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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. SA Eugenia Pupa Giudice
d.SA AleSAndra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1421/2024 promoSA con ricorso del 17/04/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI ANNA MARIA contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE CIA SILVIA;
Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 17/04/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figlia. Controparte_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. La minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. L'appartamento al piano primo della casa familiare, sita in Arconate (MI), Piazza San Carlo n. 6
(di proprietà del signor , insieme al relativo mobilio viene assegnato alla GN CP_1 [...]
nell'esclusivo interesse della figlia di modo che quest'ultima poSA ivi Parte_1 Per_1
risiedere, anche per il futuro, insieme alla madre;
il signor acconsente, altresì, CP_1
espreSAmente a che la GN madre della ricorrente, poSA restare a Persona_2 vivere, senza oneri di affitto, nell'appartamento al primo piano dell'abitazione di cui sopra, insieme alla GN e alla figlioletta fintanto che queste ultime vi Parte_2 Per_1
rimarranno ad abitare;
3. Il signor si è già trasferito, a far data dal 23 novembre 2024, nell'appartamento al piano CP_1
terra della citata abitazione familiare, tenendo definitivamente nella propria disponibilità il relativo mobilio e completando, a sue spese, quanto ancora eventualmente neceSArio per far sì che i due
1 appartamenti diventino, a tutti gli effetti, unità abitative autonome, separate e fisicamente indipendenti l'una dall'altra;
4. A far data dalla ceSAzione della coabitazione tra le parti, intervenuta, come predetto, in data 23 novembre 2024, in un'ottica di gradualità, data la tenera età della minore e considerate le pregresse abitudini di vita quotidiana del nucleo familiare, per un primo periodo di 6 mesi il signor CP_1
potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati con la madre, indicativamente (e salvo Per_1
diverso accordo tra le parti), dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché, infrasettimanalmente, per tre sere – di cui una sarà il venerdì (dal suo rientro dal lavoro sino alle ore
21.30), nella settimana in cui non starà con la figlia durante il weekend e per due sere (dal rientro dal lavoro sino alle 21.30), nella settimana in cui egli starà con nel weekend;
Per_1
5. Successivamente, a far data dal settimo mese, il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera – al rientro dal lavoro – sino alla domenica sera alle ore
21.30, nonché, infrasettimanalmente per due sere (dal rientro dal lavoro sino alle 21.30) nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza della madre e per una sera, nella settimana in cui egli starà con la figlia nel weekend;
6. Infine, a far data dal tredicesimo mese, il padre potrà tenere con sé la figlia nei weekend, Per_1
a settimane alterne, dal giovedì sera fino alla domenica sera alle ore 21.30 e, nella settimana in cui non avrà con sé la figlia nel weekend, per tre sere (dal rientro dal lavoro fino alle 21.30); le parti concordano sin d'ora che, qualora il padre non poSA uscire prima dal lavoro per stare con Per_1
la madre, nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza del padre, poSA continuare, anche per il futuro a tenere con sé di venerdì pomeriggio (recuperandola all'uscita da scuola), di modo Per_1
da portarla alle varie attività (danza e/o nuoto), per poi lasciarla alle cure del padre al rientro, la sera;
7. Durante l'estate il padre potrà trascorrere un periodo di vacanza con la figlia di due settimane, anche non consecutive, in un periodo che i genitori dovranno concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, i primi quindici giorni del mese di agosto, per l'anno
2025 e gli ultimi 15, per il 2026 e così in alternanza per gli anni successivi;
8. Per le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, ad anni alterni con la madre, nonché l'ulteriore periodo dal 26/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni con la madre;
nelle vacanze pasquali, sempre nella citata gradualità e alternanza tra genitori, la minore starà con uno dal giorno di chiusura della scuola fino a Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola;
9. Paritaria alternanza annuale tra i genitori sarà rispettata anche con riguardo alle ulteriori festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, etc…); 10. I genitori si impegnano a proseguire (facendosi carico,
2 per il 50% ciascuno dei relativi costi) il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato presso la professionista di riferimento, Dott.SA (con Studio in Inveruno – MI), con cui Persona_3
fisseranno (entro una settimana dal rientro della GN dal viaggio in Brasile già Parte_1
programmato e di cui ai successivi punti) un calendario di ulteriori 6 incontri, con cadenza da fiSAre su indicazione della Dott.SA medesima;
concordano, altresì, che in tale percorso sia coinvolta anche la figlioletta e che la Dott.SA poSA, quindi, procedere con un'osservazione dei Per_1 Per_3
rapporti delle parti con la bambina, fornendo, al contempo, alle stesse ogni utile indicazione atta a mantenere e favorire un rapporto e una gestione pacifica e serena della minore da parte di ambedue i genitori, autorizzando, sin d'ora, la professionista predetta a rendere, in esito al percorso, una relazione riassuntiva di tutti gli incontri fatti e delle eventuali utili prescrizioni e suggerimenti per il futuro. Ciascun genitore sarà, al contempo, libero di avviare o proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale ed entrambe le parti autorizzano i professionisti di riferimento a interagire e a confrontarsi con la Dott.SA nell'ottica di favorire al meglio la rete di supporto e Per_3
sostegno alla famiglia.
11. In punto economico, a far data dalla ceSAzione della coabitazione, il signor ha già CP_1
iniziato a versare e continuerà a versare anche per il futuro alla GN , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di Euro 300,00 (da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), attraverso bonifico bancario da compiersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiuntivo incasso e fruizione dell'assegno unico da parte della GN , onde poterlo destinare ai bisogni di vita quotidiana della figlia;
Parte_1
12. Entrambi i genitori si faranno altresì carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie della figlia minore, intendendosi per esse quelle indicate come tali nel protocollo del
Tribunale di Milano del 14.11.17, da intendersi qui integralmente richiamato e accettato da entrambi;
13. I genitori concordano sin d'ora che la figlia poSA recarsi per un viaggio in Brasile, dal Per_1
31 gennaio 2025 al 28 marzo 2025, insieme alla madre, la quale si farà carico delle relative spese di viaggio;
le parti concordano sin d'ora che, di conseguenza, il signor terrà con sé la figlia, CP_1
al rientro dal Brasile, per tre weekend consecutivi e per tutto il periodo di Natale 2025, salvo il
31/12/25 e il 01/01/26 in cui starà con la madre, pernottamento compreso;
Per_1
14. I genitori, anche in ragione di quanto sopra, prestano reciproco assenso al rilascio del paSAporto
e ai documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
15. Il signor concederà la propria autovettura Opel Mokka in uso alla GN CP_1 Parte_1 sino al 31.12.25, a condizione che la steSA versi l'importo mensile della relativa assicurazione, pari
3 ad Euro 59,00 e si faccia altresì carico delle spese di bollo e tagliando, mentre le eventuali spese per riparazioni straordinarie saranno a carico delle parti in egual misura;
16. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlia nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. SA Eugenia Pupa Giudice
d.SA AleSAndra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1421/2024 promoSA con ricorso del 17/04/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. VALENTI ANNA MARIA contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE CIA SILVIA;
Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 17/04/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figlia. Controparte_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. La minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. L'appartamento al piano primo della casa familiare, sita in Arconate (MI), Piazza San Carlo n. 6
(di proprietà del signor , insieme al relativo mobilio viene assegnato alla GN CP_1 [...]
nell'esclusivo interesse della figlia di modo che quest'ultima poSA ivi Parte_1 Per_1
risiedere, anche per il futuro, insieme alla madre;
il signor acconsente, altresì, CP_1
espreSAmente a che la GN madre della ricorrente, poSA restare a Persona_2 vivere, senza oneri di affitto, nell'appartamento al primo piano dell'abitazione di cui sopra, insieme alla GN e alla figlioletta fintanto che queste ultime vi Parte_2 Per_1
rimarranno ad abitare;
3. Il signor si è già trasferito, a far data dal 23 novembre 2024, nell'appartamento al piano CP_1
terra della citata abitazione familiare, tenendo definitivamente nella propria disponibilità il relativo mobilio e completando, a sue spese, quanto ancora eventualmente neceSArio per far sì che i due
1 appartamenti diventino, a tutti gli effetti, unità abitative autonome, separate e fisicamente indipendenti l'una dall'altra;
4. A far data dalla ceSAzione della coabitazione tra le parti, intervenuta, come predetto, in data 23 novembre 2024, in un'ottica di gradualità, data la tenera età della minore e considerate le pregresse abitudini di vita quotidiana del nucleo familiare, per un primo periodo di 6 mesi il signor CP_1
potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati con la madre, indicativamente (e salvo Per_1
diverso accordo tra le parti), dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica, nonché, infrasettimanalmente, per tre sere – di cui una sarà il venerdì (dal suo rientro dal lavoro sino alle ore
21.30), nella settimana in cui non starà con la figlia durante il weekend e per due sere (dal rientro dal lavoro sino alle 21.30), nella settimana in cui egli starà con nel weekend;
Per_1
5. Successivamente, a far data dal settimo mese, il padre potrà tenere con sé la figlia a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera – al rientro dal lavoro – sino alla domenica sera alle ore
21.30, nonché, infrasettimanalmente per due sere (dal rientro dal lavoro sino alle 21.30) nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza della madre e per una sera, nella settimana in cui egli starà con la figlia nel weekend;
6. Infine, a far data dal tredicesimo mese, il padre potrà tenere con sé la figlia nei weekend, Per_1
a settimane alterne, dal giovedì sera fino alla domenica sera alle ore 21.30 e, nella settimana in cui non avrà con sé la figlia nel weekend, per tre sere (dal rientro dal lavoro fino alle 21.30); le parti concordano sin d'ora che, qualora il padre non poSA uscire prima dal lavoro per stare con Per_1
la madre, nella settimana in cui il weekend sarà di spettanza del padre, poSA continuare, anche per il futuro a tenere con sé di venerdì pomeriggio (recuperandola all'uscita da scuola), di modo Per_1
da portarla alle varie attività (danza e/o nuoto), per poi lasciarla alle cure del padre al rientro, la sera;
7. Durante l'estate il padre potrà trascorrere un periodo di vacanza con la figlia di due settimane, anche non consecutive, in un periodo che i genitori dovranno concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, i primi quindici giorni del mese di agosto, per l'anno
2025 e gli ultimi 15, per il 2026 e così in alternanza per gli anni successivi;
8. Per le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, ad anni alterni con la madre, nonché l'ulteriore periodo dal 26/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni con la madre;
nelle vacanze pasquali, sempre nella citata gradualità e alternanza tra genitori, la minore starà con uno dal giorno di chiusura della scuola fino a Pasqua e con l'altro dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola;
9. Paritaria alternanza annuale tra i genitori sarà rispettata anche con riguardo alle ulteriori festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, etc…); 10. I genitori si impegnano a proseguire (facendosi carico,
2 per il 50% ciascuno dei relativi costi) il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato presso la professionista di riferimento, Dott.SA (con Studio in Inveruno – MI), con cui Persona_3
fisseranno (entro una settimana dal rientro della GN dal viaggio in Brasile già Parte_1
programmato e di cui ai successivi punti) un calendario di ulteriori 6 incontri, con cadenza da fiSAre su indicazione della Dott.SA medesima;
concordano, altresì, che in tale percorso sia coinvolta anche la figlioletta e che la Dott.SA poSA, quindi, procedere con un'osservazione dei Per_1 Per_3
rapporti delle parti con la bambina, fornendo, al contempo, alle stesse ogni utile indicazione atta a mantenere e favorire un rapporto e una gestione pacifica e serena della minore da parte di ambedue i genitori, autorizzando, sin d'ora, la professionista predetta a rendere, in esito al percorso, una relazione riassuntiva di tutti gli incontri fatti e delle eventuali utili prescrizioni e suggerimenti per il futuro. Ciascun genitore sarà, al contempo, libero di avviare o proseguire un percorso di sostegno psicologico individuale ed entrambe le parti autorizzano i professionisti di riferimento a interagire e a confrontarsi con la Dott.SA nell'ottica di favorire al meglio la rete di supporto e Per_3
sostegno alla famiglia.
11. In punto economico, a far data dalla ceSAzione della coabitazione, il signor ha già CP_1
iniziato a versare e continuerà a versare anche per il futuro alla GN , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di Euro 300,00 (da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), attraverso bonifico bancario da compiersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiuntivo incasso e fruizione dell'assegno unico da parte della GN , onde poterlo destinare ai bisogni di vita quotidiana della figlia;
Parte_1
12. Entrambi i genitori si faranno altresì carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie della figlia minore, intendendosi per esse quelle indicate come tali nel protocollo del
Tribunale di Milano del 14.11.17, da intendersi qui integralmente richiamato e accettato da entrambi;
13. I genitori concordano sin d'ora che la figlia poSA recarsi per un viaggio in Brasile, dal Per_1
31 gennaio 2025 al 28 marzo 2025, insieme alla madre, la quale si farà carico delle relative spese di viaggio;
le parti concordano sin d'ora che, di conseguenza, il signor terrà con sé la figlia, CP_1
al rientro dal Brasile, per tre weekend consecutivi e per tutto il periodo di Natale 2025, salvo il
31/12/25 e il 01/01/26 in cui starà con la madre, pernottamento compreso;
Per_1
14. I genitori, anche in ragione di quanto sopra, prestano reciproco assenso al rilascio del paSAporto
e ai documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
15. Il signor concederà la propria autovettura Opel Mokka in uso alla GN CP_1 Parte_1 sino al 31.12.25, a condizione che la steSA versi l'importo mensile della relativa assicurazione, pari
3 ad Euro 59,00 e si faccia altresì carico delle spese di bollo e tagliando, mentre le eventuali spese per riparazioni straordinarie saranno a carico delle parti in egual misura;
16. Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlia nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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