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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4392/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott.ssa Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore dott.ssa Maria Lupo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4392/2024 V.G. avente ad oggetto: rettifica sesso posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.9.25; promossa da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Concetta La Delfa come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.11.24, ritualmente notificato alla Procura della
Repubblica presso questo Tribunale, nata a [...] Parte_1
(SR) il 05/07/2006, chiedeva che venisse pronunciata il cambio di attribuzione di sesso da femminile a maschile con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa di rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome anagrafico da Pt_1 in , nome con cui da anni viene denominato da amici e Per_1
pagina 1 di 8 conoscenti e anche dai familiari.
La ricorrente, enunciava nel suo ricorso di sentirsi appartenere al genere maschile siccome già dall'infanzia ha costantemente percepito di vivere in un corpo incompatibile con la propria percezione di genere.
Specificava altresì che detta disforia di genere causava non pochi disagi che influenzano notevolmente il suo umore e conseguentemente la qualità della sua vita. Da anni ormai, sostiene l' ha scelto di farsi chiamare , in linea alla sua Pt_1 Persona_2 storia ed alla sua percezione di sé e d'avere per questo intrapreso specifica terapia ormonale atta ad accentuare i caratteri fisici maschili secondari.
Alla prima udienza, presente la ricorrente e il suo difensore e acquisite in atti le note del P.M., veniva sentita la ricorrente nonché la madre della stessa e all'esito della prefata udienza la causa veniva rinviata per la decisione al 23.9.25 ove la ricorrente, a mezzo di note ex art. 127 ter c.p.c., insisteva in atti chiedendo che il fascicolo venisse definito. Con ordinanza del 27.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione e riferita al Collegio dal Giudice relatore in data 9.10.25.
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Accogliere la richiesta di rettificazione dell'attribuzione di sesso e per
l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Siracusa di effettuare la rettificazione all'anagrafe
2. Si chiede anche che il cambio del nome e del sesso avvenga in ogni documento in modo che non resti nessuna “traccia” circa il sesso e il nome originario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ IN FATTO.
Come premesso nella sintesi del processo, l'attrice, difatti, risulta essere interessata dalla diagnosi di “Disforia di genere”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata nel luglio del 2023 dall'ASP di Catania che così concludeva: “(…) si conferma la diagnosi
pagina 2 di 8 di “incongruenza di genere” e, alla luce della conoscenza dal punto di vista psicologico-clinico sin qui acquisita, si ritiene che Per_1 possa dare inizio, attraverso la terapia ormonale, al suo percorso di transizione verso il genere desiderato.”
In seno al ricorso, si evince come l'odierna attrice abbia manifestato l'esigenza di avviare, in particolare a partire dall'aprile del 2024, un percorso di transessualismo sottoponendosi a terapia ormonale mascolinizzante (cfr. allegati al ricorso di parte attrice) a base di testosterone, sotto le cure e il controllo dei medici dell'Asp 3 di
Catania.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso maschile e del nuovo nome da ad . Pt_1 Per_1
Le domande avanzate dalla ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento
pagina 3 di 8 della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi;
tuttavia, che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del
1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri pagina 4 di 8 sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (anche proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che la è affetta da disforia di genere Pt_2 senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 29/05/2025, l'attrice ha dichiarato quanto segue:
A.D.R.: fin da bambino mi sono sempre sentito un maschio e mi sono sempre presentato come tale e gli altri, infatti, mi identificavano come un bambino.
Con la pubertà, vedendo il mio corpo modificarsi ho iniziato a sentire disagio e a non identificarmi in quel corpo sino a quando ho deciso informarmi sulla mia condizione psico fisica ed ho così scoperto di essere affetto da disforia di genere.
Frequento il liceo artistico (ultimo anno) e tutti mi identificano come ed hanno anche cambiato il mio nome nell'elenco che gli Per_1 insegnanti usano per chiamare l'appello. Ho un gruppo di amici per fortuna molto aperti che mi hanno sempre accettato. In passato ho avuto due relazioni sentimentali con due ragazze.
Durante il COVID, nel periodo di quarantena, decisi di intraprendere un percorso sociale rivelando la mia condizione a tutti. Iniziai con i miei amici e dopo con i miei genitori. Ormai nella mia famiglia mi hanno accettato e mi chiamano Per_1
Dopo sedute e test psicoattidunali presso l'ASP di Catania ho iniziato una terapia ormonale e da quando mi vedo come un uomo mi sento felice e finalmente in pace e in linea con il mio aspetto estetico”.
Nella stessa udienza, veniva sentita ad interrogatorio libero, stante anche la giovane età della ricorrente, la madre nata a CP_1
Siracusa il 14.11.1969 la quale dichiarava: “(mia figlia, soggetto sottinteso N.D.R.) è stato sempre un maschietto sin da bambino e per
pagina 5 di 8 me la scelta intrapresa da mio figlio è assolutamente consapevole e irreversibile”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente, la quale ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stessa come appartenente al genere sessuale maschile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti); dalle considerazioni chiare e puntuali della madre;
dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dalla stessa, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome “ ”. Per_1
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Nessuna domanda è stata formulata in ordine all'autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto tale domanda non è più necessaria stante quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono alla ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può
pagina 6 di 8 tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà la ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione del nome “ ”, ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Per_1
Comune di Siracusa - Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 672 parte II serie B - anno 2006 - Comune di
SIRACUSA (SR) (C.F. ) - di sostituire C.F._1
l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
4392/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di nascita Parte_1
e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio pagina 7 di 8 e del nome da “ ad “ ” mandando all'ufficiale di Stato Pt_1 Per_1
Civile di Siracusa (Sr) o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
09/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott.ssa Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore dott.ssa Maria Lupo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4392/2024 V.G. avente ad oggetto: rettifica sesso posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.9.25; promossa da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Concetta La Delfa come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.11.24, ritualmente notificato alla Procura della
Repubblica presso questo Tribunale, nata a [...] Parte_1
(SR) il 05/07/2006, chiedeva che venisse pronunciata il cambio di attribuzione di sesso da femminile a maschile con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa di rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome anagrafico da Pt_1 in , nome con cui da anni viene denominato da amici e Per_1
pagina 1 di 8 conoscenti e anche dai familiari.
La ricorrente, enunciava nel suo ricorso di sentirsi appartenere al genere maschile siccome già dall'infanzia ha costantemente percepito di vivere in un corpo incompatibile con la propria percezione di genere.
Specificava altresì che detta disforia di genere causava non pochi disagi che influenzano notevolmente il suo umore e conseguentemente la qualità della sua vita. Da anni ormai, sostiene l' ha scelto di farsi chiamare , in linea alla sua Pt_1 Persona_2 storia ed alla sua percezione di sé e d'avere per questo intrapreso specifica terapia ormonale atta ad accentuare i caratteri fisici maschili secondari.
Alla prima udienza, presente la ricorrente e il suo difensore e acquisite in atti le note del P.M., veniva sentita la ricorrente nonché la madre della stessa e all'esito della prefata udienza la causa veniva rinviata per la decisione al 23.9.25 ove la ricorrente, a mezzo di note ex art. 127 ter c.p.c., insisteva in atti chiedendo che il fascicolo venisse definito. Con ordinanza del 27.9.25 la causa veniva trattenuta in decisione e riferita al Collegio dal Giudice relatore in data 9.10.25.
***
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
1. Accogliere la richiesta di rettificazione dell'attribuzione di sesso e per
l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Siracusa di effettuare la rettificazione all'anagrafe
2. Si chiede anche che il cambio del nome e del sesso avvenga in ogni documento in modo che non resti nessuna “traccia” circa il sesso e il nome originario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ IN FATTO.
Come premesso nella sintesi del processo, l'attrice, difatti, risulta essere interessata dalla diagnosi di “Disforia di genere”, come accertato dalla certificazione specialistica rilasciata nel luglio del 2023 dall'ASP di Catania che così concludeva: “(…) si conferma la diagnosi
pagina 2 di 8 di “incongruenza di genere” e, alla luce della conoscenza dal punto di vista psicologico-clinico sin qui acquisita, si ritiene che Per_1 possa dare inizio, attraverso la terapia ormonale, al suo percorso di transizione verso il genere desiderato.”
In seno al ricorso, si evince come l'odierna attrice abbia manifestato l'esigenza di avviare, in particolare a partire dall'aprile del 2024, un percorso di transessualismo sottoponendosi a terapia ormonale mascolinizzante (cfr. allegati al ricorso di parte attrice) a base di testosterone, sotto le cure e il controllo dei medici dell'Asp 3 di
Catania.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione del diverso sesso maschile e del nuovo nome da ad . Pt_1 Per_1
Le domande avanzate dalla ricorrente possono essere interamente accolte con le opportune precisazioni che seguono.
§ IN DIRITTO.
Il percorso individuale indirizzato a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale rappresenta una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico – somatici ed ormonali). Pertanto, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso è preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale, da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.
In proposito, si riportano testualmente alcuni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 15138 del
20.7.2015 secondo cui: “(…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento
pagina 3 di 8 della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del
2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) Deve precisarsi;
tuttavia, che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della Legge n. 164 del
1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari
e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”.
Alla luce di quanto sopra, la rettificazione nei registri dello Stato Civile dell'attribuzione di sesso non è subordinata alla preventiva sottoposizione ad interventi chirurgici di modifica dei caratteri pagina 4 di 8 sessuali primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un diverso percorso individuale, sempre che la serietà e l'univocità di detto percorso, nonché la compiutezza dell'approdo finale, siano rigorosamente accertate giudizialmente.
Orbene, dalla documentazione in atti (anche proveniente da struttura sanitaria pubblica) risulta che la è affetta da disforia di genere Pt_2 senza l'esistenza di alcuna patologia clinicamente significativa.
In particolare, all'udienza del 29/05/2025, l'attrice ha dichiarato quanto segue:
A.D.R.: fin da bambino mi sono sempre sentito un maschio e mi sono sempre presentato come tale e gli altri, infatti, mi identificavano come un bambino.
Con la pubertà, vedendo il mio corpo modificarsi ho iniziato a sentire disagio e a non identificarmi in quel corpo sino a quando ho deciso informarmi sulla mia condizione psico fisica ed ho così scoperto di essere affetto da disforia di genere.
Frequento il liceo artistico (ultimo anno) e tutti mi identificano come ed hanno anche cambiato il mio nome nell'elenco che gli Per_1 insegnanti usano per chiamare l'appello. Ho un gruppo di amici per fortuna molto aperti che mi hanno sempre accettato. In passato ho avuto due relazioni sentimentali con due ragazze.
Durante il COVID, nel periodo di quarantena, decisi di intraprendere un percorso sociale rivelando la mia condizione a tutti. Iniziai con i miei amici e dopo con i miei genitori. Ormai nella mia famiglia mi hanno accettato e mi chiamano Per_1
Dopo sedute e test psicoattidunali presso l'ASP di Catania ho iniziato una terapia ormonale e da quando mi vedo come un uomo mi sento felice e finalmente in pace e in linea con il mio aspetto estetico”.
Nella stessa udienza, veniva sentita ad interrogatorio libero, stante anche la giovane età della ricorrente, la madre nata a CP_1
Siracusa il 14.11.1969 la quale dichiarava: “(mia figlia, soggetto sottinteso N.D.R.) è stato sempre un maschietto sin da bambino e per
pagina 5 di 8 me la scelta intrapresa da mio figlio è assolutamente consapevole e irreversibile”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dall'odierna ricorrente, la quale ha vissuto la maggior parte dei propri anni percependo sé stessa come appartenente al genere sessuale maschile (di cui ha assunto l'aspetto esteriore e adottato comportamenti); dalle considerazioni chiare e puntuali della madre;
dalle scelte terapeutiche/ormonali eseguite negli anni, oltre che dalla relazione psicologica sopra citata, nonché dal percorso individuale univoco e coerente nel tempo appare emergere un'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dalla stessa, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome “ ”. Per_1
Per tutto quanto sino ad ora esposto, la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta.
Nessuna domanda è stata formulata in ordine all'autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto tale domanda non è più necessaria stante quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
143/24) la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Orbene, la decisione in commento rende pleonastica e comunque priva di ogni rilievo giuridico l'eventuale pronuncia di autorizzazione al trattamento chirurgico qui eventualmente disposta siccome è evidente che con la soppressione della norma art. 31, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 questo Collegio ha peraltro perso il potere, in corso di causa, di pronunciarsi sulla detta autorizzazione.
Sul piano operativo e delle scelte personalissime che competono alla ricorrente, la mancata indicazione nel dispositivo di questa sentenza di una esplicita autorizzazione al trattamento chirurgico non può
pagina 6 di 8 tuttavia essere letta o interpretata dalle strutture sanitarie cui eventualmente si rivolgerà la ricorrente quale omessa pronuncia, elemento ostativo o, ancora, rigetto della autorizzazione al trattamento chirurgico. Del resto, se così si opinasse, si vanificherebbe la portata innovativa della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che nel ritenere assolutamente irragionevole l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riconosce, in buona sostanza, al/lla diretto/a interessato/a e, senza ulteriore ricorsi giudiziali, il diritto personalissimo di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico onde adeguare l'aspetto fisico e, all'uopo i caratteri sessuali primari e secondari, al genere riconosciuto dal Tribunale nella sua sentenza di rettificazione di sesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va disposta esclusivamente la rettifica di attribuzione di sesso di nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione del nome “ ”, ordinandosi all'ufficiale di Stato Civile del Per_1
Comune di Siracusa - Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 672 parte II serie B - anno 2006 - Comune di
SIRACUSA (SR) (C.F. ) - di sostituire C.F._1
l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti della ricorrente.
Nulla sulle spese in ragione della materia, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
4392/24, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
DISPONE in favore di la rettificazione, nell'atto di nascita Parte_1
e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio pagina 7 di 8 e del nome da “ ad “ ” mandando all'ufficiale di Stato Pt_1 Per_1
Civile di Siracusa (Sr) o altro competente per i suddetti adempimenti;
NULLA sulle spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del
09/10/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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