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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM IS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47467/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli, TO SO e BI AN
RICORRENTE
E rappresentato e difeso ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente è un insegnante che ha lavorato in una scuola pubblica alle dipendenze del nell'a.s. 2014/2015 e nell'a.s. 2015/2016, Controparte_2 in entrambi i casi con contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni e scadenza al 30 giugno.
Con il presente giudizio lamenta di avere maturato un credito non corrisposto dal per indennità sostitutiva delle ferie non godute Controparte_2
(e festività soppresse) per un importo di Euro 2.092,22 e ha chiesto di condannare l'amministrazione al pagamento di detta somma, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori.
Il si è costituito chiedendo di rigettare il ricorso Controparte_2 perché infondato e in subordine di dichiarare prescritta l'avversa pretesa, con vittoria di spese. All'odierna udienza il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa.
****
Risulta dagli atti (v. attestazione dello stato di servizio, doc. 1) che parte ricorrente ha lavorato come insegnante alle dipendenze del Controparte_2 nell' a.s. 2014/2015 e nell'a.s. 2015/2016, in entrambi i casi con contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni e scadenza al 30 giugno.
L'oggetto del giudizio è costituito dalle differenze retributive relative all'indennità sostitutiva delle ferie maturate che il non ha pagato non ritenendo di avere CP_2 un simile obbligo secondo la legge italiana e la contrattazione collettiva di settore.
Parte ricorrente sostiene infatti che la normativa nazionale e la contrattazione collettiva dovrebbero essere interpretati alla luce di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia.
Tale opinione va condivisa alla luce di una giurisprudenza che sul punto appare del tutto consolidata.
Ma vediamo prima la normativa c.d. “interna” in materia.
L'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 prescrive che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”; il successivo comma 55 modifica invece l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 successivamente convertito in legge aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, impedendo quindi che il divieto di monetizzazione delle ferie sia applicabile, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Secondo poi quando statuito dall'art. 13, commi 8 e 9, del CCNL comparto scuola 2006\2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e
“devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative […]”.
Ora, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sopra richiamata Contr impone di ritenere il rifiuto del di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute contrastante con l'art. 36, comma 3, Cost., che riconosce invero al lavoratore il diritto alle ferie oltre che al riposo settimanale.
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Contr Non può essere condivisa allora l'interpretazione adottata dal secondo la quale l'art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012, riferendosi ai giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie e non a quelli in cui queste siano effettivamente fruite, consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute solo per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”.
Come rilevato dalla giurisprudenza, tale interpretazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, come si vedrà meglio in seguito, finisce per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
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Al fine di meglio comprendere i reali termini della questione, il giudicante osserva allora che, qualunque sia la normativa applicabile al rapporto di lavoro di parte ricorrente, la stessa deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con quella, in buona parte conseguenziale, della Corte di Cassazione nei suoi più recenti orientamenti.
Come è noto, infatti, i diritti, tra loro strettamente correlati, alla fruizione di ferie retribuite ed al compenso sostitutivo delle ferie non godute, godono di una particolare protezione costituzionale e sono considerati diritti particolarmente importanti dalle disposizioni eurounitarie.
Tra le disposizioni maggiormente rilevanti vi sono certamente l'art 2 della Carta Sociale Europea, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE e l'art. 7 della direttiva 2003/88.
Proprio quest'ultima disposizione è stato oggetto di numerose e concordi interpretazioni della Corte di Giustizia.
La Corte in tali arresti ha fissato una serie di principi di grande rilievo, in forza dei quali: “… il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. 53 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_1
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”. (Sentenza della Corte (Grande Sezione), causa C-619/16 contro , punti 52 e 53.) Parte_2 CP_4
Nella medesima prospettiva, la Corte ha affermato che: “A tal fine […] in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68)”.(Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 causa , C-684/16, Controparte_5 punti 45 e 46) .
Alla luce di tali pronunce ed in relazione ai precetti costituzionali di riferimento, considerando il fatto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., anche la nostra Corte di Cassazione ha ritenuto di interpretare la nostra normativa, come nel caso delle previsioni del D.L. 95/2012, escludendone l'effetto assoluto ed automatico e rilevando, invece, che la
“neutralizzazione” del diritto al compenso è legittima solo se subordinata al rispetto di stringenti requisiti.
Anche la Suprema Corte, infatti, ha chiarito che al principio delle ferie annuali retribuite (ed a quello, correlativo, del compenso spettante per quelle non godute) non si può derogare e la “…attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2033/88”, tanto che non può essere considerato compatibile con l'art. 7 della direttiva “una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole del rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.” (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).
Si è poi affermato che: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”(Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
Particolarmente significativa è poi Cass. n. 29113/2022 di cui è opportuno richiamare il contenuto: “Il motivo è palesemente fondato, alla luce dell'assetto degli oneri probatori in subiecta materia quale consolidatosi presso questa S.C. anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE;
3. sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria;
4. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max- Planck, infatti, “l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto”;
5. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi
“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e che non si possano corrispondere “in nessun caso” trattamenti economici sostitutivi;
6. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso… da…. causa non imputabile al lavoratore”, tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
7. sono dunque infondate le difese della Parte
sviluppate sul richiamo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori;
8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui all'art. 36 Cost., e art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Euro 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (Euro 18140/2022);
9. neppure possono rinvenirsi profili ostativi alla monetizzazione nel disposto del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 1, richiamato nelle difese della Parte
, secondo cui il periodo feriale minimo di quattro settimane “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”;10. la norma va intesa infatti, in ragione del quadro interpretativo di cui sopra, come regola di disciplina delle modalità ordinarie di fruizione minima delle ferie maturate in un certo anno, senza interferenze con il diritto alla monetizzazione, alla fine del rapporto, delle ferie non godute, qualora il datore di lavoro non adempia agli oneri probatori a suo carico quali sopra delineati;
11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi “soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Euro 21780/2022);12. tutto ciò rende manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull'onere della prova..”.
In seguito, questi stessi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, tra le altre con l'ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023 (che richiama Cass. n. 17643/2023) con la quale è stato anche escluso che l'indennità possa essere negata per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che avrebbe lasciato presumere, secondo l'opinione della sentenza di merito cassata, l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, compresa la perdita delle ferie maturate. E ciò in quanto, secondo la disciplina vigente le dimissioni del lavoratore sono un atto volontario, posto sul medesimo piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro;
le dimissioni non possono essere considerate come una forma di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie.
Con specifico riferimento ai docenti a termine che rilevano in questa sede si può richiamare, tra le altre conformi, Cassazione civile sez. lav. - 03/06/2024, n. 15415: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
Negli stessi termini si è espressa Cass. ordinanza n. 16715 del 17.06.2024 con la quale la Corte Cassazione ha ribadito due citati concetti fondamentali:durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere collocato automaticamente (d'ufficio) in ferie;
il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute.Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso (in forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Anche tale ordinanza smentisce l'interpretazione ministeriale secondo cui nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti sarebbero automaticamente in ferie.
Ad abundantiam, con l'ordinanza n. 28587 del 6/11/2024 la Corte di Cassazione ha confermato in modo ancora più perentorio che: “Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5,comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel CP_2 periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L
- Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) - peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.74,comma 2, del D.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della CP_2 giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio..”.
E, da ultimo, questi stessi principi sono stati semplicemente ribaditi alla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025. ****
Insomma, la Corte di Cassazione ha stabilito che dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva quanto segue: a. è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite calcolate in proporzione al periodo di servizio stabilito dal contratto di lavoro;
b. i docenti, di ruolo e precari, non sono collocati automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni;
per essere collocati in ferie dovranno presentare richiesta di fruizione delle ferie nei periodi in cui non si svolgono le lezioni e il dirigente scolastico dovrà autorizzarle. c. la perdita del diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile, che se egli non ne fruisce, tali ferie e l'indennità sostitutiva andranno perse”.
Nel caso in esame non vi è prova di un simile avviso/invito.
Di certo non può essere considerato un "avviso accurato" la comunicazione generica che i dirigenti scolastici, per prassi, inviano a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, solitamente nel mese di giugno (e quindi non “in tempo utile”) per invitare alla richiesta delle ferie. Infatti, in tale comunicazione manca un elemento essenziale, ritenuto tale sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia dalla Corte di Cassazione, ossia l'avvertimento che, qualora l'insegnante non usufruisca delle ferie, queste verranno definitivamente perse, così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.
La Corte di cassazione ha, infatti, rimarcato che «il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato» (così: Cass. Sez. lav., 21/05/2024, n. 14083).
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Con l'ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023 la Cassazione ha poi affermato che il termine di prescrizione rispetto all'indennità dovuta per le ferie non godute inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal lavoratore perchè egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne. La Corte ha ribadito che tale invito deve essere formulato in modo preciso e deve contenere l'avviso che, nel caso di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Ne consegue che, poiché un tale invito non è stato fatto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è comunque infondata. CP_2
Peraltro: “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 (doc. 11) e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17).
Quindi, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata anche per l'a.s. 2014/2015, essendo stato notificato il presente ricorso in data 13.1.2025, molto prima della scadenza del termine decennale, decorrente dal 30.6.2015.
E' poi importante sottolineare che questione relativa al diritto ad avere attribuita la indennità per le ferie non godute alla fine del rapporto, anche alla luce delle previsioni della Direttiva 2003/88 – che non assoggetta “…il diritto a una indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato” - può essere proposta direttamente dai dipendenti al Giudice nazionale considerato che le previsioni di tale Direttiva sono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613, cit. ).
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In estrema sintesi, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite non ha carattere assoluto ed inderogabile, e, pertanto, perché tale divieto possa operare senza collidere con le previsioni eurounitarie e costituzionali, deve essere limitato a quei casi in cui il datore di lavoro abbia diligentemente messo il dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie e quest'ultimo abbia colpevolmente omesso di goderne. È onere del datore di lavoro assicurarsi “concretamente ed in piena trasparenza” che il dipendente venga effettivamente posto nelle condizioni di fruire delle ferie, con indicazioni chiare, comunicate formalmente ed in tempo utile e con l'avvertimento delle conseguenze ove il lavoratore non si attivi È, altresì, onere del datore di lavoro provare di avere assolto a tali compiti in caso di contestazione.
Nel caso di specie,il non ha provato di avere assolto ad alcuno degli CP_2 obblighi su di esso gravanti e, per questa ragione, non può sottrarsi al pagamento richiesto. In effetti, i conteggi sono stati effettuati sulla base di corretti criteri contabili e non si prestano ad alcuna censura che comunque manca.
E' solo il caso di precisare che i conteggi comprendono le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura.
E' noto infatti che la legge 23 dicembre 1977 n. 937 ha abolito diverse festività (religiose e civili) introducendo in compenso 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Coerentemente a detta previsione, l'art. 14 del CCNL comparto scuola 2007/08 prevede 18 che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha affermato poi che “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
E' quindi infondata la contestazione del secondo cui le festività non CP_2 potrebbero essere monetizzate.
Per le esposte ragioni, il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
condanna il a pagare a parte ricorrente la Controparte_2 somma di € 2.092,22, con gli accessori di legge nonché a rifondere alla stessa parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.313,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi. Roma 13.06.2025 Il Giudice
UM IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM IS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 13 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47467/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli, TO SO e BI AN
RICORRENTE
E rappresentato e difeso ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente è un insegnante che ha lavorato in una scuola pubblica alle dipendenze del nell'a.s. 2014/2015 e nell'a.s. 2015/2016, Controparte_2 in entrambi i casi con contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni e scadenza al 30 giugno.
Con il presente giudizio lamenta di avere maturato un credito non corrisposto dal per indennità sostitutiva delle ferie non godute Controparte_2
(e festività soppresse) per un importo di Euro 2.092,22 e ha chiesto di condannare l'amministrazione al pagamento di detta somma, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori.
Il si è costituito chiedendo di rigettare il ricorso Controparte_2 perché infondato e in subordine di dichiarare prescritta l'avversa pretesa, con vittoria di spese. All'odierna udienza il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa.
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Risulta dagli atti (v. attestazione dello stato di servizio, doc. 1) che parte ricorrente ha lavorato come insegnante alle dipendenze del Controparte_2 nell' a.s. 2014/2015 e nell'a.s. 2015/2016, in entrambi i casi con contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni e scadenza al 30 giugno.
L'oggetto del giudizio è costituito dalle differenze retributive relative all'indennità sostitutiva delle ferie maturate che il non ha pagato non ritenendo di avere CP_2 un simile obbligo secondo la legge italiana e la contrattazione collettiva di settore.
Parte ricorrente sostiene infatti che la normativa nazionale e la contrattazione collettiva dovrebbero essere interpretati alla luce di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia.
Tale opinione va condivisa alla luce di una giurisprudenza che sul punto appare del tutto consolidata.
Ma vediamo prima la normativa c.d. “interna” in materia.
L'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 prescrive che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”; il successivo comma 55 modifica invece l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 successivamente convertito in legge aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, impedendo quindi che il divieto di monetizzazione delle ferie sia applicabile, per quello che qui interessa, al personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Secondo poi quando statuito dall'art. 13, commi 8 e 9, del CCNL comparto scuola 2006\2009 (e dall'art. 38 del CCNL comparto scuola 2024) che si applica, ex art. 19 del medesimo CCNL, anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, “le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e
“devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative […]”.
Ora, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sopra richiamata Contr impone di ritenere il rifiuto del di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute contrastante con l'art. 36, comma 3, Cost., che riconosce invero al lavoratore il diritto alle ferie oltre che al riposo settimanale.
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali). Suddette attività, contemplate dall'art. 29 del CCNL, se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione evidenziando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Contr Non può essere condivisa allora l'interpretazione adottata dal secondo la quale l'art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012, riferendosi ai giorni in cui è consentito al personale docente di fruire delle ferie e non a quelli in cui queste siano effettivamente fruite, consentirebbe la monetizzazione delle ferie non godute solo per “i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”.
Come rilevato dalla giurisprudenza, tale interpretazione, oltre ad essere contrastante con il diritto eurounitario, come si vedrà meglio in seguito, finisce per privare di qualunque effetto la norma in questione impedendo in ogni caso la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute visto che i giorni di sospensione delle lezioni sono di norma superiori ai giorni di ferie disponibili.
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Al fine di meglio comprendere i reali termini della questione, il giudicante osserva allora che, qualunque sia la normativa applicabile al rapporto di lavoro di parte ricorrente, la stessa deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con quella, in buona parte conseguenziale, della Corte di Cassazione nei suoi più recenti orientamenti.
Come è noto, infatti, i diritti, tra loro strettamente correlati, alla fruizione di ferie retribuite ed al compenso sostitutivo delle ferie non godute, godono di una particolare protezione costituzionale e sono considerati diritti particolarmente importanti dalle disposizioni eurounitarie.
Tra le disposizioni maggiormente rilevanti vi sono certamente l'art 2 della Carta Sociale Europea, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE e l'art. 7 della direttiva 2003/88.
Proprio quest'ultima disposizione è stato oggetto di numerose e concordi interpretazioni della Corte di Giustizia.
La Corte in tali arresti ha fissato una serie di principi di grande rilievo, in forza dei quali: “… il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. 53 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_1
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”. (Sentenza della Corte (Grande Sezione), causa C-619/16 contro , punti 52 e 53.) Parte_2 CP_4
Nella medesima prospettiva, la Corte ha affermato che: “A tal fine […] in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68)”.(Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 causa , C-684/16, Controparte_5 punti 45 e 46) .
Alla luce di tali pronunce ed in relazione ai precetti costituzionali di riferimento, considerando il fatto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., anche la nostra Corte di Cassazione ha ritenuto di interpretare la nostra normativa, come nel caso delle previsioni del D.L. 95/2012, escludendone l'effetto assoluto ed automatico e rilevando, invece, che la
“neutralizzazione” del diritto al compenso è legittima solo se subordinata al rispetto di stringenti requisiti.
Anche la Suprema Corte, infatti, ha chiarito che al principio delle ferie annuali retribuite (ed a quello, correlativo, del compenso spettante per quelle non godute) non si può derogare e la “…attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2033/88”, tanto che non può essere considerato compatibile con l'art. 7 della direttiva “una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole del rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.” (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).
Si è poi affermato che: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.”(Cass. 8 luglio 2022, n. 21780).
Particolarmente significativa è poi Cass. n. 29113/2022 di cui è opportuno richiamare il contenuto: “Il motivo è palesemente fondato, alla luce dell'assetto degli oneri probatori in subiecta materia quale consolidatosi presso questa S.C. anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE;
3. sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria;
4. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max- Planck, infatti, “l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto”;
5. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi
“sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e che non si possano corrispondere “in nessun caso” trattamenti economici sostitutivi;
6. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso… da…. causa non imputabile al lavoratore”, tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
7. sono dunque infondate le difese della Parte
sviluppate sul richiamo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di lavoro non adempia ai propri oneri probatori;
8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui all'art. 36 Cost., e art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Euro 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (Euro 18140/2022);
9. neppure possono rinvenirsi profili ostativi alla monetizzazione nel disposto del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 1, richiamato nelle difese della Parte
, secondo cui il periodo feriale minimo di quattro settimane “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”;10. la norma va intesa infatti, in ragione del quadro interpretativo di cui sopra, come regola di disciplina delle modalità ordinarie di fruizione minima delle ferie maturate in un certo anno, senza interferenze con il diritto alla monetizzazione, alla fine del rapporto, delle ferie non godute, qualora il datore di lavoro non adempia agli oneri probatori a suo carico quali sopra delineati;
11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi “soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Euro 21780/2022);12. tutto ciò rende manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull'onere della prova..”.
In seguito, questi stessi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, tra le altre con l'ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023 (che richiama Cass. n. 17643/2023) con la quale è stato anche escluso che l'indennità possa essere negata per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che avrebbe lasciato presumere, secondo l'opinione della sentenza di merito cassata, l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, compresa la perdita delle ferie maturate. E ciò in quanto, secondo la disciplina vigente le dimissioni del lavoratore sono un atto volontario, posto sul medesimo piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro;
le dimissioni non possono essere considerate come una forma di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie.
Con specifico riferimento ai docenti a termine che rilevano in questa sede si può richiamare, tra le altre conformi, Cassazione civile sez. lav. - 03/06/2024, n. 15415: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
Negli stessi termini si è espressa Cass. ordinanza n. 16715 del 17.06.2024 con la quale la Corte Cassazione ha ribadito due citati concetti fondamentali:durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere collocato automaticamente (d'ufficio) in ferie;
il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute.Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso (in forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Anche tale ordinanza smentisce l'interpretazione ministeriale secondo cui nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti sarebbero automaticamente in ferie.
Ad abundantiam, con l'ordinanza n. 28587 del 6/11/2024 la Corte di Cassazione ha confermato in modo ancora più perentorio che: “Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5,comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024).Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel CP_2 periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L
- Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) - peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.74,comma 2, del D.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della CP_2 giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio..”.
E, da ultimo, questi stessi principi sono stati semplicemente ribaditi alla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025. ****
Insomma, la Corte di Cassazione ha stabilito che dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva quanto segue: a. è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite calcolate in proporzione al periodo di servizio stabilito dal contratto di lavoro;
b. i docenti, di ruolo e precari, non sono collocati automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni;
per essere collocati in ferie dovranno presentare richiesta di fruizione delle ferie nei periodi in cui non si svolgono le lezioni e il dirigente scolastico dovrà autorizzarle. c. la perdita del diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile, che se egli non ne fruisce, tali ferie e l'indennità sostitutiva andranno perse”.
Nel caso in esame non vi è prova di un simile avviso/invito.
Di certo non può essere considerato un "avviso accurato" la comunicazione generica che i dirigenti scolastici, per prassi, inviano a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, solitamente nel mese di giugno (e quindi non “in tempo utile”) per invitare alla richiesta delle ferie. Infatti, in tale comunicazione manca un elemento essenziale, ritenuto tale sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia dalla Corte di Cassazione, ossia l'avvertimento che, qualora l'insegnante non usufruisca delle ferie, queste verranno definitivamente perse, così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.
La Corte di cassazione ha, infatti, rimarcato che «il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato» (così: Cass. Sez. lav., 21/05/2024, n. 14083).
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Con l'ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023 la Cassazione ha poi affermato che il termine di prescrizione rispetto all'indennità dovuta per le ferie non godute inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal lavoratore perchè egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne. La Corte ha ribadito che tale invito deve essere formulato in modo preciso e deve contenere l'avviso che, nel caso di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Ne consegue che, poiché un tale invito non è stato fatto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal è comunque infondata. CP_2
Peraltro: “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 (doc. 11) e, negli stessi termini, Cass. n. 11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17).
Quindi, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata anche per l'a.s. 2014/2015, essendo stato notificato il presente ricorso in data 13.1.2025, molto prima della scadenza del termine decennale, decorrente dal 30.6.2015.
E' poi importante sottolineare che questione relativa al diritto ad avere attribuita la indennità per le ferie non godute alla fine del rapporto, anche alla luce delle previsioni della Direttiva 2003/88 – che non assoggetta “…il diritto a una indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato” - può essere proposta direttamente dai dipendenti al Giudice nazionale considerato che le previsioni di tale Direttiva sono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613, cit. ).
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In estrema sintesi, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite non ha carattere assoluto ed inderogabile, e, pertanto, perché tale divieto possa operare senza collidere con le previsioni eurounitarie e costituzionali, deve essere limitato a quei casi in cui il datore di lavoro abbia diligentemente messo il dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie e quest'ultimo abbia colpevolmente omesso di goderne. È onere del datore di lavoro assicurarsi “concretamente ed in piena trasparenza” che il dipendente venga effettivamente posto nelle condizioni di fruire delle ferie, con indicazioni chiare, comunicate formalmente ed in tempo utile e con l'avvertimento delle conseguenze ove il lavoratore non si attivi È, altresì, onere del datore di lavoro provare di avere assolto a tali compiti in caso di contestazione.
Nel caso di specie,il non ha provato di avere assolto ad alcuno degli CP_2 obblighi su di esso gravanti e, per questa ragione, non può sottrarsi al pagamento richiesto. In effetti, i conteggi sono stati effettuati sulla base di corretti criteri contabili e non si prestano ad alcuna censura che comunque manca.
E' solo il caso di precisare che i conteggi comprendono le festività soppresse che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie condividendone la natura.
E' noto infatti che la legge 23 dicembre 1977 n. 937 ha abolito diverse festività (religiose e civili) introducendo in compenso 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Coerentemente a detta previsione, l'art. 14 del CCNL comparto scuola 2007/08 prevede 18 che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha affermato poi che “A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”.
E' quindi infondata la contestazione del secondo cui le festività non CP_2 potrebbero essere monetizzate.
Per le esposte ragioni, il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
condanna il a pagare a parte ricorrente la Controparte_2 somma di € 2.092,22, con gli accessori di legge nonché a rifondere alla stessa parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 1.313,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi. Roma 13.06.2025 Il Giudice
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