48 porte”. Tanto premesso, l'appello è fondato nei limiti di quanto segue. Del tutto correttamente il giudice di primo grado interpretava l'accordo del 2 maggio 2006 nel senso che le parti, pur ripromettendosi di operare autonomamente ciascuna secondo le competenze proprie nell'ambito dell'imminente affidamento dei lavori da parte della , avevano stabilito che la CP_4 effettiva aggiudicataria dei lavori era obbligata a pagare all'altra ditta il corrispettivo per la relativa quota parte di lavori effettuati, una volta che la prima avesse ricevuto l'integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto da parte della committente. Inoltre, come correttamente affermato dal tribunale, risulta che a seguito della emissione della fattura n. 238/2007 da parte di , non erano state avanzate contestazioni in merito alla richiesta di CP_1 pagamento, se non dopo la seconda presentazione della medesima fattura nel giugno del 2017. Pertanto, dimostrata, e peraltro non contestata, l'esecuzione da parte di delle opere di cui CP_1 all'accordo 2 maggio 2006 - seppur in modo parzialmente difforme, posto che come riscontrato nella CTU, aveva impiantato un modello in parte diverso - in difetto di qualsiasi contestazione da CP_1 parte del committente, a fronte del collaudo dell'opera, della sua accettazione e dell'integrale pagamento del corrispettivo da parte della , è dovuto quanto pattiziamente convenuto tra le CP_4 parti (euro 22.000,00 oltre iva per il Modulo Switching). Non sono ravvisabili i presupposti per ricondurre l'azione nell'ambito della garanzia per i vizi. Tanto più che nemmeno attualmente è possibile sapere se l'Amministrazione, ammesso che abbia conosciuto della difformità, abbia mai o meno mosso delle contestazioni. Né è ravvisabile neppure un mero ed ipotetico danno all'immagine, tanto più che alcun risarcimento è stato mai richiesto. Pertanto, la ha diritto al pagamento per l'esecuzione dei moduli secondo quanto riportato in CP_1 fattura alla relativa voce per la somma di euro 22.000,00 oltre IVA.
invece e diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non dimostrava di avere CP_1 realmente effettuato il suo intervento con riguardo alla ulteriore voce contenuta in fattura - attività varie su Rete Telematica valore economico € 16.000,00 – in quanto non solo non vi è cenno di tale attività nell'ambito della CTU, ma neppure in altra documentazione sull'effettivo svolgimento della stessa da parte della nell'ambito del rapporto in esame mentre risulta che effettivamente la CP_1 aveva ottenuto sempre dalla un diverso ed autonomo appalto CP_1 Controparte_4 (11625/OP) per la rete telematica dei locali di Piazza Italia e che nulla aveva a che fare con l'appalto aggiudicato alla , ossia l'appalto n. 11627/OP relativo ai locali della Via Parte_6 CP_4
Luzzati. D'altro canto, è noto che in tema di articolazione dell'onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e che quindi era onere di parte opposta/appellata dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il credito pari a euro 16.000,00 per interventi sulla rete telematica non sia stato adeguatamente dimostrato. L'appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza n. 892/2022 del Tribunale di Sassari, il decreto ingiuntivo n. 331/2018 deve essere revocato e deve Controparte_9 essere condannata al pagamento in favore di della minore somma pari a euro 22.000,00, CP_1 oltre IVA e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi e fino al saldo. Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di cause fino a euro 26.000,00 (facendo applicazione del criterio del decisum) devono essere compensate in ragione della metà, ponendo la restante parte a carico di Controparte_10
[...]
[... Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_7 sentenza del Tribunale di Sassari n. 892/2022,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 331/2018 del Tribunale di Sassari e condanna
[...]
al pagamento in favore di della minore somma pari a euro Parte_1 CP_1 22.000,00 oltre Iva e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi, fino al saldo.
- compensa in ragione della metà le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di della restante parte che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.538,50 per il primo grado di giudizio ed in euro 2.904,50 per il presente grado, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Sassari in data 23 maggio 2025 Il Giudice ausiliario est. Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi
, in persona del suo titolare Parte_1 Parte_2
(P.Iva n. , elettivamente domiciliata in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1 Carlo Ermini come da procura in atti appellante contro
(già ) Partita IVA , in persona del suo legale rappr.te CP_1 CP_2 P.IVA_2 pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'Avv. Controparte_3 Giovanni Feniello che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefanino Casti del Foro di Cagliari in virtù di procura speciale resa in separato documento allegata al ricorso per decreto ingiuntivo 21.03.2018; appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte ex adverso adita contrariis reiectis in totale riforma della sentenza impugnata, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 331/2018 (RG1144/2018) del Tribunale di Sassari:
- accertare e dichiarare che l'importo richiesto da portato Parte_3 Parte_1 nella fattura n. 228 in data 26.7.2007 non è dovuto per i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis
- Rigettare l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- Con vittoria delle spese e competenze del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per ingiunzione di pagamento la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo CP_1 n. 331/2018, con cui il Tribunale di Sassari aveva intimato alla Parte_1 il pagamento della somma di euro 45.600,00 a titolo di corrispettivo per le attività specialistiche eseguite dalla su reti telematiche presso la Prefettura di Sassari, come da accordi intervenuti CP_1 con la ditta Impiantistica professionale e di cui alla scrittura privata del 2 maggio 2006. Avverso il predetto provvedimento monitorio, proponeva opposizione la
[...]
, domandando al Tribunale di Sassari, previa revoca del d.i. del Tribunale di Parte_4 Sassari n. 331/2018 emesso in data 26.3.2018:
1) l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa di CP_1
2) in via subordinata e nel merito, l'accertamento e la dichiarazione che in ogni caso l'importo preteso da e di cui alla fattura n. 228 del 26 luglio 2007 non era CP_1 dovuto per i motivi esposti in narrativa. A sostegno dell'opposizione, deduceva che: Parte_1
- a richiesta della veniva invitata a fornire un Controparte_4 Parte_1 preventivo di spesa per lavori e forniture relativi al “cablaggio strutturato dei locali della
” (doc. 1: r.a.r. 26.2.2006 indirizzata a;
CP_4 CP_5 - la Impiantistica Professionale aveva sottoposto alla la propria migliore offerta per CP_4
“Modulo Cablaggio strutturato Cat., 5EEIA/TIA 658 a"; “Modulo Switiching Multilayer”;
“Modulo Impianto Elettrico” (doc. 2: r.a.r. in data 4.5.2006);
- la con r.a.r. in data 8.11.2006, aveva incaricato la ditta “di eseguire la Controparte_4 fornitura e posa in opera” di quanto oggetto del preventivo in data 4.5.2006 “secondo le modalità, prezzo e caratteristiche indicate nel suddetto preventivo” (doc. 3: r.a.r. della ); CP_4
- in pendenza della procedura avviata dalla , in data 2.5.2006, CP_4 Parte_1
e avevano sottoscritto un accordo nel quale — dopo aver dato atto: i) di avere partecipato CP_1 ciascuna, in via autonoma, alla gara di appalto indetta dalla;
ii) di avere competenze CP_4 complementari per quanto concerne la realizzazione delle opere indicate nel bando di gara — avevano convenuto che, in caso di aggiudicazione dell'appalto ad una di esse, l'aggiudicataria si sarebbe impegnata a incaricare l'altra, con espressa delega di competenza, ad eseguire la quota parte di attività secondo lo schema appositamente predisposto;
- in forza di tale accordo le “competenze e le attività” di Impiantistica Professionale venivano individuate con riferimento al “modulo sistema cablaggio” e al “modulo impianto elettrico” (doc. 4: accordo in data 2.5.2006);
- terminata l'esecuzione del lavoro e della messa in opera, la aveva provveduto Controparte_4
a corrispondere a il corrispettivo della fornitura senza contestazione Parte_1 alcuna;
- gli accordi invocati da controparte, pertanto, confermavano che ciascuna delle due ditte avrebbe dovuto agire autonomamente nei confronti della essendo le rispettive obbligazioni CP_4 totalmente autonome e distinte, conseguendone che la ditta non aveva Parte_1 assunto nei confronti di alcuna obbligazione di corrispondere a questa il corrispettivo CP_1 in relazione alle attività espletate nell'ambito dell'appalto per la relativa parte di competenza;
- invece, , prima ancora che la avesse provveduto al saldo delle competenze di CP_1 CP_4 impiantistica, aveva inviato all'opponente la sua fattura n. 228 del 26 luglio 2007 (rif. Accordo Teleco/Impiantistica Professionale — Appalto automazione Uffici Prefettura — Cablaggio strutturato dei locali della ), richiedendo a il pagamento sia CP_4 Parte_1 per “Modulo Switiching Mu1tilayer.- n. 1 WS 3750-48 TS-S 48 porte — Parte_5
SCHT 1051RJBI; n. 1 WS-2950SX-2424 Porte-SFOCIUSOWITG e Parte_5 relativi moduli UP-Link” sia per “attività specialistiche eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” per un importo quantificato in euro 38.000,00 a titolo di imponibile e 7.600,00 per iva per un totale di 45.600,00;
- Impiantistica Professionale aveva contestato gli importi e non aveva avanzato più la CP_1 pretesa sino al 19 giugno 2017, data in cui — tramite il proprio legale – aveva richiesto nuovamente il pagamento della predetta fattura n. 228 del 26.7.2007;
- a fronte di tale richiesta Impiantistica Professionale aveva insistito per avere dettagli delle pretese di - eccependo comunque la prescrizione de1 diritto - (doc. 6: lettera in data 26.6.2017 CP_1 dell'avv. all'avv. Casti), in risposta alla quale, il legale di controparte aveva trasmesso — CP_6 unitamente ad altri documenti — “ordine Computer Gross per acquisto apparati, completo di fattura, ddt forniture e numeri di seriali” (doc. 7: via e-mail in data 7 luglio 2017 dell'avv. Casti con allegato ordine e fattura di Computer Gross depositato sub doc. 8) che tuttavia erano documenti, comunque non riferibili all'opposta;
- pertanto, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e, in via Parte_1 subordinata, l'infondatezza della pretesa, non essendo mai sorta in capo alla medesima alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'opposta. Si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, CP_1 rilevando che: i) aveva eseguito tutte le forniture e le attività conformemente agli ordini ricevuti ed al contratto del 2 maggio 2006; ii) dopo il positivo collaudo da parte della di Sassari, la CP_4 Impiantistica Professionale aveva emesso fattura nei confronti della committente ed incassato l'intero corrispettivo della gara d'appalto; iii) anche aveva emesso fattura nei confronti di CP_1 Impiantistica professionale, la n. 218/2007, e l'opponente, non avendo mosso contestazione alcuna, l'aveva registrata nelle proprie scritture contabili;
iv) non era intervenuta alcuna prescrizione del diritto di ottenere il pagamento del dovuto, giacchè, non solo l'obbligazione in capo all'opponente era sorta solo dopo il pagamento ricevuto dalla da parte della committente , Parte_1 CP_4 come previsto in contratto, ma anche in considerazione dei numerosi atti interruttivi pervenuti all'opponente. L'opposta, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna di al pagamento, in proprio favore, della Parte_1 somma di euro 45.600,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi e fino al saldo Con sentenza n. 1981/1218, il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e CTU tecnica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di primo grado riteneva infondata la tesi dell'opponente secondo la quale alcuna obbligazione sarebbe insorta in capo alla stessa, dato che avrebbe dovuto agire CP_1 autonomamente nei confronti della per il pagamento delle competenze, in quanto l'accordo CP_4 del 2 maggio 2006 prevedeva espressamente che l'aggiudicataria ossia l' Parte_1 doveva provvedere al pagamento in favore della in seguito dell'avvenuto saldo da parte CP_1 dell'amministrazione committente. Osservava inoltre il tribunale che dalla lettura complessiva dell'accordo intercorso tra le parti emergeva agevolmente che ogni rapporto tecnico e giuridico con la doveva restare in capo all' , compreso l'obbligo di pagamento in Controparte_4 Parte_1 favore di delle competenze derivanti dall'attività da quest'ultima svolta e prestata. CP_1 Il tribunale respingeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in ordine al diritto della di vedersi corrispondere le somme dovute per l'opera prestata, essendo emerso CP_1 documentalmente che la aveva inviato all' la fattura n. 228 del 26 luglio CP_1 Parte_1
2007 e che poi era intervenuto altro sollecito alla data del 19 giugno 2017, con la conseguenza che non era utilmente decorso il termine decennale per il maturarsi della prescrizione. Quanto al merito della pretesa, il giudicante osservava che: - la sussistenza, natura ed effetti delle obbligazioni per cui era causa erano incontestati ed emergevano del resto dalla (pure incontestata) documentazione prodotta in atti, ed in special modo dal contratto del 2 maggio 2006; - dal tenore letterale di quest'ultimo era evincibile non solo – e dettagliatamente - l'obbligazione che si era assunta la , ma anche gli importi esatti che in esecuzione di essa quest'ultima avrebbe dovuto ricevere;
- CP_1 non valevano a superare la chiara prova scritta le affermazioni dell'opponente riguardo Pt_1 alle (parzialmente diverse) obbligazioni che avrebbe a suo dire assunto la successivamente CP_1 all'accordo; - a piena conferma di quanto sopra occorreva non solo tenere in conto l'emissione della fattura numero 228/2007 da parte della società opposta e il suo riporto nelle scritture contabili obbligatorie, ma l'analoga registrazione e riporto nelle scritture contabili obbligatorie da parte della stessa società opponente;
- ulteriore, indiretta conferma derivava pure dal fatto che, ricevuta la detta fattura numero 228/2007 e registrata la stessa nelle proprie scritture contabili (e quindi utilizzata anche per le detrazioni/deduzioni fiscali), la stessa impiantistica non aveva svolto alcuna Pt_1 contestazione se non dopo quasi 10 anni, e solo dopo che la aveva nuovamente richiesto - il CP_1 19 giugno 2017 - il pagamento della fattura, essa opponente aveva avanzato (anche) le contestazioni di merito ribadite in quella sede;
- quindi vi era prova sufficiente che la fornitura e installazione di cui al contratto del 2 maggio 2006 e di cui all'appalto commissionato dalla erano Controparte_4 state - per la quota di competenza della società opposta – interamente e positivamente eseguite dalla
, restando irrilevante che la voce riportata in fattura “attività specialistiche eseguite su Rete CP_1 Telematica prefettura P.zza Italia” fossero riferibili ad altro diverso appalto (nr. 11625/OP) stipulato tra la committente Controparte_7 Soggiungeva il tribunale che l'esperita consulenza tecnica dell'ufficio aveva condotto alla prova (incontestata quanto al suo esito) che i moduli installati dalla erano i seguenti: mod. CP_1 WS-C3750-48TS-S - 48 porte - con Numero di Serie: CAT1051RJB1; mod. WS-C2950SX-24 / 24 porte - con Numero di Serie: FOC1050W4TG; che nonostante gli accordi di cui al contratto di appalto ed al preventivo della in data 04/05/2006, accettato dalla Parte_1 con la lettera Prot. n. 11627/O.P. del 08/11/2006, prevedessero l'istallazione di Controparte_4 apparecchiature parzialmente diverse da quelle installate dalla era stato infatti installato CP_1 il modello di switch, denominato: “3750_Via - mod. WS-C3750-48TS-S V05 a 48 porte con CP_8 Serial Number: CAT1051RJB1, mentre la vrebbe dovuto installare il modello switch CP_1 mod. WS-C3750-48TS-E a 48 porte), l'autorità committente - – non aveva mai Controparte_4 avanzato contestazioni né riguardo alla fornitura in sé né riguardo alla sua funzionalità;- non risultavano nemmeno contestazioni, difetti o richieste successive della alla Controparte_4 impiantistica riguardo alla fornitura ed all'appalto affidato, né difficoltà o lagnanze di Pt_1 qualunque genere. Pertanto, il giudice a quo riteneva che non potesse utilmente contrapporsi alla il semplice fatto CP_1 che il modello di switch applicato fosse diverso, non avendo tale diversità prodotto alcun concreto danno alla soc. opponente, né condotto alla percezione di minori compensi da parte dell'appaltatrice, con la conseguenza che l'opposizione doveva essere respinta.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, la ditta Parte_1 ha impugnato la predetta sentenza, articolando le seguenti censure: 1) l'erronea valutazione delle prove e degli atti per avere il giudice a quo ritenuto che la aveva registrato nei Parte_4 propri libri contabili la fattura emessa da n. 228/2007, beneficiando di detrazione e CP_1 deduzioni, non essendovi alcuna prova di ciò, in quanto non vi era stata alcuna dichiarazione in tal senso da parte della opponente e non essendo le stesse scritture mai state acquisite agli atti;
2) sempre l'erronea valutazione delle prove per non avere il giudice considerato che la ditta Parte_1
non era soggetta all'obbligo della registrazione delle fatture a fini contabili, godendo
[...] di un regime fiscale semplificato, come evincibile dal decreto di rigetto del Tribunale Fallimentare del 2021 dell'istanza di fallimento della opponente presentata da (decreto in atti); 3) il CP_1 difetto di istruttoria laddove il tribunale non indagava sulla esatta prestazione di competenza della
, posto che la stessa CTU dichiarava che la fornitura e la posa dello switch non erano conformi CP_1 a quanto richiesto dalla , mentre la voce riportata in fattura -“attività specialistiche CP_4 CP_1 eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” - si riferiva ad una attività mai eseguita e di cui non vi era traccia di prova in atti;
4) il difetto di istruttoria per non avere il tribunale tenuto nel debito conto che le “attività specialistiche eseguite su Rete Telematica Prefettura Piazza Italia” erano riferite ad altro appalto, il n. 11625/OP aggiudicato direttamente dalla , sicchè tale attività era CP_1 completamente estranea all'appalto conferito a ossia in n. 11627/OP Parte_1 relativo ai locali della Via Luzzati;
5) l'errata interpretazione del contratto del 2 maggio CP_4
2006, non avendo il giudice di primo grado tenuto in conto che tale contratto era stato sottoscritto tra le parti prima che Impiantistica professionale presentasse la propria offerta;
in particolare nel preventivo del 4 maggio 2006 Impiantistica Professionale aveva inserito solo tre voci , mentre la quarta, ossia assistenza viaria su reti telematica, era stata omessa e divenuta oggetto di altro appalto affidato direttamente alla , con la conseguenza che l'importo di euro 16.000,00 di cui alla CP_1 fattura non era dovuto in quanto relativo ad attività non effettuata;
5) l'incongruenza della CP_1 motivazione per aver il tribunale ritenuto che la prestazione non conforme eseguita da CP_1 non aveva prodotto danni all'opponente, in quanto, in seguito alla CTU espletata, la era CP_4 venuta a conoscenza della difformità emersa, con la conseguenza che aveva dovuto Parte_1 spendere per l'acquisto del richiesto modello WS-C3750-48TS-E a 48 porte, proponendosi per l'immediata sostituzione del modello tuttora installato presso la , oltre al danno CP_4 all'immagine derivante dal rischio dell'esclusione della ditta opponente dal novero delle imprese da contattare per future gare, con la ulteriore conseguenza che anche l'importo di euro 22.000,00 richiesto dalla doveva ritenersi non dovuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha contestato le avverse CP_1 censure ed ha precisato che con ordinanza del 19.12.2020 il giudice di prime cure aveva invitato parte opponente a depositare “copia delle scritture contabili nelle parti afferenti a quanto di causa”; ordine, quest'ultimo, non ottemperato dalla destinataria con la conseguenza che il giudicante ben poteva presumere l'avvenuta registrazione della stessa nei libri contabili della debitrice, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2720 e 2730 c.c. sia in relazione alla correttezza del dispositivo sia in ordine alla prova del rapporto negoziale sottostante ed alla regolarità della fornitura. L'appellata ha domandato il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova preliminarmente illustrare la documentazione versata in atti e la relazione del CTU al fine di meglio ricostruire i rapporti tra le parti in causa. Con scrittura privata del 2 maggio 2006 la e la in vista Parte_1 CP_1 dell'affidamento di un appalto da parte della per il cablaggio dei locali siti in Via Controparte_4 Luzzati, dopo avere premesso di avere partecipato entrambe, in modo autonomo, alla gara d'appalto indetta dalla prefettura di Sassari avente ad oggetto l'automazione uffici e di avere CP_4 entrambe competenze complementari, avevano stabilito che in caso di eventuale aggiudicazione della gara d'appalto ad una delle due imprese, l'aggiudicataria avrebbe incaricato l'altra ditta di svolgere una quota parte di attività secondo lo schema riportato: Impiantistica di : Parte_1 Pt_1
- Modulo Sistema Cablaggio valore totale € 42.200,00.
- Modulo Impianto Elettrico valore economico € 22.000,00. Teleco:
- Modulo Switching valore economico € 22.000,00.
- Attività Varie su Rete Telematica valore economico € 16.000,00. Le parti avevano altresì concordato che le stesse si obbligavano a mantenere la propria indipendenza sia dal punto di vista tecnico che economico e a rispondere solo ed esclusivamente per la loro parte di competenza. Avevano altresì pattuito che: Clausola g) “A seguito di esito positivo del collaudo, l'aggiudicataria si impegna ad emettere regolare fattura verso la committente “ ed, in sequenza, l'altra contraente Controparte_4 fatturerà le proprie competenze alla ditta intestataria della aggiudicazione;
Clausola h) “Il pagamento da parte dell'aggiudicataria verso l'altra contraente sarà condizionato all'avvenuto saldo da parte della Committente e sarà erogato entro cinque (giorni n.d.r.) da tale ultimo pagamento”. Successivamente la ditta Impiantistica, in data 4 maggio 2006, aveva formulato l'offerta contenente la descrizione specifica dei lavori, accettata dalla nel novembre 2006, senza indicare più CP_4 l'attività su reti telematiche pari a euro 16.000,00, che sarebbe stata di competenza della CP_1 secondo il precedente contratto del 2 maggio 2006. Nel corso del giudizio di primo grado, il CTU incaricato di verificare quale fosse il tipo di modulo switching installato da per conto della impiantistica professionale concludeva nel CP_1 Pt_1 senso che “Nello specifico, è stato installato, dalla il modello di switch WS-C3750- CP_1 48TS-S V05 a 48 porte con Serial Number: mentre la vrebbe dovuto NumeroDi_1 CP_1 installare, come previsto nel su richiamato preventivo, accettato dalla il modello Controparte_4 switch WS-C3750-48TS-E a 48 porte”. Tanto premesso, l'appello è fondato nei limiti di quanto segue. Del tutto correttamente il giudice di primo grado interpretava l'accordo del 2 maggio 2006 nel senso che le parti, pur ripromettendosi di operare autonomamente ciascuna secondo le competenze proprie nell'ambito dell'imminente affidamento dei lavori da parte della , avevano stabilito che la CP_4 effettiva aggiudicataria dei lavori era obbligata a pagare all'altra ditta il corrispettivo per la relativa quota parte di lavori effettuati, una volta che la prima avesse ricevuto l'integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto da parte della committente. Inoltre, come correttamente affermato dal tribunale, risulta che a seguito della emissione della fattura n. 238/2007 da parte di , non erano state avanzate contestazioni in merito alla richiesta di CP_1 pagamento, se non dopo la seconda presentazione della medesima fattura nel giugno del 2017. Pertanto, dimostrata, e peraltro non contestata, l'esecuzione da parte di delle opere di cui CP_1 all'accordo 2 maggio 2006 - seppur in modo parzialmente difforme, posto che come riscontrato nella CTU, aveva impiantato un modello in parte diverso - in difetto di qualsiasi contestazione da CP_1 parte del committente, a fronte del collaudo dell'opera, della sua accettazione e dell'integrale pagamento del corrispettivo da parte della , è dovuto quanto pattiziamente convenuto tra le CP_4 parti (euro 22.000,00 oltre iva per il Modulo Switching). Non sono ravvisabili i presupposti per ricondurre l'azione nell'ambito della garanzia per i vizi. Tanto più che nemmeno attualmente è possibile sapere se l'Amministrazione, ammesso che abbia conosciuto della difformità, abbia mai o meno mosso delle contestazioni. Né è ravvisabile neppure un mero ed ipotetico danno all'immagine, tanto più che alcun risarcimento è stato mai richiesto. Pertanto, la ha diritto al pagamento per l'esecuzione dei moduli secondo quanto riportato in CP_1 fattura alla relativa voce per la somma di euro 22.000,00 oltre IVA.
invece e diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non dimostrava di avere CP_1 realmente effettuato il suo intervento con riguardo alla ulteriore voce contenuta in fattura - attività varie su Rete Telematica valore economico € 16.000,00 – in quanto non solo non vi è cenno di tale attività nell'ambito della CTU, ma neppure in altra documentazione sull'effettivo svolgimento della stessa da parte della nell'ambito del rapporto in esame mentre risulta che effettivamente la CP_1 aveva ottenuto sempre dalla un diverso ed autonomo appalto CP_1 Controparte_4 (11625/OP) per la rete telematica dei locali di Piazza Italia e che nulla aveva a che fare con l'appalto aggiudicato alla , ossia l'appalto n. 11627/OP relativo ai locali della Via Parte_6 CP_4
Luzzati. D'altro canto, è noto che in tema di articolazione dell'onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e che quindi era onere di parte opposta/appellata dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il credito pari a euro 16.000,00 per interventi sulla rete telematica non sia stato adeguatamente dimostrato. L'appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza n. 892/2022 del Tribunale di Sassari, il decreto ingiuntivo n. 331/2018 deve essere revocato e deve Controparte_9 essere condannata al pagamento in favore di della minore somma pari a euro 22.000,00, CP_1 oltre IVA e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi e fino al saldo. Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di cause fino a euro 26.000,00 (facendo applicazione del criterio del decisum) devono essere compensate in ragione della metà, ponendo la restante parte a carico di Controparte_10
[...]
[... Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_7 sentenza del Tribunale di Sassari n. 892/2022,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 331/2018 del Tribunale di Sassari e condanna
[...]
al pagamento in favore di della minore somma pari a euro Parte_1 CP_1 22.000,00 oltre Iva e interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi, fino al saldo.
- compensa in ragione della metà le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio e condanna al pagamento, in favore di della restante parte che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.538,50 per il primo grado di giudizio ed in euro 2.904,50 per il presente grado, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Sassari in data 23 maggio 2025 Il Giudice ausiliario est. Dott. Francesca Maccioni Il Presidente Dott. Cinzia Caleffi