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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/09/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1821/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, in Via Possidonea n. 22; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato in data 11.5.2022 domanda amministrativa per il CP_2
riconoscimento della provvidenza di cui all'art. 1 l. 222/84, rigettata, a seguito di visita, per carenza del requisito sanitario.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4111/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto dallo stesso ritenuto nella fase di ATPO, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento della provvidenza rivendicata.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Istruita la causa, a seguito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 1.6.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.6 2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 28.6.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU in quanto lo stesso avrebbe sottovalutato le patologie da cui è affetto il ricorrente, avendo peraltro omesso di valutare in concreto la limitazione funzionale e la sintomatologia conseguenti alla riscontrata spondilo artrosi lombo-sacrale, con specifico riferimento all'attività lavorativa svolta.
Ebbene, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente il giudicante ha ritenuto necessario chiamare a chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO.
Il consulente tecnico, comparendo all'udienza del 10.4.2025, ha reso i chiarimenti richiesti, dichiarando: “Specifico che la documentazione medica fisiatrica del 2022, presente in atti, non l'ho ritenuta significativa in quanto, in primo luogo, non assistita da un esame strumentale come la elettromiografia e, in secondo luogo, in quanto non vi era documentazione attinente ad alcuna storia clinica pregressa e difficilmente le patologie attestate dalla certificazione del 2022 insorgono istantaneamente, in quanto si estrinsecano nel corso del tempo. In ogni caso, al momento della visita peritale ho valutato obiettivamente le condizioni dell'istante e non ho riscontrato alcuna delle limitazioni funzionali che in teoria mi sarei aspettato di riscontrare a fronte di quella documentazione. Per tali motivi confermo che alla data della visita peritale il paziente non risultava affetto da patologie tali da ridurne la capacità lavorativa in misura superiore ad un terzo, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta, avendo escluso al momento dell'esame obiettivo qualsiasi incidenza sull'attività di guida dei mezzi pesanti e di raccolta dei rifiuti.
Specifico, inoltre, che con riferimento alle lamentate patologie a livello cervicale e delle spalle non vi è in atti alcun esame strumentale, essendo presente la sola rm lombo sacrale, ma che tali patologie sono state meramente diagnosticate dalle strutture pubbliche in sede di visita ambulatoriale”.
Ritiene lo scrivente che le argomentazioni esposte nella perizia, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di chiarimenti, siano esaustive, congruamente motivate e pienamente condivisibili.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso è evidente che vi è stato un concreto accertamento che ha consentito al consulente di escludere la sussistenza di limitazioni funzionali e di sintomatologia tali da incidere sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Effettivamente la certificazione medica versata in atti appare apodittica non essendo assistita da alcun approfondimento strumentale e, allo stesso tempo, come condivisibilmente rilevato dal consulente, il ricorrente non ha versato in atti alcuna ulteriore certificazione che attestasse una “storia clinica” delle patologie lamentate.
Ne consegue che correttamente il consulente, non avendo rilevato in sede di visita obiettiva alcuna limitazione funzionale o sintomatologia significativa, abbia ritenuto di scarsa rilevanza la documentazione medica in atti. Si rileva da ultimo che il ricorrente avrebbe ben potuto produrre, anche nella presente fase, accertamenti strumentali specialistici che fornissero un riscontro obiettivo alle proprie deduzioni, gravando sullo stesso l'onere di provare in giudizio la sussistenza del requisito sanitario rivendicato. Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie riscontrate.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare l'avanzata richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso non può che essere rigettato.
In assenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambe le fasi, nella misura minima di cui al dispositivo.
Allo stesso modo, le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.800,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU che liquida come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1821/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO
DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, in Via Possidonea n. 22; CP_2
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato in data 11.5.2022 domanda amministrativa per il CP_2
riconoscimento della provvidenza di cui all'art. 1 l. 222/84, rigettata, a seguito di visita, per carenza del requisito sanitario.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 4111/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che, contrariamente a quanto dallo stesso ritenuto nella fase di ATPO, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento della provvidenza rivendicata.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Istruita la causa, a seguito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 1.6.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.6 2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 28.6.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU in quanto lo stesso avrebbe sottovalutato le patologie da cui è affetto il ricorrente, avendo peraltro omesso di valutare in concreto la limitazione funzionale e la sintomatologia conseguenti alla riscontrata spondilo artrosi lombo-sacrale, con specifico riferimento all'attività lavorativa svolta.
Ebbene, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente il giudicante ha ritenuto necessario chiamare a chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO.
Il consulente tecnico, comparendo all'udienza del 10.4.2025, ha reso i chiarimenti richiesti, dichiarando: “Specifico che la documentazione medica fisiatrica del 2022, presente in atti, non l'ho ritenuta significativa in quanto, in primo luogo, non assistita da un esame strumentale come la elettromiografia e, in secondo luogo, in quanto non vi era documentazione attinente ad alcuna storia clinica pregressa e difficilmente le patologie attestate dalla certificazione del 2022 insorgono istantaneamente, in quanto si estrinsecano nel corso del tempo. In ogni caso, al momento della visita peritale ho valutato obiettivamente le condizioni dell'istante e non ho riscontrato alcuna delle limitazioni funzionali che in teoria mi sarei aspettato di riscontrare a fronte di quella documentazione. Per tali motivi confermo che alla data della visita peritale il paziente non risultava affetto da patologie tali da ridurne la capacità lavorativa in misura superiore ad un terzo, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta, avendo escluso al momento dell'esame obiettivo qualsiasi incidenza sull'attività di guida dei mezzi pesanti e di raccolta dei rifiuti.
Specifico, inoltre, che con riferimento alle lamentate patologie a livello cervicale e delle spalle non vi è in atti alcun esame strumentale, essendo presente la sola rm lombo sacrale, ma che tali patologie sono state meramente diagnosticate dalle strutture pubbliche in sede di visita ambulatoriale”.
Ritiene lo scrivente che le argomentazioni esposte nella perizia, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di chiarimenti, siano esaustive, congruamente motivate e pienamente condivisibili.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso è evidente che vi è stato un concreto accertamento che ha consentito al consulente di escludere la sussistenza di limitazioni funzionali e di sintomatologia tali da incidere sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Effettivamente la certificazione medica versata in atti appare apodittica non essendo assistita da alcun approfondimento strumentale e, allo stesso tempo, come condivisibilmente rilevato dal consulente, il ricorrente non ha versato in atti alcuna ulteriore certificazione che attestasse una “storia clinica” delle patologie lamentate.
Ne consegue che correttamente il consulente, non avendo rilevato in sede di visita obiettiva alcuna limitazione funzionale o sintomatologia significativa, abbia ritenuto di scarsa rilevanza la documentazione medica in atti. Si rileva da ultimo che il ricorrente avrebbe ben potuto produrre, anche nella presente fase, accertamenti strumentali specialistici che fornissero un riscontro obiettivo alle proprie deduzioni, gravando sullo stesso l'onere di provare in giudizio la sussistenza del requisito sanitario rivendicato. Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie riscontrate.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare l'avanzata richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso non può che essere rigettato.
In assenza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambe le fasi, nella misura minima di cui al dispositivo.
Allo stesso modo, le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell , in Parte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.800,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU che liquida come da separato decreto emesso in pari data
Locri, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi