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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4750/2022, promossa da:
(C.F: ; P.I: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO PEROTTI del Foro di Pavia;
P.VA_1
ATTORE contro
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALESSANDRO CONTEMI e FABIO
BANCALE, entrambi del Foro di Napoli;
(C.F: ; P.I: ), in persona del presidente p.t., CP_2 Pt_2 P.VA_3 P.VA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
CONVENUTI
e con la chiamata di
(C.F: ), in persona del Controparte_3 P.VA_5 procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito: in accoglimento della domanda introdotta da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e Controparte_1 CP_4
per i danni occorsi al veicolo Iveco daily tg FD968TK di proprietà del sig.
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, per i fatti del giorno Parte_1
1.12.2021 per i motivi di cui in premessa e per l'effetto condannare i convenuti – ciascuno per il proprio grado di responsabilità come accertata in esito al presente giudizio – a versare in favore di parte attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti la somma complessiva di euro € 12.393,42 come in narrativa dettagliata e determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti ed onorario come per legge -Ai sensi dell'art. 210 cpc, non essendo in disponibilità del sig.
si chiede di ordinare a di esibire e produrre la Pt_1 Controparte_5 documentazione afferente l'accertamento del danno al veicolo di proprietà e in Pt_1
particolare la valutazione peritale operata dal loro tecnico Si chiede ammettersi i Per_1 seguenti capitili di prova come formulati per testi: (…).”;
- parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Pavia, contrariis rejectis, così provvedere: I - In via preliminare, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e per tutti i motivi espressi nel presente libello difensivo. II – In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accertasse la responsabilità della
Infrastrutture stradali, dichiarare che il danno patito dall'attrice è contenuto in euro
1.000,00 così come accertato dal CTU nella propria relazione peritale;
III - Per l'effetto condannare la (P.VA ), in persona Controparte_6 P.VA_5
del l.r.p.t., a tenere indenne e manlevare la per quanto la stessa Controparte_1 fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attrice. IV - In ogni caso, tenuto conto dell'intento predatorio sotteso alla spropositata richiesta economica, condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria. V –Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, VA e
CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che si dichiarano anticipatari.”;
- parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto del Controparte_4
tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, in
Part quanto la non può essere coinvolta, avendo affidato il cantiere a Controparte_4
che si è impegnata ad eseguire le opere in appalto e di cui deve rispondere;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare (P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.VA_2
Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 81030 – Cancello ed Arnone (CE),
Via dei Glicini n. 5, esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la medesima a risarcire l'attrice per i danni come risultanti effettivamente subiti e per le somme come risultanti effettivamente dovute, nei limiti del giusto e provato e quantificati dal CTU in € 1.000,00, tenendo indenne e manlevando;
- in Controparte_4
ogni caso, condannare a rifondere/rimborsare, sempre per le Controparte_1 ragioni di cui ai propri scritti difensivi, l'Ente convenuto di quanto questo fosse eventualmente tenuto a corrispondere in favore dell'odierna attrice per i fatti di causa, nell'ammontare pari a quello risultante accertato e dovuto e comunque quantificato dal
CTU in € 1.000,00; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la responsabilità di , salvo Controparte_4
quanto sopra richiesto, limitare ogni pretesa così come accertata in corso di causa e all'esito dell'espletata istruttoria, nei limiti del dedotto e del dimostrato, avuto riguardo ai danni effettivamente subiti dall'attrice, con eventuale graduazione di responsabilità; in via istruttoria: (…) in ogni caso: spese, compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario del 15% seguiranno la soccombenza”;
- terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso per infondatezza nel merito della domanda avanzata dall'attrice, nella sola ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, delle domande proposte da Parte_1
-accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 05110732000409, in
[...] virtù di quanto disposto dall'art. 17 – 17.1, lett. g., nonché delle clausole speciali ex art.
121 pag. 5 della polizza, che prevede una franchigia per sinistro di € 1.000,00, somma accertata dal CTU quale danno eventualmente subito dall'attore: In via istruttoria: (…) in ogni caso: spese, compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario del 15% seguiranno la soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.10.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la società e la , nelle rispettive Controparte_7 Controparte_4
qualità di impresa esecutrice e di ente proprietario, custode e committente delle opere di ristrutturazione del ponte della Becca sulla confluenza del fiume Po, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
01.12.2021, verso le ore 16:30.
L'attore esponeva che, nel giorno e all'orario sopra indicato, stava percorrendo la S.S. 617 con direzione da Pavia verso Tornello-Mezzanino alla guida del proprio furgone Iveco Daily targato
FD968TK, allorquando gli operai impiegati nella tinteggiatura delle strutture metalliche del ponte, a causa dell'improprio utilizzo di un compressore di vernice “a spruzzo”, finivano per imbrattare il veicolo di sua proprietà che in quel momento stava transitando. Accortosi del danneggiamento del veicolo, l'attore in data 06.12.2021 con e-mail denunciava l'accaduto alla Provincia di Pavia al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, che stimava in complessivi € 12.393,42 (come preventivati), di cui € 10.624,42 per la riparazione del mezzo ed €
1.769,00 per la rimozione e il rifacimento degli adesivi pubblicitari installati sulle fiancate del medesimo.
Deduceva, quindi, la concorrente responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051 c.c., sostenendo l'inidoneità delle misure approntate dall'impresa esecutrice e dal custode e committente delle opere al fine di evitare il danneggiamento dei veicoli in transito durante la verniciatura delle strutture del ponte.
Si costituiva tempestivamente la che, contestando le pretese attoree, in Controparte_1
sintesi:
- assumeva di avere predisposto tutte le cautele previste nel capitolato d'appalto - tra le quali l'ancoraggio dei teloni protettivi lungo l'intero tratto del Ponte oggetto di ristrutturazione - al fine di prevenire, evitare o quantomeno attenuare eventuali danni a terzi;
- eccepiva che nessun evento dannoso era stato mai contestato al momento del presunto accadimento agli addetti della presenti in loco, e di essere venuta Controparte_1
a conoscenza dell'accaduto soltanto alla ricezione della costituzione in mora;
- eccepiva che l'evento, ove mai provato dall'attore, era da imputare esclusivamente alle eccezionali condizioni metereologiche (forti ed anormali raffiche di vento), riconducibili nell'alveo delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la riduzione delle pretese risarcitorie in quanto incongrue e sproporzionate;
chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere manlevata e tenuta Controparte_6 indenne relativamente alle somme che fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attore.
La Provincia di Pavia si costituiva tempestivamente e, contestando la ricostruzione del sinistro esposta dall'attore, in difetto della prova del transito della vettura nell'area di cantiere e della compatibilità della vernice presente sul veicolo con quella utilizzata dall'impresa per le opere di manutenzione del ponte, evidenziava che, in ogni caso, dei danni derivati o connessi alla gestione del cantiere dovesse rispondere esclusivamente l'impresa esecutrice, indicata quale unica responsabile anche in via di manleva o regresso. Contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto dall'attore.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_6 associandosi alle difese dell'assicurato concernenti il sinistro, le sue modalità e l'importo del risarcimento oggetto di domanda;
quanto al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività della garanzia per l'insussistenza del requisito della “accidentalità” del sinistro e comunque per l'esclusione dal rischio assicurato dei “danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori” ex art. 17, lett. g) c.g.a.; in subordine, eccepiva l'operatività della garanzia RCT al netto della franchigia di € 1.000,00 per sinistro prevista dall'art. 121 delle condizioni speciali di polizza.
Integrata dapprima la negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante documenti e prove testi.
Assunte le prove dichiarative, veniva altresì disposta una CTU tecnico-estimativa sul veicolo interessato.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza cartolare del 24.07.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore meriti accoglimento sia pure nei limiti e per le ragioni che seguono.
1.1 Anzitutto, appare opportuno ricostruire la dinamica del sinistro di cui è causa nella misura in cui si ritiene raggiunta la prova nel corso del giudizio. In particolare, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria, risulta provato che:
- il ponte “della Becca”, sul fiume Po, lungo la ex SS 167 Bronese è stato interessato da lavori di ristrutturazione oggetto del contratto d'appalto intercorso la Controparte_4
(committente) ed il (appaltatore), il quale designava la Controparte_8
consorziata quale impresa esecutrice dei lavori (cfr. doc. 1 fasc. Controparte_1
conv., pag. 2);
- tra i lavori oggetto di appalto era prevista anche la verniciatura completa delle strutture metalliche esterne del ponte, anch'essa eseguita materialmente dalla Controparte_1
[...]
- durante l'esecuzione dei lavori di verniciatura del ponte, almeno nel mese di dicembre 2021 per quanto di interesse, l'area di cantiere non era interdetta al traffico veicolare;
- il giorno 01.12.2021, verso le ore 16:30, l'attore alla guida del furgone di sua proprietà modello Iveco Daily tg FD968TK, a bordo del quale viaggiava anche Testimone_1 percorreva il ponte “della Becca” con direzione Pavia-Stradella per fare ritorno a Verrua Po
[v. teste sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare: “sul cap. 4): si è Testimone_1
vero, lo so perché ero presente ed ero a bordo del veicolo. ADR: si ricorda esattamente che era il 1 dicembre 2021? Risposta: si. Eravamo insieme perché mi stava accompagnando verso casa di mia madre che abita a Verrua Po. ADR: venivate da? Risposta: Pavia, adesso non ricordo perfettamente. ADR: a che ora siete arrivati a destinazione? Risposta: penso poco dopo le 16:35. ADR: quanto dista Verrua Po dal Ponte? Risposta: penso 2-3 km.”];
- poco dopo l'arrivo a destinazione, una volta arrestata la marcia, l'attore unitamente al passeggero rilevavano la presenza di macchioline bianche sulla carrozzeria, come mostrano le fotografie del furgone scattate il giorno stesso del sinistro [cfr. “zip foto veicolo”, sub. II mem. p. att.; v. teste “ADR: siete arrivati e siete scesi e avete notato Testimone_1
qualcosa? Risposta: si abbiamo notato macchie bianche sul furgone. ADR: erano visibili?
Risposta: si si. ADR: era buio il 1 dicembre? Risposta: adesso non ricordo. ADR: le macchie erano visibili anche con la luce pomeridiana? Risposta: si si. sul cap. 6): mostrate le foto, riconosce le macchie bianche ed il furgone e dichiara che le fotografie sono state scattate il giorno stesso del 1 dicembre 2021.”];
- nel pomeriggio del 01.12.2021, vi erano addetti in cantiere che operavano sopra la struttura del ponte con l'utilizzo di lance per verniciatura a spruzzo [v. teste “sul cap. Testimone_1
7): ci siamo accorti che c'erano degli operai che stavano lavorando con delle lance che sparano la vernice sul ponte. ADR: quando ve ne siete accorti? Risposta: non ricordo bene la posizione sulla lunghezza, mi sembra che era all'inizio del ponte ed erano in alto, stavano pitturando il lato superiore. ADR: si ricorda come erano imbragati gli operai?
Risposta: non ricordo se erano su un ponte mobile o su una impalcatura, mi ricordo che erano con le tute per non sporcarsi. ADR: quindi ve ne siete accorti dopo, avete collegato che poteva essere la vernice del ponte e quindi siete tornati indietro? Risposta: si esatto e abbiamo trovato una coppia di operai a cui abbiamo chiesto spiegazioni e ci hanno detto di fotografare il cartello con su scritto il referente dei lavori per avanzare le richieste se
c'erano stati problemi. Mostrato il doc. 1) riconosce il cartello in foto.”; v. teste Tes_2
tecnico verniciatore alle dipendenze della società convenuta ed impiegato nel
[...] cantiere oggetto di causa: “ADR: che strumento utilizzavate per la pittura? Risposta: una lancia di 50 cm con una pistola, una beccuccia a spruzzo. Salivamo su una piattaforma chiusa, poi abbiamo utilizzato un ponteggio mobile. ADR: il ponteggio mobile ce l'avevate già a novembre? Risposta: sì.”];
- la metodologia di applicazione è compatibile con la superficie della verniciatura “a buccia d'arancia” (tipico difetto dato dalla applicazione a spruzzo della vernice) rilevata dal CTU durante il sopralluogo del 03.05.2024 (cfr. rel. CTU, pag. 6);
- il ciclo di verniciatura, approvato dalla Direzione Lavori, prevedeva l'impiego di un primer epossidico ad alto spessore del tipo “surface tolerant” e di uno smalto poliuretanico alifatico ad alto spessore (v. le “premesse” del verbale di sospensione parziale dei lavori a firma del
D.L. Ing. pag. 2, punti 4 e 5); Persona_2
- le macchioline di vernice bianca presenti nella parte anteriore e sul tetto del veicolo ispezionato sono compatibili con l'applicazione del primer sulle strutture metalliche del ponte, come affermato dal CTU (v. rel. CTU, pag. 5 e 6).
1.2 Alla luce di quanto esposto, dall'insieme di tutte le evidenziate circostanze accertate, anche in via presuntiva, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore e l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura del ponte della Becca ad opera della società convenuta.
1.3 Ed invero, la versione dei fatti offerta dalla – volta a negare la stessa Controparte_1
presenza di operai in cantiere il giorno del sinistro per essere stata disposta la sospensione parziale dei lavori dal D.L. ing. – non convince per plurime ragioni. Controparte_9
1.3.1 Prima di tutto occorre evidenziare che tale circostanza (quella della sospensione dei lavori e dell'assenza di operai in cantiere il giorno 01.12.2021) è stata allegata, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, primo termine;
diversamente, nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta non si è limitata a disconoscere “sia l'evento dannoso sia la descrizione dei fatti elencata da controparte”, ma ha bensì affermato che “nessun evento dannoso è mai stato contestato al momento del presunto accadimento agli addetti della Controparte_1 presenti in loco” (cfr. pag. 2 comp.risp.).
[...]
Più che incorrere in una inammissibile “mutatio libelli” (a dire della difesa dell'attore), la deduzione di un fatto nuovo e diverso da parte della convenuta riveste valenza in relazione al dettato dell'art. 115, comma 1 c.p.c., risultando l'argomentazione iniziale logicamente incompatibile con il suo successivo disconoscimento.
1.3.2 Ma anche a ritenere la contestazione tempestiva, la stessa risulta infondata.
Premesso che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex multis Cass. n. 9058/2020), ritiene questo Giudice che le dichiarazioni attribuite al Direttore dei
Lavori pubblici contenute nel “verbale di sospensione parziale dei lavori” datato “1 dicembre
2021” non possano assumere rilevanza dirimente e contraria rispetto a quanto acclarato dall'istruttoria. 1.3.3 Preme anzitutto evidenziare che detto verbale – prodotto con firma digitale dell'ing.
[...]
in qualità di Direttore dei lavori oggetto dell'appalto pubblico – reca in calce la data CP_9 del 1 dicembre 2021 senza alcuna indicazione circa l'orario di redazione.
Tale elemento appare, invece, rilevante se si tiene conto che già dalla lettura integrale del verbale di sospensione parziale dei lavori, il D.L. nell'ordinare all'impresa esecutrice “la sospensione delle lavorazioni di pulitura e verniciatura delle strutture metalliche estradossali ed intradossali, nonché di tutte le lavorazioni che richiedono impiego di prodotti chimici con applicazione condizionata dalla temperatura”, premetteva che “a tutto il 1 dicembre 2021” risultavano “completate le verniciature delle strutture metalliche estradossali per le campate 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5 e 2
(parziale, una sola sezione)”, nonché le verniciature delle strutture “intradossali per la sola campata 13 (parziale)”, ed ancora “a tutto il 1 dicembre 2021” risultavano completate anche “le opere di consolidamento delle pile e del portale lato Broni”, “la posa delle fibre di carbonio” e
“montato un ponteggio mobile in corrispondenza della pila 2, senza ingombro permanente della sede stradale”.
Mancando l'indicazione dell'orario di redazione del verbale (o di apposizione della firma digitale), in uno con i ripetuti riferimenti “a tutto il 1 dicembre 2021”, non può escludersi ed anzi appare ragionevole ritenere che il verbale sia stato redatto alla fine della giornata (lavorativa) del 1 dicembre 2021.
1.3.4 Sempre all'interno del medesimo documento, altro elemento che induce a ragionare in tal senso è il riferimento alla “temperatura massima” registrata “in data odierna” dalla stazione meteorologica installata presso il cantiere, che viene indicata essere “di 9.2° C, a conferma dell'andamento discendente delle temperature massime giornaliere”, atteso che le temperature massime e minime indicano i valori di temperatura più alti e più bassi raggiunti in un intervallo di tempo, di regola, corrispondente alle 24 ore del giorno al quale si riferiscono.
1.3.5 A quanto sopra si aggiunga che, sempre a livello documentale, il verbale di sospensione parziale dei lavori risulta effettivamente trasmesso dal Direttore dei lavori, a mezzo PEC, all'impresa appaltatrice ( ), all'impresa esecutrice ( Controparte_8 Controparte_1
e, per conoscenza, al RUP della , solo il “2 dicembre 2021 (prot.
[...] Controparte_4
U348/21)”, ossia il giorno successivo a quello riportato in calce al verbale (v. doc. prot. U348/21), con richiesta all'appaltatore e all'impresa esecutrice di restituirlo “firmato per accettazione”.
1.3.6 I suesposti rilievi documentali sono stati evidenziati anche nel corso della deposizione testimoniale dell'ing. il quale, invitato dal Giudice a rendere chiarimenti Controparte_9 sull'effettivo momento di sospensione dei lavori inerenti alla verniciatura del ponte, dapprima notava l'assenza dell'orario sul verbale a sua firma prodotto agli atti del giudizio, affermando quindi che la sospensione effettiva coincide con il momento in cui viene firmato il verbale [v. teste ud. 14.02.2024: “ADR: la data del 1 dicembre coincide con quella di sospensione? Persona_2
Risposta: non vedo un orario, di solito se redatto il 1 dicembre dal momento in cui viene firmato i lavori sono sospesi.”]; rispetto alle dichiarazioni in esso contenute, poi, il teste ha precisato di non essersi recato personalmente sul cantiere prima di redigere il verbale, ma che questo gli veniva trasmesso dal direttore operativo per apporvi la propria firma digitale, come da “prassi” [“ADR: per fare questo verbale, che risulta firmato digitalmente da lei, lei era sul luogo? Risposta: no è andato
l'ing. che era direttore operativo come indicato, la prassi era che ci sentivamo anche Tes_3 telefonicamente e poi mi trasmetteva il verbale da firmare digitalmente.”].
Pertanto, in mancanza di un orario certo di trasmissione o di firma digitale del detto verbale, per come dallo stesso testimone riconosciuto, non può desumersi che i lavori di verniciatura delle strutture del ponte non furono effettivamente eseguiti, in quanto sospesi, alle ore 16:30 circa del giorno 01.12.2021.
1.4 Né può sostenersi che la dichiarazione - anch'essa contenuta nel predetto verbale – per cui “in data odierna non sono presenti operai in cantiere”, possa assumere in giudizio carattere fidefacente, in mancanza di querela di falso, dal momento che l'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale (o chi ne eserciti le funzioni) attesta avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti, restando estranea all'area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, ma da questi apprese per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto, ovvero anche da terzi.
Tale dichiarazione rientra, dunque, nel novero delle prove liberamente valutabili dal giudice secondo prudente apprezzamento.
1.5 Difettano di specifica rilevanza probatoria, onde contrastare la versione dei fatti sin dall'inizio allegata dall'attore, inoltre, le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte convenuta, dovendosi evidenziare che:
- il teste arch. (già direttore tecnico della società convenuta per i lavori di Testimone_4 cui è causa), invitato dal Giudice a chiarire la circostanza dell'effettiva sospensione dei lavori di verniciatura sul ponte “della Becca” il giorno 1 dicembre 2021, ha dichiarato di non ricordare se quel giorno si fosse recato o meno sul cantiere, per cui le sue affermazioni appaiono per lo più descrittive rispetto a “come funziona la procedura di solito” [v. teste
[...]
, ud. 29.02.2024: “ADR: lei quel giorno si è recato sul cantiere? Risposta: noi Tes_5
ogni mattina ci recavamo sul cantiere per controllare, quel giorno non posso ricordare se ci fossi andato o meno, ma la procedura funziona così: di solito veniva fatto il sopralluogo per verificare se ci fossero le condizioni per lavorare.”], senza perciò assumere efficacia dimostrativa di fatti che il teste non può (o non ricorda di) avere direttamente conosciuto;
- i testi e (entrambi dipendenti della società convenuta, Testimone_2 Testimone_6 all'epoca dei fatti impiegati sul ponte della Becca anche quali tecnici verniciatori) hanno premesso di aver consultato documenti in loro possesso (non prodotti in atti) “dopo aver saputo di dover testimoniare”, in tal modo eludendo l'autorizzazione del giudice ex art. 118
c.p.c. di consentire d'ufficio l'ispezione di documenti per aiuto alla memoria ed impedendo un effettivo contraddittorio e riscontro sulla fonte consultata prima di rendere la testimonianza. Non risultano depositati i rapportini di lavoro che possano effettivamente corroborare quanto da questi testi dichiarato. Entrambi i testi, peraltro, non arrivano neppure a confermare la loro assenza in cantiere il giorno 1 dicembre 2021, affermando piuttosto il secondo di essersi presentato in cantiere quella mattina, così superando anche la detta dichiarazione circa l'assenza di operai in cantiere alla data di redazione del verbale di sospensione parziale dei lavori.
1.6 Quanto al nesso causale – che nella responsabilità civile si accerta secondo i noti criteri della
“probabilità prevalente” e del “più probabile che non” - la tesi a favore del fatto che l'imbrattamento del veicolo dell'attore sia stato causato, durante il transito (non interdetto) sul ponte della Becca, a causa della caduta di vernice applicata dalle maestranze dell'impresa esecutrice, risulta vieppiù corroborata, oltre agli elementi probatori sopra descritti (v. §1.1), anche dalle convergenti affermazioni del teste ing. circa le modalità esecutive del ciclo di Persona_2 verniciatura [v. teste “sul cap. 2): sul fatto che abbiamo ricevuto lamentele sicuramente sì, non so dire se siano arrivate tra il 1 e il 2 dicembre 2021. ADR: quando è andato sul ponte durante la verniciatura, ha visto utilizzare determinati strumenti? Risposta: la struttura del ponte oggetto di verniciatura è in tralicci di acciaio di 13 campate di 80 metri, lunga più di 1 km, questa verniciatura non riguardava la parte di fondo ma i tre lati, due laterali e quello superiore, quindi, il problema del fatto che ci potessero essere interazioni con il traffico era ovvio perché bisognava verniciare sopra e sotto. Si è lavorato inizialmente con una struttura su tre lati che nascondevano completamente i tralicci da verniciare, poi l'impresa ha chiesto di cambiare il modo di procedere ed è stato utilizzato un ponte mobile. La verniciatura nella prima fase avveniva di giorno, nella seconda fase di notte. Non sono in grado di dire attualmente quando si è passati da una fase all'altra. Il fatto che ci poteva essere caduta di verniciatura è stato oggetto di una decina di verbali, raccomandazioni e riprese per prendere in atto le necessarie misure per evitare che ciò accadesse. Il fatto che ci fossero protezioni proteggeva il traffico deal fatto che la vernice potesse cadere direttamente, ma in condizioni di vento o qualche risucchio prodotto dal traffico non poteva essere garantito che non vi fosse possibilità di vernice al di fuori della protezione e questo è stato oggetto di numerosi verbali dicendo “se c'è vento non potete operare” e poi è stato prescritto che operassero di notte in assenza di traffico. Dopo di che il fatto che si usi uno strumento piuttosto che un altro non rileva per la direzione lavori. ADR: stava accennando al traffico interdetto di notte, in che senso? Risposta: interdire il traffico voleva dire proibire il passaggio, ma senza barrire fisiche ma se qualcuno voleva passare poteva farlo.].
1.7 A tale stregua, la mancata predisposizione di misure organizzative o di elementi di protezione idonei a neutralizzare il rischio di eventi dannosi ai veicoli in transito sul ponte durante i lavori di verniciatura (o anche dopo la sua materiale applicazione fino all'asciugatura), considerata l'esposizione della struttura ed il periodo invernale in cui i lavori furono eseguiti, denota indubbiamente una responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto, la quale non può essere esclusa da generici richiami alle “condizioni meteorologiche avverse”.
A prescindere che non vi è prova del verificarsi di fenomeni atmosferici “anomali”, raffiche di vento, anche “forti”, nel mese di dicembre, per un ponte esposto che attraversa la confluenza tra i fiumi Ticino e Po, non possono certo considerarsi un fatto naturale eccezionale e imprevedibile, tale da realizzare l'ipotesi del caso fortuito o di forza maggiore idonei ad interrompere il nesso di causalità.
Piuttosto, le suesposte circostanze rendevano il danno assolutamente prevedibile, anche in ragione del fatto che i lavori di verniciatura venivano eseguiti in orario diurno (nella prima fase) e che non era prevista l'interdizione al passaggio dei veicoli nella zona di cantiere, tanto più che erano già pervenute lamentele da altri automobilisti.
1.8 Del fatto illecito, causativo del medesimo evento ai danni dell'attore, è chiamata a rispondere anche la , ai sensi dell'art. 2055, comma 1 c.c., in qualità di ente proprietario e Controparte_4
committente delle opere di ristrutturazione del ponte della Becca.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 26780/2023; conf. Cass. n.
7096/2019; Cass. n. 18325/2018; Cass. n. 1146/2015; Cass. n. 20825/2006).
Nel caso di specie, non trova applicazione il principio per cui l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera, atteso che detto principio è destinato ad operare solo se vi sia stato il totale trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere sulla cosa. Né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla in ordine alla clausola CP_4 dell'art. 16 del contratto di appalto – secondo cui resterebbe a carico dell'appaltatore la responsabilità per i danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo – intanto perché non opponibile al terzo danneggiato, ed inoltre perché tale clausola non esonera del tutto la responsabilità dell'ente locale, che ha consentito la circolazione nell'area di cantiere, senza prova di avere stabilito o predisposto tempestivamente una più efficace misura precauzionale e di cautela.
Era peraltro ben nota al committente la circostanza che, in ragione del periodo invernale in cui i lavori di verniciatura venivano eseguiti, potesse verificarsi lo spargimento di vernice dalle strutture del ponte, specie in condizioni di vento o di flussi d'aria prodotti dal traffico veicolare, come emerso dalle risultanze della prova testimoniale (v. sopra, teste , sicché appaiono Persona_2
insufficienti ed inidonee le sole “raccomandazioni” impartite, per il tramite del D.L., alle maestranze dell'impresa esecutrice in cantiere.
1.9 Tardivo ed inammissibile si appalesa, ad ogni modo, l'ultimo tentativo della società convenuta
(cfr. comp. concl., pag. 14-19) di negare la sua stessa conservazione di una certa autonomia organizzativa e gestionale nell'esecuzione dei lavori affidati.
1.10 Dalle considerazioni che precedono ne consegue che, ferma la responsabilità concorrente e solidale nei confronti del terzo danneggiato, sul versante interno – in vista della domanda trasversale subordinata di manleva o regresso (anticipato) proposta dalla – quanto precede CP_4
determina una responsabilità di entrambe le convenute, con ripartizione interna per egual colpa e con conseguente carico risarcitorio suddiviso al 50% tra loro.
§2. Circa il quantum debeatur, il CTU nominato, previa ispezione del veicolo Iveco Daily targato
FD968TK presso la carrozzeria Montecarlo in data 10.04.2024, ha descritto e quantificato i lavori di ripristino in complessivi € 1.000,00 (tra costi di materiale e manodopera), motivatamente discostandosi dalle “voci” e dagli importi indicati nel preventivo di spesa del 10.02.2022 prodotto dall'attore (cfr. doc. 4 fasc.att.), reputandoli eccessivi e non giustificati (cfr. rel. CTU, pag. 11).
2.1 Posto infatti che la rimozione completa delle macchie di vernice rilevate sul mezzo (parte anteriore e sul tetto) è tecnicamente e facilmente ripristinabile – come ampiamente dimostrato dal
CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 8 ss. rel. CTU), da condividersi anche in risposta alle osservazioni del legale di parte attrice (cfr. pag. 13 rel. CTU) - attraverso la pulizia con prodotto diluente e lucidatura, la maggiore pretesa attorea (che nel preventivo prodotto agli atti vi includeva, ad es., la “sostituzione dei proiettori anteriori e del parabrezza anteriore”, la “riverniciatura di tutti i lamierati”, oltre che il ripristino di “deformazioni dei lamierati” non riconducibili al sinistro per cui è causa) implica una indebita locupletazione, ponendosi fuori dall'area del danno risarcibile ex art. 1223 c.c.
2.2 Inoltre, non essendo stata rilevata la presenza di analoghe macchie di vernice sulle fiancate del furgone, nulla può essere riconosciuto in merito agli ulteriori costi preventivati dall'attore per la rimozione, produzione ed installazione di adesivi pubblicitari (cfr. doc. 5 fasc.att.), oggetto di domanda.
2.3 Il danno patrimoniale subito risulta quindi provato per il minore importo di € 1.000,00.
In quanto debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (cfr. Cass. n. 16815/2018; Cass. n. 12140/2016).
Gli interessi compensativi, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
17.02.1995. n. 1712; conf. per tutte Cass. n. 24468/2020), vanno calcolati non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sul capitale iniziale, ossia devalutato alla data del fatto (data del sinistro: 01.12.2021).
All'esito del calcolo, l'importo risarcitorio in favore dell'attore ammonta a complessivi € 1.094,63, al cui pagamento vanno condannati, in solido tra loro, le parti convenute.
Sull'importo così liquidato matureranno gli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
2.4 L'entità del risarcimento (per capitale, interessi e rivalutazione) resta ripartito in egual misura tra le parti convenute, in ragione della responsabilità concorrente e per pari grado come sopra accertata;
ne consegue che la domanda trasversale di “manleva/regresso” (anticipato) avanzata dalla nei confronti della vada limitata alle somme Controparte_4 Controparte_1
eccedenti la propria quota del 50%.
§3. Per quanto concerne la chiamata in causa della da CP_10 Controparte_6
parte della società per essere tenuta indenne rispetto alle pretese avanzate Controparte_1 dall'attore, si osserva preliminarmente che, a livello contrattuale, nella sezione “clausole speciali” delle condizioni polizza n. 05110732000409, la garanzia RCT per i “danni materiali” viene prestata dalla compagnia con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro (cfr. doc. 1 fasc. terza, pag. 5, cl.
121).
La franchigia contrattuale assorbe quasi per intero l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per la sorte capitale, ma non copre la quota relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria, di cui comunque l'assicurato avrebbe diritto di essere indennizzato dal proprio assicuratore. 3.1 Ad ogni modo, l'interesse del chiamante-assicurato all'accertamento della operatività della polizza per il sinistro in oggetto permane anche relativamente alle c.d. “spese di soccombenza”, che non possono ritenersi escluse dalla domanda di condanna dell'assicuratore a tenere indenne e manlevare la società assicurata “per quanto la stessa fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice”
(v. punto V delle conclusioni) (a differenza delle “spese di resistenza”, che richiedono una specifica domanda di condanna in favore dell'assicurato, qui non proposta;
cfr. per tutte Cass. n. 4275/2024).
Si ritiene, pertanto, che la domanda debba essere comunque vagliata nel merito.
3.2 Ebbene, l'eccezione di inoperatività della polizza per difetto del requisito di “accidentalità” del sinistro è infondata.
L'art. 12 c.g.a. della sezione della responsabilità civile verso terzi della polizza in esame (mod.
14/506.2 - ed. 01/2017) prevede l'obbligo di di tenere indenne l'assicurato di quanto CP_6
questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento “dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”; la clausola prosegue prevedendo che “L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso delle persone delle quali debba rispondere” e che “Ove sia assicurato l'esercizio di un'attività, tale estensione si riferisce alla Responsabilità civile che, in relazione all'attività assicurata, possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.” (cfr. doc. 2 fasc.terzo, pag. 14).
Ora, rispetto ad un evento di rischio così garantito, il riferimento al “fatto accidentale” quale causa dei danni “involontariamente cagionati a terzi” dall'assicurato non può essere interpretata nel senso di escludere i danni “assolutamente prevedibili”, “prevenibili” e quindi “evitabili” dall'assicurato medesimo, come invece sostiene la difesa della compagnia.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi su clausole di analogo tenore che limitavano l'operare della copertura assicurativa ai “fatti accidentali” - ha già affermato, con argomentazioni convincenti e condivisibili, che “la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass. n. 23762/2022; conf. Cass. n. 3051/2024) ed ha chiarito che tale limitazione deve essere intesa nell'unico modo possibile, cioè riferendola ad un fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile (cfr. Cass. n. 6523/2024); circostanza, come visto, non certo integrata nel caso di specie.
3.3 Anche l'eccezione di esclusione dalla garanzia del danno occorso al veicolo di proprietà dell'attore non è fondata.
Non si ritiene pertinente l'interpretazione difensiva della clausola n. 17.1 che, tra i “rischi esclusi” dall'ambito di operatività della polizza, contempla alla lettera “g” i danni “alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori” (cfr. doc. 2 fasc. terza, pag. 15).
Va osservato, in particolare, che le “cose” a cui fa riferimento la clausola contrattuale (in coerenza con altre ipotesi contemplate nel medesimo elenco della clausola in esame: ad es. v. lett. e, f, h, i) sono soltanto quelle che si trovano nell'ambito della “esecuzione di lavori”, da interpretarsi non in senso spaziale o come luogo fisico (i.e. alle cose che si trovano all'interno dell'“area di cantiere”), bensì in senso funzionale e complementare al loro impiego o comunque inerenti all'esercizio dell'attività (industriale e edile) svolta dall'assicurato.
3.4 A fronte delle pattuizioni contrattuali sopra riportate, il danneggiamento oggetto di causa rientra nella copertura assicurativa, perché rientrante nella specifica area di rischio assicurata.
§4. Nella regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022; conf. tra le altre Cass. n.
13212/2023; Cass. n. 18929/2024; Cass. n. 33147/2024).
4.1 Nel caso di specie, la vicenda processuale non ha riguardato soltanto la questione della misura del danno-conseguenza oggetto di domanda (che ha subito una sensibile diminuzione all'esito dell'espletata CTU), ma ha coinvolto anche l'an debeatur e le modalità di verificazione del sinistro siccome contestato da entrambe le convenute, richiedendo il dispendio di attività difensiva e processuale affatto superflua;
pertanto, non ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese e la “minoritaria soccombenza” delle parti convenute è circostanza che non consente la deroga al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.
4.2 Costituisce, poi, ius receptum il principio secondo cui il valore della controversia va fissato in base al contenuto effettivo della decisione (criterio del “decisum”), come stabilito dall'art. 5, co. 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, valore rispetto al quale - diversamente dal “disputatum” - le odierne convenute risultano interamente soccombenti (cfr. Cass. n. 30999/2023; conf. Cass. n. 18924/2024).
4.3 Non sussistono, inoltre, le condizioni per dar luogo alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, come richiesto dalla nelle precisate conclusioni, atteso che Controparte_1
essa integra una forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In base all'esito del giudizio, il fatto stesso che la domanda risarcitoria sia stata accolta, sia pure per un importo sensibilmente inferiore a quello indicato dall'attore, esclude che l'invocata norma possa trovare applicazione, non ricorrendo il presupposto della piena soccombenza della parte che ha agito in giudizio (v. ad es. Cass. n. 4212/2022).
Pertanto, le spese del giudizio nel rapporto tra attore e convenute sono regolate con il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal
D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, secondo il criterio del decisum (scaglione di valore fino a € 1.100,00, tutte le fasi, medi).
4.4 Nel rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in base al valore coincidente con il contenuto effettivo della decisione, disponendo la distrazione del pagamento in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
4.5 Sussistono invece giustificate ragioni di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti convenute, in ragione del comune concorso e pari efficienza causale rispetto al sinistro.
4.6 Quanto al fondo spese di C.T.U., avuto riguardo all'assai ridotto accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta e considerato che l'incombente è stato funzionale all'esame della pretesa attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per giustificare l'esclusione dal rimborso, con compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così dispone:
- accoglie la domanda promossa da nei limiti e per le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto condanna e Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore in
[...] conseguenza del sinistro del 01.12.2021, quantificato in complessivi € 1.094,63, somma già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi come in parte motiva;
sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- dichiara la responsabilità solidale tra e nella Controparte_1 Controparte_4 produzione del danno subito dall'attore in data 01.12.2021 e, nei rapporti interni tra gli stessi convenuti, per pari grado di colpa e nella misura del 50% ciascuno;
- ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., subordinatamente all'effettivo pagamento, dichiara tenuta la al rimborso in favore della Controparte_1 Controparte_4
delle somme eccedenti la propria quota di responsabilità nella misura del 50% per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna e al rimborso delle spese del Controparte_1 Controparte_4 giudizio in favore di che si liquidano in € 264,00 per spese Parte_1 esenti, € 662,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 200,00 fase istr./tratt., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, VA e CPA come per legge;
- condanna a tenere indenne l'assicurato Controparte_6
di tutte le somme da questi dovute in forza delle statuizioni del Controparte_1
presente dispositivo che precedono, con i limiti di garanzia previsti dalla polizza assicurativa della franchigia nella misura di € 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_6
con pagamento distratto agli Avv.ti Alessandro Contemi e Fabio Controparte_1
Bancale antistatari, che si liquidano in € 662,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, €
131,00 fase intr., € 200,00 fase istr./tratt., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, VA e CPA come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e Controparte_1
; Controparte_4
- compensa interamente tra tutte le parti le anticipazioni di C.T.U.
Così deciso in Pavia, lì 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4750/2022, promossa da:
(C.F: ; P.I: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO PEROTTI del Foro di Pavia;
P.VA_1
ATTORE contro
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALESSANDRO CONTEMI e FABIO
BANCALE, entrambi del Foro di Napoli;
(C.F: ; P.I: ), in persona del presidente p.t., CP_2 Pt_2 P.VA_3 P.VA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
CONVENUTI
e con la chiamata di
(C.F: ), in persona del Controparte_3 P.VA_5 procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito: in accoglimento della domanda introdotta da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti e Controparte_1 CP_4
per i danni occorsi al veicolo Iveco daily tg FD968TK di proprietà del sig.
[...]
titolare dell'omonima ditta individuale, per i fatti del giorno Parte_1
1.12.2021 per i motivi di cui in premessa e per l'effetto condannare i convenuti – ciascuno per il proprio grado di responsabilità come accertata in esito al presente giudizio – a versare in favore di parte attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti la somma complessiva di euro € 12.393,42 come in narrativa dettagliata e determinata o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti ed onorario come per legge -Ai sensi dell'art. 210 cpc, non essendo in disponibilità del sig.
si chiede di ordinare a di esibire e produrre la Pt_1 Controparte_5 documentazione afferente l'accertamento del danno al veicolo di proprietà e in Pt_1
particolare la valutazione peritale operata dal loro tecnico Si chiede ammettersi i Per_1 seguenti capitili di prova come formulati per testi: (…).”;
- parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Pavia, contrariis rejectis, così provvedere: I - In via preliminare, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e per tutti i motivi espressi nel presente libello difensivo. II – In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accertasse la responsabilità della
Infrastrutture stradali, dichiarare che il danno patito dall'attrice è contenuto in euro
1.000,00 così come accertato dal CTU nella propria relazione peritale;
III - Per l'effetto condannare la (P.VA ), in persona Controparte_6 P.VA_5
del l.r.p.t., a tenere indenne e manlevare la per quanto la stessa Controparte_1 fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'attrice. IV - In ogni caso, tenuto conto dell'intento predatorio sotteso alla spropositata richiesta economica, condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. per lite temeraria. V –Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, VA e
CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che si dichiarano anticipatari.”;
- parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto del Controparte_4
tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, in
Part quanto la non può essere coinvolta, avendo affidato il cantiere a Controparte_4
che si è impegnata ad eseguire le opere in appalto e di cui deve rispondere;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare (P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.VA_2
Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 81030 – Cancello ed Arnone (CE),
Via dei Glicini n. 5, esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la medesima a risarcire l'attrice per i danni come risultanti effettivamente subiti e per le somme come risultanti effettivamente dovute, nei limiti del giusto e provato e quantificati dal CTU in € 1.000,00, tenendo indenne e manlevando;
- in Controparte_4
ogni caso, condannare a rifondere/rimborsare, sempre per le Controparte_1 ragioni di cui ai propri scritti difensivi, l'Ente convenuto di quanto questo fosse eventualmente tenuto a corrispondere in favore dell'odierna attrice per i fatti di causa, nell'ammontare pari a quello risultante accertato e dovuto e comunque quantificato dal
CTU in € 1.000,00; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la responsabilità di , salvo Controparte_4
quanto sopra richiesto, limitare ogni pretesa così come accertata in corso di causa e all'esito dell'espletata istruttoria, nei limiti del dedotto e del dimostrato, avuto riguardo ai danni effettivamente subiti dall'attrice, con eventuale graduazione di responsabilità; in via istruttoria: (…) in ogni caso: spese, compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario del 15% seguiranno la soccombenza”;
- terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso per infondatezza nel merito della domanda avanzata dall'attrice, nella sola ipotesi di ritenuta fondatezza, anche solo parziale, delle domande proposte da Parte_1
-accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 05110732000409, in
[...] virtù di quanto disposto dall'art. 17 – 17.1, lett. g., nonché delle clausole speciali ex art.
121 pag. 5 della polizza, che prevede una franchigia per sinistro di € 1.000,00, somma accertata dal CTU quale danno eventualmente subito dall'attore: In via istruttoria: (…) in ogni caso: spese, compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario del 15% seguiranno la soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.10.2022, la Parte_1
conveniva in giudizio la società e la , nelle rispettive Controparte_7 Controparte_4
qualità di impresa esecutrice e di ente proprietario, custode e committente delle opere di ristrutturazione del ponte della Becca sulla confluenza del fiume Po, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
01.12.2021, verso le ore 16:30.
L'attore esponeva che, nel giorno e all'orario sopra indicato, stava percorrendo la S.S. 617 con direzione da Pavia verso Tornello-Mezzanino alla guida del proprio furgone Iveco Daily targato
FD968TK, allorquando gli operai impiegati nella tinteggiatura delle strutture metalliche del ponte, a causa dell'improprio utilizzo di un compressore di vernice “a spruzzo”, finivano per imbrattare il veicolo di sua proprietà che in quel momento stava transitando. Accortosi del danneggiamento del veicolo, l'attore in data 06.12.2021 con e-mail denunciava l'accaduto alla Provincia di Pavia al fine di ottenere il risarcimento del danno patito, che stimava in complessivi € 12.393,42 (come preventivati), di cui € 10.624,42 per la riparazione del mezzo ed €
1.769,00 per la rimozione e il rifacimento degli adesivi pubblicitari installati sulle fiancate del medesimo.
Deduceva, quindi, la concorrente responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051 c.c., sostenendo l'inidoneità delle misure approntate dall'impresa esecutrice e dal custode e committente delle opere al fine di evitare il danneggiamento dei veicoli in transito durante la verniciatura delle strutture del ponte.
Si costituiva tempestivamente la che, contestando le pretese attoree, in Controparte_1
sintesi:
- assumeva di avere predisposto tutte le cautele previste nel capitolato d'appalto - tra le quali l'ancoraggio dei teloni protettivi lungo l'intero tratto del Ponte oggetto di ristrutturazione - al fine di prevenire, evitare o quantomeno attenuare eventuali danni a terzi;
- eccepiva che nessun evento dannoso era stato mai contestato al momento del presunto accadimento agli addetti della presenti in loco, e di essere venuta Controparte_1
a conoscenza dell'accaduto soltanto alla ricezione della costituzione in mora;
- eccepiva che l'evento, ove mai provato dall'attore, era da imputare esclusivamente alle eccezionali condizioni metereologiche (forti ed anormali raffiche di vento), riconducibili nell'alveo delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la riduzione delle pretese risarcitorie in quanto incongrue e sproporzionate;
chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere manlevata e tenuta Controparte_6 indenne relativamente alle somme che fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attore.
La Provincia di Pavia si costituiva tempestivamente e, contestando la ricostruzione del sinistro esposta dall'attore, in difetto della prova del transito della vettura nell'area di cantiere e della compatibilità della vernice presente sul veicolo con quella utilizzata dall'impresa per le opere di manutenzione del ponte, evidenziava che, in ogni caso, dei danni derivati o connessi alla gestione del cantiere dovesse rispondere esclusivamente l'impresa esecutrice, indicata quale unica responsabile anche in via di manleva o regresso. Contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto dall'attore.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_6 associandosi alle difese dell'assicurato concernenti il sinistro, le sue modalità e l'importo del risarcimento oggetto di domanda;
quanto al rapporto assicurativo, eccepiva l'inoperatività della garanzia per l'insussistenza del requisito della “accidentalità” del sinistro e comunque per l'esclusione dal rischio assicurato dei “danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori” ex art. 17, lett. g) c.g.a.; in subordine, eccepiva l'operatività della garanzia RCT al netto della franchigia di € 1.000,00 per sinistro prevista dall'art. 121 delle condizioni speciali di polizza.
Integrata dapprima la negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante documenti e prove testi.
Assunte le prove dichiarative, veniva altresì disposta una CTU tecnico-estimativa sul veicolo interessato.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza cartolare del 24.07.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore meriti accoglimento sia pure nei limiti e per le ragioni che seguono.
1.1 Anzitutto, appare opportuno ricostruire la dinamica del sinistro di cui è causa nella misura in cui si ritiene raggiunta la prova nel corso del giudizio. In particolare, dai documenti prodotti e dall'espletata istruttoria, risulta provato che:
- il ponte “della Becca”, sul fiume Po, lungo la ex SS 167 Bronese è stato interessato da lavori di ristrutturazione oggetto del contratto d'appalto intercorso la Controparte_4
(committente) ed il (appaltatore), il quale designava la Controparte_8
consorziata quale impresa esecutrice dei lavori (cfr. doc. 1 fasc. Controparte_1
conv., pag. 2);
- tra i lavori oggetto di appalto era prevista anche la verniciatura completa delle strutture metalliche esterne del ponte, anch'essa eseguita materialmente dalla Controparte_1
[...]
- durante l'esecuzione dei lavori di verniciatura del ponte, almeno nel mese di dicembre 2021 per quanto di interesse, l'area di cantiere non era interdetta al traffico veicolare;
- il giorno 01.12.2021, verso le ore 16:30, l'attore alla guida del furgone di sua proprietà modello Iveco Daily tg FD968TK, a bordo del quale viaggiava anche Testimone_1 percorreva il ponte “della Becca” con direzione Pavia-Stradella per fare ritorno a Verrua Po
[v. teste sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare: “sul cap. 4): si è Testimone_1
vero, lo so perché ero presente ed ero a bordo del veicolo. ADR: si ricorda esattamente che era il 1 dicembre 2021? Risposta: si. Eravamo insieme perché mi stava accompagnando verso casa di mia madre che abita a Verrua Po. ADR: venivate da? Risposta: Pavia, adesso non ricordo perfettamente. ADR: a che ora siete arrivati a destinazione? Risposta: penso poco dopo le 16:35. ADR: quanto dista Verrua Po dal Ponte? Risposta: penso 2-3 km.”];
- poco dopo l'arrivo a destinazione, una volta arrestata la marcia, l'attore unitamente al passeggero rilevavano la presenza di macchioline bianche sulla carrozzeria, come mostrano le fotografie del furgone scattate il giorno stesso del sinistro [cfr. “zip foto veicolo”, sub. II mem. p. att.; v. teste “ADR: siete arrivati e siete scesi e avete notato Testimone_1
qualcosa? Risposta: si abbiamo notato macchie bianche sul furgone. ADR: erano visibili?
Risposta: si si. ADR: era buio il 1 dicembre? Risposta: adesso non ricordo. ADR: le macchie erano visibili anche con la luce pomeridiana? Risposta: si si. sul cap. 6): mostrate le foto, riconosce le macchie bianche ed il furgone e dichiara che le fotografie sono state scattate il giorno stesso del 1 dicembre 2021.”];
- nel pomeriggio del 01.12.2021, vi erano addetti in cantiere che operavano sopra la struttura del ponte con l'utilizzo di lance per verniciatura a spruzzo [v. teste “sul cap. Testimone_1
7): ci siamo accorti che c'erano degli operai che stavano lavorando con delle lance che sparano la vernice sul ponte. ADR: quando ve ne siete accorti? Risposta: non ricordo bene la posizione sulla lunghezza, mi sembra che era all'inizio del ponte ed erano in alto, stavano pitturando il lato superiore. ADR: si ricorda come erano imbragati gli operai?
Risposta: non ricordo se erano su un ponte mobile o su una impalcatura, mi ricordo che erano con le tute per non sporcarsi. ADR: quindi ve ne siete accorti dopo, avete collegato che poteva essere la vernice del ponte e quindi siete tornati indietro? Risposta: si esatto e abbiamo trovato una coppia di operai a cui abbiamo chiesto spiegazioni e ci hanno detto di fotografare il cartello con su scritto il referente dei lavori per avanzare le richieste se
c'erano stati problemi. Mostrato il doc. 1) riconosce il cartello in foto.”; v. teste Tes_2
tecnico verniciatore alle dipendenze della società convenuta ed impiegato nel
[...] cantiere oggetto di causa: “ADR: che strumento utilizzavate per la pittura? Risposta: una lancia di 50 cm con una pistola, una beccuccia a spruzzo. Salivamo su una piattaforma chiusa, poi abbiamo utilizzato un ponteggio mobile. ADR: il ponteggio mobile ce l'avevate già a novembre? Risposta: sì.”];
- la metodologia di applicazione è compatibile con la superficie della verniciatura “a buccia d'arancia” (tipico difetto dato dalla applicazione a spruzzo della vernice) rilevata dal CTU durante il sopralluogo del 03.05.2024 (cfr. rel. CTU, pag. 6);
- il ciclo di verniciatura, approvato dalla Direzione Lavori, prevedeva l'impiego di un primer epossidico ad alto spessore del tipo “surface tolerant” e di uno smalto poliuretanico alifatico ad alto spessore (v. le “premesse” del verbale di sospensione parziale dei lavori a firma del
D.L. Ing. pag. 2, punti 4 e 5); Persona_2
- le macchioline di vernice bianca presenti nella parte anteriore e sul tetto del veicolo ispezionato sono compatibili con l'applicazione del primer sulle strutture metalliche del ponte, come affermato dal CTU (v. rel. CTU, pag. 5 e 6).
1.2 Alla luce di quanto esposto, dall'insieme di tutte le evidenziate circostanze accertate, anche in via presuntiva, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra il danneggiamento del veicolo di proprietà dell'attore e l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura del ponte della Becca ad opera della società convenuta.
1.3 Ed invero, la versione dei fatti offerta dalla – volta a negare la stessa Controparte_1
presenza di operai in cantiere il giorno del sinistro per essere stata disposta la sospensione parziale dei lavori dal D.L. ing. – non convince per plurime ragioni. Controparte_9
1.3.1 Prima di tutto occorre evidenziare che tale circostanza (quella della sospensione dei lavori e dell'assenza di operai in cantiere il giorno 01.12.2021) è stata allegata, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, primo termine;
diversamente, nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta non si è limitata a disconoscere “sia l'evento dannoso sia la descrizione dei fatti elencata da controparte”, ma ha bensì affermato che “nessun evento dannoso è mai stato contestato al momento del presunto accadimento agli addetti della Controparte_1 presenti in loco” (cfr. pag. 2 comp.risp.).
[...]
Più che incorrere in una inammissibile “mutatio libelli” (a dire della difesa dell'attore), la deduzione di un fatto nuovo e diverso da parte della convenuta riveste valenza in relazione al dettato dell'art. 115, comma 1 c.p.c., risultando l'argomentazione iniziale logicamente incompatibile con il suo successivo disconoscimento.
1.3.2 Ma anche a ritenere la contestazione tempestiva, la stessa risulta infondata.
Premesso che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex multis Cass. n. 9058/2020), ritiene questo Giudice che le dichiarazioni attribuite al Direttore dei
Lavori pubblici contenute nel “verbale di sospensione parziale dei lavori” datato “1 dicembre
2021” non possano assumere rilevanza dirimente e contraria rispetto a quanto acclarato dall'istruttoria. 1.3.3 Preme anzitutto evidenziare che detto verbale – prodotto con firma digitale dell'ing.
[...]
in qualità di Direttore dei lavori oggetto dell'appalto pubblico – reca in calce la data CP_9 del 1 dicembre 2021 senza alcuna indicazione circa l'orario di redazione.
Tale elemento appare, invece, rilevante se si tiene conto che già dalla lettura integrale del verbale di sospensione parziale dei lavori, il D.L. nell'ordinare all'impresa esecutrice “la sospensione delle lavorazioni di pulitura e verniciatura delle strutture metalliche estradossali ed intradossali, nonché di tutte le lavorazioni che richiedono impiego di prodotti chimici con applicazione condizionata dalla temperatura”, premetteva che “a tutto il 1 dicembre 2021” risultavano “completate le verniciature delle strutture metalliche estradossali per le campate 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5 e 2
(parziale, una sola sezione)”, nonché le verniciature delle strutture “intradossali per la sola campata 13 (parziale)”, ed ancora “a tutto il 1 dicembre 2021” risultavano completate anche “le opere di consolidamento delle pile e del portale lato Broni”, “la posa delle fibre di carbonio” e
“montato un ponteggio mobile in corrispondenza della pila 2, senza ingombro permanente della sede stradale”.
Mancando l'indicazione dell'orario di redazione del verbale (o di apposizione della firma digitale), in uno con i ripetuti riferimenti “a tutto il 1 dicembre 2021”, non può escludersi ed anzi appare ragionevole ritenere che il verbale sia stato redatto alla fine della giornata (lavorativa) del 1 dicembre 2021.
1.3.4 Sempre all'interno del medesimo documento, altro elemento che induce a ragionare in tal senso è il riferimento alla “temperatura massima” registrata “in data odierna” dalla stazione meteorologica installata presso il cantiere, che viene indicata essere “di 9.2° C, a conferma dell'andamento discendente delle temperature massime giornaliere”, atteso che le temperature massime e minime indicano i valori di temperatura più alti e più bassi raggiunti in un intervallo di tempo, di regola, corrispondente alle 24 ore del giorno al quale si riferiscono.
1.3.5 A quanto sopra si aggiunga che, sempre a livello documentale, il verbale di sospensione parziale dei lavori risulta effettivamente trasmesso dal Direttore dei lavori, a mezzo PEC, all'impresa appaltatrice ( ), all'impresa esecutrice ( Controparte_8 Controparte_1
e, per conoscenza, al RUP della , solo il “2 dicembre 2021 (prot.
[...] Controparte_4
U348/21)”, ossia il giorno successivo a quello riportato in calce al verbale (v. doc. prot. U348/21), con richiesta all'appaltatore e all'impresa esecutrice di restituirlo “firmato per accettazione”.
1.3.6 I suesposti rilievi documentali sono stati evidenziati anche nel corso della deposizione testimoniale dell'ing. il quale, invitato dal Giudice a rendere chiarimenti Controparte_9 sull'effettivo momento di sospensione dei lavori inerenti alla verniciatura del ponte, dapprima notava l'assenza dell'orario sul verbale a sua firma prodotto agli atti del giudizio, affermando quindi che la sospensione effettiva coincide con il momento in cui viene firmato il verbale [v. teste ud. 14.02.2024: “ADR: la data del 1 dicembre coincide con quella di sospensione? Persona_2
Risposta: non vedo un orario, di solito se redatto il 1 dicembre dal momento in cui viene firmato i lavori sono sospesi.”]; rispetto alle dichiarazioni in esso contenute, poi, il teste ha precisato di non essersi recato personalmente sul cantiere prima di redigere il verbale, ma che questo gli veniva trasmesso dal direttore operativo per apporvi la propria firma digitale, come da “prassi” [“ADR: per fare questo verbale, che risulta firmato digitalmente da lei, lei era sul luogo? Risposta: no è andato
l'ing. che era direttore operativo come indicato, la prassi era che ci sentivamo anche Tes_3 telefonicamente e poi mi trasmetteva il verbale da firmare digitalmente.”].
Pertanto, in mancanza di un orario certo di trasmissione o di firma digitale del detto verbale, per come dallo stesso testimone riconosciuto, non può desumersi che i lavori di verniciatura delle strutture del ponte non furono effettivamente eseguiti, in quanto sospesi, alle ore 16:30 circa del giorno 01.12.2021.
1.4 Né può sostenersi che la dichiarazione - anch'essa contenuta nel predetto verbale – per cui “in data odierna non sono presenti operai in cantiere”, possa assumere in giudizio carattere fidefacente, in mancanza di querela di falso, dal momento che l'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale (o chi ne eserciti le funzioni) attesta avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti, restando estranea all'area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, ma da questi apprese per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto, ovvero anche da terzi.
Tale dichiarazione rientra, dunque, nel novero delle prove liberamente valutabili dal giudice secondo prudente apprezzamento.
1.5 Difettano di specifica rilevanza probatoria, onde contrastare la versione dei fatti sin dall'inizio allegata dall'attore, inoltre, le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte convenuta, dovendosi evidenziare che:
- il teste arch. (già direttore tecnico della società convenuta per i lavori di Testimone_4 cui è causa), invitato dal Giudice a chiarire la circostanza dell'effettiva sospensione dei lavori di verniciatura sul ponte “della Becca” il giorno 1 dicembre 2021, ha dichiarato di non ricordare se quel giorno si fosse recato o meno sul cantiere, per cui le sue affermazioni appaiono per lo più descrittive rispetto a “come funziona la procedura di solito” [v. teste
[...]
, ud. 29.02.2024: “ADR: lei quel giorno si è recato sul cantiere? Risposta: noi Tes_5
ogni mattina ci recavamo sul cantiere per controllare, quel giorno non posso ricordare se ci fossi andato o meno, ma la procedura funziona così: di solito veniva fatto il sopralluogo per verificare se ci fossero le condizioni per lavorare.”], senza perciò assumere efficacia dimostrativa di fatti che il teste non può (o non ricorda di) avere direttamente conosciuto;
- i testi e (entrambi dipendenti della società convenuta, Testimone_2 Testimone_6 all'epoca dei fatti impiegati sul ponte della Becca anche quali tecnici verniciatori) hanno premesso di aver consultato documenti in loro possesso (non prodotti in atti) “dopo aver saputo di dover testimoniare”, in tal modo eludendo l'autorizzazione del giudice ex art. 118
c.p.c. di consentire d'ufficio l'ispezione di documenti per aiuto alla memoria ed impedendo un effettivo contraddittorio e riscontro sulla fonte consultata prima di rendere la testimonianza. Non risultano depositati i rapportini di lavoro che possano effettivamente corroborare quanto da questi testi dichiarato. Entrambi i testi, peraltro, non arrivano neppure a confermare la loro assenza in cantiere il giorno 1 dicembre 2021, affermando piuttosto il secondo di essersi presentato in cantiere quella mattina, così superando anche la detta dichiarazione circa l'assenza di operai in cantiere alla data di redazione del verbale di sospensione parziale dei lavori.
1.6 Quanto al nesso causale – che nella responsabilità civile si accerta secondo i noti criteri della
“probabilità prevalente” e del “più probabile che non” - la tesi a favore del fatto che l'imbrattamento del veicolo dell'attore sia stato causato, durante il transito (non interdetto) sul ponte della Becca, a causa della caduta di vernice applicata dalle maestranze dell'impresa esecutrice, risulta vieppiù corroborata, oltre agli elementi probatori sopra descritti (v. §1.1), anche dalle convergenti affermazioni del teste ing. circa le modalità esecutive del ciclo di Persona_2 verniciatura [v. teste “sul cap. 2): sul fatto che abbiamo ricevuto lamentele sicuramente sì, non so dire se siano arrivate tra il 1 e il 2 dicembre 2021. ADR: quando è andato sul ponte durante la verniciatura, ha visto utilizzare determinati strumenti? Risposta: la struttura del ponte oggetto di verniciatura è in tralicci di acciaio di 13 campate di 80 metri, lunga più di 1 km, questa verniciatura non riguardava la parte di fondo ma i tre lati, due laterali e quello superiore, quindi, il problema del fatto che ci potessero essere interazioni con il traffico era ovvio perché bisognava verniciare sopra e sotto. Si è lavorato inizialmente con una struttura su tre lati che nascondevano completamente i tralicci da verniciare, poi l'impresa ha chiesto di cambiare il modo di procedere ed è stato utilizzato un ponte mobile. La verniciatura nella prima fase avveniva di giorno, nella seconda fase di notte. Non sono in grado di dire attualmente quando si è passati da una fase all'altra. Il fatto che ci poteva essere caduta di verniciatura è stato oggetto di una decina di verbali, raccomandazioni e riprese per prendere in atto le necessarie misure per evitare che ciò accadesse. Il fatto che ci fossero protezioni proteggeva il traffico deal fatto che la vernice potesse cadere direttamente, ma in condizioni di vento o qualche risucchio prodotto dal traffico non poteva essere garantito che non vi fosse possibilità di vernice al di fuori della protezione e questo è stato oggetto di numerosi verbali dicendo “se c'è vento non potete operare” e poi è stato prescritto che operassero di notte in assenza di traffico. Dopo di che il fatto che si usi uno strumento piuttosto che un altro non rileva per la direzione lavori. ADR: stava accennando al traffico interdetto di notte, in che senso? Risposta: interdire il traffico voleva dire proibire il passaggio, ma senza barrire fisiche ma se qualcuno voleva passare poteva farlo.].
1.7 A tale stregua, la mancata predisposizione di misure organizzative o di elementi di protezione idonei a neutralizzare il rischio di eventi dannosi ai veicoli in transito sul ponte durante i lavori di verniciatura (o anche dopo la sua materiale applicazione fino all'asciugatura), considerata l'esposizione della struttura ed il periodo invernale in cui i lavori furono eseguiti, denota indubbiamente una responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori in appalto, la quale non può essere esclusa da generici richiami alle “condizioni meteorologiche avverse”.
A prescindere che non vi è prova del verificarsi di fenomeni atmosferici “anomali”, raffiche di vento, anche “forti”, nel mese di dicembre, per un ponte esposto che attraversa la confluenza tra i fiumi Ticino e Po, non possono certo considerarsi un fatto naturale eccezionale e imprevedibile, tale da realizzare l'ipotesi del caso fortuito o di forza maggiore idonei ad interrompere il nesso di causalità.
Piuttosto, le suesposte circostanze rendevano il danno assolutamente prevedibile, anche in ragione del fatto che i lavori di verniciatura venivano eseguiti in orario diurno (nella prima fase) e che non era prevista l'interdizione al passaggio dei veicoli nella zona di cantiere, tanto più che erano già pervenute lamentele da altri automobilisti.
1.8 Del fatto illecito, causativo del medesimo evento ai danni dell'attore, è chiamata a rispondere anche la , ai sensi dell'art. 2055, comma 1 c.c., in qualità di ente proprietario e Controparte_4
committente delle opere di ristrutturazione del ponte della Becca.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di custodia grava in via esclusiva sull'appaltatore laddove l'area di cantiere sia completamente enucleata, delimitata ed affidata alla sua custodia, con divieto assoluto del transito veicolare, mentre se l'area risulta adibita al traffico e quindi utilizzata ai fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 26780/2023; conf. Cass. n.
7096/2019; Cass. n. 18325/2018; Cass. n. 1146/2015; Cass. n. 20825/2006).
Nel caso di specie, non trova applicazione il principio per cui l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera, atteso che detto principio è destinato ad operare solo se vi sia stato il totale trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere sulla cosa. Né può indurre a diverse conclusioni quanto argomentato dalla in ordine alla clausola CP_4 dell'art. 16 del contratto di appalto – secondo cui resterebbe a carico dell'appaltatore la responsabilità per i danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo – intanto perché non opponibile al terzo danneggiato, ed inoltre perché tale clausola non esonera del tutto la responsabilità dell'ente locale, che ha consentito la circolazione nell'area di cantiere, senza prova di avere stabilito o predisposto tempestivamente una più efficace misura precauzionale e di cautela.
Era peraltro ben nota al committente la circostanza che, in ragione del periodo invernale in cui i lavori di verniciatura venivano eseguiti, potesse verificarsi lo spargimento di vernice dalle strutture del ponte, specie in condizioni di vento o di flussi d'aria prodotti dal traffico veicolare, come emerso dalle risultanze della prova testimoniale (v. sopra, teste , sicché appaiono Persona_2
insufficienti ed inidonee le sole “raccomandazioni” impartite, per il tramite del D.L., alle maestranze dell'impresa esecutrice in cantiere.
1.9 Tardivo ed inammissibile si appalesa, ad ogni modo, l'ultimo tentativo della società convenuta
(cfr. comp. concl., pag. 14-19) di negare la sua stessa conservazione di una certa autonomia organizzativa e gestionale nell'esecuzione dei lavori affidati.
1.10 Dalle considerazioni che precedono ne consegue che, ferma la responsabilità concorrente e solidale nei confronti del terzo danneggiato, sul versante interno – in vista della domanda trasversale subordinata di manleva o regresso (anticipato) proposta dalla – quanto precede CP_4
determina una responsabilità di entrambe le convenute, con ripartizione interna per egual colpa e con conseguente carico risarcitorio suddiviso al 50% tra loro.
§2. Circa il quantum debeatur, il CTU nominato, previa ispezione del veicolo Iveco Daily targato
FD968TK presso la carrozzeria Montecarlo in data 10.04.2024, ha descritto e quantificato i lavori di ripristino in complessivi € 1.000,00 (tra costi di materiale e manodopera), motivatamente discostandosi dalle “voci” e dagli importi indicati nel preventivo di spesa del 10.02.2022 prodotto dall'attore (cfr. doc. 4 fasc.att.), reputandoli eccessivi e non giustificati (cfr. rel. CTU, pag. 11).
2.1 Posto infatti che la rimozione completa delle macchie di vernice rilevate sul mezzo (parte anteriore e sul tetto) è tecnicamente e facilmente ripristinabile – come ampiamente dimostrato dal
CTU nel corso delle operazioni peritali (cfr. pag. 8 ss. rel. CTU), da condividersi anche in risposta alle osservazioni del legale di parte attrice (cfr. pag. 13 rel. CTU) - attraverso la pulizia con prodotto diluente e lucidatura, la maggiore pretesa attorea (che nel preventivo prodotto agli atti vi includeva, ad es., la “sostituzione dei proiettori anteriori e del parabrezza anteriore”, la “riverniciatura di tutti i lamierati”, oltre che il ripristino di “deformazioni dei lamierati” non riconducibili al sinistro per cui è causa) implica una indebita locupletazione, ponendosi fuori dall'area del danno risarcibile ex art. 1223 c.c.
2.2 Inoltre, non essendo stata rilevata la presenza di analoghe macchie di vernice sulle fiancate del furgone, nulla può essere riconosciuto in merito agli ulteriori costi preventivati dall'attore per la rimozione, produzione ed installazione di adesivi pubblicitari (cfr. doc. 5 fasc.att.), oggetto di domanda.
2.3 Il danno patrimoniale subito risulta quindi provato per il minore importo di € 1.000,00.
In quanto debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (cfr. Cass. n. 16815/2018; Cass. n. 12140/2016).
Gli interessi compensativi, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
17.02.1995. n. 1712; conf. per tutte Cass. n. 24468/2020), vanno calcolati non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sul capitale iniziale, ossia devalutato alla data del fatto (data del sinistro: 01.12.2021).
All'esito del calcolo, l'importo risarcitorio in favore dell'attore ammonta a complessivi € 1.094,63, al cui pagamento vanno condannati, in solido tra loro, le parti convenute.
Sull'importo così liquidato matureranno gli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
2.4 L'entità del risarcimento (per capitale, interessi e rivalutazione) resta ripartito in egual misura tra le parti convenute, in ragione della responsabilità concorrente e per pari grado come sopra accertata;
ne consegue che la domanda trasversale di “manleva/regresso” (anticipato) avanzata dalla nei confronti della vada limitata alle somme Controparte_4 Controparte_1
eccedenti la propria quota del 50%.
§3. Per quanto concerne la chiamata in causa della da CP_10 Controparte_6
parte della società per essere tenuta indenne rispetto alle pretese avanzate Controparte_1 dall'attore, si osserva preliminarmente che, a livello contrattuale, nella sezione “clausole speciali” delle condizioni polizza n. 05110732000409, la garanzia RCT per i “danni materiali” viene prestata dalla compagnia con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro (cfr. doc. 1 fasc. terza, pag. 5, cl.
121).
La franchigia contrattuale assorbe quasi per intero l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per la sorte capitale, ma non copre la quota relativa agli interessi e alla rivalutazione monetaria, di cui comunque l'assicurato avrebbe diritto di essere indennizzato dal proprio assicuratore. 3.1 Ad ogni modo, l'interesse del chiamante-assicurato all'accertamento della operatività della polizza per il sinistro in oggetto permane anche relativamente alle c.d. “spese di soccombenza”, che non possono ritenersi escluse dalla domanda di condanna dell'assicuratore a tenere indenne e manlevare la società assicurata “per quanto la stessa fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice”
(v. punto V delle conclusioni) (a differenza delle “spese di resistenza”, che richiedono una specifica domanda di condanna in favore dell'assicurato, qui non proposta;
cfr. per tutte Cass. n. 4275/2024).
Si ritiene, pertanto, che la domanda debba essere comunque vagliata nel merito.
3.2 Ebbene, l'eccezione di inoperatività della polizza per difetto del requisito di “accidentalità” del sinistro è infondata.
L'art. 12 c.g.a. della sezione della responsabilità civile verso terzi della polizza in esame (mod.
14/506.2 - ed. 01/2017) prevede l'obbligo di di tenere indenne l'assicurato di quanto CP_6
questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento “dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”; la clausola prosegue prevedendo che “L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso delle persone delle quali debba rispondere” e che “Ove sia assicurato l'esercizio di un'attività, tale estensione si riferisce alla Responsabilità civile che, in relazione all'attività assicurata, possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.” (cfr. doc. 2 fasc.terzo, pag. 14).
Ora, rispetto ad un evento di rischio così garantito, il riferimento al “fatto accidentale” quale causa dei danni “involontariamente cagionati a terzi” dall'assicurato non può essere interpretata nel senso di escludere i danni “assolutamente prevedibili”, “prevenibili” e quindi “evitabili” dall'assicurato medesimo, come invece sostiene la difesa della compagnia.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi su clausole di analogo tenore che limitavano l'operare della copertura assicurativa ai “fatti accidentali” - ha già affermato, con argomentazioni convincenti e condivisibili, che “la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass. n. 23762/2022; conf. Cass. n. 3051/2024) ed ha chiarito che tale limitazione deve essere intesa nell'unico modo possibile, cioè riferendola ad un fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile (cfr. Cass. n. 6523/2024); circostanza, come visto, non certo integrata nel caso di specie.
3.3 Anche l'eccezione di esclusione dalla garanzia del danno occorso al veicolo di proprietà dell'attore non è fondata.
Non si ritiene pertinente l'interpretazione difensiva della clausola n. 17.1 che, tra i “rischi esclusi” dall'ambito di operatività della polizza, contempla alla lettera “g” i danni “alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori” (cfr. doc. 2 fasc. terza, pag. 15).
Va osservato, in particolare, che le “cose” a cui fa riferimento la clausola contrattuale (in coerenza con altre ipotesi contemplate nel medesimo elenco della clausola in esame: ad es. v. lett. e, f, h, i) sono soltanto quelle che si trovano nell'ambito della “esecuzione di lavori”, da interpretarsi non in senso spaziale o come luogo fisico (i.e. alle cose che si trovano all'interno dell'“area di cantiere”), bensì in senso funzionale e complementare al loro impiego o comunque inerenti all'esercizio dell'attività (industriale e edile) svolta dall'assicurato.
3.4 A fronte delle pattuizioni contrattuali sopra riportate, il danneggiamento oggetto di causa rientra nella copertura assicurativa, perché rientrante nella specifica area di rischio assicurata.
§4. Nella regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022; conf. tra le altre Cass. n.
13212/2023; Cass. n. 18929/2024; Cass. n. 33147/2024).
4.1 Nel caso di specie, la vicenda processuale non ha riguardato soltanto la questione della misura del danno-conseguenza oggetto di domanda (che ha subito una sensibile diminuzione all'esito dell'espletata CTU), ma ha coinvolto anche l'an debeatur e le modalità di verificazione del sinistro siccome contestato da entrambe le convenute, richiedendo il dispendio di attività difensiva e processuale affatto superflua;
pertanto, non ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese e la “minoritaria soccombenza” delle parti convenute è circostanza che non consente la deroga al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.
4.2 Costituisce, poi, ius receptum il principio secondo cui il valore della controversia va fissato in base al contenuto effettivo della decisione (criterio del “decisum”), come stabilito dall'art. 5, co. 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, valore rispetto al quale - diversamente dal “disputatum” - le odierne convenute risultano interamente soccombenti (cfr. Cass. n. 30999/2023; conf. Cass. n. 18924/2024).
4.3 Non sussistono, inoltre, le condizioni per dar luogo alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di parte attrice, come richiesto dalla nelle precisate conclusioni, atteso che Controparte_1
essa integra una forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In base all'esito del giudizio, il fatto stesso che la domanda risarcitoria sia stata accolta, sia pure per un importo sensibilmente inferiore a quello indicato dall'attore, esclude che l'invocata norma possa trovare applicazione, non ricorrendo il presupposto della piena soccombenza della parte che ha agito in giudizio (v. ad es. Cass. n. 4212/2022).
Pertanto, le spese del giudizio nel rapporto tra attore e convenute sono regolate con il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal
D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, secondo il criterio del decisum (scaglione di valore fino a € 1.100,00, tutte le fasi, medi).
4.4 Nel rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in base al valore coincidente con il contenuto effettivo della decisione, disponendo la distrazione del pagamento in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
4.5 Sussistono invece giustificate ragioni di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti convenute, in ragione del comune concorso e pari efficienza causale rispetto al sinistro.
4.6 Quanto al fondo spese di C.T.U., avuto riguardo all'assai ridotto accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta e considerato che l'incombente è stato funzionale all'esame della pretesa attorea, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per giustificare l'esclusione dal rimborso, con compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così dispone:
- accoglie la domanda promossa da nei limiti e per le ragioni Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto condanna e Controparte_1 CP_4
in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore in
[...] conseguenza del sinistro del 01.12.2021, quantificato in complessivi € 1.094,63, somma già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi come in parte motiva;
sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- dichiara la responsabilità solidale tra e nella Controparte_1 Controparte_4 produzione del danno subito dall'attore in data 01.12.2021 e, nei rapporti interni tra gli stessi convenuti, per pari grado di colpa e nella misura del 50% ciascuno;
- ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., subordinatamente all'effettivo pagamento, dichiara tenuta la al rimborso in favore della Controparte_1 Controparte_4
delle somme eccedenti la propria quota di responsabilità nella misura del 50% per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna e al rimborso delle spese del Controparte_1 Controparte_4 giudizio in favore di che si liquidano in € 264,00 per spese Parte_1 esenti, € 662,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 200,00 fase istr./tratt., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, VA e CPA come per legge;
- condanna a tenere indenne l'assicurato Controparte_6
di tutte le somme da questi dovute in forza delle statuizioni del Controparte_1
presente dispositivo che precedono, con i limiti di garanzia previsti dalla polizza assicurativa della franchigia nella misura di € 1.000,00;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_6
con pagamento distratto agli Avv.ti Alessandro Contemi e Fabio Controparte_1
Bancale antistatari, che si liquidano in € 662,00 per compensi (di cui € 131,00 fase studio, €
131,00 fase intr., € 200,00 fase istr./tratt., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, VA e CPA come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e Controparte_1
; Controparte_4
- compensa interamente tra tutte le parti le anticipazioni di C.T.U.
Così deciso in Pavia, lì 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti