Sentenza 1 marzo 2021
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/03/2021, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00267/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2012, proposto da
Comune di Orgiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Fallimento Immobiliare Vesta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bissoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'inadempimento della società Vesta Immobiliare S.r.L. in liquidazione dell'obbligo di eseguire tutte le opere di urbanizzazione del Pian Insediamenti Produttivi relativo all'area D1/5 denominata P.P.5 così come previste e descritte nella convenzione urbanistica, nonché dell'obbligo, derivante dalla medesima convenzione, di cedere gratuitamente al Comune di Orgiano una superficie produttiva urbanizzata di mq 5.808,60, censita al N.C.T. fg. 20 mapp.le 787, nonché vincolare gratuitamente all'uso pubblico tutte le aree ove insistono o devono insistere le opere di urbanizzazione; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fallimento Immobiliare Vesta S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Vesta Immobiliare s.r.l. in liquidazione ha acquistato con due distinti contratti, stipulati in data 26 giugno 2006 e 18 settembre 2006, tutte le aree comprese nel perimetro del Piano degli Insediamenti Produttivi (denominato P.P.5) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 54/2005, nel Comune di Orgiano
Con il ricorso all’esame, il Comune di Orgiano agisce per sentir dichiarare Vesta Immobiliare s.r.l. inadempiente agli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica accessiva al suddetto piano, sottoscritta in data 15 novembre 2015 dagli originari proprietari delle aree.
Con la suddetta convenzione (agli articoli 1, 5, 7 e 12), i proprietari lottizzanti si erano obbligati a realizzare, entro 3 anni dalla sottoscrizione, le opere di urbanizzazione primaria (per un valore stimato di € 385.231,84), a cedere gratuitamente al Comune una superficie produttiva urbanizzata di mq 5.808,60 censita al N.C.T. fg. 20, mapp.le 787 e a vincolare gratuitamente all’uso pubblico tutte le aree ove insistono o devono insistere le opere di urbanizzazione.
La società, dopo aver ottenuto la voltura del permesso di costruire rilasciato ai suoi danti causa, ha realizzato solo parte delle opere di urbanizzazione. Di tale parte ha chiesto il collaudo, che ha avuto esito favorevole.
In sede di collaudo, è stato accertato che le opere ancora da eseguire, alla data del 1.7.2008 erano le seguenti:
- Binder e manto d’usura su tutta la viabilità;
- Segnaletica orizzontale e verticale;
- Illuminazione pubblica (cavi e quadri elettrici);
- Completamento bacino di invaso;
- Verde e piantumazioni;
- Allacciamenti gas e telecom.
Deduce il Comune che le opere sopra indicate non sono mai state realizzate, così come è rimasto inadempiuto l’obbligo di cessione del mappale 787 e di costituzione di servitù di uso pubblico.
Agisce, pertanto, per l’accertamento dell’inadempimento della società agli obblighi convenzionalmente assunti e per la condanna al pagamento del controvalore delle opere di urbanizzazione primaria non ancora eseguite e al danno sociale per la ritardata attuazione del PIP.
Chiede, altresì, pronunciarsi sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’area censita al fg. 20 mapp.le 787 e della costituzione della servitù di uso pubblico su tutte le aree ove insistono o devono insistere le opere di urbanizzazione.
In data 28 giugno 2018 è stata depositata un’istanza di accesso al fascicolo telematico da parte del curatore del fallimento della società Vesta Immobiliare s.r.l. da cui risulta che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona n. 26 del 2.2.2017.
Il Comune di Orgiano ha riassunto il giudizio con atto notificato il 3 agosto 2018.
In seguito alla riassunzione si è costituito il fallimento eccependo preliminarmente l’avvenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Il curatore ha dedotto che il fallimento si è aperto in data 2 febbraio 2017 e che il Comune ha avuto conoscenza della causa di interruzione ben prima della data in cui è stata depositata l’istanza di visibilità del fascicolo relativo al presente giudizio (28 giugno 2018). Infatti, il 1° settembre 2017, la curatela aveva già depositato un’istanza di visibilità nel fascicolo del procedimento di esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Vicenza r.e. n. 164/2010 (al quale è riunito il procedimento r.e. n. 328/2011 in cui sono staggiti alcuni terreni del P.P.5) in cui il Comune di Orgiano è costituito con il patrocinio degli odierni difensori. Inoltre la curatela ha inviato la comunicazione ex art. 92 L.Fall. il 7 settembre 2018 al Comune di Orgiano in quanto ente componente dell’Unione dei Comuni Basso Vicentino, che ha sede presso lo stesso comune di Orgiano. In tale qualità, in data 27 settembre 2017, il Comune ha anche presentato istanza di insinuazione al passivo per il credito erariale relativo a tre annualità dovute dalla società a titolo di IMU.
La riassunzione avvenuta con atto notificato il 3 agosto 2018 sarebbe, quindi, tardiva.
Nel merito, inoltre, ha dedotto che la Vesta Immobiliare negli atti di acquisto delle aree non si è impegnata ad accettare i contenuti formali e sostanziali della convenzione. Inoltre essa ha trasferito a terzi gran parte delle aree. Ha, quindi, eccepito, che l’obbligo di cessione al Comune di un’area urbanizzata, quale onere connesso all’urbanizzazione e alla lottizzazione dell’ambito oggetto del P.P. 5, non essendo collegato all’esercizio di alcun potere autoritativo, non è ad essa opponibile. I Comuni non hanno il potere di imporre prestazioni patrimoniali diverse da quelle stabilite dal legislatore e, pertanto, la previsione è nulla per violazione dell’art. 23 Cost. Inoltre tale obbligazione non ha natura ambulatoria.
Il fallimento ha, altresì, eccepito la nullità del ricorso per incertezza sull’oggetto della domanda, non essendo stati allegati gli elaborati progettuali relativi al P.P.5 e non sono descritte ne è documentata l’ubicazione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, su cui dovrebbe gravame la servitù di uso pubblico, né il lotto a destinazione produttiva da cedere al comune.
Eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva quantomeno parziale, avendo ceduto a terzi le aree su cui peraltro risultano già costituite alcune delle servitù previste nella convenzione urbanistica.
Eccepisce ancora l’improcedibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. non avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui all’art. 29, comma 1bis L. 52/1985 e il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, c. 2, D.P.R. 380/2001.
Infine ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30, c. 3 cod. proc. amm. afferma che la domanda risarcitoria deve essere respinta poiché i danni avrebbero potuto essere evitati dal Comune usando dell’ordinaria diligenza, escutendo la fideiussione rilasciata dagli originari lottizzanti per l’importo complessivo di € 385.231,34 pari alla totalità del costo delle opere di urbanizzazione.
Nella successiva memoria presentata in vista dell’udienza di merito, il Comune ha dedotto di aver avuto conoscenza del fallimento della Vesta Immobiliare solo con il deposito dell’istanza di accesso al fascicolo telematico e che, pertanto, il termine di 90 giorni di cui all’articolo 80 cod. proc. amm. aveva iniziato il suo corso solo a partire da tale data. Infatti la comunicazione ex art. 92 L.Fall. è stata effettuata all’Unione di Comuni del Basso Vicentino e non al Comune.
In replica, sulla questione in rito, il Comune ha evidenziato che:
- l’opposizione all’esecuzione immobiliare incardinata nella procedura esecutiva n. 164/2010 è stata proposta dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino e non al Comune di Orgiano, così come la comunicazione ex art. 92 L.Fall. è stata eseguita nei confronti della suddetta Unione.
- Il deposito dell’istanza di visibilità del fascicolo telematico depositata dal fallimento nel suddetto procedimento esecutivo non è idoneo a determinare la decorrenza del termine ex art. 80 c.p.a. poiché il procedimento esecutivo in quel momento era sospeso.
Nel merito, ha ulteriormente replicato alle difese avversarie.
All’udienza del 3 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal fallimento di Vesta Immobiliare s.r.l.
L’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto a causa del fallimento di una delle parti è oggetto di orientamenti fortemente differenziati in giurisprudenza e, per tale ragione, la I sezione della Corte di Cassazione con ordinanza del 12 ottobre 2020, n. 21961, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando come la coesistenza di plurimi indirizzi interpretativi precluda alle parti di effettuare una prognosi affidabile circa le conseguenze della condotta processuale tenuta.
Nella difformità degli orientamenti, emergono, tuttavia, talune convergenze e taluni orientamenti maggioritari ai quali il Collegio ritiene di conformarsi.
Anzitutto, va richiamata la sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010 della Corte costituzionale, la quale ha ribadito, con riguardo alla causa di interruzione di cui all’articolo 43, comma 3, L. Fall., i principi già espressi in materia di riassunzione per altre cause di interruzione automatica del processo, ovvero che il relativo termine non decorre dalla data in cui si è verificato l’evento interruttivo, ma da quella in cui la parte diversa dal fallito abbia acquisito conoscenza legale dello stesso.
Con specifico riferimento al processo amministrativo, l’articolo 80, comma 3, cod. proc. amm. prevede espressamente che il termine di novanta giorni per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, che s’intende acquisita “mediante dichiarazione, notificazione, o certificazione” rappresentativa dell’evento interruttivo.
Costituisce, quindi, principio acquisito quello secondo cui non è sufficiente una conoscenza di fatto della causa interruttiva perché decorra il termine per la riassunzione.
Pure pacifico in giurisprudenza è che il soggetto che provoca la conoscenza dell’evento interruttivo resti sostanzialmente indifferente, potendo essere sia il difensore della curatela fallimentare, sia lo stesso curatore, anche mediante la comunicazione ex art. 92 L. Fall.
Le posizioni della giurisprudenza si differenziano, invece, sull’individuazione del soggetto abilitato ad acquisire la conoscenza legale dell’evento e dell’oggetto di tale conoscenza.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, perché decorra il termine per la riassunzione del processo, la conoscenza legale dell’evento interruttivo debba essere acquisita non dalla parte personalmente, ma dal suo difensore, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti giuridici dell'evento medesimo e di comprendere se e quando sia necessario attivarsi per riassumerlo tempestivamente (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398 cit., Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658 cit. e Cass. 26 giugno 2020, n. 12890 cit.; Cass. 30 novembre 2018, n. 31010).
Sotto il profilo oggettivo, è maggioritario l’orientamento secondo cui la conoscenza legale dell’evento interruttivo comprende anche la conoscenza dello specifico processo nel quale l’interruzione di è verificata e ciò per ragioni di “simmetria” rispetto a quanto è pacificamente affermato per il curatore fallimentare (cfr. da Cass. 26 giugno 2020, n. 12890, Cass. 15 marzo 2018, n. 6398; Cass. 30 novembre 2018, n. 31010; Cass. 26 giugno 2020, n. 12890; la massima ufficiale di Cass. 30 gennaio 2019, n. 2658). Perché decorra il termine per la riassunzione, si richiede che il difensore della parte diversa da quella fallita sia portato a conoscenza (mediante notificazione, comunicazione o certificazione) non soltanto dell’apertura del fallimento, ma anche del processo nel quale l’evento interruttivo si è verificato.
Alla stregua dei suddetti principi, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di estinzione del processo.
Infatti, non vi è prova dell’acquisita conoscenza legale del presente giudizio da parte dei procuratori costituiti, nelle forme della comunicazione, notificazione o certificazione, in data anteriore al deposito dell’istanza di visibilità del fascicolo avvenuta in data 26 agosto 2018.
Non è idonea a far decorrere il suddetto termine la comunicazione ex art. 92 L. Fall. inviata dal curatore all’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, in quanto, benchè essa fosse riferita ad un credito del Comune di Orgiano, non risulta indirizzata ad alcuno dei difensori costituiti nel presente giudizio, ma ad ente, peraltro, diverso dal Comune di Orgiano, al quale lo stesso è associato.
Per le medesime ragioni, non è rilevante, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, l’invio all’indirizzo di posta elettronica “scuglia@studiodomenichelli” dell’estratto della sentenza di fallimento e della comunicazione ex art. 92 l. Fall., non essendo stati né l’uno, né l’altra, inviati ai difensori costituiti nel presente giudizio (Avv. Prof. Vittorio Domenichelli e Avv. Prof. Franco Zambelli).
Peraltro, quella comunicazione ex art. 92 L. Fall. risulta effettuata in relazione ad un credito estraneo alle obbligazioni oggetto del presente giudizio.
Sulla base degli orientamenti maggioritari sopra richiamati, neppure è idonea a far decorrere il termine di riassunzione del giudizio, l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare presentata dalla parte personalmente per un credito diverso da quello oggetto di causa. Anche in tale ipotesi, infatti, difetta la prova della conoscenza legale da parte del difensore costituito dell’evento interruttivo verificatosi.
Né può ritenersi che il termine per la riassunzione abbia cominciato a decorrere dal deposito dell’istanza di visibilità del fascicolo depositata dalla curatela nella procedura esecutiva r.e. n. 164/2010 alla quale era riunito altro procedimento esecutivo avente ad oggetto alcune delle aree facenti parte del P.P.5., in cui erano costituiti i medesimi avvocati che difendono il Comune nel presente giudizio, perché l’istanza di visibilità del fascicolo telematico è stata depositata mentre il giudizio era sospeso. Il divieto di compiere atti nel procedimento sospeso non può che inibire anche la presunzione di conoscenza degli atti in esso depositati, non potendo ritenersi sussistente alcun onere da parte dei difensori di consultare il fascicolo processuale prima della riassunzione del giudizio.
Per tutto quanto sopra, incombendo alla parte che propone l’eccezione, l’onere di provarne il fondamento, non può ritenersi provata la tardiva riassunzione del giudizio.
2. Nel merito il ricorso è in parte fondato.
3. In punto di fatto, non è contestato tra le parti che gli obblighi posti a carico dei lottizzanti dagli articoli 1 e 5 della convenzione urbanistica stipulata il 15 novembre 2005 (registrata presso l’Agenzia delle entrate di Vicenza il 6 dicembre 2005 e trascritta il giorno successivo sui registri immobiliari) non siano stati interamente adempiuti.
In particolare:
- solo una parte delle opere di urbanizzazione primaria previste dall’articolo 5 è stata completata entro il termine di 3 anni dalla sottoscrizione della convenzione. Le opere rimaste ineseguite sono quelle indicate – incontestatamente - verbale del 1 luglio 2008 del collaudatore (binder e manto d’usura su tutta la viabilità; segnaletica orizzontale e verticale; illuminazione pubblica (cavi e quadri elettrici); completamento bacino di invaso; verde e piantumazioni; allacciamenti gas e telecom).
- Non sono state cedute le aree indicate all’articolo 12 della convenzione (ovvero le aree corrispondenti all’attuale mappale 787 e le aree su cui insistono le opere di urbanizzazione).
- Non è stato adempiuto l’obbligo previsto dall’articolo 7 di costituire la servitù ad uso pubblico sulle aree destinate alla viabilità ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Non vi è, inoltre, contestazione sul fatto che la società Vesta Immobiliare s.r.l. non era parte della convenzione di lottizzazione e che, tuttavia, nel 2006 ha acquistato dagli originari lottizzanti tutte le aree rientranti nel P.I.P., ottenendo la voltura del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. E’, altresì, incontestato che, dopo aver eseguito parte delle opere di urbanizzazione, ne ha ottenuto il collaudo e che, successivamente, ha ceduto a terzi parte delle aree comprese nell’ambito.
4. Tanto premesso in punto di fatto, occorre esaminare la posizione della società resistente in relazione ai singoli obblighi convenzionali di cui è dedotto l’inadempimento, atteso che la natura ambulatoria delle obbligazioni che derivano dalle convenzioni urbanistiche, pacificamente affermata per quel che riguarda l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l’obbligo di cedere le aree su cui esse insistono (giusta il disposto dell’articolo 28 L. 1150/1942), non si estende incondizionatamente alle altre prestazioni alle quali si siano vincolati gli originari lottizzanti.
5. Il Collegio ritiene fondata la domanda di accertamento dell’inesatto adempimento all’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione primaria, in capo a Vesta Immobiliare s.r.l., in qualità di avente causa dagli originari lottizzanti e di subentrante nella titolarità della concessione edilizia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (di cui ha ottenuto la voltura).
Come si è anticipato, infatti, è pacifico in giurisprudenza che “all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche sono tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell'ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa.” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 13/11/2020, n.7024, che richiama Cass. civ., 28 giugno 2013 n. 16401; 15 maggio 2007, n. 11196; id 27 agosto 2002, n. 12571; Cons. Stato Sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199; sez. II, 23 settembre 2019 n. 6282). In particolare, gli obblighi relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, giusta il disposto dell’articolo 28 L. 1150/1942, si trasferiscono agli aventi causa dagli originari lottizzanti, per effetto dell’acquisto delle aree rientranti nel perimetro del piano, indipendentemente dalla formale assunzione degli stessi negli atti di compravendita, trovando il proprio fondamento nella legge.
A tali obblighi l’avente causa non può sottrarsi affermando di aver ceduto a terzi le aree sulle quali le suddette opere dovevano insistere.
La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere che il trasferimento della titolarità dei lotti ricompresi nel PUA non vale a determinare la liberazione del dante causa, originario lottizzante, nei confronti della
Pubblica Amministrazione, con riferimento agli obblighi legati all’urbanizzazione primaria e secondaria assunti (T.A.R. Veneto, 26 novembre 2020, n. 1136; Cassazione civile sez. III, 20/08/2015, n.16999).
Egli, pertanto, resta obbligato all’esecuzione delle suddette opere e può esserne accertata la responsabilità per la mancata loro realizzazione.
Come si è anticipato, non è contestato che le seguenti opere siano rimaste ineseguite pur a seguito dei solleciti inviati dal Comune:
- Binder e manto d’usura su tutta la viabilità;
- Segnaletica orizzontale e verticale;
- Illuminazione pubblica (cavi e quadri elettrici);
- Completamento bacino di invaso;
- Verde e piantumazioni;
- Allacciamenti gas e telecom.
La loro omessa realizzazione ha impedito al Comune di acquisirne la titolarità ed obbliga il Comune a provvedere in via sostitutiva, il chè è sufficiente a ritenere sussistente la prova del danno.
Con riguardo alla quantificazione, parte ricorrente ha depositato una stima del controvalore attualizzato delle prestazioni da eseguire, comprensive di IVA, determinato prendendo come riferimento il prezziario regionale del Veneto dei lavori pubblici, aggiornato al 2019 ed i valori di mercato di lavori similari. L’assenza di specifica contestazione sulla congruità degli importi indicati, consente di prescindere dal compiere ulteriore istruttoria.
Il fallimento, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € 89.157,60, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo. Nonostante si tratti di obbligazione di valore, infatti, nel caso di specie non è dovuta anche la rivalutazione della somma liquidata, atteso che la sua determinazione è stata effettuata sulla base dei valori correnti delle prestazioni rimaste inadempiute. Pertanto trova applicazione il principio secondo cui “qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell’obbligazione (Cass. Civ., sez. III 20 aprile 2020, n. 7948; Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 maggio 2016, n. 9039, Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008) l’avvenuto calcolo del controvalore delle lavorazioni secondo i prezzi attuali esclude la necessità di ulteriore reintegra del patrimonio del creditore.
Non rileva, invece, al fine di escludere o ridurre la responsabilità dell’obbligato, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la scelta del Comune di non avvalersi della fideiussione rilasciata per l’esecuzione in danno, non sussistendo alcun obbligo in tal senso da parte del Comune.
6. Il Collegio, invece, ritiene di dover accogliere anche la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’area identificata nel fg. 20, mappale 787 di cui all’articolo 12 della Convenzione (corrispondente al lotto 7 e a parte del lotto 6 del P.I.P.).
E’ pacifico tra le parti che anche questa obbligazione sia rimasta inadempiuta e, contrariamente a quanto afferma il fallimento nelle proprie difese, di tale inadempimento deve ritenersi responsabile Vesta Immobiliare s.r.l., alla quale l’obbligo si è trasferito per effetto dell’acquisto dell’area.
Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione di nullità dell’articolo 12 della convenzione (che tale obbligo prevede) formulata dal fallimento, non essendo configurabile la dedotta violazione dell’articolo 23 Cost.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex multis: Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1615; Cassazione civile, sezioni unite, 9 marzo 2012, n. 3689). Pertanto, "inserendosi nell'alveo dell'esercizio di un potere", le convenzioni "ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l'applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068). Di conseguenza, si tratta di un "esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni ed oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione, che s'impongono anche agli aventi causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e funzione sostitutiva" (cfr., ancora, Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068: cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597). Pertanto, è nell’alveo della tipicità del potere pianificatorio che il privato si obbliga ad eseguire le prestazioni contenute nelle convenzioni urbanistiche, che, come ha di recente ribadito il Consiglio di Stato “hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell'insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6947)” (Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199).
La previsione nella convenzione urbanistica dell’obbligo del lottizzante di eseguire prestazioni diverse da quelle previste dall’articolo 28 L. 1150/1942 è, pertanto, da ritenersi valida.
Il Collegio ritiene, inoltre, che, contrariamente a quanto afferma il fallimento, la suddetta obbligazione, nonostante esuli dallo stretto ambito delle obbligazioni previste dall’articolo 28 L. 1150/1942, si sia trasferita a Vesta Immobiliare s.r.l.
Infatti, nel caso di specie, l’espresso richiamo della convenzione - regolarmente trascritta - nell’atto di compravendita del mappale 787 costituisce chiaro indice della volontà della società controinteressata di assumersi tutti gli obblighi finalizzati all’urbanizzazione dell’area dalla stessa derivanti. Va, infatti, considerato che la società ha acquistato con due contratti, stipulati a breve distanza di tempo, tutte le aree interne al P.I.P. e ha ottenuto la voltura del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, che ha anche in gran parte realizzato, così manifestando, anche con il comportamento successivamente tenuto, l’intendimento di addivenire all’urbanizzazione dell’area alle condizioni previste dalla convenzione, che, all’articolo 1, contiene, peraltro, l’espresso impegno degli originari lottizzanti ad obbligarsi per sè stessi, i loro eredi e gli aventi causa all’esecuzione degli obblighi in essa previsti, senza alcuna distinzione tra obblighi afferenti alle opere di urbanizzazione e altri obblighi previsti in convenzione. Pertanto, il rinvio alla convenzione contenuto nell’atto di alienazione e la sua trascrizione sono sufficienti a dare prova dell’avvenuto accordo tra le parti circa il trasferimento all’acquirente degli obblighi originariamente assunti dai lottizzanti nei confronti del Comune.
La domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire l’area è, quindi, da accogliere.
E’ stato ormai chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 28 del 2012 e dalla successiva conforme giurisprudenza che il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege” (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160) e che, pertanto, non v’è motivo per escludere che possa essere oggetto dell’azione ex art. 2932 c.c. il mancato adempimento da parte del privato di un obbligo di cessione assunto con specifici atti d’obbligo, o, come nel caso di specie, con una convenzione urbanistica avente valore di accordo integrativo sostitutivo di provvedimento amministrativo ex art. 11 della L. n. 241 del 1990.
Essendo sufficientemente determinata l’area oggetto di cessione, mediante la sua individuazione catastale, non oggetto di specifica contestazione da parte del fallimento, la domanda può essere accolta.
7. Non è, invece, accoglibile la domanda volta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. per la costituzione di servitù di uso pubblico sulle aree dove insistono o devono insistere le opere di urbanizzazione.
Benchè l’obbligo di costituzione del diritto di servitù di uso pubblico sulle aree ove insistono le opere di urbanizzazione appaia riconducibile alle prestazioni previste dall’art. 28 l. 1150/1942 e, quindi, debba, anch’esso, ritenersi trasferito in capo a Vesta Immobiliare s.r.l. con l’acquisto delle aree, la domanda difetta di sufficiente allegazione con riguardo alle aree ove ricadono o devono ricadere le opere di urbanizzazione.
Inoltre, la sentenza di esecuzione coattiva non potrebbe, comunque, essere pronunciata con riguardo alle aree già alienate da Vesta Immobiliare a soggetti rimasti estranei al presente giudizio.
8. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e, per l’effetto, accertato l’inesatto adempimento alle obbligazioni previste dagli articoli 1, 5 e 12 della convenzione stipulata in data 15 novembre 2005, il fallimento Vesta Immobiliare srl deve essere condannato a pagare in favore del Comune di Orgiano la somma di € 89.157,60, oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Va, altresì, disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento al Comune di Orgiano dell’area di proprietà della Vesta Immobiliare s.r.l. individuata al Folio 20, mappale n. 787, del catasto comunale. Le residue domande sono da rigettare.
9. In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e per l’effetto:
a) accerta l’inesatto adempimento di Vesta Immobiliare s.r.l. alle obbligazioni relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dagli articoli 1, 5, 7 e 12 della convenzione stipulata in data 15 novembre 2005;
b) condanna il fallimento di Vesta Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Orgiano a causa dell’inesatto adempimento all’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, liquidati nella somma di € 89.157,60, oltre interessi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
c) dispone, ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ., il trasferimento dal convenuto fallimento di Vesta Immobiliare s.r.l. al Comune di Orgiano, dell’area individuata al foglio 20, mappale 787 del catasto comunale;
d) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo;
e) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 3 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO