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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17846 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario NA VA NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 47963 2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Labate,
con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
◼ Indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Alessia Brandini
con Studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1
RESISTENTE Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. -contratto di finanziamento
Conclusioni:
All'udienza del 7 luglio 2025 i procuratori delle parti discutevano la causa richiamando i rispettivi scritti difensivi e chiedevano l'emissione del provvedimento decisorio.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25 ottobre 2023, Parte_1 quale procuratrice di ., ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_2
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento personale n.
21137077, stipulato in data 18 luglio 2019 con i sig.ri e CP_1 Pt_3
condannare i medesimi, in solido, al pagamento della somma di € 38.991,58, oltre interessi legali e spese di lite.
Secondo la ricorrente, la titolarità del credito deriva da un'operazione di cartolarizzazione revolving ex art. 58 T.U.B., realizzata da in favore della Pt_2 società di cui stessa risulta servicer e procuratrice. Parte_1 Pt_2
I convenuti si sono costituiti, eccependo:
il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per assenza di prova documentale della titolarità del credito;
la concessione irresponsabile del credito in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., con richiesta di rigetto della domanda o, in subordine, compensazione o risarcimento per danno contrattuale.
All'udienza del 7 luglio 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e chiesto la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., come da verbale.
*****
Pag. 2 di 5 Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondato il ricorso proposto da er le motivazioni che seguono: Parte_1
1. Sulla legittimazione attiva della ricorrente (art. 58 T.U.B.)
La ricorrente fonda la propria titolarità sulla cartolarizzazione “revolving” stipulata in data 6 febbraio 2017, con successivi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tra cui quello del 14 maggio 2019 (Parte II n. 56), nel quale sarebbero indicati, per categorie, i crediti ceduti.
Tuttavia, la parte resistente ha evidenziato come il contratto oggetto di causa sia stato stipulato in data 18 luglio 2019, dunque successivamente alla data di valutazione indicata nell'operazione di cessione (06.05.2019), e comunque in assenza di prova specifica dell'inclusione del suddetto contratto nella cartolarizzazione.
In particolare, la resistente ha citato una cospicua giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
3405/2024, Cass. n. 21821/2023, Cass. n. 12739/2021, Cass. n. 24798/2020), la quale ha chiarito che:
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore meramente notiziale, ai fini della conoscibilità da parte del debitore ceduto, ma non è sufficiente a dimostrare in giudizio la titolarità sostanziale del credito;
in caso di contestazione, il cessionario è tenuto a produrre il contratto di cessione (o idonea documentazione) che provi inequivocabilmente l'inclusione del credito dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito:
né copia integrale del contratto di cessione;
né un allegato che identifichi specificamente il credito oggetto di causa;
né prova documentale inequivocabile del rapporto tra il finanziamento del 18.07.2019 e i criteri della cessione indicati.
Pag. 3 di 5 La difesa della ricorrente è superata dall'indirizzo consolidato della Suprema Corte, secondo cui, in mancanza di prova diretta del contratto di cessione, l'azione deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva.
Ne consegue che pur agendo quale servicer, non ha fornito Parte_2 prova sufficiente della legittimazione sostanziale di in relazione al credito Parte_1 controverso, e va pertanto accolta l'eccezione preliminare sollevata dai resistenti.
2. Sull'eccezione riconvenzionale e sulla violazione dell'art. 124-bis T.U.B.
La parte resistente ha prospettato la concessione sleale di credito, richiamando l'art. 124-bis T.U.B. e le norme sulla buona fede contrattuale (artt. 1175, 1337, 1375 c.c.). È stato allegato che, al momento della stipula:
la sig.ra era disoccupata o lavoratrice “in nero”; CP_1
il sig. aveva diversi finanziamenti in corso (con Deutsche Bank, BNL, Agos, Pt_3
Findomestic) per un'esposizione debitoria mensile che superava le capacità reddituali disponibili.
Sebbene tale situazione costituisca elemento di fatto rilevante, occorre osservare che la
Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7030/2006, ha affermato che l'illecita concessione del credito può generare responsabilità verso i terzi creditori, ma non nei confronti del debitore, salvo ipotesi patologiche (es. dolo, coercizione, incapacità legale).
Nel caso di specie, non è stato allegato alcun vizio genetico del consenso, né è stata esperita procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Non risultano istruiti elementi tecnici (es. CTU) sulla effettiva violazione del merito creditizio.
Pertanto, l'eccezione riconvenzionale non può trovare accoglimento in assenza di prova tecnica o documentale specifica, e resta assorbita dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione.
Pag. 4 di 5 Per quanto fin qui evidenziato, la domanda di parte ricorrente non è suscettibile di accoglimento.
Alla soccombenza della ricorrente consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali qui liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – XVII Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
✓ . Rigetta la domanda proposta da in qualità di procuratrice di Parte_1 per difetto di legittimazione attiva della ricorrente in Parte_2 relazione al contratto di finanziamento n. 21137077 del 18.07.2019;
✓ . Rigetta le domande riconvenzionali per mancanza di prova del danno e della condotta colposa del finanziatore;
✓ Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, e per essi dell'Avv. Alessia Brandoni, dichiaratasi Antistataria, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso
Roma, lì 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(NA VA NZ)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario NA VA NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 47963 2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Antonio Labate,
con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11
◼ Indirizzo telematico
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Alessia Brandini
con Studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, 1
RESISTENTE Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. -contratto di finanziamento
Conclusioni:
All'udienza del 7 luglio 2025 i procuratori delle parti discutevano la causa richiamando i rispettivi scritti difensivi e chiedevano l'emissione del provvedimento decisorio.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25 ottobre 2023, Parte_1 quale procuratrice di ., ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_2
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento personale n.
21137077, stipulato in data 18 luglio 2019 con i sig.ri e CP_1 Pt_3
condannare i medesimi, in solido, al pagamento della somma di € 38.991,58, oltre interessi legali e spese di lite.
Secondo la ricorrente, la titolarità del credito deriva da un'operazione di cartolarizzazione revolving ex art. 58 T.U.B., realizzata da in favore della Pt_2 società di cui stessa risulta servicer e procuratrice. Parte_1 Pt_2
I convenuti si sono costituiti, eccependo:
il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, per assenza di prova documentale della titolarità del credito;
la concessione irresponsabile del credito in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., con richiesta di rigetto della domanda o, in subordine, compensazione o risarcimento per danno contrattuale.
All'udienza del 7 luglio 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e chiesto la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., come da verbale.
*****
Pag. 2 di 5 Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene infondato il ricorso proposto da er le motivazioni che seguono: Parte_1
1. Sulla legittimazione attiva della ricorrente (art. 58 T.U.B.)
La ricorrente fonda la propria titolarità sulla cartolarizzazione “revolving” stipulata in data 6 febbraio 2017, con successivi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tra cui quello del 14 maggio 2019 (Parte II n. 56), nel quale sarebbero indicati, per categorie, i crediti ceduti.
Tuttavia, la parte resistente ha evidenziato come il contratto oggetto di causa sia stato stipulato in data 18 luglio 2019, dunque successivamente alla data di valutazione indicata nell'operazione di cessione (06.05.2019), e comunque in assenza di prova specifica dell'inclusione del suddetto contratto nella cartolarizzazione.
In particolare, la resistente ha citato una cospicua giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
3405/2024, Cass. n. 21821/2023, Cass. n. 12739/2021, Cass. n. 24798/2020), la quale ha chiarito che:
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore meramente notiziale, ai fini della conoscibilità da parte del debitore ceduto, ma non è sufficiente a dimostrare in giudizio la titolarità sostanziale del credito;
in caso di contestazione, il cessionario è tenuto a produrre il contratto di cessione (o idonea documentazione) che provi inequivocabilmente l'inclusione del credito dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito:
né copia integrale del contratto di cessione;
né un allegato che identifichi specificamente il credito oggetto di causa;
né prova documentale inequivocabile del rapporto tra il finanziamento del 18.07.2019 e i criteri della cessione indicati.
Pag. 3 di 5 La difesa della ricorrente è superata dall'indirizzo consolidato della Suprema Corte, secondo cui, in mancanza di prova diretta del contratto di cessione, l'azione deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva.
Ne consegue che pur agendo quale servicer, non ha fornito Parte_2 prova sufficiente della legittimazione sostanziale di in relazione al credito Parte_1 controverso, e va pertanto accolta l'eccezione preliminare sollevata dai resistenti.
2. Sull'eccezione riconvenzionale e sulla violazione dell'art. 124-bis T.U.B.
La parte resistente ha prospettato la concessione sleale di credito, richiamando l'art. 124-bis T.U.B. e le norme sulla buona fede contrattuale (artt. 1175, 1337, 1375 c.c.). È stato allegato che, al momento della stipula:
la sig.ra era disoccupata o lavoratrice “in nero”; CP_1
il sig. aveva diversi finanziamenti in corso (con Deutsche Bank, BNL, Agos, Pt_3
Findomestic) per un'esposizione debitoria mensile che superava le capacità reddituali disponibili.
Sebbene tale situazione costituisca elemento di fatto rilevante, occorre osservare che la
Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7030/2006, ha affermato che l'illecita concessione del credito può generare responsabilità verso i terzi creditori, ma non nei confronti del debitore, salvo ipotesi patologiche (es. dolo, coercizione, incapacità legale).
Nel caso di specie, non è stato allegato alcun vizio genetico del consenso, né è stata esperita procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Non risultano istruiti elementi tecnici (es. CTU) sulla effettiva violazione del merito creditizio.
Pertanto, l'eccezione riconvenzionale non può trovare accoglimento in assenza di prova tecnica o documentale specifica, e resta assorbita dall'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione.
Pag. 4 di 5 Per quanto fin qui evidenziato, la domanda di parte ricorrente non è suscettibile di accoglimento.
Alla soccombenza della ricorrente consegue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali qui liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – XVII Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
✓ . Rigetta la domanda proposta da in qualità di procuratrice di Parte_1 per difetto di legittimazione attiva della ricorrente in Parte_2 relazione al contratto di finanziamento n. 21137077 del 18.07.2019;
✓ . Rigetta le domande riconvenzionali per mancanza di prova del danno e della condotta colposa del finanziatore;
✓ Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, e per essi dell'Avv. Alessia Brandoni, dichiaratasi Antistataria, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso
Roma, lì 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(NA VA NZ)
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