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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9200 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SPERDUTI MATTEO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SPERDUTI MATTEO per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2) La casa familiare di proprietà esclusiva della moglie, sita in Roma in Via Angelica Balabanoff n. 73 come sopra identificata catastalmente, resta assegnata alla moglie;
3) I figli minori Per_1
e rimangono affidati ad entrambi i genitori in modalità
[...] Persona_2 condivisa, secondo il regime della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocazione e residenza presso la madre e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre, che costituirà l'indirizzo di riferimento per la riconsegna dei figli all'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il diritto-dovere di visita del papà sarà esercitato con le seguenti modalità, che potranno essere rimodulate su accordo tra le parti: - Il papà potrà tenere con sé i figli nel corso di ciascuna settimana due pomeriggi, nelle giornate da concordare di settimana in settimana, e precisamente dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00, avendo cura di assicurare loro la cena e di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- Il papà potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera alle ore 21:00, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre, assicurando previamente la cena ai figli;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell' Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, dandosene i genitori comunicazione per consentire reciprocamente la scelta dei rispettivi periodi di ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, che dovranno essere sempre reperibili telefonicamente;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di 2.500,00 €, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
tale obbligo decorre a partire dal mese di luglio 2024; 5) Le deduzioni fiscali per spese mediche, scolastiche, universitarie, sportive, saranno suddivise al 50% tra i genitori ove entrambi abbiano capienza di reddito per usufruirne, altrimenti ne usufruirà l'altro coniuge al 100% o in ogni caso secondo l'effettiva contribuzione di ciascun genitore. L'assegno Unico Universale (attualmente di
€ 114,00 mensili) e qualsiasi altro emolumento pubblico verranno percepiti in via esclusiva dalla madre. 6) Spese straordinarie per i figli: Le spese straordinarie (cioè, occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori;
per le spese da concordare sarà necessario il previo accordo se superiori a
€100,00 per ciascuna tipologia di spesa. Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ci si richiama al Protocollo del C.N.F. del 2017. 6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo: A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso CP_2 strutture pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico (tranne quelli da banco); e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo); B) SPESE
SCOLASTICHE: libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi tra i genitori da concordare se superiori ad €100,00: A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici); B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c)soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse della figlia, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, scarpe trekking, ecc.; 6.3) Le spese straordinarie devono: a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e- mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di
10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare. 7) Il sig. lascerà la casa coniugale entro il 31 luglio 2024, portando CP_1 via con sé solo i propri effetti personali;
8) Il cane OU ES di nome , di Per_3 cui sono proprietari entrambi i coniugi, rimarrà affidato alle cure della sig. Parte_1
e le relative spese di cura e mantenimento saranno a cura della stessa;
9) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario e proprietario del proprio veicolo;
10) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
11) I coniugi si danno sin d'ora l'autorizzazione reciproca al rilascio di carta identità/passaporto ed ogni altro documento utile per i figli minori e per i medesimi genitori.”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 10.6.2011, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 213,
Parte 2, Serie A06, Anno 2011);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9200 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SPERDUTI MATTEO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SPERDUTI MATTEO per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2) La casa familiare di proprietà esclusiva della moglie, sita in Roma in Via Angelica Balabanoff n. 73 come sopra identificata catastalmente, resta assegnata alla moglie;
3) I figli minori Per_1
e rimangono affidati ad entrambi i genitori in modalità
[...] Persona_2 condivisa, secondo il regime della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocazione e residenza presso la madre e residenza anagrafica dei minori presso l'abitazione della madre, che costituirà l'indirizzo di riferimento per la riconsegna dei figli all'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il diritto-dovere di visita del papà sarà esercitato con le seguenti modalità, che potranno essere rimodulate su accordo tra le parti: - Il papà potrà tenere con sé i figli nel corso di ciascuna settimana due pomeriggi, nelle giornate da concordare di settimana in settimana, e precisamente dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00, avendo cura di assicurare loro la cena e di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- Il papà potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni dall'uscita da scuola il venerdì sino alla domenica sera alle ore 21:00, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre, assicurando previamente la cena ai figli;
- Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell' Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, dandosene i genitori comunicazione per consentire reciprocamente la scelta dei rispettivi periodi di ferie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, che dovranno essere sempre reperibili telefonicamente;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile di 2.500,00 €, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
tale obbligo decorre a partire dal mese di luglio 2024; 5) Le deduzioni fiscali per spese mediche, scolastiche, universitarie, sportive, saranno suddivise al 50% tra i genitori ove entrambi abbiano capienza di reddito per usufruirne, altrimenti ne usufruirà l'altro coniuge al 100% o in ogni caso secondo l'effettiva contribuzione di ciascun genitore. L'assegno Unico Universale (attualmente di
€ 114,00 mensili) e qualsiasi altro emolumento pubblico verranno percepiti in via esclusiva dalla madre. 6) Spese straordinarie per i figli: Le spese straordinarie (cioè, occasionali, imprevedibili o comunque di rilevante entità rispetto all'assegno ordinario) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
qui di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo si distinguono le spese straordinarie che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori;
per le spese da concordare sarà necessario il previo accordo se superiori a
€100,00 per ciascuna tipologia di spesa. Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ci si richiama al Protocollo del C.N.F. del 2017. 6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo: A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso CP_2 strutture pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico (tranne quelli da banco); e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo); B) SPESE
SCOLASTICHE: libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e attrezzatura informatica o di altro genere se richiesta;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi tra i genitori da concordare se superiori ad €100,00: A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati salvo se urgenti o prescritte;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici); B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c)soggiorni di studio all'estero;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite, viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, spese per l'acquisto di computer, cellulare, motorino e autovettura, scuola guida (teoria e pratica), ecc., e quant'altro di interesse della figlia, capi di abbigliamento particolarmente onerosi come giacconi invernali e cappotti, vestiti per eventi importanti/cerimonia, tute da sci e scarponi, scarpe trekking, ecc.; 6.3) Le spese straordinarie devono: a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente dell'altro genitore;
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e- mail, whatsApp, SMS), avrà l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di
10 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare. 7) Il sig. lascerà la casa coniugale entro il 31 luglio 2024, portando CP_1 via con sé solo i propri effetti personali;
8) Il cane OU ES di nome , di Per_3 cui sono proprietari entrambi i coniugi, rimarrà affidato alle cure della sig. Parte_1
e le relative spese di cura e mantenimento saranno a cura della stessa;
9) Ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del proprio conto corrente bancario e proprietario del proprio veicolo;
10) Le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente;
11) I coniugi si danno sin d'ora l'autorizzazione reciproca al rilascio di carta identità/passaporto ed ogni altro documento utile per i figli minori e per i medesimi genitori.”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 10.6.2011, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 213,
Parte 2, Serie A06, Anno 2011);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi