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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2024 VG promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI N. 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso del 18.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Monte San Pietro (BO), in data 30.04.1983 – atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte II, S.
A, anno 1983; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 140/2024, pubblicata il 16.05.2024, con la quale il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto, prendendo atto dell'impegno delle parti ad eseguire gli indicati trasferimenti immobiliari;
pagina 1 di 2 sentite personalmente le parti all'udienza del 30.01.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando di non volersi ricongiungere;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (06.05.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], BO, il 27.03.1955) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Monte San Pietro (BO), in data 30.04.1983 – atto regolarmente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte II, S. A, anno 1983
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti prende atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale e che nulla hanno reciprocamente a pretendere nei confronti l'uno dell'altro.
Spese del procedimento al 50% tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 569/2024 VG promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI N. 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 1/2 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI FRANCESCA ROMANA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso del 18.01.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a Monte San Pietro (BO), in data 30.04.1983 – atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte II, S.
A, anno 1983; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 140/2024, pubblicata il 16.05.2024, con la quale il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto, prendendo atto dell'impegno delle parti ad eseguire gli indicati trasferimenti immobiliari;
pagina 1 di 2 sentite personalmente le parti all'udienza del 30.01.2025, le quali hanno confermato la propria intenzione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando di non volersi ricongiungere;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (06.05.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], BO, il 27.03.1955) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Monte San Pietro (BO), in data 30.04.1983 – atto regolarmente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte II, S. A, anno 1983
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza prende atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti prende atto che le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale e che nulla hanno reciprocamente a pretendere nei confronti l'uno dell'altro.
Spese del procedimento al 50% tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2