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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 422/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ROSARIA, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
- titolare di assegno di invalidità civile sin dal settembre 2005, poiché Parte_1 riconosciuto con sentenza invalido nella misura dell'85% - in data 14.9.2016, a seguito del decesso del proprio padre, ha presentato domanda volta ad ottenere la reversibilità a suo favore della pensione di cui era titolare il de cuius. Con sentenza del 16.6.2020, conclusiva del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Locri all'esito del diniego in via amministrativa della prestazione, il giudice, in accoglimento totale della domanda, riconosceva il diritto a percepire la pensione di reversibilità con CP_ decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del proprio padre e condannava al pagamento dei relativi ratei con interessi e rivalutazione. CP_ In esecuzione della sentenza, provvedeva a liquidare la pensione ed i relativi arretrati con decorrenza 1ottobre 2016. Sulla somma determinata come dovuta (€ 24.511,73), operava però una trattenuta di € 13.502,69, a titolo di recupero di indebito percepito dall'ottobre 2016, in ragione della divenuta incompatibilità dell'invalidità civile parziale n. 07082703– a dire dell' - con la CP_2 pensione di reversibilità
Ritenendo illegittimo il recupero dell'indebito, ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, CP_ evidenziando che avrebbe dovuto d'ufficio trasformare, in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, l'assegno di invalidità (divenuto incompatibile con la pensione di reversibilità per superamento del requisito reddituale di 4.931,29) in pensione di invalidità civile, sussistendo sia il requisito sanitario del 100% di invalidità, accertato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, sia il requisito reddituale, non raggiungendo il la soglia annua Parte_2 di € 16.982,49.
Il giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n. 208.23 del 12.3.2023, ha rigettato il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art 152 disp att cpc., argomentando che:
“Incombe, infatti, sull'istante che invoca la prestazione previdenziale un onere di allegazione degli elementi costitutivi del diritto. Innanzitutto, giova premettere che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa all'ente erogatore della prestazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai percepito la pensione di inabilità, avendo avuto in godimento, per effetto della sentenza n. 1180/2008 (che non risulta essere stata oggetto di contestazione in relazione alla percentuale di inabilità riscontrata), soltanto l'assegno mensile di assistenza, fino all'accertamento del diritto a conseguire la pensione ai superstiti, che ha determinato il superamento dei limiti reddituali. Tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia presentato all' una domanda volta al conseguimento della pensione o una domanda di aggravamento, CP_2 rispetto all'accertamento che aveva legittimato il godimento dell'assegno, nel momento in cui, per effetto del riconoscimento della pensione ai superstiti, ha superato i limiti reddituali per la percezione dell'assegno. Nella specie, non risulta esservi stato alcun impulso di parte, volto a provocare
l'accertamento dell'aggravamento, atteso che l' non aveva alcun onere di accertare d'ufficio CP_2
l'aggravamento nel momento in cui è venuto meno il requisito reddituale per il conseguimento dell'assegno. Non avrebbe potuto l' tenere un contegno diverso una volta accertato il venir CP_2 meno del requisito reddituale legittimante il conseguimento dell'assegno, non incombendo sullo stesso alcun onere di indagare sull'aggravamento, né di sostituirsi all'impulso della parte verificando d'ufficio il possesso dei requisiti legittimanti una prestazione che non è stata oggetto di domanda amministrativa, né di domanda di aggravamento. Al contrario, sarebbe stato onere del ricorrente, all'esito della CTU che ha accertato il suo stato di invalidità al 100% e nella consapevolezza di non possedere più i requisiti reddituali legittimanti il conseguimento dell'assegno, presentare una domanda di aggravamento, corredata dalla documentazione legittimante il conseguimento della pensione, al fine di consentire un vaglio da parte dell' . (….). Né si può CP_1 pretendere un impulso ufficioso, volto a convertire la prestazione in godimento, revocata per il venir meno del requisito reddituale, in un'altra prestazione, sulla base di un accertamento peritale effettuato nel corso di un giudizio che non aveva ad oggetto la prestazione reclamata, che non è stata oggetto di domanda amministrativa (corredata dall'allegazione dei requisiti legittimanti la diversa prestazione (……).
Ha proposto appello , per i motivi che verranno specificati in parte motiva. Parte_1
CP_ ha resistito per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/12/2025 .
°°°°°°°
L'appello è infondato.
L'appellante afferma che erroneamente il Giudice di prime ha applicato un principio ormai superato in materia di prestazioni assistenziali e/o previdenziale, quello della immutabilità delle prestazioni.
Ricorda, infatti, che le SS.UU. della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 9492/2004 hanno affermato che nel vigente ordinamento previdenziale (e assistenziale)
“non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti.” In particolare -aggiunge- le Sezioni Unite hanno osservato “per quanto riguarda i rapporti tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia è indubbiamente fondamentale il dato normativo fornito dall'art. 1 comma 10 della legge n. 222 del 1984 – che consente la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia – alla stregua del quale è rilevabile il collegamento tra le due forme di tutela, determinato dalla natura del rischio protetto, che per entrambi riguarda la perdita della capacità di lavoro, nonché dalle esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno con prestazioni pensionistiche che, in attuazione del precetto dell'art. 38 Cost., garantiscano il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia”. Aggiunge ancora che l'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia) è espressione di un principio generale ed in forza di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che è consentita la conversione della pensione di invalidità – prevista dalla legislazione vigente prima della riforma del 1984 – nella pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela;
che quindi tale principio può applicarsi al caso di specie, ove, con la liquidazione della reversibilità, anziché eliminare a priori l'invalidità civile parziale 'per superamento di reddito annuo', l' avrebbe dovuto riqualificare CP_2
d'ufficio come invalido al 100% (e quindi continuare ad erogare l'invalidità civile Parte_1 sotto forma di pensione di inabilità), stante il pacifico riconoscimento sanitario (invalidità 100%) avvenuto nel giudizio che ha configurato il diritto alla pensione ai superstiti. E infatti: se il presupposto sanitario della reversibilità è l'invalidità al 100% del beneficiario, in automatico e d'ufficio l' avrebbe dovuto ricostituire/ricostituire la posizione assistenziale del , CP_1 Parte_1 trasformando l'assegno mensile di assistenza (art. 13) in pensione di inabilità (art. 12); che l'atto di impulso di cui parla il Giudice di prime cure è stato regolarmente, a suo tempo, azionato dal ricorrente, poiché la domanda finalizzata a percepire l'invalidità civile è stata già presentata all' , motivo CP_2 per il quale infatti il percepiva l'assegno mensile di assistenza. Parte_1
Gli argomenti non sono condivisibili e va invece confermato il ragionamento del giudice di prime cure che ha escluso l'automaticità di una trasformazione dell'assegno di invalidità civile in pensione di invalidità civile, occorrendo un impulso di parte, in ossequio al principio che le prestazioni assistenziali e previdenziali necessitano obbligatoriamente della domanda amministrativa.
Non può ritenersi, come sostiene il , che in capo all' gravasse alcun onere di Parte_1 CP_2 riconoscere d'ufficio la pensione di invalidità civile, in considerazione del riconoscimento di una inabilità totale al lavoro in sede di CTU nel procedimento concernente la spettanza della pensione di reversibilità, né può ritenersi che l'impulso di parte ci fosse e fosse coincidente con la prima domanda di invalidità civile, a suo tempo presentata. Invero, in virtù della prima domanda amministrativa, il
, in sede giurisdizionale, ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile parziale nella Parte_2 misura dell'85%. Successivamente, in presenza di un aggravamento del quadro clinico- così come accertato dal ctu -, sarebbe stato onere dell'odierno appellante presentare una domanda amministrativa di aggravamento, corredata dalla documentazione medica comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente. Le prestazioni assistenziali dell'assegno e della pensione di invalidità civile sono distinte tra loro e fondate su presupposti diversi, sia reddituali sia sanitari, e non è dunque ipotizzabile una conversione automatica dell'assegno in pensione. L'ipotesi contemplata nell'art 1 comma 10 legge 222/84 non è assimilabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazioni previdenziali subordinate al raggiungimento di requisiti contributivi e assicurativi.
Spese irripetibili, essendo stata allegata in atti dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 208/2023 del Giudice del Controparte_1 lavoro di , pubblicata in 12/03/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025 Parte_3
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 422/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ROSARIA, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
- titolare di assegno di invalidità civile sin dal settembre 2005, poiché Parte_1 riconosciuto con sentenza invalido nella misura dell'85% - in data 14.9.2016, a seguito del decesso del proprio padre, ha presentato domanda volta ad ottenere la reversibilità a suo favore della pensione di cui era titolare il de cuius. Con sentenza del 16.6.2020, conclusiva del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Locri all'esito del diniego in via amministrativa della prestazione, il giudice, in accoglimento totale della domanda, riconosceva il diritto a percepire la pensione di reversibilità con CP_ decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del proprio padre e condannava al pagamento dei relativi ratei con interessi e rivalutazione. CP_ In esecuzione della sentenza, provvedeva a liquidare la pensione ed i relativi arretrati con decorrenza 1ottobre 2016. Sulla somma determinata come dovuta (€ 24.511,73), operava però una trattenuta di € 13.502,69, a titolo di recupero di indebito percepito dall'ottobre 2016, in ragione della divenuta incompatibilità dell'invalidità civile parziale n. 07082703– a dire dell' - con la CP_2 pensione di reversibilità
Ritenendo illegittimo il recupero dell'indebito, ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, CP_ evidenziando che avrebbe dovuto d'ufficio trasformare, in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, l'assegno di invalidità (divenuto incompatibile con la pensione di reversibilità per superamento del requisito reddituale di 4.931,29) in pensione di invalidità civile, sussistendo sia il requisito sanitario del 100% di invalidità, accertato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, sia il requisito reddituale, non raggiungendo il la soglia annua Parte_2 di € 16.982,49.
Il giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n. 208.23 del 12.3.2023, ha rigettato il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art 152 disp att cpc., argomentando che:
“Incombe, infatti, sull'istante che invoca la prestazione previdenziale un onere di allegazione degli elementi costitutivi del diritto. Innanzitutto, giova premettere che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa all'ente erogatore della prestazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai percepito la pensione di inabilità, avendo avuto in godimento, per effetto della sentenza n. 1180/2008 (che non risulta essere stata oggetto di contestazione in relazione alla percentuale di inabilità riscontrata), soltanto l'assegno mensile di assistenza, fino all'accertamento del diritto a conseguire la pensione ai superstiti, che ha determinato il superamento dei limiti reddituali. Tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia presentato all' una domanda volta al conseguimento della pensione o una domanda di aggravamento, CP_2 rispetto all'accertamento che aveva legittimato il godimento dell'assegno, nel momento in cui, per effetto del riconoscimento della pensione ai superstiti, ha superato i limiti reddituali per la percezione dell'assegno. Nella specie, non risulta esservi stato alcun impulso di parte, volto a provocare
l'accertamento dell'aggravamento, atteso che l' non aveva alcun onere di accertare d'ufficio CP_2
l'aggravamento nel momento in cui è venuto meno il requisito reddituale per il conseguimento dell'assegno. Non avrebbe potuto l' tenere un contegno diverso una volta accertato il venir CP_2 meno del requisito reddituale legittimante il conseguimento dell'assegno, non incombendo sullo stesso alcun onere di indagare sull'aggravamento, né di sostituirsi all'impulso della parte verificando d'ufficio il possesso dei requisiti legittimanti una prestazione che non è stata oggetto di domanda amministrativa, né di domanda di aggravamento. Al contrario, sarebbe stato onere del ricorrente, all'esito della CTU che ha accertato il suo stato di invalidità al 100% e nella consapevolezza di non possedere più i requisiti reddituali legittimanti il conseguimento dell'assegno, presentare una domanda di aggravamento, corredata dalla documentazione legittimante il conseguimento della pensione, al fine di consentire un vaglio da parte dell' . (….). Né si può CP_1 pretendere un impulso ufficioso, volto a convertire la prestazione in godimento, revocata per il venir meno del requisito reddituale, in un'altra prestazione, sulla base di un accertamento peritale effettuato nel corso di un giudizio che non aveva ad oggetto la prestazione reclamata, che non è stata oggetto di domanda amministrativa (corredata dall'allegazione dei requisiti legittimanti la diversa prestazione (……).
Ha proposto appello , per i motivi che verranno specificati in parte motiva. Parte_1
CP_ ha resistito per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5/12/2025 .
°°°°°°°
L'appello è infondato.
L'appellante afferma che erroneamente il Giudice di prime ha applicato un principio ormai superato in materia di prestazioni assistenziali e/o previdenziale, quello della immutabilità delle prestazioni.
Ricorda, infatti, che le SS.UU. della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 9492/2004 hanno affermato che nel vigente ordinamento previdenziale (e assistenziale)
“non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti.” In particolare -aggiunge- le Sezioni Unite hanno osservato “per quanto riguarda i rapporti tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia è indubbiamente fondamentale il dato normativo fornito dall'art. 1 comma 10 della legge n. 222 del 1984 – che consente la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia – alla stregua del quale è rilevabile il collegamento tra le due forme di tutela, determinato dalla natura del rischio protetto, che per entrambi riguarda la perdita della capacità di lavoro, nonché dalle esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno con prestazioni pensionistiche che, in attuazione del precetto dell'art. 38 Cost., garantiscano il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia”. Aggiunge ancora che l'art. 1 comma 10 della legge n. 222/1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia) è espressione di un principio generale ed in forza di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che è consentita la conversione della pensione di invalidità – prevista dalla legislazione vigente prima della riforma del 1984 – nella pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela;
che quindi tale principio può applicarsi al caso di specie, ove, con la liquidazione della reversibilità, anziché eliminare a priori l'invalidità civile parziale 'per superamento di reddito annuo', l' avrebbe dovuto riqualificare CP_2
d'ufficio come invalido al 100% (e quindi continuare ad erogare l'invalidità civile Parte_1 sotto forma di pensione di inabilità), stante il pacifico riconoscimento sanitario (invalidità 100%) avvenuto nel giudizio che ha configurato il diritto alla pensione ai superstiti. E infatti: se il presupposto sanitario della reversibilità è l'invalidità al 100% del beneficiario, in automatico e d'ufficio l' avrebbe dovuto ricostituire/ricostituire la posizione assistenziale del , CP_1 Parte_1 trasformando l'assegno mensile di assistenza (art. 13) in pensione di inabilità (art. 12); che l'atto di impulso di cui parla il Giudice di prime cure è stato regolarmente, a suo tempo, azionato dal ricorrente, poiché la domanda finalizzata a percepire l'invalidità civile è stata già presentata all' , motivo CP_2 per il quale infatti il percepiva l'assegno mensile di assistenza. Parte_1
Gli argomenti non sono condivisibili e va invece confermato il ragionamento del giudice di prime cure che ha escluso l'automaticità di una trasformazione dell'assegno di invalidità civile in pensione di invalidità civile, occorrendo un impulso di parte, in ossequio al principio che le prestazioni assistenziali e previdenziali necessitano obbligatoriamente della domanda amministrativa.
Non può ritenersi, come sostiene il , che in capo all' gravasse alcun onere di Parte_1 CP_2 riconoscere d'ufficio la pensione di invalidità civile, in considerazione del riconoscimento di una inabilità totale al lavoro in sede di CTU nel procedimento concernente la spettanza della pensione di reversibilità, né può ritenersi che l'impulso di parte ci fosse e fosse coincidente con la prima domanda di invalidità civile, a suo tempo presentata. Invero, in virtù della prima domanda amministrativa, il
, in sede giurisdizionale, ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile parziale nella Parte_2 misura dell'85%. Successivamente, in presenza di un aggravamento del quadro clinico- così come accertato dal ctu -, sarebbe stato onere dell'odierno appellante presentare una domanda amministrativa di aggravamento, corredata dalla documentazione medica comprovante le modificazioni del quadro clinico preesistente. Le prestazioni assistenziali dell'assegno e della pensione di invalidità civile sono distinte tra loro e fondate su presupposti diversi, sia reddituali sia sanitari, e non è dunque ipotizzabile una conversione automatica dell'assegno in pensione. L'ipotesi contemplata nell'art 1 comma 10 legge 222/84 non è assimilabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazioni previdenziali subordinate al raggiungimento di requisiti contributivi e assicurativi.
Spese irripetibili, essendo stata allegata in atti dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 208/2023 del Giudice del Controparte_1 lavoro di , pubblicata in 12/03/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025 Parte_3
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)