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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP Rosa Maria URGA alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.185 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2016 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariani Giuseppe , elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo Studio del difensore in Muro lucano alla via Sopra Maddalena giusta procura in atti
Attore
E
con sede in Milano, in persona del procuratore speciale pro tempore. Controparte_1
,rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Robortaccio e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Potenza alla via della Tecnica 4/b in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
Convenuto
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proprietaria del fondo sito in Parte_1
Agro di Muro Lucano alla Contrada Cupro – Tufo Romito in Catasto al Foglio 30 particelle n. 1 e
270 (ex 11), sul quale, in assenza di qualunque atto di consenso e comunque in assenza completa di mantenimento, la Società TELECOM ITALIA S.p.A. dapprima provvedeva a costruire, ed ancora oggi a mantenere, una linea telefonica che si sostanzia in 4 sostegni di legno ed in svariate centinaia di metri di linea telefonica in cavo aereo, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bella la
[...]
[...] [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della inesistenza di qualsiasi titolo CP_1 legittimante la installazione e il mantenimento su suolo di sua proprietà, di pali a sostegno di cavi telefonici di cui l'attrice non aveva mai beneficiato, al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in euro 1000,00 o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda , oltre alla refusione delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo fattone. Con comparsa, la " si costituiva Controparte_1 in giudizio. La convenuta eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito ,l'infondatezza della domanda,la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Pertanto, essa chiedeva che il giudicante rigettasse la domanda attorea;
in via riconvenzionale, riconoscesse l'acquisto per usucapione a suo favore di una servitù per il passaggio della conduttura telefonica. Con sentenza n.
147/2009 , il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda e per l'effetto condannava la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 360,00 a titolo di risarcimento dei danni,oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condannava altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza la società convenuta proponeva appello davanti al Tribunale di Potenza che , con sentenza n. 994/2015, dichiarava l'incompetenza per materia del giudice di pace di Bella, per essere competente il Tribunale di Potenza, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione del 19 gennaio 2016 ritualmente notificato, parte attrice riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Potenza rassegnando le seguenti conclusioni.
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la illegittimità della permanenza della installazione dei tralicci telefonici sul terreno di proprietà della signora e per l'effetto: Parte_1
b) condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire i danni causati dall'attività illecita posta in essere da questa, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda, danni quantificati in € 1.000,00 o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare in ogni caso la Società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 25 marzo 2016,si costituiva la " instando : Controparte_1
“in via preliminare e riconvenzionale per l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione della servitù di telefonia sul terreno di proprietà della sig.ra ; sempre in via Pt_1 preliminare per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2947 c.c.;
in via subordinata per il rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Nel corso dell'istruzione, si procedeva all'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti ed all'audizione del teste indicato dalla convenuta. Indi, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 9 luglio 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c
Si osserva preliminarmente che le servitù coattive sono unicamente quelle tipizzate dal legislatore e tra queste non vi è quella di passaggio di cavi telefonici. Né è possibile dare lo spazio a tale tipo di servitù attraverso una interpretazione analogica delle esistenti servitù coattive. Tale conclusione è conforme all'orientamento della corte di legittimità secondo cui "a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela" (Cassazione, Sez. II, sent. 820/1992). In secondo luogo si osserva che il procedimento di imposizione delle servitù di passaggio di cavi telefonici è previsto espressamente dal legislatore e segue un iter procedimentale differente rispetto a quello relativo all'imposizione delle servitù coattive. Infatti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 259 del
2003, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio di cavi occorrenti per la funzionalità di impianti telefonici, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del D.P.R. n. 327 del
2001 e della L. n. 166 del 2002. Parte convenuta non ha fornito la prova che nel caso di specie detto iter sia stato seguito e completato.
La disciplina operante in materia è costituita dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) ed in particolare gli art. 51 ( ex art. 90) e seg.
L'art. 52 ( ex art. 91) prevede che negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo
51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il successivo art. 53 ( ex art. 92) del medesimo decreto stabilisce, invece, che: Fuori dei casi previsti dall'articolo 52 (ex 91), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della L. 1 agosto
2002, n. 166.
Risulta nella specie che i pali di appoggio del servizio telefonico sono stati realizzati sulla particella di proprietà dell'attore e che la palificazione telefonica realizzata alla c.da , Persona_1 distribuiva il servizio telefonico alle abitazioni sparse presenti in loco. La fattispecie in questione rientra dunque nell'ambito dell'art. 53 D.Lgs. n. 259 del 2003 sopra menzionato, trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi. Come sopra indicato, l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo. Rilevato che nella fattispecie non è stata intrapresa dalla CP_1 la procedura di espropriazione ex art. 23 D.P.R. n. 156 del 1973 o di imposizione della servitù ex art. 233 stessa legge ne segue che il sacrificio imposto sul fondo di proprietà dell'attore non trova alcuna giustificazione limitatamente ai pali insistenti nel fondo e destinati al sostegno della linea telefonica delle abitazioni di terzi..Secondo la S.C., Corte di Cass., Sez. 3, Sent. n. 12245 del 1998, l'art. 233 del
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, "la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207)" (si v. anche Corte di Cass., Sez. 1,
Sent. n. 10069 del 1993). Ne consegue inoltre che non essendovi in atti alcuna determinazione ammnistrativa o comunque ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né alcun accordo tra le parti, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione delle eventuali opere che siano state realizzate sine titulo dalla società concessionaria del servizio telefonico per l'allacciamento alla rete telefonica di terzi estranei ,così come è avvenuto.
In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo con l'attore ( da stipulare in forza scritta vertendosi in materia della costituzione di un diritto reale ex art. 1350 c.c.) e senza il ricorso alle procedure ablatorie previste per legge, deve essere ritenuta- nella situazione considerata - abusiva e quindi illecita. Né ad impedire l'accoglimento della domanda , può valere, nel caso di specie, l'usucapione ordinaria invocata dalla . con la domanda riconvenzionale. La convenuta, infatti, ha dedotto di CP_1 CP_1 avere acquistato per usucapione la servitù della linea telefonica perché esercitata sui fondi dell'attore pubblicamente e pacificamente da oltre venti anni.
In merito si ritiene che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni".
Di conseguenza, come già detto la circostanza che - nel caso concreto – l' impianto servisse non solo l'abitazione dell'attore, ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Ed invero la c.d. servitù di linea telefonica è una servitù speciale, non rientrante e non riconducibile alle previsioni codicistiche ed a tal fine basti considerare che non esiste una relazione tra fondo dominante e fondo servente, atteso che il peso viene imposto non a favore di un fondo determinato, bensì per la gestione e realizzazione di un servizio pubblico. Pertanto non può essere acquistata per usucapione ordinaria.
Conseguentemente non può sostenersi che sussiste un diritto di servitù della . sul fondo CP_1 dell'attore che legittimi il passaggio della linea telefonica solo per il fatto che essa sia installata pubblicamente e pacificamente da oltre un ventennio.
Si osserva che il procedimento di imposizione delle c.d. servitù di passaggio di cavi telefonici è previsto espressamente dal legislatore e segue un iter procedimentale differente rispetto a quello relativo all' imposizione delle servitù coattive. Infatti, ai sensi dell'art. 53 ( ex art. 92) del D.Lgs. n.
259 del 2003, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio di cavi occorrenti per la funzionalità di impianti telefonici, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del D.P.R. n.
327 del 2001 e della L. n. 166 del 2002.
La parte convenuta non ha fornito la prova che detto iter sia stato seguito e completato nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata ed, invece, non essendovi in atti alcuna determinazione ammnistrativa o comunque ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né alcun accordo tra le parti, la domanda di rimozione dei pali e cavi della linea telefonica va accolta.
E' oggettivo, che la presenza dei palo e della linea telefonica pregiudica la comoda viabilità interna all'appezzamento di terreno e assoggetta quest'ultimo al potenziale transito del personale , CP_1 con impossibilità di recinzione del fondo e limitazioni alle potenziali coltivazioni trattandosi di un terreno seminativo. .Vi è stata quindi una apprensione senza titolo di parte del fondo dell'attore che integra una attività lesiva del diritto di proprietà e, quindi, costituisce illecito permanente. Sorge, pertanto, in capo al proprietario danneggiato il diritto al risarcimento del danno.
In merito all'eccepita prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno, occorre evidenziare che il fatto illecito dedotto in giudizio, ovvero allocazione di linea telefonica con pali di sostegno senza autorizzazione o emanazione di decreto prefettizio, non dà luogo alla c.d. accessione invertita, ma integra un illecito permanente, a fronte del quale si può optare per la richiesta di rilascio del bene o per il risarcimento del danno;
inoltre, assumendo il fatto la veste di illecito permanente poiché comprime stabilmente il diritto di proprietà, il diritto al risarcimento vantato dall'attore si è rinnovato di giorno in giorno ed altrettanto parimenti si è rinnovato, quindi, il relativo “dies a quo” ex art. 2935 c.c. per la sua azione, non sussistendo, pertanto, l'eccepita prescrizione (T.A.R.
Napoli, sez. V, 20/06/2003, n. 7619); la Corte di Cassazione con sentenza del 14/3/2016 CP_2
n. 5081 ha ribadito che nel caso di illecito istantaneo la prescrizione del risarcimento del danno comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
In ordine al quantum, la pretesa risarcitoria va determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante la difficoltà di quantificazione del danno nella sua precisa entità; tenuto conto, pertanto, in base ai valori di zona e relativa valutazione di deprezzamento (Valori Agricoli Medi e valutazioni O.M.I.
Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Regione Agraria “Montagna di Avigliano e Muro Lucano”, tipologia coltura seminativo, anno 2022), dovuto anche all'obbligo di parte attrice di consentire l'accesso nel proprio fondo di tecnici per la manutenzione, che il danno può essere determinato partendo da euro 150,00 a palo, si ritiene congrua la quantificazione dei danni complessivi, all'attualità, e tenuto conto del deprezzamento del terreno in relazione alla destinazione del fondo a seminativo, in complessivi 450,00 [così determinata: €. 150,00 x 3 = €.450,00], oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, da porsi a carico della convenuta titolare Controparte_1
(proprietaria) e responsabile della custodia e manutenzione dell'impianto in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
E' il caso di precisare che le spettanze difensive devono essere determinate secondo i parametri dettati dal D.M. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) . Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (in termini: Cass., SS.UU., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza - sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore degli attori la complessiva somma di Euro. 450,00, oltre interessi legali come in motivazione;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento Controparte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi Euro.662,00 , oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Mariani
Così deciso in Potenza, il 4 dicembre 2025
. IL G0P
Dott.ssa Rosa Maria URGA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP Rosa Maria URGA alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.185 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2016 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariani Giuseppe , elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo Studio del difensore in Muro lucano alla via Sopra Maddalena giusta procura in atti
Attore
E
con sede in Milano, in persona del procuratore speciale pro tempore. Controparte_1
,rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Robortaccio e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Potenza alla via della Tecnica 4/b in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
Convenuto
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proprietaria del fondo sito in Parte_1
Agro di Muro Lucano alla Contrada Cupro – Tufo Romito in Catasto al Foglio 30 particelle n. 1 e
270 (ex 11), sul quale, in assenza di qualunque atto di consenso e comunque in assenza completa di mantenimento, la Società TELECOM ITALIA S.p.A. dapprima provvedeva a costruire, ed ancora oggi a mantenere, una linea telefonica che si sostanzia in 4 sostegni di legno ed in svariate centinaia di metri di linea telefonica in cavo aereo, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Bella la
[...]
[...] [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento della inesistenza di qualsiasi titolo CP_1 legittimante la installazione e il mantenimento su suolo di sua proprietà, di pali a sostegno di cavi telefonici di cui l'attrice non aveva mai beneficiato, al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in euro 1000,00 o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda , oltre alla refusione delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo fattone. Con comparsa, la " si costituiva Controparte_1 in giudizio. La convenuta eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito ,l'infondatezza della domanda,la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Pertanto, essa chiedeva che il giudicante rigettasse la domanda attorea;
in via riconvenzionale, riconoscesse l'acquisto per usucapione a suo favore di una servitù per il passaggio della conduttura telefonica. Con sentenza n.
147/2009 , il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incompetenza, accoglieva la domanda e per l'effetto condannava la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 360,00 a titolo di risarcimento dei danni,oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e condannava altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta sentenza la società convenuta proponeva appello davanti al Tribunale di Potenza che , con sentenza n. 994/2015, dichiarava l'incompetenza per materia del giudice di pace di Bella, per essere competente il Tribunale di Potenza, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione del 19 gennaio 2016 ritualmente notificato, parte attrice riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Potenza rassegnando le seguenti conclusioni.
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la illegittimità della permanenza della installazione dei tralicci telefonici sul terreno di proprietà della signora e per l'effetto: Parte_1
b) condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire i danni causati dall'attività illecita posta in essere da questa, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda, danni quantificati in € 1.000,00 o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare in ogni caso la Società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 25 marzo 2016,si costituiva la " instando : Controparte_1
“in via preliminare e riconvenzionale per l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta usucapione della servitù di telefonia sul terreno di proprietà della sig.ra ; sempre in via Pt_1 preliminare per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2947 c.c.;
in via subordinata per il rigetto di tutte le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Nel corso dell'istruzione, si procedeva all'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti ed all'audizione del teste indicato dalla convenuta. Indi, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 9 luglio 2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c
Si osserva preliminarmente che le servitù coattive sono unicamente quelle tipizzate dal legislatore e tra queste non vi è quella di passaggio di cavi telefonici. Né è possibile dare lo spazio a tale tipo di servitù attraverso una interpretazione analogica delle esistenti servitù coattive. Tale conclusione è conforme all'orientamento della corte di legittimità secondo cui "a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela" (Cassazione, Sez. II, sent. 820/1992). In secondo luogo si osserva che il procedimento di imposizione delle servitù di passaggio di cavi telefonici è previsto espressamente dal legislatore e segue un iter procedimentale differente rispetto a quello relativo all'imposizione delle servitù coattive. Infatti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 259 del
2003, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio di cavi occorrenti per la funzionalità di impianti telefonici, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del D.P.R. n. 327 del
2001 e della L. n. 166 del 2002. Parte convenuta non ha fornito la prova che nel caso di specie detto iter sia stato seguito e completato.
La disciplina operante in materia è costituita dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) ed in particolare gli art. 51 ( ex art. 90) e seg.
L'art. 52 ( ex art. 91) prevede che negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo
51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il successivo art. 53 ( ex art. 92) del medesimo decreto stabilisce, invece, che: Fuori dei casi previsti dall'articolo 52 (ex 91), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e della L. 1 agosto
2002, n. 166.
Risulta nella specie che i pali di appoggio del servizio telefonico sono stati realizzati sulla particella di proprietà dell'attore e che la palificazione telefonica realizzata alla c.da , Persona_1 distribuiva il servizio telefonico alle abitazioni sparse presenti in loco. La fattispecie in questione rientra dunque nell'ambito dell'art. 53 D.Lgs. n. 259 del 2003 sopra menzionato, trattandosi di passaggio con appoggio di fili e cavi. Come sopra indicato, l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo. Rilevato che nella fattispecie non è stata intrapresa dalla CP_1 la procedura di espropriazione ex art. 23 D.P.R. n. 156 del 1973 o di imposizione della servitù ex art. 233 stessa legge ne segue che il sacrificio imposto sul fondo di proprietà dell'attore non trova alcuna giustificazione limitatamente ai pali insistenti nel fondo e destinati al sostegno della linea telefonica delle abitazioni di terzi..Secondo la S.C., Corte di Cass., Sez. 3, Sent. n. 12245 del 1998, l'art. 233 del
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevedeva la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, avrebbe escluso per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, "la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. S.U. 16 gennaio 1986 n. 207)" (si v. anche Corte di Cass., Sez. 1,
Sent. n. 10069 del 1993). Ne consegue inoltre che non essendovi in atti alcuna determinazione ammnistrativa o comunque ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né alcun accordo tra le parti, il proprietario del fondo può chiedere la rimozione delle eventuali opere che siano state realizzate sine titulo dalla società concessionaria del servizio telefonico per l'allacciamento alla rete telefonica di terzi estranei ,così come è avvenuto.
In definitiva, l'installazione, eseguita senza l'accordo con l'attore ( da stipulare in forza scritta vertendosi in materia della costituzione di un diritto reale ex art. 1350 c.c.) e senza il ricorso alle procedure ablatorie previste per legge, deve essere ritenuta- nella situazione considerata - abusiva e quindi illecita. Né ad impedire l'accoglimento della domanda , può valere, nel caso di specie, l'usucapione ordinaria invocata dalla . con la domanda riconvenzionale. La convenuta, infatti, ha dedotto di CP_1 CP_1 avere acquistato per usucapione la servitù della linea telefonica perché esercitata sui fondi dell'attore pubblicamente e pacificamente da oltre venti anni.
In merito si ritiene che la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni".
Di conseguenza, come già detto la circostanza che - nel caso concreto – l' impianto servisse non solo l'abitazione dell'attore, ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.
Ed invero la c.d. servitù di linea telefonica è una servitù speciale, non rientrante e non riconducibile alle previsioni codicistiche ed a tal fine basti considerare che non esiste una relazione tra fondo dominante e fondo servente, atteso che il peso viene imposto non a favore di un fondo determinato, bensì per la gestione e realizzazione di un servizio pubblico. Pertanto non può essere acquistata per usucapione ordinaria.
Conseguentemente non può sostenersi che sussiste un diritto di servitù della . sul fondo CP_1 dell'attore che legittimi il passaggio della linea telefonica solo per il fatto che essa sia installata pubblicamente e pacificamente da oltre un ventennio.
Si osserva che il procedimento di imposizione delle c.d. servitù di passaggio di cavi telefonici è previsto espressamente dal legislatore e segue un iter procedimentale differente rispetto a quello relativo all' imposizione delle servitù coattive. Infatti, ai sensi dell'art. 53 ( ex art. 92) del D.Lgs. n.
259 del 2003, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio di cavi occorrenti per la funzionalità di impianti telefonici, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del D.P.R. n.
327 del 2001 e della L. n. 166 del 2002.
La parte convenuta non ha fornito la prova che detto iter sia stato seguito e completato nel caso di specie.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere rigettata ed, invece, non essendovi in atti alcuna determinazione ammnistrativa o comunque ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. né alcun accordo tra le parti, la domanda di rimozione dei pali e cavi della linea telefonica va accolta.
E' oggettivo, che la presenza dei palo e della linea telefonica pregiudica la comoda viabilità interna all'appezzamento di terreno e assoggetta quest'ultimo al potenziale transito del personale , CP_1 con impossibilità di recinzione del fondo e limitazioni alle potenziali coltivazioni trattandosi di un terreno seminativo. .Vi è stata quindi una apprensione senza titolo di parte del fondo dell'attore che integra una attività lesiva del diritto di proprietà e, quindi, costituisce illecito permanente. Sorge, pertanto, in capo al proprietario danneggiato il diritto al risarcimento del danno.
In merito all'eccepita prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno, occorre evidenziare che il fatto illecito dedotto in giudizio, ovvero allocazione di linea telefonica con pali di sostegno senza autorizzazione o emanazione di decreto prefettizio, non dà luogo alla c.d. accessione invertita, ma integra un illecito permanente, a fronte del quale si può optare per la richiesta di rilascio del bene o per il risarcimento del danno;
inoltre, assumendo il fatto la veste di illecito permanente poiché comprime stabilmente il diritto di proprietà, il diritto al risarcimento vantato dall'attore si è rinnovato di giorno in giorno ed altrettanto parimenti si è rinnovato, quindi, il relativo “dies a quo” ex art. 2935 c.c. per la sua azione, non sussistendo, pertanto, l'eccepita prescrizione (T.A.R.
Napoli, sez. V, 20/06/2003, n. 7619); la Corte di Cassazione con sentenza del 14/3/2016 CP_2
n. 5081 ha ribadito che nel caso di illecito istantaneo la prescrizione del risarcimento del danno comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
In ordine al quantum, la pretesa risarcitoria va determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante la difficoltà di quantificazione del danno nella sua precisa entità; tenuto conto, pertanto, in base ai valori di zona e relativa valutazione di deprezzamento (Valori Agricoli Medi e valutazioni O.M.I.
Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Regione Agraria “Montagna di Avigliano e Muro Lucano”, tipologia coltura seminativo, anno 2022), dovuto anche all'obbligo di parte attrice di consentire l'accesso nel proprio fondo di tecnici per la manutenzione, che il danno può essere determinato partendo da euro 150,00 a palo, si ritiene congrua la quantificazione dei danni complessivi, all'attualità, e tenuto conto del deprezzamento del terreno in relazione alla destinazione del fondo a seminativo, in complessivi 450,00 [così determinata: €. 150,00 x 3 = €.450,00], oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, da porsi a carico della convenuta titolare Controparte_1
(proprietaria) e responsabile della custodia e manutenzione dell'impianto in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
E' il caso di precisare che le spettanze difensive devono essere determinate secondo i parametri dettati dal D.M. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) . Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (in termini: Cass., SS.UU., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza - sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore degli attori la complessiva somma di Euro. 450,00, oltre interessi legali come in motivazione;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento Controparte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi Euro.662,00 , oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Mariani
Così deciso in Potenza, il 4 dicembre 2025
. IL G0P
Dott.ssa Rosa Maria URGA