Art. 37.
Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge.
Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge.