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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 835/2024 RGA avverso la sentenza n. 839/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2292/2024, pubblicata in data 20.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione cartella pagamento e ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.5.2025; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Barduzzi, del foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna – via Marconi n.
1, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- Appellante;
contro
(C.F. e P.I. n. ) – in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 persona del dott. in qualita' di Responsabile Contenzioso Controparte_3 CP_4
come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma
[...] Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui CP_5 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Calenzo, del Foro di Modena, Controparte_6 presso il cui studio, sito Via Taglio n. 22 - 41121 Modena, ha eletto domicilio, giusto mandato in atti;
L' Parte_2 Con
, (C.F. – - in persona del Direttore in carica,
[...] P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Testoni n. 7.
- Appellati;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 evocava, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sia l' di Bologna - nella Parte_2
sua qualità di ente impositore - sia l' – quale ente di Riscossione - proponendo Controparte_8
opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 020 2022 0016183437 000 per l'importo di €
22.097,50 (avente ad oggetto crediti in materia di lavoro consistenti in sanzioni amministrative ex
L. 689/1981, somme aggiuntive, maggiorazioni e spese) dal medesimo ritirata in data 14/10/2023. nonché avverso ai suoi atti presupposti – quali l'ordinanza-ingiunzione OI 371/15/17 del 28/6/2017 Con ed il verbale di illecito amministrativo redatto da (richiamati nella cartella di pagamento medesima); somme che sarebbero state richieste al predetto opponente a partire dal 2019, attraverso la notifica della richiamata ordinanza di ingiunzione.
Segnatamente con l'opposizione chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità Parte_1
e di nullità della notifica della cartella di pagamento, nonché degli atti presupposti per vizi afferenti alle notifiche di tali atti, nonché – in ragione di tali vizi – al fine di ottenere la declaratoria di Con estinzione del credito vantato dalla di Bologna per intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'ente impositore.
2. Il Tribunale adito, verificata la rituale costituzione delle parti, istruita la causa in via documentale, ad esito dell'udienza di discussione del 20.06.2024, respingeva integralmente la detta opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti.
3. La parte soccombente proponeva rituale appello deducendo 3 motivi di gravame, con cui veicolava in tale sede le deduzioni ed argomentazioni già svolte in I grado, instando - in via preliminare - per la sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e - nel merito – per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in I grado, di accertamento e
2 declaratoria di illegittimità e di nullità della cartella di pagamento opposta, dell'ordinanza di ingiunzione e del verbale di illecito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano ritualmente le parti appellate che, nel contestare recisamente le deduzioni di controparte – peraltro reiterando, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione CP_2
passiva già svolta in I grado – instavano per il rigetto delle domande svolte da parte appellante come opra sintetizzate.
4. La Corte - verificata la ritualità della costituzione delle parti appellate e ritenuta la legittimazione passiva di alla luce del costante orientamento di legittimità1, ritiene che CP_2
l'appello in esame sia infondato per le ragioni appresso indicate.
a. Con il I motivo di gravame parte appellante ha riproposto in tale sede l'eccezione di nullità insanabile della opposta cartella esattoriale in quanto il plico ritirato dallo stesso appellante – come dal medesimo confermato già in I grado e da ritenersi pertanto dato pacifico - sarebbe privo della relata di notifica;
ne seguirebbe la violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. con la conseguenza 1 Cfr. Cass SU 7514/2022 in cui si precisa, per quanto di interesse, che:
“[…] lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario… "). Si veda, altresì, significativamente, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 che - nel dare, appunto, per presupposta la legittimazione passiva dell'agente della riscossione - si occupa della questione inerente alla ripartizione delle spese affermando che la “Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Controparte_9 Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione.
[…] Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportuno rimeditare l'orientamento ravvisabile nelle decisioni indicate nella memoria depositata dal …, affermando il seguente “principio di diritto”: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_10 emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità…”.
3 che, stante la mancata indicazione della data di consegna della cartella esattoriale, seguirebbe la nullità insanabile della notifica nonché la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Invero, alla luce del rilievo che lo stesso appellante – come già rilevato – già in sede di ricorso introduttivo di I grado, confermava di avere ricevuto il plico e di essere stato, quindi, nella materiale disponibilità della cartella così da poter frapporre opposizione, si giunge a ritenere il motivo di impugnazione in esame - afferente alla dedotta sussistenza di vizi della notificazione della cartella esattoriale opposta – sia inammissibile per carenza di interesse;
si ritiene, infatti, che l'atto nel caso di specie abbia raggiunto il suo scopo, preordinato appunto all'impugnazione - tempestivamente svolta nel caso di specie – in ragione dell'art.60 co. 1 DPR 600/1973 che, nel richiamare le norme stabilite dagli artt.137 ss. c.p.c., consente di accedere all'applicabilità dell'art.160 c.p.c. il quale rinvia all'art.156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Comunque, quand'anche si volesse superare tale aspetto preliminare ed assorbente, il motivo in esame risulterebbe privo di fondamento, conseguendone la conferma della valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure laddove afferma che: “… nell'ipotesi in oggetto la notifica è stata correttamente effettuata, non essendo, per la notifica degli atti impositivi in materia previsti adempimenti ulteriori a pena di nullità”.
Ed infatti, come compiutamente posto in rilievo da nella sua difesa attraverso un puntuale CP_2
richiamo alle norme di riferimento, laddove la notifica sia avvenuta mediante raccomandata a/r – come accaduto nel caso di specie - l'avviso di ricevimento costituisce l'unica prova del perfezionamento della notifica, dovendosi precisare che l'art.1 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
193/2001 prevede che l'avviso di ricevimento possa essere sottoscritto dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o azienda del destinatario, nonché dal portiere dello stabile ove si trovano l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza che occorrano particolari formalità afferenti alla relata di notifica;
sul punto specifico, si ritiene di aderire – non essendovi motivi di confutazione -
a quanto argomentato sul punto da in tale sede laddove afferma che: “Proprio al fine di CP_2
ovviare ai frequenti inconvenienti originati dalle contestazioni in merito al riconoscimento dell'autenticità della firma da parte dei destinatari della notificazione, con grave pregiudizio sull'esistenza della notificazione stessa, a livello associativo è stata stipulata apposita convenzione con per modificare il modello di avviso di ricevimento, in modo che risulti Controparte_11 accertata dall'agente postale l'identità e la qualità della persona che sottoscrive l'avviso al momento della consegna del plico: quest'ultimo, per ragioni di privacy (cfr. art.1 comma 1 lett. i
L.D. 28.9.1998 n.337) è spedito in busta chiusa e, in tal caso, la relazione di notifica contenuta nel
4 frontespizio della cartella di pagamento PUO' essere corredata dalla indicazione del numero della raccomandata, dell'ufficio postale al quale il plico è stato consegnato e della data di consegna;
la facoltà di aggiungere tali elementi nella relata di notifica del modello di cartella ministeriale è consentita in virtù di quanto previsto dal provvedimento dell' del 19.4.2002 Controparte_8 secondo il quale, esclusivamente per tale parte del modello, l' può apportare Controparte_12
al testo approvato dal decreto dirigenziale 28.6.1999 le modifiche necessarie a garantire il corretto svolgimento della notificazione in relazione alle singole fattispecie concrete. Come ben evidenziato, la compilazione della relata contenuta nel frontespizio della cartella inviata al contribuente in busta chiusa mediante raccomandata a/r costituisce, pertanto, una mera facoltà e non un obbligo tale da inficiare la validità della notifica, nel nostro caso, dunque, perfettamente regolare”.
Si osserva, per completezza, che si tratterebbe al più di una mera irregolarità, comunque inidonea a ledere il diritto di difesa giacché, come posto in rilievo in precedenza, il ha svolto rituale Parte_1
opposizione, articolando a pieno le proprie difese
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione ritenuta ultronea, si ritiene infondato il motivo di gravame appena esaminato b. Parimenti infondato è il II motivo di gravame con cui l'appellante ha inteso riproporre in queste sede l'eccezione di nullità e/o comunque di invalidità degli atti presupposti per mancata notifica del verbale di illecito amministrativo e della ordinanza/ingiunzione.
Ed invero si osserva come, sulla base degli atti del giudizio di primo grado risulti, dimostrata per
Con tabulas sia la notifica del verbale di accertamento di - perfezionatasi in data 04.02.2015 (cfr.
Con doc. 2, fasc. di I grado, di ), sia la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 371/ 15/ 17 che ne seguiva, notificata il 31.10.2019 (cfr., doc. 3 e 4, fasc. di I grado ). Parte_2
Si rileva, in particolare, quanto alla ritualità di tali notifiche, come queste siano avvenute avendo riguardo al domicilio riferibile al sino al 27/11/2019 (come da certificazione Parte_1
anagrafica in atti: cfr., doc. 1, fasc. Ispettorato di I grado), sito in San Lazzaro di Savena, via Madre
Teresa di Calcutta 27.
Alla luce di quanto accertato e posta l'irrilevanza giuridica del mancato ricordo da parte del di tali notifiche, non può che concludersi per l'infondatezza anche del II motivo di Parte_1
gravame.
4.3 All'accertamento circa l'infondatezza del I e del II motivo di gravame, in ragione dell'accertata validità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti, segue la valutazione di infondatezza anche del III motivo di appello con cui l'appellante riproponeva in tale sede l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito iscritto a ruolo
5 dedotta sulla assunta – ed invero negativamente accertata - invalidità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, ritenuto di confermare integralmente - con le integrazioni in punto di motivazione sopra indicate – la sentenza di I grado, si perviene all'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni valutazione circa l'istanza di sospensiva svolta in via preliminare dalla parte appellante.
5. Alla reiezione del gravame consegue ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto citato (fra cui la carenza di attività istruttoria e l'esiguità degli incombenti difensivi svolti dalle parti), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario quanto alla posizione di
CP_2
Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002, come precisato in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti appellate liquidate, in favore di ciascuna di esse, in € 2000,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario quanto alla posizione di;
Controparte_13
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 22/05/2025
Il Cons. Est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 835/2024 RGA avverso la sentenza n. 839/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2292/2024, pubblicata in data 20.06.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione cartella pagamento e ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.5.2025; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Barduzzi, del foro di Bologna, presso il cui studio in Bologna – via Marconi n.
1, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- Appellante;
contro
(C.F. e P.I. n. ) – in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 persona del dott. in qualita' di Responsabile Contenzioso Controparte_3 CP_4
come da procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma
[...] Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui CP_5 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Calenzo, del Foro di Modena, Controparte_6 presso il cui studio, sito Via Taglio n. 22 - 41121 Modena, ha eletto domicilio, giusto mandato in atti;
L' Parte_2 Con
, (C.F. – - in persona del Direttore in carica,
[...] P.IVA_2
1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Testoni n. 7.
- Appellati;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 evocava, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, sia l' di Bologna - nella Parte_2
sua qualità di ente impositore - sia l' – quale ente di Riscossione - proponendo Controparte_8
opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 020 2022 0016183437 000 per l'importo di €
22.097,50 (avente ad oggetto crediti in materia di lavoro consistenti in sanzioni amministrative ex
L. 689/1981, somme aggiuntive, maggiorazioni e spese) dal medesimo ritirata in data 14/10/2023. nonché avverso ai suoi atti presupposti – quali l'ordinanza-ingiunzione OI 371/15/17 del 28/6/2017 Con ed il verbale di illecito amministrativo redatto da (richiamati nella cartella di pagamento medesima); somme che sarebbero state richieste al predetto opponente a partire dal 2019, attraverso la notifica della richiamata ordinanza di ingiunzione.
Segnatamente con l'opposizione chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità Parte_1
e di nullità della notifica della cartella di pagamento, nonché degli atti presupposti per vizi afferenti alle notifiche di tali atti, nonché – in ragione di tali vizi – al fine di ottenere la declaratoria di Con estinzione del credito vantato dalla di Bologna per intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'ente impositore.
2. Il Tribunale adito, verificata la rituale costituzione delle parti, istruita la causa in via documentale, ad esito dell'udienza di discussione del 20.06.2024, respingeva integralmente la detta opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti.
3. La parte soccombente proponeva rituale appello deducendo 3 motivi di gravame, con cui veicolava in tale sede le deduzioni ed argomentazioni già svolte in I grado, instando - in via preliminare - per la sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e - nel merito – per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in I grado, di accertamento e
2 declaratoria di illegittimità e di nullità della cartella di pagamento opposta, dell'ordinanza di ingiunzione e del verbale di illecito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano ritualmente le parti appellate che, nel contestare recisamente le deduzioni di controparte – peraltro reiterando, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione CP_2
passiva già svolta in I grado – instavano per il rigetto delle domande svolte da parte appellante come opra sintetizzate.
4. La Corte - verificata la ritualità della costituzione delle parti appellate e ritenuta la legittimazione passiva di alla luce del costante orientamento di legittimità1, ritiene che CP_2
l'appello in esame sia infondato per le ragioni appresso indicate.
a. Con il I motivo di gravame parte appellante ha riproposto in tale sede l'eccezione di nullità insanabile della opposta cartella esattoriale in quanto il plico ritirato dallo stesso appellante – come dal medesimo confermato già in I grado e da ritenersi pertanto dato pacifico - sarebbe privo della relata di notifica;
ne seguirebbe la violazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. con la conseguenza 1 Cfr. Cass SU 7514/2022 in cui si precisa, per quanto di interesse, che:
“[…] lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario… "). Si veda, altresì, significativamente, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 che - nel dare, appunto, per presupposta la legittimazione passiva dell'agente della riscossione - si occupa della questione inerente alla ripartizione delle spese affermando che la “Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Controparte_9 Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia –dopo la notifica della cartella stessa – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione.
[…] Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene opportuno rimeditare l'orientamento ravvisabile nelle decisioni indicate nella memoria depositata dal …, affermando il seguente “principio di diritto”: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_10 emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità…”.
3 che, stante la mancata indicazione della data di consegna della cartella esattoriale, seguirebbe la nullità insanabile della notifica nonché la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Invero, alla luce del rilievo che lo stesso appellante – come già rilevato – già in sede di ricorso introduttivo di I grado, confermava di avere ricevuto il plico e di essere stato, quindi, nella materiale disponibilità della cartella così da poter frapporre opposizione, si giunge a ritenere il motivo di impugnazione in esame - afferente alla dedotta sussistenza di vizi della notificazione della cartella esattoriale opposta – sia inammissibile per carenza di interesse;
si ritiene, infatti, che l'atto nel caso di specie abbia raggiunto il suo scopo, preordinato appunto all'impugnazione - tempestivamente svolta nel caso di specie – in ragione dell'art.60 co. 1 DPR 600/1973 che, nel richiamare le norme stabilite dagli artt.137 ss. c.p.c., consente di accedere all'applicabilità dell'art.160 c.p.c. il quale rinvia all'art.156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Comunque, quand'anche si volesse superare tale aspetto preliminare ed assorbente, il motivo in esame risulterebbe privo di fondamento, conseguendone la conferma della valutazione svolta sul punto dal giudice di prime cure laddove afferma che: “… nell'ipotesi in oggetto la notifica è stata correttamente effettuata, non essendo, per la notifica degli atti impositivi in materia previsti adempimenti ulteriori a pena di nullità”.
Ed infatti, come compiutamente posto in rilievo da nella sua difesa attraverso un puntuale CP_2
richiamo alle norme di riferimento, laddove la notifica sia avvenuta mediante raccomandata a/r – come accaduto nel caso di specie - l'avviso di ricevimento costituisce l'unica prova del perfezionamento della notifica, dovendosi precisare che l'art.1 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
193/2001 prevede che l'avviso di ricevimento possa essere sottoscritto dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o azienda del destinatario, nonché dal portiere dello stabile ove si trovano l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza che occorrano particolari formalità afferenti alla relata di notifica;
sul punto specifico, si ritiene di aderire – non essendovi motivi di confutazione -
a quanto argomentato sul punto da in tale sede laddove afferma che: “Proprio al fine di CP_2
ovviare ai frequenti inconvenienti originati dalle contestazioni in merito al riconoscimento dell'autenticità della firma da parte dei destinatari della notificazione, con grave pregiudizio sull'esistenza della notificazione stessa, a livello associativo è stata stipulata apposita convenzione con per modificare il modello di avviso di ricevimento, in modo che risulti Controparte_11 accertata dall'agente postale l'identità e la qualità della persona che sottoscrive l'avviso al momento della consegna del plico: quest'ultimo, per ragioni di privacy (cfr. art.1 comma 1 lett. i
L.D. 28.9.1998 n.337) è spedito in busta chiusa e, in tal caso, la relazione di notifica contenuta nel
4 frontespizio della cartella di pagamento PUO' essere corredata dalla indicazione del numero della raccomandata, dell'ufficio postale al quale il plico è stato consegnato e della data di consegna;
la facoltà di aggiungere tali elementi nella relata di notifica del modello di cartella ministeriale è consentita in virtù di quanto previsto dal provvedimento dell' del 19.4.2002 Controparte_8 secondo il quale, esclusivamente per tale parte del modello, l' può apportare Controparte_12
al testo approvato dal decreto dirigenziale 28.6.1999 le modifiche necessarie a garantire il corretto svolgimento della notificazione in relazione alle singole fattispecie concrete. Come ben evidenziato, la compilazione della relata contenuta nel frontespizio della cartella inviata al contribuente in busta chiusa mediante raccomandata a/r costituisce, pertanto, una mera facoltà e non un obbligo tale da inficiare la validità della notifica, nel nostro caso, dunque, perfettamente regolare”.
Si osserva, per completezza, che si tratterebbe al più di una mera irregolarità, comunque inidonea a ledere il diritto di difesa giacché, come posto in rilievo in precedenza, il ha svolto rituale Parte_1
opposizione, articolando a pieno le proprie difese
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra questione ritenuta ultronea, si ritiene infondato il motivo di gravame appena esaminato b. Parimenti infondato è il II motivo di gravame con cui l'appellante ha inteso riproporre in queste sede l'eccezione di nullità e/o comunque di invalidità degli atti presupposti per mancata notifica del verbale di illecito amministrativo e della ordinanza/ingiunzione.
Ed invero si osserva come, sulla base degli atti del giudizio di primo grado risulti, dimostrata per
Con tabulas sia la notifica del verbale di accertamento di - perfezionatasi in data 04.02.2015 (cfr.
Con doc. 2, fasc. di I grado, di ), sia la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 371/ 15/ 17 che ne seguiva, notificata il 31.10.2019 (cfr., doc. 3 e 4, fasc. di I grado ). Parte_2
Si rileva, in particolare, quanto alla ritualità di tali notifiche, come queste siano avvenute avendo riguardo al domicilio riferibile al sino al 27/11/2019 (come da certificazione Parte_1
anagrafica in atti: cfr., doc. 1, fasc. Ispettorato di I grado), sito in San Lazzaro di Savena, via Madre
Teresa di Calcutta 27.
Alla luce di quanto accertato e posta l'irrilevanza giuridica del mancato ricordo da parte del di tali notifiche, non può che concludersi per l'infondatezza anche del II motivo di Parte_1
gravame.
4.3 All'accertamento circa l'infondatezza del I e del II motivo di gravame, in ragione dell'accertata validità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti, segue la valutazione di infondatezza anche del III motivo di appello con cui l'appellante riproponeva in tale sede l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito iscritto a ruolo
5 dedotta sulla assunta – ed invero negativamente accertata - invalidità delle notifiche della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, ritenuto di confermare integralmente - con le integrazioni in punto di motivazione sopra indicate – la sentenza di I grado, si perviene all'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni valutazione circa l'istanza di sospensiva svolta in via preliminare dalla parte appellante.
5. Alla reiezione del gravame consegue ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto citato (fra cui la carenza di attività istruttoria e l'esiguità degli incombenti difensivi svolti dalle parti), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario quanto alla posizione di
CP_2
Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002, come precisato in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti appellate liquidate, in favore di ciascuna di esse, in € 2000,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario quanto alla posizione di;
Controparte_13
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 22/05/2025
Il Cons. Est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
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