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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5242/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. TADDEI LORENZO come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. FERMO SERENA e dall' Avv. MARCO OCCHIPINTI come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 06/05/2025 le parti, con nota di deposito del 05/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in
data in data 20.09.1986, presso matrimonio concordatario trascritto Parte_2
nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di atto n. 10, Parte_2
parte II, serie A – anno 1986, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato
civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Confermarsi le condizioni di cui alla Sentenza n. 1488/2024 pubbl. il 25/06/2024:
a) Disporre in favore della sig.ra un assegno a titolo di contributo Controparte_1
alimentare e compensativo pari ad euro 950,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5
di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la stessa
vorrà indicare oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2025;
b) Le parti, ferme le attribuzioni patrimoniali eseguite in conformità all'accordo di
separazione personale, si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni residua e
diversa questione di carattere patrimoniale,
- di prestare acquiescenza alla emananda sentenza-“
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 2 di 4 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 05/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RE ER (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione (n. 1488/2024 del
Tribunale di Verona) è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
05/05/2025 e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RE
ER (VR) il 20/09/1986 tra e Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ER ER (VR)
(atto n. 10, parte II serie A – anno 1986) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 05/05/2025 , da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 3 di 4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE
ER (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5242/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. TADDEI LORENZO come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. FERMO SERENA e dall' Avv. MARCO OCCHIPINTI come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 06/05/2025 le parti, con nota di deposito del 05/05/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in
data in data 20.09.1986, presso matrimonio concordatario trascritto Parte_2
nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di atto n. 10, Parte_2
parte II, serie A – anno 1986, e per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato
civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Confermarsi le condizioni di cui alla Sentenza n. 1488/2024 pubbl. il 25/06/2024:
a) Disporre in favore della sig.ra un assegno a titolo di contributo Controparte_1
alimentare e compensativo pari ad euro 950,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5
di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la stessa
vorrà indicare oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2025;
b) Le parti, ferme le attribuzioni patrimoniali eseguite in conformità all'accordo di
separazione personale, si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni residua e
diversa questione di carattere patrimoniale,
- di prestare acquiescenza alla emananda sentenza-“
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 2 di 4 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 05/05/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RE ER (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione (n. 1488/2024 del
Tribunale di Verona) è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
05/05/2025 e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RE
ER (VR) il 20/09/1986 tra e Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ER ER (VR)
(atto n. 10, parte II serie A – anno 1986) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 05/05/2025 , da intendersi qui trascritte e recepite per relationem; pagina 3 di 4 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE
ER (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4