Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l'esistenza della stessa nel fascicolo d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 3https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3136 del 7 maggio 1983 «Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è, a norma degli artt. 47 e 369 c.p.c., causa d'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui l'esame di detto fascicolo (non acquisito) sia...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 25 novembre 1983 «Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1681 del 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2006, n. 14110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14110 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER FR, elettivamente domiciliato in Roma via Gramsci 36, presso l'avv. Calò Maurizio, che, unitamente all'avv. Arthur Frei del Foro di Bolzano, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore Dott. Durnwalder Luis, elettivamente domiciliata in Roma, via Elenomara Pimentel 2, presso l'avv. Costa Michele, che unitamente agli avv.ti Maria Larcher e Renate von Guggenberg del Foro di Bolzano, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CONSORZIO ELETTRICO PENNES soc. coop. a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Vigil Stiglmair, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che unitamente all'avv. Alberto Zocchi del Foro di Bolzano, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 110/2003 del 28 maggio 2003, depositata il 9 settembre 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'8 giugno 2006 dal Consigliere Dott. Raffale Botta;
uditi gli avvocati Maurizio Calò per il ricorrente, Michele Costa e Di Mattia, quest'ultimo per delega dell'avv. Manzi, per le parti controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio elettrico Pennes otteneva dalla Provincia Autonoma di Bolzano, prevalendo sulla concorrente domanda presentata dal signor AN GR, la concessione di derivazione a scopo elettrico dal Torrente Talvera nel Comune di Sarentino, frazione di Pennes. Non avendo, tuttavia, il concessionario iniziati i lavori nel termine assegnato, nonostante l'ottenuta proroga, la Provincia, su istanza del GR, assegnava a quest'ultimo la concessione di derivazione con provvedimento che il Consorzio impugnava, prima alla Giunta Provinciale, che rigettava il ricorso, e, successivamente, al TRGA di Bolzano, innanzi al quale impugnava anche il provvedimento negativo della Giunta. Dichiarato dal Tribunale adito il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, il Consorzio proponeva ricorso al Giudice competente, il quale, accolta la domanda di rimessione in termini, pronunciava positivamente.
Avverso tale sentenza il sig. AN GR propone ricorso per Cassazione con tre motivi. Resistono con controricorso la Provincia Autonoma di Bolzano, che, tuttavia, conclude favorevolmente all'accoglimento del ricorso, e il Consorzio Elettrico Pennes, che ne chiede, invece, il rigetto.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presenta un problema processuale che deve essere risolto preliminarmente in quanto dalla soluzione di esso potrebbe essere precluso l'esame dei motivi di impugnazione.
La parte ricorrente, infatti, ha depositato in giudizio in luogo della copia autentica della sentenza impugnata, l'"estratto conforme" della medesima rilasciato "per uso ufficio" dal Cancelliere del TSAP, nel quale compare, oltre alla epigrafe e alla indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo della sentenza, mentre tutta la parte dedicata alla narrazione del fatto ed alla motivazione è sostituita con la parola "omissis".
Tanto non basta a soddisfare la condizione di procedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, essendo necessario, secondo il costante orientamento di questa Corte, il deposito, entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso (cfr. Cass. n. 888/2006), di una copia autentica della sentenza impugnata che presenti tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a base della decisione (Cass. nn. 3254/2005; 4687/1999) e di stabilire la fondatezza (o meno) dei motivi di censura (Cass. n. 11005/2003): non vale ad evitare la sanzione della improcedibilità ne' il deposito della sentenza da parte del controricorrente, ne' l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 888/2006). Nel caso di specie è evidente la assoluta mancanza di siffatti requisiti nell'estratto della sentenza impugnata depositato in atti: sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza, limitatamente alla posizione del controricorrente Consorzio Elettrico Pennes, mentre nei confronti della Provincia, stante le conclusioni prese in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio nei confronti del controricorrente Consorzio Elettrico Pennes, che liquida in complessivi Euro 3.600,00 di cui EUro 3.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della controricorrente Provincia Autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006.