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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N.248/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17 aprile 2025 dinanzi al GOP dott.ssa Antonella Lupis sono presenti: per parte ricorrente gli avv.ti Riccio e Romeo e per la resistente l'avv.
Crimeni per delega dell'avv. Miceli.
Entrambi i procuratori si riportano ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
in persona del giudice onorario dr.ssa Antonella Lupis, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 248/2024 RG, vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Carlo Pisacane, n. 32 ( CF: ) elettivamente domiciliato C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Antonio Riccio del Foro di Locri, sito in Siderno alla
Via Amendola, 65 che lo difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Francesca Maria Romeo giusta procura in atti;
opponente
E
-C.F. Controparte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a in P.IVA_1 Controparte_1 Piazza Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio MICELI dell'Avvocatura
Metropolitana, giusta procura in atti;
opposta
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile.2025 le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi al ricorso e alle note conclusive tempestivamente depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento Parte_1
Prot. N. 12460 del 09.02.2024 emessa dall' in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore e notificata il 15.02.2024, con la quale si ordinava al ricorrente il pagamento, entro giorni 30 dalla notifica, della sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 615.60, oltre spese, nella qualità di trasgressore ed obbligato in solido della
Violazione Amministrativa n. 7000/19156577 accertata il 14.12.2022 per essere incorso nella violazione dell'art.255, comma 1 o 155 comma 1, del D.lgs 152/06, meglio specificata nell'aver abbandonato in modo incontrollato rifiuti non ingombranti costituiti da un sacchetto di rifiuti imprecisati classificabili come non pericolosi, che lo stesso provvedeva a rimuovere. L'accertamento è avvenuto a Siderno. Contestava : a) la nullità dell'ingiunzione che non ha tenuto conto che avverso il verbale di accertamento il ricorrente aveva presentato ricorso al Prefetto, indotto in errore dal modulo della Polizia Stradale su cui la Polizia Metropolitana aveva redatto la contestazione;
b) la nullità dell'ordinanza per prodromica nullità del verbale redatto non solo su modulo sbagliato, ma con non chiara indicazione della norma violata, in quanto al riquadro 2 contestavano l'art.255, mentre nella descrizione dell'infrazione si richiamava l'art.155; c) nel merito non ravvisabilità dell'abbandono di rifiuti visto che la condotta del ricorrente era stata quella di raccolta di cartacce portate dal vento davanti alla sua abitazione e date dopo alle fiamme con un fuoco di piccolissime dimensioni.
Si costituiva in giudizio la che contestava punto per punto Controparte_3
l'opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice, rinviava la causa per la decisione ex art.420 cpc e all'udienza odierna, in esito a discussione è stata decisa, dandosi immediata e pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
L'eccezione della nullità dell'ordinanza-ingiunzione per aver indicato che il trasgressore non ha presentato scritti difensivi avverso il verbale di accertamento, non appare fondata.
Ed invero, il fatto che, diversamente dall'assunto della resistente, il ricorrente, sviato dall'errato modulo utilizzato dalla Polstrada, abbia indirizzato al Prefetto e non alla il ricorso amministrativo, non inficia di per sé l'ordinanza- Controparte_3
ingiunzione che è stata emessa tempestivamente, rispetto al verbale di accertamento.
Se è pur vero che il Prefetto avrebbe dovuto trasmettere all'amministrazione competente il ricorso (cfr. TAR Piemonte Torino, 25.10.2013), tenendo informato il ricorrente, tuttavia l'effetto di tale inosservanza riguarda il Prefetto per violazione della legge 241/90, e non la e non può inficiare l'ordinanza-ingiunzione. Controparte_3
In altri termini, la circostanza che non sia stato esaminato il ricorso al Prefetto, in quanto mai pervenuto alla , è certo un errore che però non inficia Controparte_3
la violazione contestata, né la successiva ordinanza che è certamente atto successivo al verbale di contestazione, ma viene emesso sulla base della valutazione della condotta che di per sé non è stata contestata dal trasgressore neppure sul momento, ma anzi, ha provveduto subito a rimuovere il rifiuto lasciato incustodito.
Quanto all'utilizzo di un modulo irregolare, ciò non inficia di nullità
l'accertamento, laddove è necessario verificare se è stato comunque sottoscritto, come nel caso di specie, dal medesimo accertatore. Per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, se il verbale è correttamente sottoscritto dallo stesso accertatore non basta l'uso di una modulistica irregolare per annullare la multa. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 773/12).
Quanto alla circostanza che nel verbale di accertamento si indicano due articoli del dlgs 152/2006 differenti, ciò non toglie che la condotta sia stata descritta e che pertanto, il trasgressore è messo nella condizione di contestare l'addebito. Trattasi di un mero errore che non pregiudica il diritto di difesa in quanto la condotta è comunque specificata. Peraltro, nell'ordinanza-ingiunzione che è oggetto dell'opposizione, si indica solo l'art.255 comma 1 del dlgs 152/2006.
Il ricorrente, presente al momento della contestazione, non ha contestato la sua condotta. La raccolta di rifiuti che gli accertatori stessi dichiarano non ingombranti e lasciati incustoditi dentro una busta su luogo sia pubblico che privato, senza riporli negli appositi contenitori di raccolta, è di per sé sanzionabile. L'art.255 comma 1 cit. recita: “ Fatto salvo quanto disposto dall'art.256 comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”
E' bene intanto chiarire che in ordine al luogo se pubblico o privato, non è rilevante in quanto la norma non fa alcuna distinzione in proposito, richiamando l'art.192 del TUA che stabilisce ” l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.”
Inoltre, con riferimento alla condotta, si osserva che anche il deposito e non solo l'abbandono, incontrollato è censurabile e sanzionabile. Val la pena anche di evidenziare che, sulla differenza terminologica tra abbandono e deposito incontrollato, il richiamo fatto dall'opponente in relazione, alla volontà del trasgressore doveva essere a questo punto chiaramente dallo stesso provato al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui alla legge 689/81. Ad ogni modo, stante la sanzionabilità anche del deposito incontrollato, la disquisizione di differenza dei due termini appare superflua, visto che comunque il sacchetto è stato ritrovato sul terreno all'aperto e quindi incontrollati.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione non può essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è dunque legittima e l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le questioni trattate giustificano comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M
. il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. ogni altra Controparte_4
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- compensa le spese.
Così deciso in Locri il 17 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis